Sentenza n. 63/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 8/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1985, n.
103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31
dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie), promosso
con ordinanza emessa il 13 aprile 1992 dal Pretore di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Cipriano Cipriani ed il ministero
del tesoro, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 aprile 1992 il pretore di Livorno ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n.
8, convertito dalla legge
27 marzo 1985, n. 103, nella interpretazione che esclude la
irripetibilità delle somme non pagate spontaneamente.
Lo stesso pretore, con sentenza del 1° febbraio 1982, aveva
riconosciuto ad un medico, titolare di un laboratorio di analisi
mediche, il diritto a percepire dall'Inam il pagamento degli aumenti
o adeguamenti sul corrispettivo risultante dalle convenzioni stipulate.
La decisione era stata riformata dal tribunale, il cui giudizio
era stato successivamente confermato dalla Corte di cassazione. A
seguito di ciò, il ministero del tesoro aveva chiesto la
restituzione della somma percepita, con le dovute maggiorazioni.
Il medico ha convenuto in giudizio il ministero, chiedendo che
venisse dichiarata infondata la pretesa ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito nella legge 27
marzo 1985, n. 103, il quale, dopo aver dettato l'interpretazione
autentica degli artt. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e
8, sesto comma, del d.l. n. 264 del 1974, nel senso della non
spettanza delle suddette maggiorazioni per l'adeguamento degli indici
ISTAT, ha stabilito che "sono comunque irripetibili le somme già
corrisposte sulla base di diverse interpretazioni".
La norma viene peraltro interpretata dalla Corte di cassazione nel
senso che l'irripetibilità si riferisce solo alle somme
spontaneamente pagate dagli enti mutualistici ai sanitari
convenzionati e non anche alle somme corrisposte in esecuzione di
decisioni giudiziali.
In tal modo, ad avviso del giudice a quo, si vanifica la finalità
della legge, individuata nella intenzione di por fine "alle diverse
interpretazioni delle disposizioni sopra indicate", e si applica la
norma in modo irragionevole, incongruo ed arbitrario, dando vita ad
una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni giuridiche
identiche, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Quanto alla rilevanza, il pretore di Livorno osserva che, nella
specie, la sentenza della Corte di cassazione n. 2894 del 1987
(rectius, 1988) è successiva alla disposizione di cui all'art. 6,
della legge 27 marzo 1985, n. 103 e non influisce sul giudizio, che
prescinde da essa e riguarda la richiesta di applicazione della
normativa succitata a seguito di domanda di restituzione delle somme
già pagate. Ne deduce quindi che il giudizio non può essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale il cui accoglimento comporterebbe
l'accoglimento del ricorso.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza o quanto meno infondata.
Il pagamento, della cui ripetizione è controversia, venne
eseguito per effetto della esecutività della sentenza di primo
grado, favorevole al medico convenzionato, ma il giudizio si è già
concluso con sentenza definitiva di segno opposto, emessa dopo
l'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 27 marzo 1985, n. 103.
Ad avviso dell'Avvocatura, esiste dunque un giudicato che ha
definito la controversia in modo incompatibile con le pretese, e le
assunte fonti normative, oggi azionate dal medico nel giudizio a quo
e dunque tale da rendere irrilevante la norma della cui
costituzionalità si dubita.
Quanto al merito l'Avvocatura ricorda che nella sentenza n. 6 del
1988 questa Corte, nell'esaminare i dubbi all'epoca sollevati circa
la legittimità della limitazione della regola dell'irripetibilità,
aveva fatto riferimento a quella giurisprudenza amministrativa che
sottopone ad un trattamento differenziato il pagamento oggettivamente
indebito di emolumenti retributivi in relazione alle circostanze in
cui quel pagamento fosse avvenuto.
Le limitazioni che quella giurisprudenza, cui il legislatore si è
ispirato nella norma in esame, apporta alla regola della
ripetibilità presuppongono almeno che il pagamento sia stato non
coartato: se le somme vengono invero ottenute contro la volontà del
preteso debitore, che contesta di essere tale e che è costretto
all'esborso solo perché minacciato di esecuzione forzata, non è
neppure profilabile uno stato di buona fede del percipiente,
opponibile a chi è coartato a pagare.
Se anche a questo caso si potesse estendere l'applicazione
dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, si avrebbe l'assurdo
effetto di una sentenza, che ancorché ingiusta e come tale
riconosciuta poi dal giudice del gravame, acquisterebbe nella
sostanza autorità di giudicato solo perché medio tempore posta in
esecuzione.
Ad avviso dell'Avvocatura la questione va dunque dichiarata
infondata. Considerato in diritto
1. - Viene posta in dubbio la legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla legge 27
maggio 1985, n. 103. L'articolo, dopo avere dettato l'interpretazione
autentica degli artt. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e
8, sesto comma, del d.l. n. 264 del 1974, nel senso della non
spettanza ai sanitari di aumenti o adeguamenti di alcun genere
rispetto ai corrispettivi risultanti dall'ultima convenzione
stipulata da ciascun ente con le categorie professionali, sancisce
l'irripetibilità delle somme già corrisposte sulla base di diverse
interpretazioni delle disposizioni sopra indicate. La norma viene
costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che
l'irripetibilità non si riferisce alle somme erogate in esecuzione
di decisioni giudiziarie ed ancora oggetto di contestazione.
Ad avviso del giudice a quo, tale interpretazione violerebbe
l'art. 3 della Costituzione.
Essa determinerebbe infatti disparità di trattamento
ingiustificate perché fondate soltanto sulle differenti modalità di
pagamento dei corrispettivi. Le situazioni giuridiche sarebbero per
contro rese omogenee dalla corresponsione avvenuta sulla base di una
interpretazione delle norme contraddetta dalla legge di
interpretazione autentica.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato contesta l'ammissibilità
della questione.
Il pagamento venne eseguito per effetto della esecutività della
sentenza di primo grado, favorevole al medico convenzionato, ma il
giudizio si è poi concluso con sentenza definitiva di contenuto
opposto, pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n.
8 del 1985.
Esisterebbe dunque un giudicato incompatibile con le pretese del
medico, tale da rendere irrilevante la norma della cui
costituzionalità si dubita.
L'eccezione non può accogliersi. Il giudizio conclusosi con la
sentenza della Corte di cassazione n. 2894 del 1988 aveva ad oggetto
il diritto del sanitario a percepire dall'Inam alcuni compensi
aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla convenzione. Il
giudizio, nel corso del quale è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale, concerne per contro la ripetibilità da
parte dell'Inam delle somme già corrisposte, pur in presenza del
disposto dell'art. 6 impugnato. Il thema decidendum non poté essere
considerato né nelle due sentenze di merito, entrambe anteriori
all'entrata in vigore della nuova disciplina, essendo dell'1 febbraio
1982 quella del pretore e dell'11 gennaio 1985 quella del tribunale,
né nella sentenza della Corte di cassazione, non risultando il thema
stesso tra i motivi di ricorso.
Deve quindi concludersi che, sebbene il secondo giudizio sia
conseguenziale al primo, tra i due non esiste identità né quanto
all'oggetto né quanto alle norme venute in considerazione.
3. Nel merito, peraltro, la questione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la
irripetibilità delle somme già corrisposte trova fondamento, per un
verso, nella erronea interpretazione della norma da parte del solvens
e, per altro verso, nella buona fede dell'accipiens, che la norma di
interpretazione autentica ha inteso salvaguardare. Entrambi i
presupposti difettano quando il pagamento venga imposto al preteso
debitore, che pur continui a protestare il proprio buon diritto.
Le differenziazioni di trattamento che discendono dalla
giurisprudenza di legittimità si collegano quindi non a mere
modalità di esecuzione del pagamento, secondo quanto contesta il
giudice a quo, ma a diversità sostanziali della posizione delle
parti nel loro reciproco rapporto.
Tali diversità risultano, nell'ambito delle valutazioni rimesse a
questa Corte in relazione al parametro costituzionale invocato,
idonee a giustificare il regime giuridico che consegue al consolidato
orientamento della Corte di cassazione.
Il rilievo è ulteriormente confortato dalla constatazione che le
differenziazioni risultano coerenti con la ratio della norma.
Anche questa Corte ha infatti già osservato, con sentenza n. 6
del 1988, che la disciplina in esame si ispira al principio, che ha
ricevuto significativa applicazione dalla giurisprudenza
amministrativa proprio in materia di retribuzione, della
irripetibilità delle somme percepite in buona fede dagli
interessati. Non risulta quindi irrazionale che differenziazioni di
trattamento siano disposte in relazione alla presenza o all'assenza
di questo scriminante elemento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla
legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione
delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni
sanitarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Livorno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte