Sentenza n. 63/1981
Altra decisione · depositata il 15/04/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
citata
- art. 5d.l. 2/1977
- art. 1legge 62/1977
- art. 2legge 62/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
notificato il 2 luglio 1977, depositato in cancelleria il 13 luglio
1977 ed iscritto al n. 13 del registro 1977, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro 21
aprile 1977, avente ad oggetto: "Modalità per l'ottenimento delle
quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto legge 17 gennaio 1977, n.
2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento
delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso 2 luglio 1977 il Presidente della Regione
siciliana nel sollevare il conflitto ha impugnato il decreto del
Ministro del Tesoro 21 aprile 1977 avente ad oggetto le modalità per
il calcolo dei mutui concessi agli enti locali in base al d.l. 17
gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62,
perché ritenuto lesivo, limitatamente al disposto degli artt. 1 e 2,
della potestà che deriverebbe alla Regione siciliana dalle leggi
regionali 3 aprile 1956, n. 22, e 29 marzo 1963, n. 27, sulle
anticipazioni in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali
siciliane.
Ritenuto che il Presidente della Regione ha rinunziato al ricorso
con atto 10 agosto 1978, depositato in cancelleria il 27 febbraio
1979, e che la rinunzia risulta accettata con dichiarazione
dell'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del Consiglio,
apposta in calce all'atto stesso.
Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di
accettazione suindicati, si deve dichiarare estinto il processo.
Visto l'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i
giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte