Sentenza n. 63/1975
Altra decisione · depositata il 12/03/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.l. 7/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, ultimi
tre commi, e/o 5, 7, 11 e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito
in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme in materia di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli), promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19
febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto
al n. 36 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 19 febbraio 1972, il Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe
Guarino, ha proposto ricorso per la dichiarazione di
incostituzionalità dell'art. 10, ultimi tre commi, del d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, e/o degli artt. 5,7,11 e 12 dello stesso provvedimento
(cvt. in l. 11 marzo 1970, n. 83), per contrasto con l'art. 7, ultimo
comma, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, secondo cui
"i cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla
precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia
stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo
linguistico o sull'anzianità di residenza".
La difesa della Provincia premette che la decisione della Corte n.
192 del 1970, con la quale venne accolto un analogo ricorso, ha
prodotto effetti circoscritti alle aziende agricole con non più di sei
dipendenti, mentre oltre questo limite riprende vigore la regola
generale dell'osservanza, nell'avviamento al lavoro, dell'ordine di
iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, regola generale
che pregiudica il diritto alla precedenza costituzionalmente garantito
ai residenti nella Provincia di Bolzano. Ad avviso della ricorrente
l'art. 10 del citato d.l. vanifica, nel settore del lavoro agricolo,
il suddetto diritto alla precedenza costituzionalmente garantito,
consentendo a qualsiasi cittadino, anche non residente nella Provincia
di Bolzano, di trasferire la propria iscrizione nelle relative liste di
collocamento, senza cambiare la propria residenza, con conseguente
necessaria applicazione della regola generale sopra ricordata.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 9 marzo 1972, chiedendo dichiararsi
inammissibile, o respingersi nel merito, il ricorso della Provincia.
Osserva la difesa dello Stato che la soluzione del problema dei
rapporti tra preesistente disciplina legislativa dello Stato e
sopravvenuta modifica dello Statuto speciale deve aver luogo garantendo
la continuità dell'ordinamento giuridico senza produrre vere e proprie
lacune nella preesistente disciplina legislativa. L'interpretazione
sistematica e le norme transitorie della legge costituzionale n.1 del
1971, dimostrerebbero che il nuovo statuto regionale non determina
immediatamente l'illegittimità costituzionale delle preesistenti leggi
dello Stato con esso confliggenti, dovendosi invece attendere
l'emanazione delle necessarie norme di attuazione.
Alla pubblica udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per
effetto dell'emanazione del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale dovrebbe decidere se violino o meno il
diritto alla precedenza costituzionalmente garantito ai lavoratori
residenti nella provincia di Bolzano (art. 7, ultimo comma, legge
costituzionale n. 1 del 1971), gli artt. 10, ultimi tre commi, 5, 7, 11
e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito in legge 11 marzo 1970,
n. 83), secondo cui, essendo consentito ai lavoratori agricoli non
residenti nella provincia di trasferire la loro iscrizione nelle
relative liste di collocamento, deve seguirsi, nel conseguente avvio al
lavoro, l'ordine derivante dall'anzianità di iscrizione, con
equiparazione tra cittadini residenti e non residenti.
La provincia di Bolzano ha precisato, nel proposto ricorso, di aver
denunciato le norme impugnate nella parte in cui avrebbero potuto
vanificare il diritto alla precedenza riconosciuto ai cittadini
residenti nella provincia di Bolzano.
Occorre ora ricordare che con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, sono
state emanate norme di attuazione delle nuove disposizioni statutarie,
in materia di collocamento al lavoro, con le quali si è provveduto,
tra l'altro, alla necessaria armonizzazione tra la preesistente
legislazione generale in argomento e i nuovi principi
corrispondentemente enunciati dalla legge costituzionale n. 1 del 1971.
In particolare, per effetto degli artt. 5 e 7 del citato d.P.R. n. 280
del 1974, pubblicato nelle more del presente giudizio, risultano
abrogate le norme denunciate dalla ricorrente, essendosi garantito, con
opportune disposizioni, che i lavoratori residenti nella provincia di
Bolzano precedano gli altri lavoratori iscritti nelle relative liste di
collocamento, a prescindere dall'anzianità di iscrizione maturata in
altre provincie.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte