Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 409,

n. 5, 429, ultimo comma, e 431, primo e secondo comma, del codice di

procedura civile, e art. 49, n. 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 settembre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Colombo

Salvatore e Mormino Giovanni Maria, iscritta al n. 79 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 88 del 2 aprile 1975;

2) ordinanza emessa il 29 novembre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Migliore

Orazio e Società Immobiliare Turistica Mediterranea, iscritta al n.

120 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975;

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1975 dal pretore di Scicli nel

procedimento civile vertente tra Castronuovo Antonino e Stimolo

Giovanni, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975;

4) ordinanza emessa il 16 settembre 1976 dal tribunale di Massa nel

procedimento civile vertente tra Berti Oberdan e ospedale civile di

Massa, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate

questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le seguenti

disposizioni:

a) l'art. 429 del codice di procedura civile, in riferimento

all'art. 3 Cost., deducendosi che la norma denunziata, escludendo la

rivalutazione monetaria dei crediti dei pubblici dipendenti, creerebbe

una posizione di ingiustificata sperequazione in danno di tale

categoria di lavoratori subordinati rispetto alle altre che, invece,

possono fruire della rivalutazione (ordinanze nn. 79, 120 e 201 del

1975);

b) l'art. 409, n. 5, codice procedura civile (controversie

individuali di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost.,

deducendosi che la norma denunziata (la quale nell'affermare

l'applicabilità della nuova disciplina delle controversie individuali

di lavoro, introdotta con la legge 11 agosto 1973, n. 533, ai rapporti

di lavoro dei dipendenti di enti pubblici fa salva l'ipotesi che dette

controversie siano devolute dalla legge alla cognizione di un giudice

diverso da quello ordinario) darebbe luogo a non giustificata

disparità di trattamento, (in relazione alla tutela giudiziaria dei

diritti derivanti dal rapporto di lavoro) tra i dipendenti degli enti

pubblici economici e non economici e, nell'ambito di quest'ultima

categoria, a seconda che il rapporto sia stato o meno costituito con

atto formale della Pubblica Amministrazione (ordinanza n. 683 del

1976);

c) l'art. 431, primo e secondo comma, codice procedura civile (il

quale dispone l'immediata esecutorietà delle sentenze di condanna in

favore del lavoratore prevedendo, altresì, la possibilità di eseguire

la sentenza con la sola copia del dispositivo) in riferimento all'art.

3 Cost. deducendosi che la disposizione denunziata darebbe luogo ad una

ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore e datore di

lavoro nell'ambito del processo (ordinanza n. 201 del 1975);

che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono essere

riuniti avendo essi ad oggetto questioni identiche o connesse;

che nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 79, 120 e 201 del 1975 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le

questioni di legittimità costituzionale cui essi hanno riferimento

siano dichiarate non fondate.

Considerato che le questioni sopra puntualizzate alla lettera a) e

alla lettera b) concernenti, rispettivamente, gli articoli 429 e 409,

n. 5, codice procedura civile sono identiche ad altre dichiarate da

questa Corte non fondate con la sentenza n. 43 del 1977;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili, per difetto di

rilevanza, questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art.

431, codice procedura civile, proposte, come quella sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, nel corso di un giudizio di primo grado (sent.

nn. 16 e 17 del 1977); che non sono prospettati profili nuovi né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura

civile sollevata dal pretore di Scicli con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 429 e 409, n. 5, del codice di procedura

civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost. dal pretore

di Scicli, dal giudice del lavoro presso il tribunale di Modica e dal

tribunale di Massa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MAACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte