Sentenza n. 64/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 63legge 1/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del T.U.
della legge sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1965 dal Tribunale di
Cremona nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria civica di
Cremona, l'amministrazione delle finanze dello Stato ed il fallimento
Serventi Vittorio, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19
giugno 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello
Stato e dell'Esattoria civica di Cremona;
udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Silvano Citi, per l'Esattoria, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per l'amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso d'un giudizio civile promosso dall'Esattoria civica
di Cremona contro il fallimento Vittorio Serventi, il Tribunale di
Cremona emetteva, il 30 marzo 1965, un'ordinanza di rinvio a questa
Corte denunciando l'art. 211 del T.U. della legge sulle imposte dirette
(D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza l'art. 211 attribuisce privilegio ai crediti
d'imposta corrispondenti alle due ultime annualità in qualsiasi ruolo
iscritte, nonché ai crediti relativi ad annualità anteriori col
limite dell'"ultimo biennio": perciò, se sono iscritte nei ruoli
quattro annualità, esse vengono sempre garantite. Le norme vigenti
anteriormente al T.U. avevano invece una portata meno ampia (artt. 2752
e 2771 del Codice civile): il privilegio assisteva le due annualità
iscritte nei ruoli principali degli ultimi due anni e le ultime due
iscritte nei ruoli suppletivi degli stessi anni; con la conseguenza
che, se nei ruoli suppletivi erano iscritte le imposte degli anni in
corso o di uno degli anni in corso, le annualità coperte dal
privilegio erano in tutto due o tre, non quattro.
Poiché l'art. 211 attribuisce sempre il privilegio alle ultime
quattro annualità, esso avrebbe modificato le norme contenute nel
Codice civile e perciò sarebbe viziato da eccesso di delega. Infatti
il Governo, nel compilare il T.U., poteva apportare alla legislazione
vigente, oltreché modifiche utili per un migliore coordinamento, solo
quelle necessarie a soddisfare l'esigenza di semplificazione
nell'applicazione dei tributi e a perfezionare le norme concernenti
l'attività di accertamento dei redditi. Dato che in queste materie
non rientrano i privilegi, il legislatore delegato non poteva innovare
la loro disciplina.
2. - L'Esattoria civica di Cremona si è costituita con deduzioni
depositate il 3 luglio 1965 e con una lunga memoria depositata il 24
novembre 1965.
Essa afferma innanzi tutto che i privilegi, da cui sono assistiti i
crediti d'imposta, assicurano una maggiore intensità all'azione
esecutiva del titolare del credito; perciò attengono alla materia
indicata nella legge di delega, il che basterebbe a respingere la
denuncia contenuta nell'ordinanza di rinvio.
Ad ogni modo, secondo l'Esattoria comunale, la storia delle norme
rivelerebbe che non c'è stata innovazione. La disposizione impugnata
si è resa necessaria perché il Codice civile si riferiva ai ruoli
principali e a quelli suppletivi, cioè ad atti e denominazioni
scomparsi proprio per effetto del nuovo testo unico. La norma
impugnata assiste col privilegio legale le quattro ultime annualità
così come facevano gli artt. 2752 e 2771 del Codice civile: solo che
queste annualità sono quelle iscritte, non più nei ruoli principali
(imposte dell'anno in corso e del precedente) e nei suppletivi (imposte
di altri due anni precedenti, anche non consecutivi), ma nei ruoli
ordinari, speciali e straordinari; in ciascuno dei quali possono essere
iscritte tanto le imposte dell'anno in corso quanto quelle degli anni
precedenti.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato sono intervenuti, per mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, con atto depositato il 31 maggio 1965: la
questione sarebbe infondata poiché l'art. 211 del T.U. non ha
innovato, ma ha soltanto attuato il necessario coordinamento fra l'art.
2752 del Codice civile e il nuovo sistema dei ruoli inaugurato con lo
stesso T.U.: coordinamento che era stato autorizzato in generale dalla
legge di delegazione. Secondo l'Avvocatura dello Stato la norma
impugnata, al pari di quell'art. 2752, non assicura sempre il
privilegio anche a due annualità precedenti l'ultimo biennio, come
afferma invece l'ordinanza di rinvio; ma lo attribuisce solo quando si
tratta di annualità che, se sussistessero ancora i ruoli suppletivi,
vi costituirebbero le due ultime annualità ivi iscritte: tanto è vero
che la norma rinvia proprio al limite previsto nel Codice civile
(ultime due annualità iscritte nei ruoli suppletivi). Non essendovi
in sostanza alcuna innovazione, sarebbe da escludere l'"eccesso di
delega". Considerato in diritto :
È stato denunciato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
l'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645): questa norma assicurerebbe sempre il privilegio
legale delle ultime quattro annualità di imposta iscritte nei ruoli e
perciò rappresenterebbe una vera e propria innovazione rispetto agli
articoli 2752 e 2771 del Codice civile; il che non rientrava, secondo
l'ordinanza di rinvio, nei poteri conferiti al Governo con la legge di
delegazione (legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63).
La questione è infondata.
Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore
il T.U. il privilegio assisteva le due annualità iscritte nei ruoli
principali degli ultimi due anni e le ultime due iscritte nel complesso
dei ruoli suppletivi degli stessi anni. Da questa interpretazione
degli artt. 2752 e 2771 del Codice civile, fra le tante che ne sono
state date, occorre muovere per stabilire se la nuova norma (cioè
l'art. 211 del T.U.) se ne discosti più di quanto consentivano i
poteri delegati al Governo.
L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli
ultimi quattro anni, cioè riafferma il limite massimo dei due bienni
non discostandosi in ciò dalla legislazione previgente, anzi
richiamandosi espressamente ai due articoli del Codice civile. Sotto
questo aspetto non c'è stata innovazione.
Ma per il Tribunale di Cremona l'art. 211 del T.U. assicura sempre
il privilegio alle ultime quattro annualità di imposte che siano
iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari: lo assicurerebbe
anche nel casi in cui prima che entrasse in vigore il T.U. il
privilegio avrebbe assistito in tutto, non quattro, ma due o tre
annualità (il che accadeva se i ruoli suppletivi degli ultimi due anni
si riferivano alle imposte degli anni, o di uno degli anni, in corso:
cosicché l'"ultimo biennio" dei tributi iscritti nei ruoli suppletivi
coincideva in tutto o in parte con quello dei ruoli principali, invece
di distinguersi e di sommarsi). Questa interpretazione, data dal
Tribunale di Cremona all'art. 211, non è sicura né indiscussa, ma,
anche se lo fosse, non porterebbe alla incostituzionalità della norma
impugnata.
Infatti, il Governo, avendo introdotto un nuovo sistema di
iscrizione, quanto ai privilegi non doveva riprodurre la disciplina
vigente sotto il vecchio, come se la distinzione fra ruoli principali e
ruoli suppletivi fosse ancora vitale; ma doveva soltanto coordinare la
vecchia disciplina dei privilegi legali con la nuova disciplina delle
iscrizioni e rispettare il limite del doppio biennio. Cosa che è
stata fatta puntualmente. Se ne fosse disceso, come ritiene il
Tribunale di Cremona, che talora le annualità coperte dal privilegio
possano non corrispondere a quelle coperte negli stessi casi in
passato, questa sarebbe più che altro una conseguenza, puramente
eventuale, del mutamento del sistema di iscrizione: cioè del tipo e
del contenuto dei ruoli, che sostituiscono i c.d. ruoli principali e
suppletivi, e del loro meccanismo; meccanismo e sistema che non sono
stati denunciati. L'art. 211 del T.U. non rivela pertanto un disegno
innovativo, ma il legittimo esercizio di quegli ampi poteri di
coordinamento che la legge di delegazione aveva conferito al Governo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D. P. R. 29
gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5
gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con
l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte