Sentenza n. 64/1959
Altra decisione · depositata il 19/12/1959 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 18 settembre 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 26 settembre 1958 ed iscritto al n. 26
del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto interministeriale 21
marzo 1958, n. 542, col quale è stato prorogato al 15 aprile 1961 il
termine per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale
della città di Messina.
Udita nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1959 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Camillo Ausiello Orlando e Pietro Virga per la
Regione siciliana e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto interministeriale 21 marzo 1958, n. 542, del quale
fu data notizia nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1958, n. 175, è
stato prorogato al 15 aprile 1961 il termine per l'attuazione del piano
regolatore della zona industriale della città di Messina. La Regione,
ritenendo invasa da questo atto dello Stato la sua sfera di competenza,
ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso depositato nella
cancelleria il 26 settembre 1958.
Ricorda la difesa regionale che, nell'esercizio della potestà
legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in base all'art.
14, lettere d, f, g, la Regione ha promulgato la legge 21 aprile 1953,
n. 30, che negli articoli 21 e 22 contiene norme per la costituzione e
il potenziamento di zone industriali. Aggiunge che, in attuazione della
legge, non impugnata dal Commissario dello Stato, furono emanati i
decreti assessoriali 6 febbraio 1954,
n. 415, e 30 giugno 1955, n. 416 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 42 del 14 luglio 1956), con i quali si approvarono i piani
per la costituzione di una zona industriale in Catania e in Messina e
fu impegnata la spesa rispettivamente di lire 700.000.000 e di lire
650.000.000, senza che lo Stato sollevasse conflitto di attribuzione
per invasione della propria sfera di competenza. Ricorda infine che in
passato furono sì emanati provvedimenti statali aventi ad oggetto il
piano regolatore della zona industriale di Messina, precisamente il R.
D. 4 gennaio 1914 e il D. L. L. 26 gennaio 1919, ma l'efficacia loro è
venuta meno, sin dal gennaio 1934, dato che l'ultimo dei due decreti
ora ricordati stabiliva in quindici anni il periodo di tempo per
l'esecuzione del piano.
2. - I motivi per i quali la Corte dovrebbe accogliere il ricorso
della Regione sono, secondo la difesa regionale, i seguenti. La Regione
siciliana ha, in virtù dell'art. 14, lettere d, f, g, la potestà
legislativa nelle materie dell'industria (salva la disciplina dei
rapporti privati), dell'urbanistica e dei lavori pubblici (eccettuate
le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale) e, in
conseguenza, in virtù dell'art. 20, primo comma, dello Statuto, al
Presidente e agli Assessori regionali spettano le relative funzioni
esecutive ed amministrative. Inoltre, in forza dell'art. 1 del D. P. R.
30 luglio 1950, n. 878, l'amministrazione regionale esercita
nell'ambito del territorio regionale le attribuzioni del Ministero dei
LL.PP. e l'art. 1 del D. P. R. 5 novembre 1949, n. 1182, ha disposto
analogamente per quel che riguarda le attribuzioni del Ministero per
l'industria e il commercio. Né lo Stato potrebbe rivendicare una sua
competenza in materia richiamandosi ai decreti sopra citati del 1914 e
del 1919, sia perché la loro efficacia sarebbe venuta meno col gennaio
1934, sia perché alla legge 21 aprile 1953, n. 30, anch'essa
ricordata, devono essere riconosciuti effetti sostitutivi ed abrogativi
della normativa statale anteriore, col conseguente passaggio agli
organi della Regione dei relativi poteri amministrativi ed esecutivi.
La competenza regionale sarebbe stata riconosciuta, del resto, quanto
meno implicitamente, dallo Stato che non sollevò conflitto di
attribuzione in relazione al decreto assessoriale 30 giugno 1955, che
approvò il piano della zona industriale di Messina.
La Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari nella materia
la competenza della Regione e annulli, in conseguenza, il decreto
interministeriale 21 marzo 1958, n. 542.
3. - Al ricorso della Regione lo Stato, costituitosi nel giudizio
l'8 ottobre 1958 mediante deposito in cancelleria delle deduzioni,
oppone che il decreto che ha occasionato il conflitto è stato emanato
nell'esercizio della competenza che gli spetta, in virtù del medesimo
Statuto regionale e delle relative norme di attuazione, in materia di
"opere pubbliche d'interesse prevalentemente nazionale", tra le quali,
ai sensi dell'art. 3, lett. f, D. P. R. 30 luglio 1950, n. 878, sono
da ricomprendere quelle "dipendenti da calamità naturali di estensione
ed entità particolarmente gravi", come quella appunto provocata dal
terremoto di Messina del 1908, con l'ulteriore conseguenza che la legge
regionale 21 aprile 1953, n. 30, non può avere efficacia se non nei
limiti della competenza statutaria della Regione e non può avere
dettato norme relative a quelle opere pubbliche rimaste di competenza
statale.
Ciò non toglie che la Regione possa istituire in Messina - e
altrove in Sicilia, come in effetti ha istituito - zone industriali; ma
da ciò può sorgere se mai un problema di sovrapposizione e di
interferenza della zona regionale nella statale - problema che nel caso
in questione era stato avviato a soluzione dalle parti -, non già un
conflitto di attribuzione, essendo rimasto ciascuno dei due enti -
Regione e Stato - nella propria sfera di competenza.
4. - Tanto lo Stato quanto la Regione hanno depositato memorie
rispettivamente il 10 e il 12 marzo scorso, ribadendo e svolgendo le
rispettive tesi.
In particolare la difesa dello Stato, dopo aver rievocato le
vicende legislative e amministrative della zona industriale di Messina,
sottolinea che il provvedimento che ha dato luogo al presente giudizio
è stato emanato dallo Stato in applicazione della legge 11 dicembre
1952, n. 2467.
Non essendo stata impugnata questa legge, che è attributiva di
competenze, non potrebbe essere proposto ricorso per regolamento di
competenza relativamente ad atti amministrativi che rappresentano
esercizio di potestà attribuite allo Stato dalla legge.
Né sarebbe vero che la legge regionale abbia modificato
l'anteriore normativa statale, perché essa non fa alcun riferimento al
testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, contenente le disposizioni di
legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina, né provvede ad
attribuire alla Regione la gestione delle opere costruite in base a
quel testo unico, che resta regolata dall'art. 23 del R. D. L. 11
gennaio 1925, n. 86. In conseguenza il conflitto è limitato nel suo
oggetto al punto se spetti oppure non allo Stato la competenza a
portare a compimento le opere predisposte in dipendenza del terremoto
di Messina del 1908.
Né, infine, si potrebbe parlare di acquiescenza dello Stato di
fronte ai provvedimenti legislativi e amministrativi della Regione dato
che questi, disponendo in materia diversa da quella riservata dallo
Statuto e dalle norme di attuazione allo Stato, non hanno invaso la
sfera di competenza di questo.
Da parte sua la difesa regionale respinge la tesi che le opere
della zona industriale di Messina siano collegabili con calamità
naturali dato che nel tempo intercorso tra la cessazione di efficacia
del piano di cui ai decreti del 1914 e 1919 e l'emanazione del decreto
del quale si discute e che a quel piano ha preteso di restituire
l'efficacia, sono intervenuti lo Statuto per la Regione siciliana e le
norme di attuazione che hanno stabilito la competenza regionale in
materia di lavori pubblici e di industria, che si è esplicata con la
legge 21 aprile 1953, n. 30, la quale ha trovato, a sua volta,
applicazione nel decreto assessoriale 30 giugno 1955, n. 416. Di
conseguenza l'emanazione del decreto interministeriale 21 marzo 1958,
n. 542, ha determinato una situazione di conflitto tra Stato e Regione
circa le rispettive competenze, non già come sostiene la difesa dello
Stato, una semplice questione di convivenza della zona industriale
costituita dalla Regione con l'altra prevista dall'antico piano
regolatore 1914-1919. In secondo luogo la Regione riafferma che la
rivendicazione dello Stato di una propria competenza sarebbe stata
proponibile soltanto nei confronti del primo atto di esercizio della
relativa competenza da parte della Regione. Non essendo ciò accaduto,
conformemente al principio posto da questa Corte nella sentenza n. 32
del 1958, secondo il quale la mancata impugnazione di un provvedimento
rende inammissibile quella di un provvedimento successivo di mera
esecuzione del primo, non può essere considerata legittima
un'attività amministrativa dello Stato, che finirebbe col rendere
impossibile al provvedimento regionale non impugnato di raggiungere i
suoi effetti.
5. - Nell'udienza del 25 marzo 1959 la difesa dello Stato e quella
della Regione siciliana hanno illustrato e svolto le tesi contenute
negli scritti difensivi.
6. - Con ordinanza 18 aprile 1959, n. 26, la Corte dispose che il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
siciliana depositassero nella cancelleria, nel termine di 90 giorni, i
seguenti documenti:
a) copia integrale del decreto interministeriale 21 marzo 1958, n.
542, col quale è stato prorogato al 15 aprile 1961 il termine per
l'attuazione del piano regolatore della zona industriale della città
di Messina;
b) copia integrale del decreto reale 4 gennaio 1914, che determina
il perimetro della zona industriale di Messina, e di tutti i relativi
allegati;
c) copia integrale del decreto reale 26 gennaio 1919, che approva
il piano regolatore della zona industriale di Messina, e di tutti i
relativi allegati;
d) copia integrale di tutti gli atti coi quali siano state
apportate modifiche ai documenti di cui alle lettere b) e c);
e) copia integrale del decreto assessoriale 30 giugno 1955, n.
416, contenente "piano di massima per la costituzione della zona
industriale nel comune di Messina" e del piano parcellare e della
planimetria relativa.
Questi documenti sono stati depositati nel termine assegnato e, in
conseguenza, il Presidente della Corte ha fissato la discussione della
causa all'udienza dell'11 novembre 1959.
7. - La Regione siciliana ha depositato il 27 ottobre 1959 una
memoria. Su due punti, che vi sono trattati (quello, cioè,
dell'efficacia del termine quindicennale fissato dal decreto del 1919
all'esecuzione del piano regolatore e l'altro delle conseguenze che
occorre trarre dal fatto che lo Stato non impugnò la legge regionale
21 aprile 1953, n. 30, né sollevò conflitto di attribuzione
relativamente al decreto assessoriale 30 giugno 1955, n. 416), è
sufficiente richiamare quanto fu detto nella relazione svolta
all'udienza del 25 marzo scorso. Mette conto, invece, riferire quel che
è detto più ampiamente e con nuovi sviluppi intorno al carattere di
conflitto di attribuzione che sarebbe del caso presente e che la difesa
dello Stato nega.
Sostiene infatti la Regione che la tesi dello Stato della
coesistenza e compatibilità di una competenza statale a dare
esecuzione al suo piano regolatore della città di Messina e di una
competenza regionale di costituire zone industriali nell'ambito del
territorio regionale sarebbe infondata. La ripartizione delle
competenze opererebbe in relazione all'oggetto e avrebbe perciò come
effetto "la devoluzione del potere normativo ed amministrativo
sull'oggetto stesso all'ente", al quale la competenza è attribuita.
Sicché, quando, come nel caso, è stata trasferita alla Regione in
esclusiva la potestà normativa ed esecutiva per la costituzione di
zone industriali, non è possibile configurare l'esercizio da parte
dello Stato delle stesse potestà sul medesimo oggetto, senza ammettere
insieme conseguenze inaccettabili come, nel caso, una inconcepibile
duplicazione della zona industriale di Messina.
Né i precedenti che la difesa dello Stato ha richiamato, per
dimostrare appunto la possibilità della coesistenza e compatibilità
delle due competenze, e la possibilità del sorgere, se mai, di
questioni di legittimità ordinaria, farebbero al caso, perché essi
sarebbero relativi ai poteri di gestione delle opere compiute prima
della promulgazione della legge regionale e dell'emanazione del decreto
assessoriale n. 416, poteri i quali non vengono punto in discussione
nel presente giudizio. Il decreto interministeriale 21 marzo 1958, del
quale si discute, tocca invece l'ulteriore attuazione dell'originario
piano regolatore statale, si configura, cioè, come un atto di
esercizio di competenza in una materia devoluta alla competenza
regionale.
Da qui il conflitto di competenza tra i due Enti.
8. - La difesa dello Stato non ha depositato memoria. All'udienza
dell'11 novembre, per altro, ha ribadito le sue tesi e ha insistito
nelle sue conclusioni; ed altrettanto ha fatto la difesa della Regione. Considerato in diritto :
1. - Non contesta lo Stato che spetti alla Regione siciliana ex
art. 14, lettere d, f, g, dello Statuto speciale la competenza
legislativa e di conseguenza quella amministrativa a istituire zone
industriali e a predisporre ed approvare i relativi piani regolatori.
La Regione, da parte sua, riconosce che non rientra nell'ambito del
presente giudizio la questione dell'esercizio dei poteri che allo Stato
competono, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 23 del R.
D. 11 gennaio 1925, n. 86, per la gestione delle opere pubbliche già
costruite in esecuzione del piano regolatore della zona industriale di
Messina.
Non si può nemmeno contestare, d'altra parte, che spetti allo
Stato la competenza legislativa e amministrativa per le grandi opere
pubbliche di interesse prevalentemente nazionale (art. 14, lett. g,
dello Statuto per la Regione siciliana), tra le quali devono essere
comprese, ai sensi delle "Norme di attuazione" in materia di opere
pubbliche (D. P. R. 30 luglio 1950, n. 878), le opere dipendenti da
calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art.
3, lett. f, dell'ora citato decreto). Non è sufficiente a limitare,
modificare o addirittura a travolgere questa competenza statale,
comprensiva, com'è pacifico tra le parti, anche della materia
riguardante le zone industriali (tutte le volte che l'istituzione loro
sia in relazione di dipendenza da "calamità naturale"), il fatto che
la Regione abbia emanato una legge 21 aprile 1953, n. 30, contenente
"Provvedimenti per il potenziamento della viabilità, dell'edilizia
popolare e dell'economia della Sicilia", né che questa legge preveda e
regoli agli articoli 21 e 22, che ne costituiscono il titolo IV
(Costituzione e potenziamento di zone industriali), la costituzione e
il potenziamento di zone industriali nel territorio della Regione. La
tesi della difesa regionale secondo la quale a questa legge vanno
riconosciuti "effetti sostitutivi ed abrogativi entro il territorio
regionale e, quanto alla materia in oggetto, rispetto alla normativa
statale anteriore", è una tesi, a giudizio della Corte, infondata,
perché è evidente che il fatto che la legislazione statale e la
legislazione regionale abbiano a loro oggetto una medesima materia (nel
caso zone industriali), non esclude che sia l'una, sia l'altra, possano
essere legittimamente esercitate, quando traggano il loro titolo dalle
norme costituzionali che hanno ripartito le competenze tra Stato e
Regione, ed abbiano perciò presupposti diversi. E quando ciò sia
ammesso, come deve essere ammesso, la conseguenza è che la Regione non
ha motivo di lamentarsi che lo Stato non impugnò nei termini la legge
regionale 21 aprile 1953, n. 30, né i decreti assessoriali 6 febbraio
1954, n. 415, e 30 giugno 1955, n. 416, che approvarono i piani per la
costituzione delle zone industriali di Catania e di Messina.
La materia del contendere tra Stato e Regione si riduce pertanto al
punto se allo Stato spetti oppure no la potestà di prorogare i termini
per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale di
Messina, approvato con decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919. Lo nega
la Regione perché sostiene che lo Stato non avrebbe potuto prorogare
"con un semplice atto amministrativo" l'efficacia di un piano venuto
meno col decorrere del termine, fissato in quindici anni dal decreto
luogotenenziale 26 gennaio 1919. Lo afferma, viceversa, l'Avvocatura
dello Stato, eccependo che l'esercizio della competenza amministrativa
dello Stato nella specie trova il suo fondamento nella legge 11
dicembre 1952, n. 2467. Ma si tratta di un'affermazione infondata.
2. - L'ora citata legge del 1952 attribuì al Ministro dei LL.
PP., di concerto con quello delle finanze, la potestà di fissare nuovi
termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, "per l'ultimazione
dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento degli
abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio
1915 ". La medesima disposizione ricorre nella legge 24 novembre 1941,
n. 1363, che concesse al Ministro dei LL. PP. la potestà di assegnare
un ulteriore termine, che non superasse il quinquennio dalla cessazione
dello stato di guerra, "per l'attuazione dei piani regolatori o di
ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e
del 13 gennaio 1915 ". Ed una disposizione analoga, che si lega con le
due ricordate in un nesso unitario, si può leggere nell'art. 11 della
legge 4 aprile 1935, n. 454, la quale, autorizzando il Ministero dei
LL. PP. ad avocare a sé "l'attuazione dei piani regolatori di Messina,
Reggio Calabria e Palmi", prorogò di cinque anni il termine previsto
dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, vale a dire il
termine di venticinque anni che questa legge pone come limite massimo
all'attuazione dei piani regolatori. E appunto di venticinque anni era
il termine stabilito "per il compimento delle espropriazioni e dei
lavori" nell'art. 5 del decreto reale 26 giugno 1910 che approvò e
dichiarò di pubblica utilità il nuovo piano regolatore per la città
di Messina.
Si tratta, come si vede, di disposizioni che si richiamano di fatto
l'una con l'altra e che coprono tutto il periodo di tempo che va dal
1910 al 1961, ma che devono tutte essere riferite, come si ricava dal
loro medesimo tenore letterale, al piano regolatore della città di
Messina, non già a quello della zona industriale. Del che è conferma
il fatto che nel richiamato decreto reale 26 giugno 1910 la zona
destinata "a quartiere industriale compresa tra la via Giuseppe La
Farina e la strada ferrata", come l'altra "destinata per edifici
militari fatta eccezione per l'accesso alla medesima" "si devono
ritenere escluse dal piano e dal vincolo che dalla sua approvazione
deriva". E la riprova, diremo così, generale, si ricava dalla
circostanza che i provvedimenti relativi al piano per la zona
industriale seguono una loro via indipendente da quella dei
provvedimenti presi per il piano regolatore della città. E infatti il
perimetro della zona fu determinato con decreto reale 4 gennaio 1914;
con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, furono emanate
"disposizioni per le zone industriali di Messina, Reggio Calabria e
Villa S. Giovanni" e furono presi "altri provvedimenti a favore dei
paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908"; con decreto
luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1322, fu approvato il relativo
regolamento; col decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 81, fu
approvato il piano regolatore della zona industriale di Messina, e
infine col R. D. 11 gennaio 1925, n. 86 (convertito in legge 18 marzo
1926, n. 562), fu stabilito che il Ministero dei LL. PP. provvedesse
direttamente alla sistemazione e alla gestione della zona industriale
di Messina (art. 23).
3. - Di tutto quanto precede la prima conseguenza è che sotto
l'espressione che ricorre nelle leggi di proroga - "piani regolatori e
di ampliamento degli abitati" -, e che, alle prime, può apparire
generica e assai comprensiva, non possono essere ricondotte le "zone
industriali". Anche il decreto interministeriale 7 marzo 1953 che ha
prorogato al 15 aprile 1961 i termini per l'attuazione del piano
regolatore della città di Messina, fondando proprio sulla legge 11
dicembre 1952, n. 2467, mostra di accedere a questa interpretazione,
perché esclude dall'ambito della sua applicazione la zona industriale,
com'è reso evidente, non foss'altro, dal secondo provvedimento oggetto
del presente conflitto. L'altra conseguenza è che il richiamo che il
decreto interministeriale, che ha provocato il conflitto di
attribuzione, e l'Avvocatura dello Stato fanno alla legge più volte
citata del 1952 per fondare la competenza statale a prorogare i termini
del piano regolatore della zona industriale di Messina, è infondato ed
errato. Ora, la mancanza di una norma di legge che autorizzi a
prorogare i termini per l'attuazione del piano scioglie il nesso o, per
adoperare i termini del D. P. R. 30 luglio 1950, n. 878, il rapporto di
dipendenza tra l'atto amministrativo emanato dallo Stato nel 1958 e la
calamità naturale "di estensione ed entità particolarmente gravi",
che fu il terremoto di Messina del 1908, rapporto indispensabile per la
sussistenza della competenza dello Stato in materia di zone industriali
nel territorio della Regione siciliana. Il decreto interministeriale si
pone perciò come un atto d'invasione della competenza della Regione in
materia di industria, urbanistica e lavori pubblici e, in quanto tale,
deve essere annullato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto d'attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana sollevato con ricorso della Regione 26 settembre 1958:
dichiara che non spetta allo Stato la competenza a prorogare i
termini per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale di
Messina;
annulla, in conseguenza, il decreto interministeriale 21 marzo
1958, n. 542.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte