Sentenza n. 632/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 113/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 marzo 1981,
n. 113, recante "Norme di adeguamento delle procedure di
aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della
Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", promossi
con ricorsi della Regione Sicilia e della Provincia di Bolzano
notificati il 29 aprile e il 4 maggio 1981, depositati in cancelleria
il 4 e il 13 maggio 1981 ed iscritti ai nn. 9 e 14 del registro
ricorsi 1981;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia di Bolzano e l'avv.
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 29 aprile 1981 la Regione Sicilia ha
impugnato la legge 30 marzo 1981 n. 113, in particolare la
disposizione dell'art. 1, secondo comma, ritenendola in contrasto con
gli artt. 5 e 116 della Costituzione e con l'art. 14 (lett. a; g; m;
o e p) dello statuto regionale.
2. - Con la legge indicata, recante "Norme di adeguamento delle
procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva
della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", si
dispone, al secondo comma dell'art. 1, che: "le regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di
Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad
adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in
materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle
istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art.
6 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Costituiscono norme di principio
quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15".
3. - La regione ricorrente, richiamate le analogie con la
controversia definita con la sentenza n. 86/79 di questa Corte,
rileva che, nella norma in esame, l'obbligo di adeguamento posto a
carico delle regioni viene fondato non più sull'art. 117 Cost. ma
sull'art. 6 D.P.R. n. 616 del 1977, neppure questo però riferibile
alle regioni a statuto speciale.
Le disposizioni di principio, inoltre, cioè quelle contenute
negli artt. da 2 a 15, essendo troppo specifiche e di dettaglio, non
lascerebbero spazio ad una normazione regionale che non fosse
meramente ripetitiva.
Per l'applicazione delle direttive comunitarie, sostiene infine la
ricorrente, non è necessaria la mediazione della legge statale;
nelle materie di competenza legislativa primaria, riconoscendosi alle
direttive natura di norme di principio, spetterà alla Regione
emanare la disciplina interna di attuazione.
4. - Analoga impugnazione è stata proposta, con ricorso del 3
maggio 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento
all'art. 8 nn. 1, 17, 21 e 25 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige.
Oltre a censure del tutto simili a quelle formulate dalla regione
siciliana, viene eccepita la lesione della sfera di autonomia
costituzionalmente garantita alla provincia in quanto gli artt. da 2
a 15 della legge impugnata non riprodurrebbero puntualmente le
prescrizioni comunitarie, esorbitando perciò dal nesso di
connessione con la direttiva.
Anche l'esercizio di funzioni amministrative provinciali non potrebbe
essere disciplinato direttamente dalla legge nazionale di adeguamento
ma andrebbe invece riservato alla competenza della provincia, con i
limiti direttamente derivanti dalla direttiva, senza l'interposizione
della legge statale.
5. - Si è costituito con un unico atto in entrambi i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, il quale, richiamate le sentenze di questa
Corte n. 182 del 1976 e n. 86 del 1979, pronunciate nei confronti di
regioni a statuto speciale, rivendica in primo luogo la legittimità,
in via di principio, della legge nazionale di attuazione della
direttiva comunitaria essendo lo Stato l'esclusivo responsabile
dell'adeguamento del diritto interno ai sensi degli artt. 189, terzo
comma, e 191, secondo comma, del Trattato di Roma.
Per quanto poi riguarda la materia regolata dalla direttiva n.
77/62, l'obbligo di adeguamento dello Stato italiano è stato
affermato dalla Corte di giustizia CEE con sent. 17 febbraio 1981
nella causa 133/80; a questo proposito viene inoltre messo in
evidenza che, prima della pubblicazione della legge impugnata né la
Regione siciliana, né la Provincia di Bolzano avevano adottato,
nell'esercizio dei loro poteri normativi, alcuna disposizione
attuativa della disciplina comunitaria. Nel merito l'Avvocatura
osserva che la legge statale di adeguamento della direttiva
comunitaria, quale è prevista in via generale dall'art. 6 del D.P.R.
n. 616 del 1977, non si propone di disciplinare direttamente
l'esercizio delle funzioni amministrative delle regioni o delle
province autonome: l'art. 1 della legge n. 113 del 1981 stabilisce
che regioni e province sono tenute ad adeguare alle disposizioni
della legge "la loro normativa"; come disposto dall'art. 6, secondo
comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, solo in mancanza di legge
regionale dovrà essere osservata quella statale di attuazione anche
nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.
Ciò posto, prosegue l'Avvocatura, sono infondate anche le altre
censure che riguardano il contenuto della legge impugnata ed in
particolare le norme, definite di principio, degli artt. da 2 a 15.
La Provincia di Bolzano afferma che quelle disposizioni non
sarebbero meramente riproduttive delle prescrizioni comunitarie né a
queste conformi, sicché mancherebbe il necessario nesso univoco tra
la direttiva e la legge nazionale di adeguamento.
La censura così formulata risulterebbe però del tutto generica
non avendo la provincia ricorrente indicato quali disposizioni ed
articoli della legge siano difformi da prescrizioni della direttiva o
non trovino in queste il loro presupposto, né sono stati precisati
ragioni e limiti della ritenuta difformità. È allora impossibile,
sostiene l'Avvocatura, alcun concreto dibattito sulla censura così
formulata onde l'impugnazione deve ritenersi inammissibile.
Con la legge impugnata, inoltre, non sarebbe stato posto
all'autonomia normativa delle ricorrenti alcun limite che non risulti
dal sostanziale contenuto della direttiva comunitaria, e che, secondo
la giurisprudenza della Corte costituzionale, richiamata nelle due
sentenze prima citate, potrebbe legittimamente operare mediante legge
ordinaria dello Stato anche nei confronti di regioni a statuto
speciale o di province autonome.
Conseguentemente dovrebbe ritenersi infondata anche l'altra
censura, formulata dalla regione siciliana, pure relativa agli artt.
da 2 a 15 che porrebbero non già norme di principio, ma disposizioni
troppo specifiche e dettagliate che non lasciano spazio ad una
legislazione regionale che non sia meramente ripetitiva.
La legge impugnata costituirebbe infatti manifestazione del
potere, spettante esclusivamente allo Stato, di emanare le
disposizioni necessarie per dare attuazione nel nostro ordinamento
alle prescrizioni della direttiva comunitaria e le disposizioni della
legge stessa, che quelle prescrizioni sostanzialmente ripetono, non
ledono l'autonomia costituzionalmente garantita delle ricorrenti.
È certamente esatto, prosegue l'Avvocatura, che l'art. 6 D.P.R.
616/77, specialmente nella parte in cui prevede che la legge di
attuazione delle direttive comunitarie indichi espressamente le norme
di principio, non è applicabile alle regioni a statuto speciale,
tenute ad osservare, nello svolgimento della propria potestà
legislativa esclusiva, non già "i principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato", bensì i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato col rispetto degli obblighi internazionali. Per
questo però, applicando il canone ermeneutico che impone di
interpretare la norma plurivoca nel senso che non la porti a
confliggere con norme di rango superiore, il secondo comma dell'art.
1 andrebbe interpretato nel senso di due distinti precetti: il primo,
diretto a tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano, recante l'obbligo di
adeguamento alla direttiva comunitaria onde evitare l'inadempimento
dell'obbligo internazionale da parte dello Stato; il secondo, diretto
alle regioni a statuto ordinario, nei cui confronti soltanto è
concepibile che una legge dello Stato stabilisca norme di principio
che costituiscano limite dell'autonomia regionale.
Nella fattispecie, posto che le norme di principio indicate dalla
legge n. 113 del 1981 coincidono, nel loro contenuto, con quelle
necessarie alla attuazione dell'obbligo internazionale, ne
conseguirebbe soltanto che anche il limite dei principi posti dalla
legge, da osservarsi dalle sole regioni a statuto ordinario, venendo
a coincidere con il limite del rispetto degli obblighi
internazionali, da osservarsi da tutte le regioni e province
autonome, non sarebbe in contrasto con le autonomie garantite dalla
Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il ricorso della Regione Sicilia e quello della Provincia
autonoma di Bolzano sollevano sostanzialmente la medesima questione
di legittimità costituzionale nei confronti della legge 30 marzo
1981 n. 113: vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le ricorrenti censurano l'art. 1 comma secondo della legge 30
marzo 1981 n. 113; detta norma violerebbe le competenze primarie
previste nei rispettivi statuti speciali in quanto dispone anche nei
confronti della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano
l'obbligo di adeguare alle disposizioni della legge stessa le
rispettive normative ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 luglio 1977
n. 616.
La questione così sottoposta all'esame della Corte ripropone il
tema dell'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie
attribuite alla competenza delle regioni, con riferimento nella
fattispecie ad una regione, la Sicilia, e ad una provincia autonoma,
quella di Bolzano, dotate di autonomia speciale a norma dei
rispettivi statuti.
Come è stato detto in narrativa, la legge n. 113 del 1981 è
stata emanata per adeguare le procedure di aggiudicazione delle
pubbliche forniture alla direttiva della C.E.E. n. 77/62 del 21
dicembre 1976.
Questa direttiva è stata adottata dal Consiglio delle Comunità
europee in base al trattato istitutivo della C.E.E., ed in
particolare all'art. 100, alla norma cioè che prevede siano
stabilite direttive "volte al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che
abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento
del mercato comune".
Agli Stati membri l'art. 30 della direttiva stessa assegnava un
termine di diciotto mesi dalla notifica, entro il quale mettere in
vigore le misure necessarie per conformarsi.
Lo Stato Italiano non ha rispettato tale prescrizione; e, su
ricorso della Commissione, è stato dichiarato inadempiente
all'obbligo impostogli dal trattato con sentenza della Corte di
giustizia della C.E.E. del 17 febbraio 1981 nella causa n. 133/80. La
legge n. 113 del 1981 costituisce quindi l'adempimento tardivo di un
preciso obbligo derivante dal trattato della C.E.E.
Le ricorrenti riconoscono pienamente tale presupposto; e
riconoscono altresì che l'attuazione delle direttive comunitarie
costituisce un vincolo anche per l'esercizio della potestà
legislativa primaria od esclusiva nelle materie dove essa è prevista
dai rispettivi statuti di autonomia speciale; contestano invece - e
questo è l'oggetto dei ricorsi - che da una legge dello Stato
possano essere poste nei loro confronti altre norme vincolanti, in
particolare quelle che nella legge impugnata vengono definite "norme
di principio".
3. - La questione non è fondata.
La Corte si è già pronunciata più volte sul tema
dell'attuazione delle direttive comunitarie in rapporto al potere
statuale ed alle competenze sia delle regioni a statuto ordinario,
sia delle regioni e province autonome a statuto speciale. In
proposito è sempre fondamentale il riferimento al principio
affermato nella sentenza n. 142 del 1972 secondo cui "non è
sufficiente richiamarsi all'art. 189 comma 3 del Trattato di Roma
istitutivo della Comunità, che fa rinvio agli ordinamenti interni
degli Stati partecipanti per la disciplina del concreto esercizio
delle attività necessarie all'adempimento degli impegni da essi
assunti; ciò perché ogni distribuzione dei poteri di applicazione
delle norme comunitarie che si effettui a favore di enti minori
diversi dallo Stato contraente (che assume la responsabilità del
buon adempimento di fronte alla Comunità) presuppone il possesso da
parte del medesimo degli strumenti idonei a realizzare tale
adempimento anche di fronte all'inerzia della Regione che fosse
investita della competenza dell'attuazione".
Basterà poi richiamare quanto è stato successivamente affermato
nelle sentenze n. 182 del 1976 e nn. 81 e 86 del 1979. Come è detto
nella prima delle tre sentenze citate, la sfera di competenza delle
regioni "oltre ai limiti costituzionali nei confronti dello Stato
incontra limiti nelle norme e direttive comunitarie, per cui
nell'ambito dell'ordinamento comunitario anche le competenze primarie
o esclusive dell'autonomia regionale, non meno di quelle proprie
della sovranità statale, sono soggette a modificazioni che si
riflettono necessariamente nelle conseguenti disposizioni di
adattamento dell'ordinamento interno". "È certo che l'art. 189 (del
Trattato CEE) dichiara le direttive vincolanti per lo Stato, e che
solo allo Stato è riferibile la responsabilità internazionale nel
caso di violazione degli obblighi comunitari", recita ancora la
sentenza n. 182/76. Perciò l'intervento dello Stato (anche in
materia di competenza regionale) "trova precisamente la sua
giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e
tempestivo adempimento degli obblighi in questione nell'intero
territorio dello Stato, in inscindibile correlazione con l'esclusiva
responsabilità internazionale dello Stato".
Con la seconda delle sentenze sopra richiamate, la n. 81 del 1979,
la Corte ha osservato che "il fenomeno della normazione, e
specificatamente delle direttive comunitarie, incide con crescente
rilievo sulle materie riservate alla competenza legislativa della
Regione".
Tale incidenza comporta a sua volta, nella salvaguardia del nostro
sistema costituzionale, che "l'attuazione in via legislativa delle
direttive comunitarie non prescinda dall'osservanza dei fondamentali
principi dell'autonomia e del decentramento".
È riconosciuto quindi alle regioni il potere di dare attuazione
alle direttive comunitarie nelle materie loro attribuite e
nell'ambito delle rispettive competenze; ma resta fermo il potere
dello Stato, quale destinatario dell'obbligo di cui all'art. 189 del
trattato C.E.E., di stabilire le norme necessarie per assicurare sia
l'esecuzione di detto obbligo in caso di inerzia o di ritardo delle
regioni, sia, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di
esecuzione. L'apprezzamento delle esigenze unitarie compete, per
costante giurisprudenza della Corte, agli organi centrali dello
Stato.
In questi termini - vale a dire, in quanto sia indispensabile
all'esecuzione dell'obbligo comunitario di adattamento
dell'ordinamento interno alla prescrizione dell'ente sovranazionale -
la normativa statale costituisce un vincolo anche per le regioni e le
province autonome a statuto speciale nelle materie nelle quali è ad
esse attribuita una competenza esclusiva.
L'ultima delle sentenze di questa Corte sopra citate, la n. 86 del
1979 - cui, del resto, le ricorrenti fanno ampio riferimento -, ha
ribadito la legittimità di una norma che stabilisce come "in
mancanza di legge regionale", la stessa legge dello Stato (che
provvede all'attuazione di una direttiva comunitaria) "viene
osservata in tutte le sue disposizioni" anche per quanto riguarda
regioni ad autonomia speciale e province autonome.
La stessa sentenza precisa poi: "Il titolo, in base al quale le
ricorrenti sono nella specie tenute al rispetto della legge statale,
non risiede nell'art. 117, primo comma della Costituzione, ma
evidentemente, in tutte quelle norme della Costituzione o degli
statuti speciali, dalle quali discende che, non diversamente dalle
Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano devono nell'esercizio della
loro competenza legislativa, rispettare gli obblighi derivanti dal
Trattato istitutivo della CEE resi operanti nell'ordinamento
italiano".
4. - Dalla giurisprudenza di questa Corte si evince pertanto che
compete allo Stato garantire l'attuazione delle direttive
comunitarie; che la legge o l'atto normativo di attuazione è
operante in tutto il territorio nazionale; che le regioni e le
province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
emanare le norme di attuazione delle direttive; che tali norme sono
vincolate non soltanto, come è ovvio, dai contenuti della direttiva,
bensì anche dalla normativa statale di attuazione in quanto
necessaria all'esecuzione dell'obbligo comunitario.
Siffatte regole valgono anche per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome nelle materie in cui siano dotate di
competenza esclusiva.
Va da sé che il limite dei principi fondamentali nelle singole
materie - pur sempre operante nei confronti delle regioni a statuto
ordinario in generale in forza dell'art.117, primo comma Cost., ed
anche nei confronti delle regioni e province ad autonomia speciale,
laddove i rispettivi statuti prevedano una competenza concorrente non
è di per sé compreso nella normativa concernente l'attuazione delle
direttive comunitarie.
5. - In parallelo ed in corrispondenza con i principi affermati da
questa Corte, a partire dalla legge 16 maggio 1970 n. 281 la
legislazione nazionale si è sviluppata nei successivi provvedimenti
sia di carattere generale sia di specifica attuazione di determinate
direttive - quale la legge n. 113 del 1981, oggetto dei ricorsi in
esame - fino alla legge 16 aprile 1987 n. 183, avente per oggetto il
coordinamento delle politiche comunitarie e l'adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Detta legge
dispone con l'art. 13 che "le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di competenza
esclusiva possono dare immediata attuazione alle direttive
comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione
e dai relativi statuti speciali alle leggi dello Stato di cui al
comma 1 dell'articolo 12".
Poiché detto comma prevede che la legge di attuazione della
direttiva stabilisce "per le materie attribuite alle regioni le
necessarie norme di principio" appare evidente che queste vanno
intese come norme necessarie all'adempimento dell'obbligo di
attuazione della direttiva, non potendo altrimenti essere riferite
alle materie di competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome.
Questa interpretazione è ulteriormente confermata dal testo del
disegno di legge n. 835 presentato al Senato nel corso dell'attuale
legislatura (avente per oggetto "Norme generali sulle procedure per
l'esecuzione degli obblighi comunitari"). In particolare l'art. 7
(Competenze delle Regioni e delle Province autonome) stabilisce che
la legge statale di attuazione detta "tutte le norme necessarie
all'esecuzione degli obblighi comunitari"; la legge stessa deve
indicare "quali delle disposizioni in essa dettate per dare
attuazione alle direttive non sono derogabili dalla legge regionale
sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni della legge
regionale eventualmente già emanata. Nelle materie di competenza
esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si
adeguano alla legge dello Stato nei limiti previsti dalla
Costituzione e dai relativi statuti speciali'; è ribadito poi che
"in mancanza della legge regionale, sarà applicato l'atto normativo
dello Stato in tutte le sue disposizioni". L'espressione
"disposizioni non derogabili" che sostituisce quella "norme di
principio", adoperata in precedenza è diretta evidentemente ad
eliminare ogni dubbio che possa sorgere in riferimento ai "principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" previsti dall'art.
117, primo comma Cost.
Quale che sia l'iter e la sorte definitiva del disegno di legge
citato, va dato atto che nella parte surriferita che qui interessa
sono chiaramente ed esplicitamente formulate le regole che
scaturiscono dalle norme costituzionali secondo i principi elaborati
dalle pronunce di questa Corte.
6. - Alla stregua dei principi sopra richiamati, le censure della
regione e della provincia ricorrenti appaiono pertanto destituite di
fondamento.
L'art. 1, secondo comma della legge n. 113 del 1981 impone alle
regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva
competenza, di adeguare alle disposizioni della legge medesima la
loro normativa in materia, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616.
Secondo quanto affermano le ricorrenti il vizio di legittimità
consisterebbe appunto nel riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 616
che potrebbe essere applicato soltanto alle regioni a statuto
ordinario e non a quelle a statuto speciale.
Ora va in primo luogo rilevato che la prescrizione di adeguamento
delle rispettive normative è diretta alle regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale nonché alle province autonome "nella
loro rispettiva competenza". Ciò significa che il legislatore non ha
inteso porre alcun vincolo contrastante con la competenza esclusiva
prevista dagli statuti speciali della Regione Sicilia e della
Provincia di Bolzano.
In secondo luogo è d'uopo osservare che il richiamo dell'art. 6
del D.P.R. n. 616 nel contesto in cui è formulato può riferirsi
soltanto alla disposizione per cui la legge dello Stato che fa
proprie le direttive CEE "indica espressamente le norme di
principio", nonché alla norma che prevede: "In mancanza della legge
regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue
disposizioni".
In proposito si osserva che, - come è stato esposto
precedentemente - alla luce dei principi elaborati da questa Corte
cui sostanzialmente si attiene la complessa normativa nella materia,
è pacificamente riconosciuta la legittimità della emanazione di una
legge statale di adeguamento alle direttive comunitarie, anche nelle
materie spettanti alla competenza normativa esclusiva delle regioni e
delle province autonome a statuto speciale, quale mezzo idoneo a
garantire la puntuale osservanza dell'obbligo che scaturisce
dall'art. 189 del trattato C.E.E.
È parimenti riconosciuto, - a prescindere dal richiamo all'art. 6
del D.P.R. n. 616 -, che la legge statale debba trovare generale
applicazione fino a quando le regioni non abbiano emanato le proprie
norme legislative. E qui vale la pena di sottolineare che né la
Regione Sicilia, né la Provincia di Bolzano ricorrenti si sono date
carico di emanare alcun atto normativo per dare attuazione alla
direttiva di cui si tratta.
Quanto alla indicazione delle norme di principio, anche per essa
vale il rilievo per cui, - indipendentemente dal riferimento al
citato art. 6 del D.P.R. n. 616 -, la cosiddetta "normativa di
principio" è legittimamente adottata e vincola pure le regioni ad
autonomia speciale e le province autonome, quando essa sia necessaria
per assicurare l'uniformità delle misure di esecuzione.
Tale esigenza di uniformità, rimessa alla valutazione degli
organi statali centrali e, nella specie, al legislatore nazionale,
non può essere ragionevolmente contestata nel caso in esame, tenuto
conto per di più - ed è stato precedentemente messo in evidenza che
la legge impugnata è diretta ad eseguire l'obbligo di attuazione di
una direttiva (la 77/62 del 1976) emanata in base all'art. 100 del
trattato C.E.E., vale a dire volta al ravvicinamento delle
disposizioni, legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri.
D'altra parte nell'art. 1 secondo comma della legge n. 113 non vi
è alcun riferimento all'art. 117 Cost., né esso alla luce delle
considerazioni su svolte potrebbe ritenersi implicito nel richiamo
all'art. 6 del D.P.R. n. 616.
7. - Parimenti infondate devono essere ritenute le censure
specificamente rivolte contro gli articoli da 2 a 15 della legge n.
113 del 1981. Le norme in essi contenute, indicate come norme di
principio dal secondo comma dell'art. 1, sarebbero troppo specifiche
e di dettaglio, nonché, secondo la Provincia di Bolzano, prive di un
nesso univoco con la direttiva comunitaria. A parte la considerazione
preminente che le censure sono formulate in modo generico, è
sufficiente rilevare che la normativa di principio, - così come è
stato sottolineato in precedenza -, è legittimamente determinata
dalla legge statale ed è vincolante anche per le regioni e province
autonome dotate di competenza esclusiva nella materia, quando sia
intesa ad assicurare l'attuazione della direttiva in modo coerente ed
idoneo a soddisfare l'adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato in
forza dell'art. 189 del Trattato della CEE. Nella fattispecie nessun
argomento in contrario è stato addotto dalle ricorrenti, né si
rinviene alcun elemento che induca ad una diversa lettura delle norme
in discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Runiti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma secondo e degli articoli da 2 a 15
della L. 30 marzo 1981 n. 113 ("Norme di adeguamento delle procedure
di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della
Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976") promosse
con i ricorsi indicati in epigrafe dalla Regione Sicilia e dalla
Provincia autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:632 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte