Sentenza n. 630/1988
Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano
notificati il 29 agosto 1978 ed il 1° giugno 1979, depositati in
Cancelleria rispettivamente il 1° settembre 1978 e l'8 giugno 1979 ed
iscritti al n. 25 del registro ricorsi 1978 e al n. 18 del registro
ricorsi 1979, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei
decreti in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979 del Ministro della
Pubblica Istruzione, aventi ad oggetto la ristrutturazione dei
circoli didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della
Provincia di Bolzano;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con circolare n. 89 in data 5 aprile 1978, il Ministro della
Pubblica Istruzione impartiva disposizioni, per l'anno scolastico
1978-79, relativamente all'applicazione dell'art. 1 della legge 8
agosto 1977, n. 595 (concernente la determinazione dei ruoli organici
del personale direttivo della scuola elementare e del personale
educativo), assegnando, tra l'altro, nove nuovi posti di direttore
didattico per le scuole elementari in lingua tedesca della Provincia
di Bolzano.
Con successivo decreto ministeriale del 26 giugno 1978, venivano
ristrutturati, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, i circoli
didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia
di Bolzano ed, in particolare, venivano istituiti nove nuovi circoli
(Bolzano IV, Brunico III, Chiusa II, Laces, Laives, Lana II, Merano
III, Siusi e Vipiteno II), sulla base di un piano predisposto dal
competente intendente scolastico, in conformità alle disposizioni di
cui alla citata circolare.
La Provincia Autonoma di Bolzano, con ricorso in data 28 agosto
1978, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a tale
decreto, considerato invasivo della propria competenza ad emanare
provvedimenti di ristrutturazione e di istituzione di nuovi circoli
didattici per le scuole elementari in lingua tedesca di quella
provincia.
Osserva, in proposito, la ricorrente che, ai sensi degli artt. 9,
n. 2, 16 e 19 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, alla
Provincia Autonoma di Bolzano sono attribuite potestà legislative ed
amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria.
L'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, con cui sono state
emanate le norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di Bolzano, ha precisato che "resta ferma la competenza dello Stato
in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante -
ispettivo, direttivo o docente - di ruolo e non di ruolo, delle
scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola
popolare, della Provincia di Bolzano".
Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1978
attiene, ad avviso della ricorrente, alla organizzazione delle
strutture scolastiche, e non allo stato giuridico ed economico del
personale insegnante e, pertanto, non era di competenza statale.
Né può osservarsi, in contrario, che il provvedimento de quo
sostanzialmente inciderebbe sugli organici del personale insegnante
direttivo, creando nove nuovi posti di direttore didattico. In
effetti, tali posti erano già stati assegnati alla Provincia di
Bolzano con la citata circolare ministeriale n. 89/78. Del resto,
l'art. 11 del T.U. delle leggi sulla istruzione elementare (R.D. 5
febbraio 1928, n. 577) dispone che il territorio del Provveditorato
agli Studi (nella provincia di Bolzano: Sovraintendenza e Intendenza
scolastiche ex art. 19 dello Statuto Speciale) "è diviso, con
decreto ministeriale......limitatamente alla parte non compresa nella
giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in
circoli didattici".
La legge 8 agosto 1977, n. 595, all'art. 1, primo comma - si
rileva - ha stabilito un aumento del numero dei posti di direttore
didattico nell'organico nazionale, da compiersi, a norma del secondo
comma, nell'arco di tre anni. Il terzo comma dello stesso art. 1
regola il relativo procedimento, prevedendo che il Ministero della
Pubblica Istruzione effettui l'adeguamento della distribuzione sul
territorio dei circoli didattici esistenti e provveda alla
ripartizione dei nuovi posti di direttore didattico, e ciò per
l'intero territorio nazionale, senza eccezioni per la Provincia di
Bolzano.
In sede di applicazione per l'anno 1977-78 delle predette
disposizioni al territorio di quella provincia, il Ministro, in
ossequio alla speciale autonomia di cui la stessa gode, aveva operato
in conformità alle richieste formulate dall'Intendente per le scuole
in lingua tedesca, emanando, secondo il piano dallo stesso
predisposto, il d.m. 7 novembre 1977, contenente l'istituzione del
circolo di Appiano.
Lo stesso procedimento è stato seguito per l'anno 1978-79, con
l'emanazione del d.m. 26 giugno 1978, impugnato dalla Provincia
Autonoma di Bolzano, diversamente dal formalmente identico decreto
relativo all'anno precedente.
L'infondatezza della contestazione risulta, secondo la difesa
dell'autorità intervenuta nel giudizio, dalla considerazione che la
competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del
personale direttivo delle scuole elementari, affermata dall'art. 1,
u.c., del d.P.R. n. 116 del 1973, viene ribadita, anche per quanto
riguarda le variazioni degli organici, dall'art. 4, u.c., dello
stesso testo.
Né può sostenersi che la strutturazione territoriale dei circoli
didattici - come anche la determinazione del numero degli stessi -
riguardi genericamente l'organizzazione dell'istruzione elementare, e
non investa lo stato giuridico e gli organici del personale direttivo
delle scuole elementari.
L'art. 4 del d.P.R. n. 116 del 1973, nell'attribuire alla
Provincia Autonoma di Bolzano la competenza relativa all'istituzione
di nuove scuole elementari nel proprio territorio, stabilisce che
essa provveda d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.
Pertanto, pur ritenendosi l'art. 4 d.P.R. n. 116 del 1973 applicabile
all'analoga ipotesi della istituzione di nuovi circoli didattici, la
normativa dettata dalla legge n. 595 del 1977 non risulta
incompatibile con la ricordata disciplina: la strutturazione dei
circoli didattici, per il territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano, deve essere deliberata d'intesa tra le autorità dello Stato
e quelle della Provincia stessa.
Nel caso di specie, l'intesa si è realizzata attraverso la
duplice fase della proposta (da parte della Provincia di Bolzano) e
della deliberazione conforme del Ministro della Pubblica Istruzione.
Sotto tale profilo, l'impugnazione proposta avverso il decreto del
26 giugno 1978, sottolinea l'Avvocatura Generale dello Stato, ha
natura meramente formale, in quanto il decreto de quo si è limitato
ad approvare il piano di ristrutturazione predisposto dall'Intendente
scolastico che, con lettera del 19 maggio 1978, lo aveva trasmesso
"per l'approvazione definitiva da parte di codesto Ministero",
richiedendo, quindi, un provvedimento identico a quello
successivamente impugnato.
È pur vero che nei giudizi per conflitto di attribuzione la Corte
costituzionale non ritiene che possa darsi rilevanza assoluta
all'acquiescenza. Ma, si rileva, è evidente che la Provincia di
Bolzano, proponendo il ricorso, ha radicalmente mutato il
comportamento tenuto non solo l'anno precedente, ma anche nel corso
del procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'atto
impugnato.
3. - Con ricorso in data 1° giugno 1979, la Provincia Autonoma di
Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, adducendo identiche
argomentazioni, anche in relazione al decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 17 marzo 1979, recante la ristrutturazione dei
circoli didattici delle scuole di lingua tedesca per l'anno
scolastico 1979-80.
4. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
riprodotto le conclusioni relative al precedente ricorso. Considerato in diritto
1. - I due ricorsi possono essere riuniti e deciso con un'unica
sentenza in quanto prospettano questioni identiche.
1.1. - La Provincia Autonoma di Bolzano si duole che lo Stato
abbia invaso la sfera della sua competenza emanando decreti
ministeriali in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, diretti alla
ristrutturazione dei circoli didattici della Provincia ricorrente per
le scuole in lingua tedesca rispettivamente per gli anni scolastici
1978-1979 e 1979-1980.
A parere della ricorrente, risulterebbero violati:
a) gli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello Statuto speciale per la
Regione Trentino Alto Adige nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, che attribuiscono alla provincia di Bolzano le potestà
legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e
secondaria;
b) l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) che fa
salva la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed
economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente
-, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e
secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano;
c) l'art. 11 del T.U. delle leggi e norme giuridiche sulla
istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, il
quale dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi della
Sopraintendenza ed Intendenza scolastica ex art. 19 dello Statuto
speciale per la provincia di Bolzano, "con decreto ministeriale, è
diviso, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei
Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici";
d) l'art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595,
che stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione provvede
alla ripartizione dei nuovi posti da istituire dopo avere effettuato
l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli
didattici.
2. - I ricorsi sono fondati.
Ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) alla
Provincia Autonoma di Bolzano sono state attribuite, in armonia con
la Costituzione e con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato
stesso, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di
istruzione elementare e secondaria.
Tali attribuzioni sono state ribadite e precisate con l'art. 1 del
successivo d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (recante norme di
attuazione del suddetto Statuto speciale in materia di ordinamento
scolastico in Provincia di Bolzano), a norma del quale le competenze
statali in siffatta materia restano ferme, nell'ambito provinciale,
limitandosi soltanto ai temi dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente
-, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e
secondaria, nonché di scuola popolare.
I provvedimenti ministeriali, in relazione ai quali sono stati
sollevati i conflitti di cui sopra, concernendo la ristrutturazione
dei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca nel
territorio della provincia ricorrente, si pongono chiaramente in
violazione del testé delineato assetto ripartitorio delle
competenze, poiché non incidono sulla materia dello stato giuridico
o del trattamento economico del personale insegnante addetto a tali
scuole, che è la sola riservata alla competenza statale, in forza
delle summenzionate disposizioni: essi riguardano, invero, aspetti
organizzativi (di definizione degli ambiti territoriali di circoli
didattici già individuati nella loro consistenza numerica in
applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 595) che, secondo le
medesime disposizioni non possono non ritenersi attribuiti alla
competenza provinciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a
provvedere alla ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole
in lingua tedesca della Provincia medesima e, per l'effetto, annulla
i decreti del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1978 e 17
marzo 1979, concernenti tale ristrutturazione, rispettivamente per
gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:630 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte