Sentenza n. 63/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1995
dal tribunale di Verbania sulla richiesta di riesame proposta da
Santacroce Giuseppe, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Verbania, adi'to in sede di impugnazione
avverso un'ordinanza con cui il pretore della stessa città aveva
disposto, a norma dell'art. 276 del codice di procedura penale, la
sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della
custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato, già
condannato in primo grado, a seguito della notizia della
trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura da parte
dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza del 23 giugno 1995,
questione di legittimità costituzionale del citato art. 276 cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice debba
sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero intesa ad
ottenere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare con altra
più grave per trasgressione agli obblighi imposti, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
2. - Previa la reiezione di taluni motivi del gravame, il
rimettente osserva che la censura di incostituzionalità per la
mancata preventiva audizione del difensore in sede di adozione del
provvedimento ex art. 276 cod. proc. pen. sulla richiesta del
pubblico ministero è rilevante nella prospettiva di una possibile
declaratoria di nullità dell'ordinanza pretorile sostitutiva dello
status cautelare, in ipotesi di accoglimento dell'incidente di
costituzionalità.
Ciò premesso, il giudice a quo afferma essere l'accennata
questione "del tutto analoga" a quella sollevata, da altro tribunale,
relativamente all'art. 301, comma 2, cod. proc. pen., e decisa dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 1994, dichiarativa
dell'illegittimità costituzionale del citato art. 301 nella parte in
cui non prevede(va) che ai fini dell'adozione del provvedimento di
rinnovazione della misura cautelare dovesse essere previamente
sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. Di
qui, lo sviluppo di argomentazioni sostanzialmente riproduttive di
quelle formulate nell'ordinanza di rinvio della questione ritenuta,
appunto, analoga.
3. - La mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa
in sede di decisione sulla richiesta del pubblico ministero di
sostituzione o cumulo della misura con altra misura più grave, per
il caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti alla prima,
violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
La differenziazione di chances processuali tra pubblico ministero
richiedente - che può prospettare le argomentazioni a sostegno della
propria richiesta - e difensore dell'interessato - che non può
formulare deduzioni diverse e idonee a contrastare la richiesta - non
avrebbe infatti ragionevole giustificazione nell'ambito di un sistema
imperniato sulla parità tra accusa e difesa (art. 2, direttiva n. 3
della legge delega n. 81 del 1987), tanto più in quanto farebbe
difetto, nel provvedimento ex art. 276 cod. proc. pen., l'elemento
della "sorpresa", elemento che, come sottolineato nella richiamata
sentenza n. 219 del 1994, potrebbe giustificare l'esclusione
dell'audizione e del contraddittorio in vista della tutela di altre
esigenze. Il rilievo non potrebbe d'altra parte essere superato -
prosegue il tribunale - né attraverso l'argomento, pur utilizzato in
giurisprudenza, della possibilità di esercitare la difesa attraverso
il controllo sulla motivazione del provvedimento e quindi in sede di
impugnazione, né in base al più generale enunciato della
giurisprudenza costituzionale circa la necessità di contemperamento
della garanzia difensiva con altri valori costituzionali.
Per il primo aspetto, il giudice a quo sottolinea che la garanzia
difensiva è tale "in ogni stato e grado del procedimento", per cui
deve essere assicurata anche in via anticipata rispetto al
provvedimento, in modo da influire sulla relativa formazione ed
eventualmente impedire anticipatamente gli effetti sfavorevoli della
decisione. Per il secondo aspetto, il tribunale osserva che la
preclusione al preventivo contraddittorio nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 276 non appare giustificata dall'esigenza
di tutela di altri interessi o valori costituzionali concernenti il
processo, come del resto è stato affermato dalla richiamata sentenza
n. 219 del 1994 che ha delimitato la possibilità di ridurre le
garanzie difensive solo in funzione della tutela di esigenze
processuali che, per loro natura, potrebbero essere vulnerate dal
contraddittorio anticipato.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
L'Avvocatura rileva che l'ordinanza di rimessione muove dal
presupposto per cui la questione sarebbe del tutto analoga a quella
sollevata relativamente all'art. 301, comma 2, cod. proc. pen., poi
decisa con la sentenza n. 219 del 1994 della Corte costituzionale. È
sulla base di questo presupposto che il giudice a quo ritiene che, se
non è ragionevole l'esclusione del contraddittorio prima di adottare
un provvedimento di rinnovazione di una misura cautelare personale,
egualmente non ragionevole sarebbe l'esclusione del previo
contraddittorio in sede di adozione del provvedimento ex art. 276
impugnato. Ma questo parallelismo è privo di fondamento, ad avviso
dell'Avvocatura, proprio alla luce delle argomentazioni valorizzate
dal tribunale rimettente, perché la misura cautelare più grave
eventualmente applicabile ex art. 276 è diversa da quella, in atto,
le cui prescrizioni non sono state osservate dall'interessato: non si
tratta quindi di rinnovazione della medesima misura, ma di
applicazione di una nuova e diversa misura, che fa emergere
l'interesse al fattore dell'imprevisto e che rende quindi ragionevole
l'esclusione del contraddittorio anticipato, che potrebbe appunto
vanificare quella esigenza.
L'art. 276 cod. proc. pen. va dunque allineato, per questo aspetto,
alla disciplina dettata per la prima applicazione di una misura
cautelare personale piuttosto che a quella relativa alla rinnovazione
di essa; ne segue la conclusione per una pronuncia di non fondatezza
della questione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
tribunale di Verbania è se la norma dell'art. 276 del codice di
procedura penale - nella parte in cui prevede che, in caso di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il
giudice può disporne la sostituzione o il cumulo con altra più
grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico
ministero - sia conforme al principio di uguaglianza (art. 3, primo
comma, della Costituzione) e al diritto di difesa, inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, della
Costituzione).
2. - La questione non è fondata.
La garanzia della difesa e della parità tra accusa e difesa
comporta in generale che il preventivo contraddittorio tra le ragioni
dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento
applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi
in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta
esecuzione.
Conformemente a questo principio, il codice di procedura penale
stabilisce che il difensore debba essere sentito nei casi di proroga
della custodia cautelare (art. 305) e questa Corte, con la sentenza
n. 219 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il
comma 2 dell'art. 301, nella parte in cui non prevedeva che, ai fini
dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura
cautelare personale disposta per esigenze probatorie, dovesse essere
previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla
misura. Sia la proroga che la rinnovazione, essendo la misura
cautelare già in corso di esecuzione, sono infatti compatibili con
la difesa in previo contraddittorio, senza che ne possa nascere un
pericolo per l'eseguibilità della misura da prorogare o da
rinnovare.
Invece, nel caso di applicazione iniziale delle misure - essendo di
fatto possibile che colui il quale ne sia avvertito si sottragga
all'esecuzione e che quindi le finalità loro proprie vengano
frustrate - l'art. 291 cod. proc. pen. prevede soltanto la richiesta
del pubblico ministero al giudice competente. Anche la "novella"
contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 332, approvata per
apprestare, relativamente all'applicazione delle misure cautelari
personali, garanzie più intense di quelle già previste
dall'originaria stesura del codice di procedura penale, conferma
questa impostazione, pur prevedendo innovazioni procedimentali che
consentono la rappresentazione delle ragioni della difesa. Infatti,
il nuovo art. 291, al comma 1, stabilisce che "le misure sono
disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice
competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti
gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e
memorie difensive già depositate"; il nuovo art. 292, al comma 2,
lettera c-bis), stabilisce che "l'ordinanza che dispone la misura
cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio,
l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa" e, al comma 2-ter, che
"l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a
carico e a favore dell'imputato". In nessun caso tuttavia, per
l'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza
di salvaguardare l'imprevedibilità della misura, si ammette la
presenza dell'indiziato o dell'imputato, o del suo difensore, nel
procedimento di applicazione della misura. Esso si svolge in un
rapporto a due, tra il pubblico ministero e il giudice.
Le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del
contraddittorio, non sono annullate ma solo rinviate, potendo
esplicarsi pienamente in via successiva. Così, nel corso delle
indagini preliminari, la persona nei cui confronti sia stata disposta
la custodia cautelare è dal giudice sottoposta a interrogatorio
immediatamente o in termini ristrettissimi, ai fini della verifica
del perdurare delle condizioni di applicabilità e delle esigenze
cautelari che giustificano la misura e a tale interrogatorio ha
facoltà di assistere il difensore (art. 294 cod. proc. pen.). E in
ogni caso possono essere proposti, dall'imputato o dal suo difensore,
la richiesta di riesame, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen.,
nonché, in caso di rigetto di istanza di revoca o sostituzione della
misura disposta, l'appello, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen.:
richiesta di riesame e appello in ordine ai quali il tribunale
competente è chiamato a pronunciarsi in termini brevi.
3. - Alla luce di quanto ora detto, la soluzione della proposta
questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 276 cod.
proc. pen. si riduce alla risposta alla domanda se per le misure più
gravi che il giudice può disporre in sostituzione o in aggiunta di
altre, nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad altra
misura già disposta, il carattere di imprevisto sia o non sia
coessenziale alla realizzazione della loro finalità cautelare.
La risposta non può che essere positiva e per questo la già
richiamata sentenza n. 219 del 1994, che pare al tribunale rimettente
costituire un precedente a favore della fondatezza della questione in
esame, è male invocata.
In tutte le situazioni ipotizzabili nell'ambito dell'art. 276 cod.
proc. pen., la nuova misura che il giudice è chiamato ad adottare,
in sostituzione o in aggiunta a quella già disposta, comporta
qualche elemento di maggiore afflittività e incidenza nella libertà
personale dell'interessato. Per questo, nella disposizione
menzionata, si configura una scala sulla quale le diverse misure
cautelari personali coercitive si dispongono oggettivamente secondo
la loro maggiore o minore gravità: dal minimo del divieto di
espatrio (art. 281), al massimo della custodia cautelare in carcere
(o in luogo di cura) (artt. 285 e 286), attraverso l'obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), il divieto e
l'obbligo di dimora (art. 283) e gli arresti domiciliari (art. 284).
Rispetto alla maggiore afflittività che il passaggio da una misura
meno grave a una più grave comporta, l'esigenza dell'imprevisto
indubbiamente si pone come per l'applicazione di una misura nuova.
Una conferma del carattere non occasionale ma sistematico
dell'omissione del contraddittorio preventivo con la difesa, in
ipotesi di questo genere, è data dalla disciplina dell'art. 299,
comma 4, che prevede la sostituzione di una precedente misura
cautelare con un'altra più grave o con modalità più gravose,
quando le esigenze cautelari risultino aggravate. Anche in questo
caso, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero, in
assenza di previo contraddittorio.
Se si considera poi che l'ipotesi normativa dell'art. 276 cod.
proc. pen. è la violazione di obblighi connessi a una misura "meno
grave" - ipotesi che in concreto potrà essere vagliata in
contraddittorio con l'interessato, ove questi successivamente lo
richieda al giudice - l'inclinazione a sottrarsi alla misura "più
grave" è da presumersi ragionevolmente perfino più forte che non
nel caso di prima applicazione o di aggravamento della misura
determi- nato dal sopravvenire di più forti ragioni cautelari. Si
deve allora concludere che a maggior ragione è valida la
determinazione del legislatore il quale, avendo escluso il preventivo
contraddittorio nel caso di prima applicazione di una misura
cautelare personale e in quello della sostituzione di una misura meno
grave con una più grave, altrettanto ha fatto nel caso, previsto
dall'art. 276 cod. proc. pen., di trasgressione alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare precedentemente disposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 276 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte