Sentenza n. 63/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1979 · relatore Guido Astuti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 10 aprile 1975 e riapprovata il 20 novembre 1975 dalla Regione
Umbria, recante: "Contributi per l'anno 1975 alle spese di gestione e
di investimento, per il rinnovo, l'ammodernamento ed il potenziamento
del parco autobus delle imprese a prevalente partecipazione pubblica
che esercitano in base a concessione regionale autoservizi di linea
ordinaria per il trasporto di persone", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 dicembre 1975,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 24 del
registro ricorsi 1975.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avvocato Aldo Piras per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso in data 6 dicembre 1975 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
la legge della Regione Umbria, approvata il 10 aprile 1975 e
riapprovata il 20 novembre 1975 (recante "contributi per l'anno 1975
alle spese di gestione e di investimento, per il rinnovo,
l'ammodernamento ed il potenziamento del parco autobus delle imprese a
prevalente partecipazione pubblica che esercitano in base a
concessione regionale autoservizi di linea ordinaria per il trasporto
di persone") deducendone, in via principale, la illegittimità per
violazione dell'art. 81 della Costituzione.
La legge, in particolare, prevedendo all'art. 5 che agli oneri
dalla medesima derivanti si sarebbe fatto fronte mediante prelievo
sullo stanziamento del capitolo 4680 del bilancio regionale di
previsione per l'anno 1975, avrebbe fatto riferimento ad entrate
meramente ipotetiche e non effettive. In effetti, nel bilancio di
previsione per il 1975 sarebbero elencati tra le entrate: il capitolo
n. 760 (contributo speciale di cui al terzo comma art. 119 della
Costituzione - art. 12 legge n. 281/1970) per lire 4.000 milioni, senza
che peraltro fosse stata emanata alcuna legge in proposito; il
capitolo n. 780 (contributo statale per lo sviluppo della montagna) per
lire 800 milioni, nonostante che i relativi finanziamenti previsti
dalla legge 1102/1971 fossero cessati con il 1974 (art. 15); il
capitolo n. 840 (contributo dello Stato per il finanziamento
dell'attività dell'Ente di sviluppo dell'Umbria) per lire 2.200
milioni, senza, tuttavia, che alcuna legge statale prevedesse tale
erogazione.
Le entrate dei tre capitoli predetti non fondate su leggi nazionali
dovrebbero pertanto considerarsi quali mere poste contabili, come
rilevato dallo Stato in occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione della Regione.
Ciononostante, in relazione a tali capitoli di entrata sarebbero
state previste nel capitolo 4680 dello stesso bilancio quattro voci di
spesa: contributi finanziamento attività E.S.U., corrispondente al
capitolo di entrata 840; interventi per lo sviluppo della montagna,
corrispondente al capitolo di entrata n. 780; interventi per la
forestazione e contributo alle aziende di trasporto extra-urbano,
corrispondenti al capitolo di entrata n. 760.
Con la legge impugnata è stata data concreta destinazione, per un
onere previsto di lire 2.500 milioni, a tale ultima posta, senza,
peraltro, che la copertura fosse effettiva, considerato che, nel
frattempo, non era intervenuta alcuna legge statale in proposito.
La mancanza di copertura per la spesa prevista dalla legge
impugnata, derivante dal carattere meramente ipotetico della
corrispondente voce di entrata, comporterebbe violazione dell'art. 81
della Costituzione. Si è costituita in giudizio la Regione Umbria,
deducendo la infondatezza della questione proposta.
In particolare, esisterebbe a carico dello Stato l'obbligo preciso
di trasferire alla Regione le somme necessarie a coprire la spesa
prevista dalla legge impugnata, essendo questa inerente a materia di
spettanza della Regione medesima, rispetto alla quale competerebbe a
quest'ultima piena libertà di scelta.
L'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni dall'articolo 119
Cost. costituirebbe uno dei tratti più salienti della autonomia
politica riconosciuta alle stesse. Di conseguenza, se la legge n.
281/1970, emanata in esecuzione della citata disposizione
costituzionale, avesse inteso trasferire il precetto di cui all'art.
81 Cost. in una regola implicante subordinazione delle scelte
regionali alle decisioni del legislatore nazionale, vi sarebbe stata
lesione di quella autonomia politica e, quindi, violazione dell'art.
119 della Costituzione.
In una interpretazione coerente al sistema delle autonomie
regionali, viceversa, dovrebbe riconoscersi validità alle previsioni
di entrata, anche quando queste non si siano pienamente verificate per
inadempimento dello Stato o addirittura per mancato trasferimento dal
bilancio statale delle somme dovute per assicurare il finanziamento
delle funzioni trasferite.
Nel caso di specie, essendo stata la legge emanata in base a
previsioni di entrata legittime e ragionevoli, secondo criteri di
corretta amministrazione ed in riferimento a materia di spettanza
della Regione, non sarebbe ravvisabile alcun contrasto con l'art. 81
Cost. Né potrebbe contrastare con tale assunto l'esistenza di riserve
manifestate dallo Stato in sede di approvazione del bilancio di
previsione. Considerato in diritto :
1. - Con ricorso indicato in epigrafe il Governo ha promosso, in
riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, questione
di legittimità della legge della Regione Umbria approvata il 10
aprile 1975 e riapprovata nel medesimo testo il 20 novembre 1975,
recante "Contributi per l'anno 1975 alle spese di gestione e di
investimento per il rinnovo, l'ammodernamento e il potenziamento del
parco autobus delle imprese a prevalente partecipazione pubblica, che
esercitano professionalmente, in base a concessione regionale,
autoservizi di linea ordinaria per il trasporto di persone". Viene
denunziata, in particolare, la disposizione dell'art. 5 di detta
legge, ove è detto che all'onere derivante alla Regione dalla sua
attuazione, (imputato al capitolo n. 4491 del bilancio 1975, per la
spesa complessiva di lire 2 miliardi e 500 milioni), "si farà fronte
mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del capitolo n.
4680 del bilancio medesimo".
Si osserva nel ricorso che nello stato di previsione della entrata
del bilancio della Regione Umbria per l'anno 1975 sono elencati al
capitolo 4491 i nn. 760, 780, 840, per un importo complessivo di lire
7 miliardi, costituito da tre distinti contributi statali, peraltro non
previsti da alcuna legge vigente; e che, di conseguenza, il capitolo
di spesa n. 4680 recante al n. 1 il contributo alle aziende di
trasporto extra-urbano, conprende stanziamenti eccedenti, privi di
copertura, essendo "la corrispondente previsione di entrata meramente
ipotetica, irrealizzabile in base alla normativa in vigore, e di fatto
non realizzata".
La Regione Umbria, costituitasi in giudizio, non ha contestato la
mancanza di effettiva copertura della spesa prevista dalla legge
impugnata, ma ha tuttavia sostenuto che il trasferimento di pubbliche
funzioni dallo Stato alle Regioni comporta per lo Stato l'obbligo di
fornire ad esse mezzi finanziari adeguati all'esercizio delle funzioni
medesime, e che pertanto una legge regionale emanata in base a
previsioni di entrata legittime e ragionevoli, secondo criteri di
corretta amministrazione, non potrebbe dirsi viziata da
incostituzionalità per effetto della mancata assegnazione del
necessario finanziamento. In caso di inadempienza dello Stato, non
potrebbe farsi richiamo al principio sancito dall'art. 81 per
invalidare leggi emanate dalle Regioni nelle materie di propria
competenza, senza lesione della loro autonomia finanziaria, garantita
dall'art. 119 della Costituzione, e della stessa loro autonomia
politica.
2. - La questione è fondata. Effettivamente, nello stato di
previsione dell'entrata per l'esercizio 1975, approvato dalla Regione
Umbria, il capitolo 760 fa riferimento ad un ipotetico contributo
speciale di lire 4 miliardi ai sensi degli artt. 119 Cost. e 12 legge
16 maggio 1970, n. 281, per il quale non v'è stata alcuna
assegnazione da parte dello Stato; il capitolo 780 prevede un
contributo statale per lo sviluppo della montagna di lire 800 milioni,
in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il cui finanziamento era
peraltro limitato al periodo 1972-1974 (art. 15); il capitolo 840,
infine, indica un contributo statale per il finanziamento
dell'attività dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, di lire 2 miliardi e
200 milioni, senza corrispondente stanziamento nel bilancio dello
Stato. Di fronte a questa previsione di entrata, risulta completamente
privo di copertura il capitolo 4680 di previsione della spesa, nella
parte relativa al "trasferimento di fondi dallo Stato", ove è
indicato al n. 1, in correlazione al ricordato capitolo 760, il
contributo alle aziende di trasporto extraurbano.
Tale obbiettiva situazione era stata dal Governo tempestivamente
segnalata agli organi regionali, rilevando che nel bilancio 1975 erano
incluse entrate eccedenti le assegnazioni già note o prevedibili in
base a fondi iscritti nel bilancio dello Stato, da ritenersi quindi
"mere poste contabili", e avvertendo che, pur consentendosi
l'ulteriore corso della legge di approvazione del bilancio regionale,
per evitare una paralisi dell'attività legislativa e amministrativa
della Regione, questa avrebbe tuttavia dovuto, nella propria successiva
normazione, "tener conto della reale consistenza delle entrate anche al
fine di evitare l'eventuale predisposizione di provvedimenti mancanti
della sostanziale copertura".
Conseguentemente, il Governo aveva rinviato a nuovo esame del
Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., la legge 10 aprile
1975, per difetto di copertura della spesa con essa prevista; ma
ciononostante la legge era stata egualmente riapprovata il 20 novembre
dello stesso anno, senza alcuna modificazione.
Non occorre sottolineare l'inconsistenza dell'assunto della Regione
Umbria, circa la pretesa inadempienza dello Stato per la mancata
assegnazione di fondi in misura corrispondente alle previsioni di
entrate che essa aveva inserito nel proprio bilancio, senza peraltro
aver riguardo alle effettive disponibilità di provenienza statale.
Gli obblighi dello Stato in ordine al finanziamento delle Regioni
sono stabiliti dalla legge: per le Regioni a statuto ordinario, la
legge 16 maggio 1970, n. 281 regolava nel 1975, come regola tuttora,
integrata dalle ulteriori disposizioni successivamente emanate, la
formazione ed erogazione dei diversi fondi e contributi statali, di
cui le Regioni debbono tener conto nella determinazione della misura
delle spese consentite, in correlazione con le entrate effettive del
proprio bilancio.
L'autonomia finanziaria è garantita alle Regioni dall'articolo 119
Cost. "nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica",
nell'ambito del necessario coordinamento con la finanza dello stato; e
anche le Regioni sono tenute, al pari dello stato, ad osservare il
disposto dell'art. 81 Cost., per cui ogni legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, come questa
Corte ha già più volte avuto occasione di dichiarare.
Il ricorso del Governo deve pertanto essere accolto, con la
conseguente declaratoria di illegittimità della legge regionale
impugnata. Del resto, la Regione Umbria ha successivamente provveduto
sulla base di diverse entrate, al finanziamento dei servizi di
trasporto extraurbano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge 20 novembre
1975 della Regione Umbria, recante "Contributi per l'anno 1975 alle
spese di gestione e di investimento per il rinnovo, l'ammodernamento e
il potenziamento del parco autobus delle imprese a prevalente
partecipazione pubblica, che esercitano professionalmente, in base a
concessione regionale, autoservizi di linea ordinaria per il trasporto
di persone".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte