Sentenza n. 633/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 752/1982
- art. 5legge 752/1982
- art. 6legge 752/1982
- art. 7legge 752/1982
- art. 9legge 752/1982
- art. 12legge 752/1982
- art. 14legge 752/1982
- art. 15legge 752/1982
- art. 20legge 752/1982
- art. 3legge 246/1984
- art. 7legge 246/1984
citata
- art. 8legge 752/1982
- art. 8legge 246/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto,
sesto, settimo e o ttavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto
quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto comma, e 20
della legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante "Norme per l'attuazione
della politica mineraria" e degli artt. 3, terzo e sesto comma, e 7
della legge 15 giugno 1984, n. 246, recante "Integrazioni e modifiche
al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle
miniere e delle cave, nonché della legge 6 ottobre 1982, n. 752",
promossi con 4 ricorsi delle Province di Bolzano e Trento notificati
il 18 novembre 1982 e il 23 luglio 1984, depositati in cancelleria il
25 novembre 1982 e il 27 luglio 1984 ed iscritti ai nn. 47 e 48 del
registro dei ricorsi 1982 e nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia di Bolzano e l'avv.
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La prima ordinanza introduttiva dei presenti giudizi è stata
sollevata nel corso di un giudizio amministrativo promosso da
funzionari della Regione Lombardia, inquadrati nell'ottava qualifica
funzionale, che chiedevano l'annullamento del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 47065 del 15 gennaio 1985, con cui era
stata loro negata la partecipazione al corso-concorso riservato per
l'accesso alla prima qualifica dirigenziale, in quanto, alla data del
29 marzo 1983, non erano investiti della responsabilità di un
ufficio. Nel corso di tale giudizio, il T.A.R. per la Lombardia -
sezione staccata di Brescia, ritenendo che gli atti impugnati erano
stati adottati in attuazione della legge regionale 29 novembre 1984,
n. 60, ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 1985, una duplice
questione di costituzionalità: a) verso l'art. 35, primo e secondo
comma, della citata legge, per contrasto con gli artt. 3, 4, 51, 97 e
113 Cost.; b) dell'art. 47, primo comma, della stessa legge, per
contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Il giudice a quo, osserva innanzitutto che l'art. 35, nel riservare
l'ammissione al corso-concorso per il conseguimento della prima
qualifica dirigenziale ai dipendenti provenienti dal settimo livello
funzionale e inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che fossero
investiti, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1 agosto 1979,
n. 42, dell'incarico di responsabile di un ufficio, viola i principi
di eguaglianza e di imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), in quanto
attribuisce efficacia decisiva ad una qualità soggettiva, che, lungi
dal costituire un requisito normale del settimo livello funzionale,
è espressione di una scelta ampiamente discrezionale degli organi di
governo della Regione. In tal modo, senza alcuna ragionevolezza,
verrebbe favorito un determinato e ristretto gruppo di funzionari
dell'ottava qualifica, in ragione di presupposti eventuali e
temporanei, che, oltretutto, non sono acquisibili mediante ordinarie
procedure di selezione meritocratica o per anzianità di servizio.
Sempre ad avviso del giudice a quo, il sistema disciplinato
dall'art. 35 sarebbe in sé contraddittorio, in quanto, mentre per
principio generale l'affidamento di mansioni superiori può avere
valore, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, solo quando si
prevede l'inquadramento diretto senza ulteriori accertamenti di
carattere concorsuale, al contrario il requisito assunto dal
legislatore come elemento discriminante non è poi ritenuto tale da
poter obiettivamente attestare, da solo, il possesso di effettive
attitudini allo svolgimento di funzioni dirigenziali. La disposizione
impugnata, pertanto, violerebbe, gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.
Il giudice a quo ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità in
riferimento all'art. 113 Cost., in quanto, avendo l'art. 35 il
contenuto di un provvedimento amministrativo e la forma di una legge,
la tutela giurisdizionale accordata agli interessati risulterebbe
gravemente limitata e ridotta, in sostanza, alla formulazione di una
eccezione di legittimità costituzionale.
Infine, riguardo all'art. 47, primo comma, della stessa legge
regionale, il giudice a quo ravvisa la violazione dell'art. 81,
quarto comma, Cost. poiché tale disposizione, quanto agli oneri
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35,
indica solo genericamente i relativi mezzi di copertura, facendo, tra
l'altro, rinvio alle leggi di bilancio degli esercizi - di
riferimento.
1.1. - Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio a quo
riservando ogni deduzione ad una successiva memoria e concludendo per
la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate.
1.2. - È intervenuta altresì la Regione Lombardia chiedendo che
le questioni sollevate dal T.A.R. Lombardia - sezione staccata di
Brescia - vengano dichiarate non fondate.
Per quel che concerne le censure proposte in riferimento agli artt.
3, 4, 51 e 97 Cost., la Regione osserva che non è affatto
irragionevole che venga attribuito rilievo particolare alla posizione
di chi, avendo svolto funzioni comportanti la responsabilità di un
ufficio, è indubbiamente in possesso di una esperienza specifica,
che lo rende maggiormente idoneo a partecipare ad un corso-concorso
per accedere alla qualifica dirigenziale.
La situazione di chi è stato nominato responsabile di un ufficio,
infatti, non sarebbe eguale a quella di chi, pur facendo parte della
medesima qualifica funzionale, non abbia ricevuto tale incarico. Né
potrebbe considerarsi contraddittorio il fatto che il conferimento
dell'incarico non valga ai fini dell'inquadramento automatico nella
prima qualifica funzionale, in quanto la previsione del corso-concorso è volta a valorizzare lo sviluppo e la maturazione delle
capacità ed attitudini professionali dei dipendenti.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 113 Cost., la Regione
Lombardia assume che la tutela giurisdizionale degli interessati non
è minimamente ridotta per il fatto che le condizioni ed i
procedimenti necessari per l'inquadramento del personale siano
disciplinati dettagliatamente da una legge piuttosto che da un
provvedimento amministrativo. Del resto, essa aggiunge, a dimostrarlo
inequivocabilmente sta l'azione degli stessi interessati proposta
dinanzi al T.A.R., dalla quale ha origine il presente giudizio.
Infine, riguardo alla prospettata violazione dell'art. 81, quarto
comma, Cost., da parte dell'art. 47, primo comma, la Regione osserva
che, poiché la disposizione impugnata è compresa in una legge di
ordinamento e non di spesa, non si pone alcun problema di copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese.
2. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985, nel corso di tre
giudizi poi riuniti, il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato
questione di costituzionalità sulle medesime disposizioni impugnate
con la precedente ordinanza, per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e
81 della Costituzione.
Il giudice a quo, movendo dalla premessa che la razionalità della
disciplina di una procedura concorsuale debba esser valutata alla
luce delle finalità cui la selezione è preordinata, osserva che la
procedura del corso-concorso, di cui all'art. 35, è diretta a
selezionare personale da immettere nella prima qualifica
dirigenziale, e cioè personale al quale, in base all'art. 5 della
stessa legge regionale n. 60 del 1984, verranno attribuite sia
funzioni di responsabile di un ufficio o di un centro di formazione
professionale o di scuole regionali, sia, in aggiunta o in via
esclusiva, "attività di studio e di ricerca dirette alla
formalizzazione e alla realizzazione dei programmi nell'ambito delle
competenze per materia o per obiettivo". In questa prospettiva, la
disposizione impugnata che, oltre all'inquadramento nell'ottava
qualifica funzionale, richiede come requisito di ammissione al corso-concorso anche l'incarico, alla data del 29 aprile 1983, della
responsabilità di un ufficio, appare irrazionale, in quanto il
personale inquadrato nell'ottava qualifica deve ritenersi dotato di
elevata specializzazione nel settore dello studio, della ricerca e
della elaborazione dei programmi (all. A alla l.r. n. 60 del 1984) e,
pertanto, già in possesso, per il solo fatto dell'inquadramento
nell'ottava qualifica, di una professionalità che lo rende idoneo a
svolgere attività di studio e di ricerca anche nelle qualifiche
funzionali più elevate.
In definitiva, secondo il giudice a quo, l'esclusione di questi
funzionari dalla partecipazione al corso-concorso se, da un lato,
diminuendo senza ragione le possibilità di scelta dei candidati più
idonei, contrasta con l'art. 97 Cost., dall'altro, attribuendo un
diverso trattamento a soggetti appartenenti alla medesima qualifica
funzionale e precludendo ad alcuni l'accesso alle qualifiche
superiori, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Lo stesso giudice a quo, mentre ha ritenuto manifestamente
infondato il dubbio circa l'incostituzionalità dell'art. 35, primo e
secondo comma, rispetto all'art. 113 Cost., ha impugnato l'art. 47
l.r. n. 60 del 1984 con le stesse motivazioni prospettate dalla
precedente ordinanza.
2.1. - Si sono costituiti i funzionari regionali, ricorrenti nel
giudizio a quo, chiedendo che venga dichiarata la illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate.
2.2. - Non è intervenuta la Regione Lombardia.
3. - Il T.A.R. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia -
adito, con due distinti ricorsi, da tre funzionari della Regione
Lombardia che chiedevano l'annullamento degli atti con cui erano
stati esclusi dal corso-concorso, in quanto incaricati della
responsabilità di un ufficio con delibera anteriore al 29 aprile
1983, ma resa esecutiva successivamente a tale data, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 20 dicembre 1985, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 della l.r. n. 60 del 1984 per contrasto
con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.
Secondo il giudice rimettente, poiché la procedura concorsuale è
sostanzialmente ordinata quale prova di idoneità assoluta - tenuto
conto della possibilità di nomine anche in soprannumero non risulta
chiara, né ragionevole l'esclusione da quella procedura, non tanto
degli altri dipendenti collocati al settimo livello funzionale,
quanto di ogni altro dipendente egualmente nominato responsabile di
un ufficio, ancorché in data posteriore al 29 aprile 1983. Per
quest'ultima categoria di dipendenti, infatti, la partecipazione al
corso ed il superamento delle prove costituirebbero condizioni
necessarie per la conservazione della responsabilità dell'ufficio,
dalla quale i funzionari esclusi o non vittoriosi decadono
automaticamente.
La scelta di una scriminante temporale in un quadro caratterizzato
da inquadramenti soprannumerari apparirebbe, quindi, lesiva del
principio di eguaglianza, in relazione, oltreché all'art. 97 Cost.
(sotto il profilo del buon andamento), agli artt. 4 e 51 della
Costituzione.
E, anche se si volesse sostenere che la individuazione della data
del 29 aprile 1983 risponda ad esigenze di contenimento della spesa,
potrebbe egualmente ravvisarsi una violazione delle predette
disposizioni costituzionali, in quanto i posti disponibili dovrebbero
essere assegnati in ogni caso ai più meritevoli.
3.1. - Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio a quo chiedendo
che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata con argomenti analoghi a quelli svolti
nell'ordinanza.
3.2. - Non è intervenuta, invece, la Regione Lombardia.
4. - Il T.A.R. per la Lombardia, adito da numerosi dirigenti della
Regione Lombardia che chiedevano l'annullamento della delibera della
Giunta regionale n. III/45597 dell'11 dicembre 1984 e del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 18174 del 17 gennaio 1985, con i
quali è stato indetto un concorso per titoli per la copertura di 152
posti della seconda qualifica dirigenziale del ruolo organico della
Giunta regionale, ha sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1985,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge
della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, per contrasto con
gli artt. 3 e 51, nonché 97 e 117 Cost., e dell'art. 47 della stessa
legge, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
In ordine all'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, l'art.
36 dispone che i titoli valutabili siano costituiti: a) dal servizio
svolto presso la Regione dal 15 dicembre 1973, per un massimo di 15
punti; b) dai titoli di studio, per un massimo di 10 punti; c) dallo
svolgimento di funzioni, per un massimo di 40 punti. Tra questa
ultima categoria di titoli, l'incarico in atto di funzioni di
dirigente di servizio dà diritto, di per sé, a 20 punti.
Il giudice a quo osserva che, mentre deve ritenersi in armonia con
i principi fondamentali della materia desumibili dalla legge quadro
sul pubblico impiego, il fatto che venga privilegiato, nella
valutazione dei titoli, l'esercizio delle funzioni di dirigente di
servizio, al contrario appare irragionevole che l'affidamento
dell'incarico di dirigente di un servizio possa consentire di per sé
un apprezzamento di merito, a prescindere dal servizio effettivamente
prestato in tale funzione, che riceve una autonoma valutazione (6
punti per ogni anno). L'irragionevolezza deriva, secondo il giudice a
quo, dal fatto che la legge n. 42 del 1979, nel disciplinare il
conferimento di tali incarichi, non ha previsto alcuna procedura
diretta a verificare il merito e la professionalità degli
interessati, attribuendo in proposito alla Giunta Regionale la
discrezionalità più assoluta.
La previsione di un punteggio pari a circa un terzo dei punti a
disposizione non sarebbe, pertanto, in armonia con i principi di cui
all'art. 97, primo comma, Cost., e con i principi fondamentali della
materia (art. 117 Cost.), quali si desumono dagli artt. 4, 17 e 20
della legge quadro sul pubblico impiego (che impongono di valutare
per le qualifiche più elevate, non già il conferimento di un
incarico, ma il suo svolgimento).
Secondo il giudice a quo, sarebbe ravvisabile, poi, una violazione
degli artt. 3 e 51 Cost. a causa del differente trattamento, non
giustificato dalle finalità della procedura concorsuale, riservato
ai soggetti che non dispongono del requisito considerato. Per le
stesse ragioni, l'art. 36 della l.r. n. 60 del 1984 sarebbe
illegittimo per contrasto con gli artt. 97 e 117 (in relazione ai
ricordati principi fondamentali del pubblico impiego), 3 e 51 Cost.,
nella parte in cui limita la valutazione dei servizi pregressi a
quelli prestati in servizio di ruolo presso le regioni, escludendo
con ciò la valutazione di servizi che, pur prestati in posizioni
giuridiche diverse o presso altri enti, sono tuttavia tali da
coinvolgere la stessa professionalità e la stessa responsabilità.
Da ultimo, il giudice a quo, con considerazioni identiche a quelle
svolte nelle ordinanze precedenti, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 47 della l.r. n. 60 del 1984, in riferimento
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
4.1. - Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio a quo,
riservando ogni deduzione ad una successiva memoria e chiedendo che
venga dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate.
4.2. - È intervenuta, altresì, la Regione Lombardia chiedendo che
le questioni vengano dichiarate non fondate.
La Regione osserva, in primo luogo, che l'attribuzione di un alto
punteggio ai dirigenti attualmente incaricati della responsabilità
di un servizio non è arbitraria, ma risponde alle obiettive esigenze
dell'amministrazione regionale, ove si consideri l'ampiezza dei
poteri riconosciuti ai dirigenti, le responsabilità di questi ultimi
per l'esatto adempimento delle funzioni loro affidate e la necessità
che un buon andamento degli uffici sia assicurato dalla fase di avvio
della ristrutturazione dell'organizzazione del personale regionale.
Non sarebbe pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 97
Cost., né dell'art. 117 Cost., in quanto le disposizioni impugnate
sarebbero del tutto in linea con i principi della legge quadro sul
pubblico impiego, che anzi, proprio per le qualifiche più elevate,
richiedono, tra l'altro, valutazioni soprattutto connesse alle
esperienze professionali e ai compiti di guida di gruppo, di ufficio
o di organi e alle relative responsabilità burocratiche (art. 17).
Né, secondo la Regione, potrebbe attribuirsi rilievo alla
circostanza che il conferimento delle responsabilità del servizio
sia avvenuto sulla base di scelte discrezionali, in quanto l'art. 36
si limita a privilegiare la posizione di coloro che abbiano adempiuto
a tali incarichi, valutando l'esperienza maturata dagli stessi per il
solo fatto di esservi stati preposti e di non essere stati revocati
dall'incarico per risultati giudicati non corrispondenti alle
attribuzioni loro affidate. Tali considerazioni valgono, sempre ad
avviso della Regione, ad escludere anche qualsiasi possibilità di
contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., tanto più che le situazioni
comparate dal giudice a quo non sarebbero affatto omogenee.
Secondo la Regione, anche la scelta legislativa sottostante alla
disposizione contenuta nell'art. 36, che limita la valutazione
concorsuale ai soli servizi prestati presso le regioni, risponde ad
un criterio logico ed è finalizzata al buon andamento
dell'amministrazione. Non sarebbe arbitrario, infatti, che per la
prima copertura di posti, che richiedono elevata professionalità e
comportano rilevanti responsabilità, venga attribuito rilievo solo
ai servizi prestati presso la regione in posizione di ruolo.
Infine, per quel che concerne la censura proposta nei confronti
dell'art. 47, in riferimento all'art. 81 Cost., la Regione svolge
considerazioni analoghe a quelle precedentemente ricordate.
5. - Nell'imminenza dell'udienza, i ricorrenti nei giudizi a quibus
hanno depositato due memorie nelle quali vengono svolte ulteriori
considerazioni sulla fondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale all'esame di questa Corte.
5.1. - Nella prima memoria, si sottolinea come l'art. 35 riferisca
erroneamente l'incarico di responsabile di ufficio ad una nomina, in
quanto l'art. 29 della l.r. n. 42 del 1979 aveva ad oggetto
l'affidamento sostanzialmente transitorio e provvisorio di funzioni
sulla base di motivazioni esclusivamente fiduciarie, che
prescindevano da qualsiasi accertamento meritocratico. Pertanto,
l'incarico assunto dalla disposizione impugnata a requisito
condizionante l'ammissione al corso-concorso non costituirebbe
affatto un requisito in più per chi lo possiede, né sarebbe
possibile desumere dallo stesso alcuna sicura professionalità o
esperienza nelle funzioni, tanto più che nella prima qualifica
dirigenziale risultano inquadrati i funzionari dell'ottavo livello
funzionale che non avevano la responsabilità di un ufficio.
Con riferimento alla prima delle questioni concernenti l'art. 36
della l.r. n. 60 del 1984, nella stessa memoria si rileva come, con
la forma della legge, sia stato in realtà adottato un provvedimento
amministrativo, che, non solo bandisce il concorso per l'accesso alla
seconda qualifica dirigenziale, ma si sostituisce del tutto alla
commissione giudicatrice, cui tradizionalmente spetta il compito di
predeterminare i criteri di valutazione. Infatti, il punteggio
attribuito ai dirigenti di servizio solo per l'incarico "in atto" (20
punti su un totale di 65), nonché la valutazione, sotto altro
profilo, dell'anzianità maturata nell'incarico (6 punti per ogni
anno), fanno sì che solo questi dirigenti possano risultare
vincitori, mentre tutti gli altri, che non abbiano avuto lo stesso
incarico, non possono aspirare neanche alla idoneità. Tutt'al più,
si conclude, l'incarico potrebbe costituire elemento professionale a
parità degli altri titoli, ma giammai titolo esclusivo per il
conseguimento della seconda qualifica dirigenziale.
Nella stessa memoria si insiste, inoltre, sul secondo profilo di
illegittimità dell'art. 36 prospettato dal medesimo giudice a quo.
In relazione a questo, si sottolinea come il sistema di valutazione
dei punteggi non consenta di attribuire alcun rilievo al servizio
prestato dai dirigenti di primo livello anteriormente al definitivo
inquadramento nei ruoli regionali, che è avvenuto per i ricorrenti,
in base alla legge n. 29 del 1982, con decorrenza 1 gennaio 1981.
Tale scelta del legislatore regionale sarebbe gravemente lesiva della
posizione giuridica soggettiva dei dipendenti, che non si vedono
riconosciuto il servizio prestato alle dipendenze della Regione in
posizione di comando, di trasferimento temporaneo o di altro.
Nella stessa memoria, si ribadisce, infine, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 47 della legge n. 60 del 1984, in
riferimento all'art. 81 Cost., e si contesta l'assunto della Regione
Lombardia secondo il quale l'art. 47 è una disposizione di
ordinamento e non di spesa, e come tale non vincolata alla
indicazione dei mezzi di copertura.
5.2. - Nella seconda memoria, relativa al giudizio introdotto con
l'ordinanza del 20 dicembre 1985 (sub 3), si sottolinea che la
fissazione della data del 29 aprile 1983, quale limite ultimo per la
effettività del conferimento dell'incarico di responsabile di un
ufficio, è priva di qualsiasi ragionevolezza, sia perché è la
nomina a responsabile - in quanto tale e a prescindere dal momento di
perfezionamento dell'efficacia del provvedimento - ad attestare una
positiva valutazione da parte dell'amministrazione, sia perché
quella data è del tutto svincolata dalla procedura concorsuale,
nella quale, per regola generale, i requisiti devono sussistere alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
6. - Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria per
dimostrare la ragionevolezza e la non arbitrarietà della
attribuzione di 20 punti (su 65) ai responsabili di servizio in atto.
La Regione sottolinea innanzitutto il carattere di norma
transitoria della disposizione impugnata, la quale, inserendosi in un
complesso di norme diretto a riformare profondamente l'assetto
organizzativo regionale, si premura, nella sua prima ed unica
applicazione, di non stravolgere le preesistenti posizioni dei
dipendenti, che, con gli incarichi conferiti dalla Giunta nel
rispetto degli indirizzi generali previsti dall'art. 27, terzo comma
della l.r. n. 42 del 1979, avevano dato buoni risultati.
In secondo luogo, la Regione, pur riconoscendo che la norma
impugnata privilegia i responsabili di servizio in atto, rileva che
gli incarichi conferiti dalla Giunta hanno semplicemente confermato
le funzioni già svolte da anni in servizi che, seppur formalmente
istituiti solo con la l.r. n. 42 del 1979, erano già esistenti e
diretti, nella quasi totalità, dai medesimi funzionari cui è stata
attribuita formalmente la responsabilità del servizio.
In terzo luogo, la Regione fa presente che gli incarichi di
responsabile di servizio conferiti dalla Giunta hanno rispettato gli
indirizzi previsti dal citato art. 27, i quali fanno riferimento: a)
alla preparazione specialistica dimostrata nello svolgimento del
servizio prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 42 del 1979; b)
alle capacità dirigenziali espresse nell'esercizio delle funzioni,
di cui all'art. 28 l.r. n. 42 del 1979; c) allo svolgimento di
incarichi con funzioni analoghe o assimilabili alle medesime; d)
all'espletamento di altri incarichi, svolti a seguito di delibere
della Giunta regionale; e) ad ogni altra esperienza culturale o
scientifica utile a caratterizzare l'impiegato in relazione alle
funzioni di dirigente del servizio per il quale viene proposto.
Infine, la Regione afferma che la scelta di assegnare la seconda
qualifica dirigenziale ai funzionari che avevano già avuto il
riconoscimento delle loro capacità da parte della Giunta regionale
può essere discussa in questa sede solo sotto il profilo della
ragionevolezza e non arbitrarietà. E, ricorda la Regione, è questo
un giudizio che non comporta la medesima profondità di analisi
implicata dal vizio di eccesso di potere degli atti amministrativi,
dal momento che spetta alla legge una discrezionalità maggiore
rispetto a quella propria degli atti amministrativi. In ogni caso,
conclude la Regione, la non arbitrarietà e irragionevolezza della
disposizione impugnata sarebbe dimostrata a posteriori anche dalla
circostanza di fatto che nel corso-concorso qui discusso quattro
dirigenti incaricati della responsabilità di un servizio non sono
risultati vincitori, mentre sono risultati vincitori ben 13 dirigenti
che non erano precedentemente responsabili di servizio. Considerato in diritto
1. - I giudizi, concernendo questioni identiche o strettamente
connesse, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Come analiticamente esposto in narrativa, le Province di
Trento e Bolzano sollevano questione di legittimità costituzionale
di varie disposizioni delle leggi 6 ottobre 1982, n. 752 ("Norme per
l'attuazione della politica mineraria") e 15 giugno 1984, n. 246
(recante integrazioni e modifiche alla prima), per violazione di
numerose norme dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige,
prima fra tutte l'art. 8, n. 14 il quale attribuisce alle ricorrenti
competenza legislativa primaria in materia di miniere.
3. - La legge 6 ottobre 1982, n. 752, come risulta ampiamente dai
lavori preparatori, fu emanata allo scopo di dare una soluzione
organica ed efficace al problema relativo alla ricerca e alla
coltivazione delle materie prime minerarie, problema che aveva
assunto, dopo la crisi energetica del 1973, aspetti di particolare
rilevanza ed urgenza.
Da un lato, infatti, si erano sperimentate le difficoltà
provocate dalla insicurezza dei rifornimenti e dalla lievitazione dei
costi delle materie prime, difficoltà comuni a tutti i paesi ad
economia industriale, ma particolarmente gravi in Italia che dipende
in massima parte dall'approvvigionamento estero; dall'altro si era
constatato come negli anni 70 l'attività estrattiva avesse subito
una continua flessione dovuta ai costi di produzione elevati ed
antieconomici ed al mancato reperimento di nuove risorse coltivabili.
Dal complesso di tale situazione sorse la necessità di impostare
una vera "politica mineraria", intesa come programmazione
dell'attività estrattiva, che raccordasse in un unico quadro gli
obiettivi (cioè disponibilità di risorse sufficienti a contribuire,
soprattutto nei momenti di crisi internazionale, al raggiungimento
della sicurezza del minimo indispensabile di approvvigionamenti) con
gli strumenti predisposti per raggiungerli (attività di ricerca e
incentivazioni).
Da quanto esposto deriva, come primo e generale elemento di
valutazione delle questioni oggetto dei presenti giudizi, che la
legge n. 752 del 1982 nel suo complesso (così come la n. 246 del
1984, nella parte in cui apporta alla prima alcune lievi integrazioni
e modifiche) deve ritenersi indubbiamente sorretta da un preminente
interesse nazionale, il quale appare, innanzitutto, rispondere a quei
requisiti di carattere generale che giustificano un intervento
statale - anche di dettaglio - pur in una materia attribuita alla
competenza esclusiva delle regioni o province ad autonomia speciale,
e che sono stati chiaramente individuati dalla giurisprudenza di
questa Corte (v. da ult., sentt. nn. 177 e 217 del 1988).
L'apprezzamento, operato dal legislatore statale, dell'interesse
posto a base della legge impugnata appare, per le considerazioni
sopra svolte, fondato e l'interesse stesso è sorretto da esigenze
unitarie, non suscettibili di frazionamento territoriale e, comunque,
è dettato anche da motivi di sufficiente imperatività ed urgenza.
Occorre, a questo punto, passare a verificare, sempre secondo la
giurisprudenza di questa Corte, se le singole disposizioni di legge
impugnate dalle ricorrenti, così come concretamente delineate, siano
o meno strettamente correlate all'esigenza di soddisfare l'interesse
invocato, costituiscano cioè strumenti necessari e non incongrui al
raggiungimento dello scopo.
4.1. - Dell'art. 3 della legge n. 752/82 le ricorrenti - che per
quanto riguarda questa legge propongono ricorsi identici - impugnano
la parte (commi dal quinto all'ottavo) relativa ai permessi di
ricerca.
Esse lamentano che la norma, incidendo sia sul conferimento di
nuovi permessi di ricerca (che è sospeso fino alla conclusione
dell'attività di ricerca di base, salvo provvedimento motivato del
Ministro dell'industria), sia sulla esecuzione di quelli già
accordati (che è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro
stesso, di progetti di ricerca che i titolari dei permessi sono
tenuti a presentare) lede la competenza primaria delle province di
cui al citato art. 8, n. 14, dello statuto speciale, già peraltro da
esse ampiamente esercitata; inoltre, la norma stessa (in particolare
il settimo comma) violerebbe tali competenze in quanto, circa la
valutazione dei progetti di ricerca (che in caso negativo può
comportare la pronuncia di decadenza dal titolo), prevede la semplice
previa "audizione" degli organi delle regioni a statuto speciale e
non un'intesa o un accordo con essi, e, comunque, esclude le province
autonome, non espressamente menzionate.
Le questioni non sono fondate.
Va, innanzitutto, rilevato che i programmi quinquennali che, ai
sensi dei primi commi dell'art. 3, il Ministero dell'industria deve
predisporre (nel quadro degli indirizzi di politica mineraria
determinati dal CIPE: v. delibera dell'8 giugno 1983), al fine di
aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie
nazionali e di promuoverne la ricerca, si basano soprattutto sulla
ricerca di base, il cui rilancio costituisce, come risulta anche dai
lavori preparatori della legge in esame, uno dei perni della nuova
normativa.
Appare, pertanto, perfettamente logico ed essenziale al
raggiungimento degli scopi della legge che, nelle zone previamente
identificate, la disciplina del rilascio e dell'esecuzione dei
permessi sia stata dettata in modo da rendere i progetti di ricerca
il più possibile conformi ai programmi quinquennali.
Pertanto, la normativa censurata deve ritenersi legittima, in
quanto strettamente correlata all'interesse nazionale posto a suo
fondamento.
Non può, poi, non rilevarsi, da un lato, che il secondo comma
dell'art. 1 contiene comunque una generale affermazione di salvezza
delle competenze delle province ricorrenti e che detta clausola è
richiamata dal censurato quinto comma dell'art. 3; dall'altro, che
l'espressione "competenti organi delle regioni a statuto speciale" (i
quali, ai sensi del settimo comma della stessa norma, devono essere
sentiti in merito alla valutazione dei progetti di ricerca) va
interpetata, conformemente alla tesi dell'Avvocatura dello Stato e
alla stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 190 del
1976), e anche alla luce delle anzidette clausole di salvaguardia,
quale comprensiva anche delle province autonome, che godono di
identico grado di autonomia.
Non spetta, infine, a questa Corte affrontare eventuali problemi
di coordinamento della normativa in esame (che pur sono stati
evidenziati dalle ricorrenti), i quali, ferma rimanendo comunque la
piena legittimità di essa, potranno essere risolti in sede
applicativa.
4.2. - Infondata è anche la questione relativa al terzo comma
dell'art. 4, impugnato (anch'esso in riferimento innanzitutto
all'art. 8, n. 14, dello statuto) in quanto riserva lo svolgimento
dell'attività di ricerca di base al Ministero, che la effettua
direttamente o tramite l'ENI, sulla base di apposite convenzioni.
Non può esservi dubbio, infatti, che, data l'importanza della
ricerca di base per l'attuazione di una seria politica mineraria,
essa debba essere svolta con criteri di affidabilità ed omogeneità,
che giustificano quindi l'intervento dello Stato, direttamente o per
mezzo dell'ENI.
Peraltro, la norma afferma espressamente che, ove l'attività
ricada nel territorio delle province ricorrenti, l'intervento deve
avvenire "nel rispetto delle loro competenze": l'espressione può
essere interpretata nel senso che la convenzione con l'ENI deve
essere approvata previa intesa con le province interessate, come
lascia intendere la stessa relazione al disegno di legge, la quale
afferma che "all'ENI, relativamente ai territori di loro competenza,
si affiancano gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale".
4.3. - Parimenti non fondate sono le questioni relative agli artt.
5, 6 e 7, anch'esse sollevate, in primo luogo, per violazione della
competenza primaria delle ricorrenti in materia di miniere.
Le prime due norme contemplano una competenza del Ministro
meramente dichiarativa e strettamente connessa alle attività di
ricerca operativa (definita nell'art. 8) e di ricerca di base, come
tale certamente non lesiva delle potestà delle ricorrenti.
Queste devono, comunque, essere consultate, rientrando
indubbiamente anch'esse, come già detto, in ogni riferimento alle
"regioni a statuto speciale", contenuto in entrambe le disposizioni
in esame.
Quanto, poi, all'art. 7 (che richiama il settimo comma dell'art. 3
in ordine alla procedura da seguire per la valutazione dei programmi
di ricerca e sviluppo minerario che devono essere presentati da parte
di coloro che richiedono titoli minerari relativamente alle aree
indiziate per minerale di cui agli artt. 5 e 6) non può che
ripetersi, nel senso della infondatezza della censura, quanto già
affermato nel punto 4.1 in merito alla norma richiamata.
4.4. - Gli artt. 9 e 12 prevedono il primo la concessione di
contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese
afferenti ad attività e opere relative alla ricerca; il secondo la
concessione di contributi in conto interessi per programmi di
investimento relativi alla coltivazione, preparazione e
valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il paese,
individuati dal CIPE ai sensi dell'art. 2.
Le censure si appuntano - sempre con riferimento all'art. 8, n. 14
dello statuto - innanzitutto sulle disposizioni (comma quarto
dell'art. 9 e sesto dell'art. 12) che stabiliscono la competenza del
Ministro dell'industria alla concessione dei contributi, sentito il
Consiglio superiore delle miniere e, per i loro territori, d'intesa
con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. Premesso
che in quest'ultima espressione devono ritenersi comprese anche le
province autonome (e tale conclusione è qui testualmente confermata,
almeno quanto all'art. 12, dall'art. 3 del d.m. 19 aprile 1985, che
prevede procedure e modalità per la concessione del contributo in
esame), la previsione dell'intesa è senz'altro sufficiente a
tutelare la loro competenza primaria in materia, trattandosi di
incentivi all'attività di ricerca, la cui importanza nel quadro
della "politica mineraria" si è già ampiamente dimostrata; essi,
poi, sono posti ad esclusivo carico dello Stato e non escludono, come
afferma anche l'Avvocatura, un separato regime di contribuzione
definito dalle ricorrenti per iniziative di interesse locale.
Circa, poi, i commi quinto e sesto dell'art. 9, è sufficiente
rilevare, da un lato, che la competenza dell'ufficio distrettuale
delle miniere a controllare la rispondenza delle opere eseguite al
piano tecnico - finanziario e la congruità delle spese sostenute è
giustificata dal fatto che, come detto, trattasi di contributi ad
esclusivo carico dello Stato; e, dall'altro, che le eventuali
varianti di ordine tecnico al detto piano vanno approvate dagli
organi provinciali, così dovendosi intendere, anche in questo caso,
il richiamo agli organi "delle regioni a statuto speciale".
Tutte le questioni concernenti gli artt. 9 e 12 sono, pertanto,
non fondate.
4.5. - Le censure aventi ad oggetto - sempre per violazione, in
primo luogo, della competenza primaria delle ricorrenti in materia di
miniere - gli artt. 14, primo e quinto comma, e 15, primo e secondo
comma, si rivelano anch'esse non fondate.
Appare, infatti, ancor più evidente in dette norme l'interesse
nazionale che le ha dettate. Sia il mantenimento in stato di
potenziale coltivazione di una o più miniere, per un periodo di
tempo non superiore a tre anni (art. 14), sia il mantenimento in fase
produttiva o la riattivazione di miniere la cui coltivazione dia
luogo a perdite di gestione (art. 15) costituiscono misure che, come
risulta dallo stesso testo normativo ed è confermato dai lavori
preparatori, possono essere adottate (fra l'altro, in via temporanea
ed "eccezionalmente") per motivi strategici o di economia generale
del Paese, ovvero allo scopo di garantire un minimo grado di
autoapprovvigionamento di sostanze minerali di rilevante interesse,
cioè, in definitiva, al fine di contribuire ad assicurare in
qualsiasi condizione il minimo indispensabile alle esigenze del
Paese. Ciò giustifica anche che l'attività di cui all'art. 14 sia
svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro
dell'industria.
Non può, peraltro, non rilevarsi che alle riunioni del CIPI, che
è l'organo cui spetta di emanare le delibere di cui alle norme in
esame, sono chiamati a partecipare i Presidenti delle province
ricorrenti, quando vengono trattati problemi che le interessino (art.
16, comma nono, della legge n. 48 del 1967, richiamato dall'art. 1,
comma terzo, della legge n. 675 del 1977).
5. - Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla non
fondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti in riferimento
alla loro competenza legislativa primaria in materia di miniere (art.
8, n. 14, dello statuto speciale), valgono anche a dimostrare la non
fondatezza delle questioni sollevate, relativamente alle stesse norme
della legge n. 752/82, per violazione delle competenze, sempre
primarie, in materia di "urbanistica e piani regolatori", "tutela del
paesaggio", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale" e "assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione a mezzo di aziende speciali" (art. 8, nn. 5, 6, 17 e 19),
nonché delle connesse potestà amministrative (art. 16).
Ancor più, poi, le stesse considerazioni sono valide a dimostrare
l'infondatezza delle censure poste in riferimento alla competenza
legislativa concorrente delle ricorrenti in materia di "commercio" e
di "incremento della produzione industriale" (art. 9, nn. 3 e 8 dello
statuto) e alla connessa competenza amministrativa (art. 16),
appuntatesi soprattutto sugli artt. 14 e 15 della legge (v. punto
4.5.).
6. - Della legge n. 752 del 1982 viene, da ultimo, impugnato
l'art. 20, concernente autorizzazioni di spesa: esso violerebbe gli
artt. 15 e 78 dello statuto speciale in quanto non devolve alle
ricorrenti nessuna quota degli stanziamenti previsti.
Questa Corte ha già più volte avuto modo di chiarire (v. sentt.
nn. 356 e 357 del 1985, 195 del 1986) che l'art. 78 dello statuto
speciale del Trentino - Alto Adige concerne le modalità procedurali
e i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale
che, limitatamente ai tributi indicati nella norma stessa, è
riservata alle province autonome. La guarentigia dell'autonomia
speciale è affidata all'accordo fra il Governo e il Presidente della
Giunta provinciale, che definisce annualmente la quota in discorso,
tenendo conto - in base ai parametri della popolazione e del
territorio - delle spese per gli interventi generali dello Stato
disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi
settori di competenza delle province.
L'art. 78 può, pertanto, essere invocato dalle province
ricorrenti non con riferimento ad una singola legge di stanziamento,
come avviene nel presente giudizio, ma soltanto con riguardo alla
determinazione della quota annuale e complessiva del tributo.
Quanto all'art. 15 dello statuto speciale (secondo il quale "il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna
alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali
iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali
che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività
industriali"), va rilevato che la norma non appare applicabile al
caso di specie ed è quindi male invocata: la legge n. 752 del 1982,
infatti, non può farsi rientrare nella categoria delle leggi "di
incremento delle attività industriali" avendo - per tutto quanto si
è sopra ampiamente detto - una portata e delle finalità di natura
del tutto diversa.
7.1. - Si può ora passare ad esaminare le censure prospettate
dalle ricorrenti avverso la già citata legge 15 giugno 1984, n. 246,
che ha recato, fra l'altro, integrazioni e modifiche alla n. 752 del
1982.
Utilizzando in gran parte le considerazioni già svolte nei punti
precedenti in merito alle questioni sollevate nei confronti di
quest'ultima legge, appare agevole dimostrare la infondatezza anche
delle censure rivolte alla legge del 1984.
Va preliminarmente sottolineato che essa non altera la sostanza
della legge precedente, ma si limita ad apportarvi marginali
modifiche in materia di programmi di ricerca e, soprattutto, di
meccanismi di incentivazione. È, pertanto, evidente che anche la
nuova legge (almeno per la parte concernente la "politica mineraria":
artt. 3 - 7) è ugualmente sorretta da quell'interesse nazionale che
è posto a fondamento, come ampiamente detto, di quella principale.
Passando alle singole censure, entrambe le ricorrenti impugnano
l'art. 3, terzo e sesto comma della legge, lamentando, anche qui (sia
pure, in questo caso, in misura non del tutto coincidente),
l'invasione delle competenze già invocate nei ricorsi precedenti.
Le questioni non sono fondate.
Il terzo comma dell'art. 3 aggiunge un periodo al terzo comma
dell'art. 4 della legge n. 752/82 (concernente la ricerca di base),
prevedendo la possibilità per il Ministero dell'industria di
stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con
l'ENI, anche con enti o imprese minerarie di emanazione regionale,
quando l'attività di ricerca di base si svolga nel territorio delle
regioni a statuto speciale. Precisato anche in questo caso che la
norma va intesa come comprensiva delle province autonome (nel senso,
quindi, che gli enti possono essere di "emanazione provinciale"),
vanno qui ribadite le considerazioni sopra svolte (v. punto 4.2) in
ordine alle censure rivolte avverso l'originario terzo comma
dell'art. 4, che la norma ora all'esame integra, semmai, in senso
favorevole alle ricorrenti.
Il sesto comma dell'art. 3 sostituisce integralmente l'art. 13
della legge n. 752/82, che non era stato impugnato. Mentre nel testo
originario la norma stabiliva genericamente la non cumulabilità
delle agevolazioni previste dalla legge con quelle disposte da "altre
leggi", la nuova formulazione chiarisce che la non cumulabilità si
riferisce alle sole "leggi statali", mentre non c'è divieto di
cumulo con agevolazioni concesse, per quanto qui interessa, dalle
Province di Trento e Bolzano.
Escluso che la questione sia inammissibile, come sostiene
l'Avvocatura dello Stato, per mancata impugnazione dell'originario
art. 13 (v., sulla non configurabilità dell'istituto
dell'acquiescenza nei giudizi di costituzionalità, la sent. n. 49
del 1987), essa è però chiaramente non fondata, essendo evidente
che la norma non intacca minimamente le attribuzioni provinciali.
7.2. - La sola Provincia di Bolzano, infine, impugna gli artt. 6
(primo, quinto e sesto comma) e 7 della legge n. 246/84, i quali
prevedono una sorta di fase transitoria ("in sede di prima
applicazione della legge") per l'erogazione dei contributi previsti
nella legge del 1982, con imputazione al fondo costituito, ai sensi
dell'art. 7, presso il Ministero dell'industria.
Nel senso della infondatezza delle questioni basta richiamare
quanto è stato sopra affermato in merito alle censure concernenti
gli artt. 9, 12 e 20 della legge del 1982 (v. punti 4.4 e 6), non
senza rilevare, peraltro, che la normativa ora all'esame ha,
oltretutto, come già detto, un carattere puramente transitorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
a) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e ottavo comma,
4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto, quinto e sesto comma, 12, sesto
comma, 14, primo e quinto comma, 15, primo e secondo comma, e 20
della legge 6 ottobre 1982, n. 752 ("Norme per l'attuazione della
politica mineraria"), sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn. 5,
6,14,17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15, 16 e 78 dello statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige, dalle Province di Bolzano e di Trento con
ricorsi notificati il 18 novembre 1982 (reg. ric. nn. 47 e 48 del
1982);
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, terzo e sesto comma. 6, primo, quinto e
sesto comma, e 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246 ("Integrazioni e
modifiche al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 contenente norme di polizia
delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n.
752, concernente l'attuazione della politica mineraria"), sollevate,
in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15,
16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dalla
Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 23 luglio 1984 (reg.
ric. n. 27 del 1984);
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, terzo e sesto comma, della citata legge
15 giugno 1984, n. 246, sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn.
14 e 17; 9, n. 8; e 16 dello statuto speciale per il T.A.A., dalla
Provincia di Trento con ricorso notificato il 23 luglio 1984 (reg.
ric. n. 28 del 1984).
Così deciso in Roma, in camera nella camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno
1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:633 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte