Sentenza n. 63/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1977 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 31d.P.R. 636/1972
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31 e
44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 maggio 1975 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Mantova sul ricorso di Ferri Alfio, iscritta al n. 326
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975;
2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Pordenone sul ricorso del Comune di Prata di Pordenone,
iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976;
3) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Ancona sul ricorso di Durantini Giovanni,
iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976;
4) ordinanza emessa il 29 novembre 1975 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Trani sul ricorso di Aloisi Nicola, iscritta
al n. 356 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976;
5) ordinanze emesse il 4 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Salerno sui ricorsi di Fresa Salvatore, Lanzara Amalia ed
altra e di Cirillo Lucia ed altra, iscritte ai nn. 431, 432 e 433 del
registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976;
6) ordinanza emessa il 3 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di
2 grado di Macerata sul ricorso di Pennaroli Giuseppina, iscritta al n.
484 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;
7) ordinanze emesse il 4 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Pesaro sui ricorsi di Sgarzini Ruggero e Bolelli Adelmo,
iscritte ai nn. 513 a 523 del registro ordinanze 1976 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre
1976;
8) ordinanza emessa il 15 maggio 1976 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Lucca sul ricorso di Antoniazzi Lilia, iscritta al n. 542
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
9) ordinanza emessa il 31 dicembre 1975 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Vicenza sul ricorso di Grandis Ezzelino ed
altra, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
10) ordinanza emessa il 6 marzo 1976 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Paola sul ricorso di Noceti Nocito Francesco, iscritta al
n. 583 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976;
11) ordinanze emesse il 12 luglio 1976 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Orvieto sui ricorsi di Benicchi Adriano e Valentini
Faustino, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 del 13
ottobre 1976;
12) ordinanza emessa il 19 giugno 1976 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Sala Consilina sul ricorso di Salluzzi Mario, iscritta al
n. 606 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;
13) ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Catania sul ricorso di Torrisi Salvatore,
iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Commissione tributaria di 2 grado di Mantova, giudicando
del reclamo proposto da Ferri Alfio avverso l'ordinanza presidenziale
di estinzione del procedimento per mancata richiesta di trattazione
entro il termine stabilito dalla legge 2 agosto 1974, n. 350, ritenuta
la reclamabilità del provvedimento stesso, ha sollevato, di ufficio,
in riferimento agli artt. 3, 24, 76 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella
parte in cui commina l'estinzione dei vecchi processi tributari, ove
sia mancata, nella fase transitoria della entrata in vigore del nuovo
contenzioso tributario, l'istanza di trattazione dei procedimenti
stessi.
Ad avviso della Commissione, la norma impugnata violerebbe, in
primo luogo, il principio di eguaglianza, comminando la estinzione del
processo, per mancata richiesta della trattazione, soltanto a carico
del contribuente e non dell'ufficio finanziario. Una così grave
disparità di trattamento non sarebbe giustificata dalla pur innegabile
differenza di situazioni delle due parti del procedimento.
In secondo luogo l'esercizio del diritto di difesa, tutelato
dall'art. 24 Cost., sarebbe stato reso eccessivamente difficoltoso, con
la introduzione della formalità della richiesta di trattazione, in un
processo come quello tributario, nel quale, per di più, la difesa
tecnica è facoltativa.
Infine, la complicazione processuale introdotta dalla norma non
sarebbe coerente ai principi ed ai criteri direttivi della legge
delega, in forza della quale la norma stessa è stata emanata. Infatti,
il tenore dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega
per riforma tributaria, secondo cui "le disposizioni da emanare in
materia di... contenzioso, saranno intese... ad assicurare... la tutela
dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie
fasi", renderebbe evidente la contraddizione con il testo della norma
delegata, con conseguente illegittimità di questa ultima per
violazione dell'art. 76 Cost.
Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate dalla Commissione tributaria di 2 grado di Macerata, sul
ricorso di Pennaroli Giuseppina, dalla Commissione tributaria di 2
grado di Pesaro, su cinque ricorsi di Sgarzini Ruggero e su sei ricorsi
di Bolelli Adelmo, dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Pordenone, sul ricorso del Comune di Prata Pordenone, limitatamente
alla violazione degli artt. 24 e 76 Cost., ed infine dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Salerno, sui ricorsi proposti da Fresa
Salvatore, Lanzara Amalia ed altra, Cirillo Lucia ed altra,
limitatamente alla violazione dell'art. 3 Cost. Identiche questioni
hanno, ancora, sollevato la Commissione tributaria di 1 grado di Paola,
sul ricorso di Noceti Nocito Francesco, e la Commissione tributaria di
1 grado di Trani, sul ricorso di Aloisi Nicola, le quali hanno altresì
prospettato un ulteriore profilo di illegittimità della norma
impugnata per violazione del diritto di difesa. L'art. 24 Cost. sarebbe
leso, infatti, anche dalla mancata previsione di qualsiasi difesa ed
impugnativa di fronte al provvedimento di estinzione emesso ai sensi
del citato art. 44.
La non reclamabilità del provvedimento di estinzione del
procedimento è stata invocata anche dalla Commissione di 1 grado di
Sala Consilina, per affermare, sul ricorso proposto da Salluzzi Mario,
la violazione, oltre che dell'art. 24 anche dell'art. 3 Cost., sul
rilievo che la reclamabilità è prevista espressamente, viceversa, per
l'ordinanza di estinzione emessa ai sensi dell'art. 17, con conseguente
ingiustificata disparità di trattamento per contribuenti in identiche
situazioni.
Le medesime questioni sollevate dalla Commissione di 2 grado di
Mantova sono state proposte anche dalla Commissione tributaria di 1
grado di Orvieto, che, sui ricorsi proposti da Benicchi Adriano e
Valentini Faustino, ha altresì rilevato che la disposizione impugnata
violerebbe il principio di eguaglianza anche sotto il profilo che la
norma si risolverebbe in una insidiosa forma di limitazione dei diritti
proprio per i cittadini, che, non avendo mezzi e possibilità di
svolgere, con l'ausilio di tecnici, la propria attività dinanzi alle
Commissioni tributarie, verrebbero a trovarsi in posizione deteriore
rispetto ai soggetti più abbienti, in grado di ricorrere a tale
assistenza.
La violazione del principio di eguaglianza è stata dedotta anche
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Catania, sui ricorsi
proposti da Torrisi Salvatore, con riferimento, oltre che al citato
art. 44, anche all'art. 31 del d.P.R. 636 del 1972. La prima norma,
comminando la estinzione del processo per la mancata richiesta di
trattazione del ricorso, prescinderebbe dalla effettiva conoscenza
della pendenza del ricorso stesso, mentre l'esigenza di una effettiva
conoscenza sarebbe stata tenuta presente rispetto ai soli eredi del
contribuente dal citato art. 31, che prevede una proroga di sei mesi di
tutti i termini processuali. L'omissione di analoga previsione per gli
altri casi di sostituzione del ricorrente originario, come nel caso del
curatore del fallimento, determinerebbe una ingiustificata disparità
di trattamento ed una limitazione del diritto di difesa.
La violazione del principio di eguaglianza è stata, ancora,
dedotta, sul ricorso proposto da Durantini Giovanni, anche dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Ancona, secondo cui sarebbe
ingiustificata la differenza di trattamento tra coloro che hanno
proposto ricorso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del
1972, e coloro che lo hanno proposto in epoca successiva, essendo solo
i primi assoggettati all'onere di riassumere il ricorso.
Infine, la Commissione tributaria di 2 grado di Lucca ha sollevato,
sul ricorso proposto da Antoniazzi Lucia, questioni identiche, con
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., a quelle proposte dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Mantova. Inoltre, in riferimento
all'art. 76 Cost., ha rilevato che la disposizione impugnata violerebbe
il principio di un identico trattamento delle parti in causa, previsto
dalla legge delega, contraddetto dall'imposizione, a carico dei soli
contribuenti, di un ulteriore atto di impulso processuale.
2. - Non si è costituita nessuna delle parti private. Viceversa,
in tutti i giudizi, salvo quello promosso dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Catania, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
L'intervento è avvenuto fuori termine relativamente al giudizio
promosso dalla Commissione tributaria di 1 grado di Orvieto.
Con riferimento al solo giudizio promosso dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Trani, l'Avvocatura generale dello Stato ha
preliminarmente dedotto la irrilevanza delle questioni proposte, in
quanto avverso l'ordinanza di estinzione emessa in base alla norma
impugnata, non essendo previsti specifici mezzi di impugnazione,
sarebbe pur sempre proponibile il ricorso in cassazione per violazione
di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. e, quindi, sarebbe da escludere
il contrasto con il diritto di difesa. Di conseguenza, la Commissione
avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la inammissibilità del ricorso
proposto innanzi alla medesima, avverso l'ordinanza di estinzione, con
conseguente manifesta irrilevanza delle ulteriori questioni di merito.
Nel merito, tutte le questioni dedotte sarebbero infondate. In
particolare, non sarebbe ravvisabile violazione del principio di
eguaglianza nella limitazione al solo contribuente dell'obbligo di
presentare l'istanza di trattazione.
Andrebbe, infatti, considerato che i ricorsi e le impugnazioni
proposte dai contribuenti alle Commissioni tributarie potevano - e
possono tuttora - essere di carattere c.d. interruttivo, non contenendo
la indicazione dei motivi di gravame o di ricorso, riservato sino al
termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione. Tale
situazione, esclusiva del solo contribuente, avrebbe determinato la
pendenza di molti ricorsi per i quali sarebbe stata incerta la ragione
del decidere, e destinati ad esaurirsi per inattività delle parti. Di
qui l'interesse del legislatore a sollecitare, in sede di riforma
dell'ordinamento tributario, la definizione delle controversie
pendenti, mediante l'imposizione al contribuente di confermare, entro
un congruo termine (oltre un anno), l'intenzione di insistere nella
trattazione del ricorso o della impugnazione. Analoga esigenza non
avrebbe potuto sussistere nei rispetti degli uffici finanziari, che non
propongono ricorso alle Commissioni di 1 grado e le cui impugnazioni
alle Commissioni di 2 grado non possono avere carattere interruttivo.
Inoltre, dovendo l'istanza di fissazione del contribuente contenere
anche la indicazione della residenza o la elezione di domicilio, come
richiesto per la prima volta, a pena di inammissibilità, dall'art. 15
del d.P.R. n. 636, la norma transitoria dell'art. 44 non farebbe che
adeguare alle esigenze del nuovo processo i ricorsi e le impugnazioni
preventivamente proposti, imponendo al contribuente un obbligo che
sarebbe del tutto fuor di luogo per la Finanza.
Il principio di eguaglianza non sarebbe neppure violato dal diverso
trattamento riservato ai nuovi ed ai vecchi ricorsi, essendo il
relativo contenuto del tutto diverso, sia dal punto di vista
sostanziale, in quanto afferente per i primi ai nuovi tributi e per i
secondi a tributi soppressi, e sia dal punto di vista processuale,
perché osservanti i primi delle nuove norme processuali ed i secondi
delle antiche forme di rito.
Sarebbe egualmente da escludere la violazione del diritto di difesa
sia per la ragionevolezza dell'onere processuale imposto e sia per il
lungo termine stabilito per il suo adempimento, assistito da ogni
garanzia di conoscenza da parte di tutti.
Infine, la norma dell'art. 44, per il suo carattere di norma
transitoria imposta dalla necessità di adeguamento dal vecchio al
nuovo sistema del contenzioso tributario, tenderebbe anche essa alla
attuazione del criterio direttivo, contenuto nella legge delega, di
semplificazione del processo tributario. Ciò in quanto rivolta a
consentire la estensione ai giudizi già pendenti del nuovo più
semplice processo tributario e ad eliminare i vecchi procedimenti
inutili. Considerato in diritto :
1. - Le ventisei ordinanze delle Commissioni tributarie di 1 e di 2
grado, analiticamente considerate nella esposizione di fatto, sollevano
sotto diversi profili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contenente revisione della
disciplina del contenzioso tributario. Vengono denunciate le
disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 44, che
rispettivamente impongono ai contribuenti di produrre istanza di
fissazione d'udienza per la trattazione dei ricorsi e delle
impugnazioni pendenti, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di
insediamento delle nuove commissioni tributarie, e comminano, in
difetto di tale istanza, la declaratoria di estinzione dei processi con
ordinanza presidenziale.
L'onere imposto ai contribuenti, che avevano ritualmente proposto
ricorsi o impugnazioni prima della riforma, confliggerebbe con i
principi sanciti dall'art. 24 Cost., condizionando la prosecuzione dei
procedimenti al compimento, entro un termine breve e di malcerta
decorrenza, di un atto d'impulso processuale ignoto al preesistente
ordinamento del contenzioso tributario, caratterizzato dall'impulso di
ufficio; tale onere costituirebbe notevole ostacolo all'esercizio del
diritto di difesa, tanto più rilevante in un procedimento nel quale la
difesa tecnica era ed è rimasta facoltativa, e quindi particolarmente
gravoso per i cittadini meno abbienti, privi della possibilità di
ricorrere ad assistenza professionale.
Alcune ordinanze prospettano una ulteriore illegittimità, anche in
riferimento all'art. 3 Cost., in quanto ritengono la non impugnabilità
dell'ordinanza con cui il presidente della commissione dichiara estinto
il processo, ravvisando altresì una disparità di trattamento rispetto
alla analoga fattispecie prevista dall'art. 17 dello stesso decreto
legislativo, per cui avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla
Commissione.
Alla violazione dell'art. 24 si aggiungerebbe quella dell'art. 3
Cost., per la ingiustificata introduzione dell'onere di produrre
l'istanza e della connessa sanzione solo nei confronti dei
contribuenti, senza porre invece alcun limite o requisito per la
ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte dagli uffici
fiscali. Qualche ordinanza ravvisa una disparità di trattamento anche
tra i contribuenti che avevano iniziato il processo tributario prima
dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, e coloro che pur
versando in identica situazione lo hanno iniziato in un momento
successivo, rimanendo esenti dall'onere imposto ai primi.
La maggior parte delle ordinanze prospetta anche violazione
dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, primo comma e n. 14,
della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, osservando che il
legislatore delegato, con le disposizioni dell'art. 44, non si sarebbe
attenuto ai principi e criteri direttivi che gli imponevano, nella
nuova disciplina del contenzioso tributario, di assicurare la tutela
dei contribuenti, semplificare i rapporti tributari nelle diverse fasi,
e garantire l'imparziale applicazione della legge.
La Commissione di 1 grado di Catania denuncia, oltre all'art. 44,
anche l'art. 31 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., nella parte in cui detto art. 31 accorda agli eredi del
contribuente una proroga dei termini dei processi pendenti alla data
della sua morte, omettendo analoga previsione per l'ipotesi in cui, -
come nel caso di specie: fallimento del contribuente -, ad esso sia
succeduta altra persona per la quale la conoscenza della pendenza del
ricorso non può essere presunta.
2. - Poiché tutte le ordinanze propongono, pur con varia
prospettazione e con motivi in parte diversi, la stessa questione di
legittimità, in riferimento agli indicati parametri costituzionali o
ad alcuni di essi, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Trani, l'Avvocatura dello Stato ha osservato che la Commissione, avendo
ritenuto non impugnabile davanti a sé l'ordinanza di estinzione del
procedimento emessa dal suo presidente a norma dell'art. 44 del d.P.R.
n. 636 del 1972 (ordinanza soggetta peraltro al ricorso in Cassazione
ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.), avrebbe logicamente
dovuto dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dal
contribuente avverso detta ordinanza: ed ha pertanto eccepito il
difetto di rilevanza della proposta questione di costituzionalità in
ordine alla definizione del giudizio a quo. Ma l'eccezione non è
fondata: la Commissione di Trani, infatti, presupponendo la non
impugnabilità dell'ordinanza presidenziale, ha proprio per questo
motivo ravvisato nel terzo comma dell'art. 44 una ulteriore lesione del
diritto di difesa del contribuente, oltre a quella da essa stessa
denunziata con riguardo all'onere di presentazione dell'istanza di
trattazione.
Non può dunque dubitarsi della rilevanza della dedotta questione
di costituzionalità, sotto entrambi i profili prospettati
dall'ordinanza della Commissione di Trani, così come risulta indubbia
la rilevanza in ordine alla decisione di tutti gli altri giudizi.
3. - La questione non è fondata. Per quanto concerne la denunziata
violazione dell'art. 24 Cost., si deve anzitutto notare che - in linea
di principio - la garanzia costituzionale del diritto di difesa non
preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento
processuale, la facoltà di introdurre, con norme eccezionali e
transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad
essi condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Questa
Corte ha più volte affermato che il precetto costituzionale non impone
che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre
nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la
legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o
condizioni, purché non vengano imposti oneri tali o non vengano
prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente
difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento
dell'attività processuale (sentenze n. 113 del 1963, n. 47 del 1964,
n. 214 del 1974).
Nel caso in esame, la disposizione transitoria dell'art. 44 del
d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito che il contribuente, entro un
termine perentorio dalla data di insediamento della commissione
competente, è tenuto a chiedere la trattazione del ricorso o della
propria impugnazione con istanza per fissazione d'udienza, nella quale
deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. Indubbiamente trattasi d'un
atto di impulso processuale, in difetto del quale è comminata la
estinzione del processo. Ma in questo speciale onere non può
ravvisarsi un adempimento vessatorio, di difficile osservanza, né una
insidiosa complicazione processuale, tale da ledere il diritto di
difesa dei contribuenti.
L'onere consiste, in effetti, nella presentazione di una semplice
istanza, che non richiede alcuna motivazione e si riduce al richiamo
del ricorso o dell'impugnazione pendente, con la indicazione della
residenza o del domicilio eletto: adempimento di facile esecuzione, che
alcune ordinanze qualificano come mera formalità, e che appare ben
compatibile anche con un procedimento nel quale la difesa tecnica è
facoltativa. Né può ravvisarsi un'apprezzabile difficoltà nella
individuazione della "commissione competente ai sensi dell'art. 43",
posto che l'istanza deve essere dal contribuente presentata all'ufficio
finanziario impositore a cui spetta l'inoltro della istanza alla
Commissione.
4. - Nemmeno può trarsi serio argomento dalla asserita brevità
del termine stabilito dalla legge, o dalla incertezza sull'inizio della
sua decorrenza. L'art. 44 accordava ai contribuenti "sei mesi dalla
data di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 42, ossia dalla data
di insediamento delle commissioni, previsto in una data unica entro il
31 dicembre 1973, o in eventuali date successive, determinate sempre
con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale almeno trenta giorni prima. Di fatto, dopo un primo decreto
ministeriale 29 novembre 1973 (G.U. n. 309 del 30 novembre 1973), si
procedette all'insediamento della quasi totalità delle commissioni
tributarie di 1 e 2 grado, nonché della commissione centrale, con
altri decreti 15 gennaio 1974 (G.U. 16 gennaio 1974), 13 marzo 1974
(G.U. 13 marzo 1974), 24 maggio 1974 (G.U. 25 maggio 1974); ed è ovvio
che questi ritardi hanno avuto l'effetto di protrarre, con vantaggio
per i contribuenti interessati, la data di decorrenza del termine
stabilito dall'art. 44. Inoltre, con l'articolo unico della legge 2
agosto 1974, n. 350 (in sede di conversione del decreto-legge 19 giugno
1974, n. 237), è stata accordata una proroga generale, disponendo che
"il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è fissato, per tutti i procedimenti
pendenti innanzi le commissioni tributarie già insediate, al 31
dicembre 1974".
Poiché il d.P.R. n. 636 del 1972 è entrato in vigore il 1 gennaio
1973, per l'adempimento loro imposto dall'art. 44 i contribuenti hanno
dunque avuto a disposizione un termine non di sei mesi ma di due anni:
termine che non può certo essere qualificato come breve, e la cui
proroga esclude che con il disposto dell'art. 44 il legislatore avesse
inteso eliminare in modo surrettizio il contenzioso tributario
pendente.
Proprio l'ampiezza del termine, oltre alla semplicità
dell'adempimento, che non richiedeva conoscenze giuridiche, né
assistenza tecnico-professionale, consente di escludere che la
disposizione denunciata possa considerarsi viziata da illegittimità
anche in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma,
Cost., in quanto lesiva nei confronti dei cittadini meno abbienti. E
non è certo consentito porre in dubbio, con riguardo alle diverse
condizioni economiche dei contribuenti, la validità della presunzione
generale di conoscenza della legge, tanto più se si considera la
pubblicità che alle disposizioni dell'art. 44 è stata data non solo
dalla stampa quotidiana ed economico-finanziaria, ma anche dai giornali
di categoria, che non hanno mancato di diffonderne la notizia tra i
commercianti, gli artigiani, gli agricoltori.
5. - Qualche ordinanza ravvisa una sorta di insidia processuale
nella novità dell'onere imposto ai contribuenti, in quanto adempimento
estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di
ufficio. Occorre ricordare anzitutto che con la riforma attuata dal
d.P.R. n. 636 del 1972 il potere d'impulso è stato spostato dagli
uffici fiscali alle commissioni tributarie, e che pertanto nella fase
di transizione al nuovo sistema non può dirsi ingiustificata né
incongrua la disposizione che ha condizionato l'ulteriore
procedibilità dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti alla
iniziativa degli interessati. Anche la sanzione dell'estinzione del
processo per inattività della parte istante non costituisce una
novità in senso assoluto, essendo ben nota al processo civile ed
amministrativo: e nel caso in esame la sua applicazione trova adeguata
giustificazione nelle speciali esigenze connesse all'attuazione della
riforma. Occorre non dimenticare al riguardo che una condizione
imprescindibile per l'avvio del nuovo sistema tributario, anche sotto
il profilo dei procedimenti contenziosi, era la ricognizione dei
giudizi pendenti in gran numero e spesso da lunghi anni, nel fine di
smaltire e per quanto possibile eliminare rapidamente la massa dei
procedimenti arretrati, imputabile in parte alla inerzia o al
sovraccarico degli uffici fiscali, ma in non minor misura dovuta anche
ai contribuenti, per l'abituale ed abusiva prassi dei ricorsi senza
indicazione di motivi, proposti solo a scopo interruttivo o dilatorio,
nelle diverse istanze consentite dalla legge. Nell'occasione di una
riforma generale del sistema fiscale, caratterizzata dalla soppressione
o sostituzione di numerose imposte e dall'introduzione di nuovi
istituti e metodi di accertamento, nonché da una radicale revisione
della disciplina del contenzioso tributario, le norme dei primi tre
commi dell'art. 44, al pari delle altre disposizioni transitorie
contenute negli artt. 43 e seguenti, rispondono ad una precisa esigenza
di interesse generale, in ordine al fine di accertare la effettiva
situazione dei procedimenti in corso, anche in relazione alla
contemporanea concessione del beneficio del condono, pur essa
indirizzata al medesimo intento di consentire agli uffici e alle
commissioni di provvedere con tempestività all'attuazione del nuovo
sistema tributario.
È stata ricordata, a proposito della comminata estinzione del
processo per mancata presentazione dell'istanza di cui al primo comma
dell'art. 44, la decisione di questa Corte con la quale fu dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942,
n. 50, nella parte in cui escludeva, per i ricorsi in materia di
pensioni ordinarie, l'obbligo della nota di avvertenza circa la
decadenza conseguente all'omessa osservanza del termine di un anno per
l'istanza di fissazione di udienza (sentenza n. 85 del 1975). Ma deve
rilevarsi che quella decisione fu motivata con esclusivo e puntuale
riferimento all'art. 3 Cost., per l'irrazionale disparità di
trattamento che si verificava per situazioni omogenee, tra i ricorsi
relativi alle pensioni di guerra e quelli relativi alle pensioni civili
ordinarie, e non già con riguardo all'art. 24 e ad una eventuale
lesione del diritto di difesa, che non può senz'altro ravvisarsi per
il solo fatto che la legge ricolleghi a determinati atti processuali
termini di decadenza.
6. - Un ulteriore profilo di incostituzionalità è stato
prospettato da alcune ordinanze che assumono la non impugnabilità del
provvedimento con cui il presidente della Commissione dichiara
l'estinzione del processo, a norma dell'art. 44, terzo comma. Ma anche
sotto questo profilo la questione non è fondata, dovendosi a giudizio
di questa Corte riconoscere, pur nel difetto di espressa previsione
nell'art. 44, l'ammissibilità del reclamo alla Commissione avverso
l'ordinanza presidenziale, ammissibilità concordemente ritenuta dalla
maggior parte delle Commissioni di 1 e di 2 grado, ed anche dalla
recente giurisprudenza della Corte di cassazione. La facoltà di
reclamo può infatti desumersi con certezza dal sistema, in relazione
al principio sancito dagli artt. 178 e 308 del codice di procedura
civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'art. 17
dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che regola l'analoga fattispecie
del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del
processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso.
Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i
principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione.
7. - Le ordinanze denunciano, in correlazione con quella dell'art.
24, la violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento
tra i contribuenti e gli uffici fiscali, nei confronti dei quali il
legislatore delegato non ha imposto alcun onere per la procedibilità
delle loro impugnazioni. Ma anche questa censura si rivela priva di
fondamento, considerando la diversa situazione delle parti nel processo
tributario, processo di impugnazione degli accertamenti fiscali -
assistiti dalla presunzione di legittimità - da parte dei
contribuenti, per ottenere un definitivo accertamento giurisdizionale
dei loro debiti di imposta.
Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il principio
di eguaglianza non preclude al legislatore di differenziare la tutela
giurisdizionale con riguardo alle particolarità dei rapporti da
regolare, e ciò con espresso riferimento al rapporto che si stabilisce
tra lo Stato creditore e il contribuente (sentenza n. 87 del 1962).
Anche per quanto concerne i giudizi promossi davanti alle Commissioni
di 2 grado o alla Commissione centrale, l'imposizione dell'onere della
istanza per fissazione di udienza ai soli contribuenti trova adeguata
giustificazione, per le considerazioni già svolte, nel fine
contingente di stabilire, in correlazione con la riforma tributaria,
l'effettiva persistenza dell'interesse alla continuazione del giudizio,
anche con riguardo alla facoltà accordata ai contribuenti di chiedere
l'applicazione del condono; ossia in ordine a situazioni direttamente
note ai singoli contribuenti, più che agli uffici nella loro complessa
organizzazione, e non facilmente conoscibili dalle stesse Commissioni
tributarie nella loro autonoma competenza. L'onere di produrre istanza
per la trattazione delle proprie impugnazioni, qualora fosse stato
imposto agli uffici, avrebbe determinato la presentazione dell'istanza
per tutti i giudizi pendenti, data la ovvia impossibilità pratica in
cui gli uffici stessi si sarebbero trovati, di compiere una selezione
dei ricorsi meritevoli di essere ulteriormente coltivati.
Non senza motivo, dunque, l'art. 44 e altre norme (si vedano in
particolare gli artt. 17, secondo comma, 22, secondo e sesto comma, 25,
terzo e sesto comma), hanno condizionato la procedibilità dei ricorsi
ad adempimenti richiesti esclusivamente ai contribuenti.
8. - Alcune ordinanze denunciano la disparità di trattamento che
si verifica tra i contribuenti, secondo che essi abbiano proposto i
loro ricorsi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972,
ovvero successivamente a tale data, secondo le nuove disposizioni sul
procedimento introdotte con gli artt. 15 e seguenti. Ma la denunciata
violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché
l'applicabilità d'una diversa disciplina normativa è conseguenza
inevitabile della riforma tributaria, che comporta necessariamente il
regolamento delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali
mediante norme di diritto transitorio, come quelle che negli articoli
43 e 44, quarto e quinto comma, si riferiscono alle controversie
pendenti e ne precisano le vicende con riguardo allo stato, nel tempo,
dei singoli procedimenti.
9. - Le considerazioni già svolte consentono di dichiarare con
sicurezza l'inconsistenza della prospettata violazione dell'art. 76
Cost. da parte del legislatore delegato, per inosservanza dei principi
e criteri direttivi enunciati dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825;
questione che qualche ordinanza ha ritenuto manifestamente infondata,
in considerazione della ampiezza e genericità delle enunciative
contenute nella legge di delegazione. Per vero, le indicazioni fornite
dalla legge n. 825 del 1971 con espresso riferimento alla revisione
del contenzioso tributario (art. 10, primo comma e n. 14), non
contengono alcuna determinazione specifica rispetto alla quale possa
ravvisarsi contrasto o esorbitanza nelle disposizioni dei primi tre
commi dell'art. 44 del decreto legislativo.
Esse non precludono sicuramente ai contribuenti la possibilità di
ottenere la tutela giurisdizionale dei loro diritti, né introducono
una complicazione processuale incompatibile con il fine della
semplificazione dei rapporti tributari, né infine possono considerarsi
tali da confliggere con il principio della imparziale applicazione
della legge nel contenzioso tributario.
10. - Deve infine esaminarsi la questione sollevata dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Catania, con riguardo alla
speciale situazione verificatasi nel caso del curatore del fallimento
d'un contribuente, il quale, non avendo avuto tempestiva conoscenza dei
ricorsi pur ritualmente proposti dal fallito, non era stato in grado di
presentare l'istanza per fissazione di udienza nel termine stabilito
dall'art. 44.
L'ordinanza di rimessione osserva che in tale ipotesi si verifica
pregiudizio per il diritto di difesa e disparità di trattamento
rispetto alla situazione analoga in cui si trovano gli eredi del
contribuente, ai quali l'art. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972 accorda una
proroga di sei mesi per tutti i termini di procedimenti pendenti alla
data della morte del contribuente.
Il dubbio così prospettato costituisce un aspetto particolare
della più generale questione concernente tutti i casi di sopravvenuta
incapacità del contribuente; e la questione è fondata. Si deve
riconoscere che la previsione normativa contenuta nell'art. 31, primo
comma, è lacunosa e viziata da illegittimità, in quanto non prevede
la proroga dei termini processuali anche nel caso di perdita della
capacità del contribuente, caso perfettamente assimilabile, sotto
questo profilo, a quello della morte. Deve pertanto dichiararsi la
illegittimità parziale dell'art. 31, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, con la conseguente estensione della proroga dei
termini anche quando si verifichi un caso di incapacità del
ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "Revisione del contenzioso
tributario", nella parte in cui non estende la proroga dei termini, ivi
accordata nel caso di morte del contribuente, anche al caso di perdita
della capacità;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44, primo e terzo comma, dello stesso decreto legislativo,
sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.
3, 24 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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