Sentenza n. 63/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 23 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di
Siino Franco ed altro, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di due persone
imputate di reati per i quali non è obbligatorio l'arresto in
flagranza e, in particolare, del reato di cui all'art. 648- bis c.p.,
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini
Imerese, dopo aver rilevato che in ordine ai reati contestati e
oggetto di giudizio hanno importante rilevanza indiziaria i risultati
delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento
penale dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma,
c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei risultati
delle intercettazioni in altri procedimenti solo limitatamente ai
procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto
in flagranza.
Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata contrasterebbe
con gli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della
Costituzione, in quanto, in violazione del principio di
ragionevolezza, prevede un criterio di rinvio inadeguato, qual'è
quello relativo ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in
flagranza. Tanto più ciò vale, secondo lo stesso giudice, se si
tiene conto che tra questi ultimi sono compresi reati (come alcune
ipotesi di furto aggravato) che, al di fuori dell'eventualità di
arresto in flagranza, sfuggono ad ogni ipotesi di applicazione
necessaria della custodia cautelare in carcere. Pertanto, prosegue il
giudice a quo, posto che nella disciplina dell'art. 270, primo comma,
c.p.p. il problema della utilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche in un procedimento diverso da quello nel quale sono
acquisite, si pone sempre o prevalentemente per reati per i quali
emergono dalle intercettazioni soltanto una traccia o un indizio,
appare incongruo il riferimento alla obbligatorietà dell'arresto in
flagranza quale condizione per la utilizzabilità delle
intercettazioni stesse. In altri termini, se, come sembra, il
legislatore ha inteso porre a base di tale limitazione la maggiore
gravità dei reati, il risultato che ne consegue è irragionevole, in
quanto questo requisito sussisterebbe per il reato di furto
aggravato, ma non anche per quello, più grave, di "riciclaggio
aggravato", di cui è accusato l'imputato nel giudizio a quo.
Inoltre, sempre ad avviso del giudice rimettente, sarebbe
irragionevole che, mentre le intercettazioni possono essere
specificamente disposte nell'ambito di procedimenti per reati per i
quali è prevista una pena superiore nel massimo a cinque anni, la
loro utilizzabilità in altri procedimenti può portare a riferire le
stesse intercettazioni soltanto a reati puniti con pena minima non
inferiore a cinque anni e con pena massima non inferiore a venti
anni.
Infine, conclude lo stesso giudice a quo, dalla irragionevolezza
di tale disciplina deriverebbe anche una menomazione dei principi di
effettività della giurisdizione penale, di obbligatorietà
dell'azione penale, di tutela delle parti offese e delle parti
civili.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza di rimessione,
l'Avvocatura dello Stato ritiene che la disciplina della
utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti
diversi sia tutt'altro che irragionevole, tenuto conto dei valori
costituzionali implicati (v. sent. n. 366 del 1991). Limiti alla
utilizzazione delle intercettazioni vanno, infatti, fissati per
evitare che l'autorizzazione data dal giudice in un procedimento si
trasformi in una sorta di autorizzazione in bianco. E la linea di
demarcazione individuata dal legislatore non appare irragionevole,
proprio perché è stata fissata con riferimento alla obbligatorietà
dell'arresto in flagranza e, quindi, alla peculiare gravità di
alcuni reati che destano particolare allarme sociale. Il fatto, poi,
che possano nutrirsi dubbi sulla effettiva gravità di alcuni dei
reati rientranti in questa categoria non assume rilievo in ordine
alla valutazione della presunta irragionevolezza o della incoerenza
logica della disposizione impugnata.
Infine, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbero
privi di fondamento gli altri profili di illegittimità prospettati,
dal momento che le notizie ricavabili da intercettazioni
legittimamente eseguite costituiscono pur sempre fatti storici
rilevanti al fine di promuovere le indagini necessarie per accertare
la possibile esistenza di reati ed esercitare, se del caso, l'azione
penale. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Termini Imerese ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo
comma, 111 e 112 della Costituzione, nei confronti dell'art. 270,
primo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei
risultati delle intercettazioni in altri procedimenti solo
limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza.
Ad avviso del giudice a quo, tale limitazione sarebbe
irragionevole soprattutto sotto un duplice profilo: innanzitutto
perché la ratio sottesa ad essa, cioè la maggiore gravità dei
reati, sarebbe contraddetta dall'inclusione nella categoria di
delitti indicata nella norma impugnata di reati (come alcune ipotesi
di furto aggravato) di non rilevante gravità e, viceversa,
dall'esclusione dalla stessa categoria di reati di notevole gravità;
in secondo luogo, perché le stesse intercettazioni potrebbero essere
utilizzate in relazione a reati di gravità molto diversa fra loro,
nel senso che potrebbero essere disposte per il perseguimento di
reati sanzionati con pena non elevata ed essere, poi, utilizzate in
procedimenti diversi in relazione a reati assistiti da pene molto
più elevate.
2. - Va, innanzitutto, dichiarata la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale concernenti i profili
relativi agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della
Costituzione per carenza assoluta di motivazione. Il giudice
rimettente, infatti, si limita a enunciare le anzidette questioni
senza minimamente prospettare come e perché la norma contestata
possa apparire di dubbia costituzionalità rispetto ai parametri
appena menzionati.
3.- La questione di legittimità costituzionale sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione non è fondata.
Nel richiedere una pronunzia d'illegittimità costituzionale
dell'art. 270 c.p.p. nella parte in cui consente l'utilizzazione in
procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni telefoniche
soltanto limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali
è obbligatorio l'arresto in flagranza, il giudice a quo, muovendo
dalla pretesa irragionevolezza della predetta limitazione, mira in
sostanza a ottenere una trasformazione dell'ordinamento normativo
tale da permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali diversi da quello
per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente
autorizzate (sempreché, ovviamente, in questi ultimi procedimenti
vengano in questione reati rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 266
c.p.p., è ammissibile procedere alle intercettazioni). Tuttavia, una
regola come quella auspicata dal giudice a quo si rivela - sulla base
della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita più di
recente dalla sentenza n. 366 del 1991 - apertamente contrastante con
le garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della
libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che
trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art.
15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta
libertà, in "un'inammissibile autorizzazione in bianco" a disporre
le intercettazioni, con conseguente lesione della "sfera privata"
legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di
comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su
tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti
inerenti a quella sfera.
Del resto, a sostegno dell'anzidetta richiesta, di per sé
contraria a Costituzione, il giudice rimettente enuncia
un'argomentazione, basata sulla pretesa manifesta irragionevolezza
della limitazione contestata, che non può essere condivisa. Occorre
premettere che l'art. 270, primo comma, c.p.p., mentre prevede come
regola generale il divieto di utilizzare i risultati delle
intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello per il
quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate
dal giudice, pone poi una norma del tutto eccezionale diretta a
consentire l'utilizzazione in procedimenti diversi dei predetti
risultati limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti con le
medesime intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento
di delitti comportanti l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza,
indicati nell'art. 380 c.p.p..
Trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di
libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi
dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità
costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire
secondo i principi del più rigoroso scrutinio, nel senso che, come
è stato chiarito dalla sentenza n. 366 del 1991, occorre esaminare
se la restrizione prevista sia diretta al soddisfacimento di un
interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e, nello
stesso tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente
necessarie alla tutela di quell'interesse.
Non v'è dubbio che la possibilità di utilizzare i risultati
delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo
limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di
reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde
all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto
di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti,
giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore
gravità. Nell'ambito di un contesto sociale caratterizzato dalla
seria minaccia alla convivenza sociale e all'ordine pubblico
rappresentata dalla criminalità organizzata, la norma che
eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla
legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in
procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria
predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare
allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole
bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore
costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli
individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e
quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla
repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che
delinquono.
Senza dire che, ai sensi del comma successivo a quello impugnato,
l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti
diversi viene determinata con le garanzie del contradittorio fra le
parti di tali procedimenti nelle forme previste dall'art. 268, sesto,
settimo e ottavo comma, c.p.p., la salvaguardia del nucleo di valore
della libertà e della segretezza delle comunicazioni è integrata
dalla norma, contenuta nella disposizione impugnata, secondo la quale
la predetta utilizzazione può avvenire nei limiti in cui gli
elementi raccolti con le intercettazioni risultino "indispensabili"
per l'accertamento di alcuno dei delitti indicati dall'art. 380
c.p.p.. Ciò significa che la deroga eccezionalmente prevista al
divieto stabilito dall'art. 270, primo comma, c.p.p. si mantiene
entro i precisi confini della stretta necessarietà della stessa
rispetto al soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico primario
che la giustifica.
4. - Né maggior pregio può esser riconosciuto alle ulteriori
argomentazioni addotte dal giudice a quo.
In particolare, fermo restando che non può dichiararsi
l'illegittimità costituzionale della norma che eccezionalmente
consente l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in
procedimenti diversi limitatamente all'accertamento dei reati per i
quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270, primo comma,
c.p.p.), non si può riconoscere alcun rilievo alla considerazione
che nell'ambito di quest'ultima categoria di reati, predeterminata
dall'art. 380 c.p.p., siano compresi delitti ritenuti dal giudice
rimettente meno gravi di altri che ne sono esclusi. La non pertinenza
di tali dubbi rispetto alla contestata legittimità costituzionale
dell'art. 270, primo comma, c.p.p. pone le relative argomentazioni al
di fuori dei confini della rilevanza della questione in esame, pur
se, ovviamente, non si può escludere, come è già avvenuto per
taluni aspetti (v. sent. n. 54 del 1993), che quei dubbi possano
autonomamente pervenire alla cognizione di questa Corte.
Né, infine, può riconoscersi fondamento alcuno alla asserita
irragionevole disparità di trattamento derivante dal fatto che
l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti
diversi è circoscritta all'accertamento di reati per i quali è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni e nel massimo a venti anni, mentre le stesse intercettazioni
possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 266 c.p.p.,
nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento di reati puniti
con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. È
evidente, infatti, che le fattispecie messe a confronto dal giudice a
quo non sono correttamente comparabili essendo riferite a situazioni
diverse ed eterogenee.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte