Corte costituzionale

Ordinanza n. 638/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con

ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Verbania nel

procedimento penale a carico di Rodà Carmelo, iscritta al n. 645 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto, che il Tribunale di Verbania, nel corso di un

procedimento penale a carico di Rodà Carmelo per il reato di

infedele dichiarazione dei redditi di cui al primo comma dell'art. 56

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, solleva questione di legittimità

costituzionale del sesto comma di detto articolo, il quale dispone

che "L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può

essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta

sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino

alla stessa data";

che, a parere del giudice a quo, tale disposizione implica che

l'accertamento divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato

nel giudizio penale;

che, lo stesso giudice, osservato che nella specie

l'accertamento dell'amministrazione finanziaria gli impedisce di

verificare la asserita falsità di un documento, sul quale esso

accertamento è fondato, prospetta il dubbio che la norma impugnata -

peraltro non coinvolta nella dichiarazione di illegittimità

costituzionale della sentenza n. 88 del 1982 di questa Corte - violi:

a) l'art. 101, secondo comma, Cost., perché contrasta con il

principio del libero convincimento del giudice; b) l'art. 3, primo

comma, Cost., perché introduce una irrazionale differenziazione

degli imputati a seconda che l'imputazione sia relativa a imposte

dirette o indirette; c) l'art. 24, secondo comma, Cost., perché

impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

che, la parte privata non si è costituita;

che, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo il rigetto della questione sia per la

possibilità - aperta, a suo avviso, dalla menzionata sentenza

costituzionale n. 88 del 1982 - di dare una interpretazione

adeguatrice alla disposizione censurata, sia perché il principio del

libero convincimento del giudice non dovrebbe in ogni caso, in

presenza di un illecito penale, prevalere sui regimi probatori

diversi previsti dalle norme tributarie;

Considerato che la decisione della controversia sull'eventuale

falsità di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari

rientra - secondo i principi generali dell'ordinamento - nella

competenza del giudice ordinario, civile o penale, e che

l'accertamento amministrativo che ne presupponga la veridicità non

è idoneo a far stato nel processo a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,

101, secondo comma Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con

ordinanza del 9 maggio 1986 (r.o. n. 645/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:638 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte