Sentenza n. 64/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 663Codice penale
- art. 2d.lgs. 1382/1947
usata come parametro
citata
- art. 663d.lgs. 1382/1947
- art. 663legge 166/1941
- art. 2legge 166/1941
- art. 4legge 166/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 663,
secondo comma, del codice penale, modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1971 dal pretore di Pisa nel
procedimento penale a carico di Balestri Rolando ed altri, iscritta al
n. 77 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1972 dal pretore di Pisa nel
procedimento penale a carico di Bargagna Alfredo ed altri, iscritta al
n. 163 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
In fatto e in diritto:
1. - I giudizi promossi dalle due ordinanze del pretore di Pisa
vengono riuniti e decisi con unica sentenza, avendo ad oggetto la
stessa questione, che concerne la legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante
dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8
novembre 1947, n. 1382. Stando all'interpretazione assunta nelle
ordinanze, infatti, in forza dell'art. 663, così come modificato, la
collocazione di iscrizioni in luoghi pubblici (comprensiva di quelle
tracciate sul suolo stradale, come avvenuto nella specie) sarebbe
punita più gravemente (e cioè, anche con l'arresto) rispetto alle
affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati, essendo tale
infrazione sanzionata con la sola ammenda, in forza del rinvio fisso al
testo originario del detto art. 663 operato dagli artt. 2 e 4 della
legge 23 gennaio 1941, n. 166.
2. - La questione, che muove da un'errata interpretazione delle
sopra riferite disposizioni di legge, disattesa dalla costante
giurisprudenza ordinaria, non è fondata.
Ed invero, a seguito e per effetto della sentenza n. 1 del 1956,
con cui questa Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale
dell'art. 113 del t.u. della legge di p.s. (e con esso dell'art. 663
cod. pen., nella parte che vi corrisponde), ad eccezione soltanto del
suo quinto comma, che vieta le affissioni fuori dei luoghi destinati
dall'autorità competente, la situazione di diritto in materia si
presenta oggi nei termini che possono brevemente riassumersi come
segue.
Le trasgressioni al divieto di cui al ricordato quinto comma
dell'art. 113 legge di p.s., ribadito e specificato nell'art. 2 della
legge n. 166 del 1941, pure citato, trovano tuttora la loro sanzione
nell'art. 663 cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente
poteva avere riferimento l'art. 4 della legge del 1941; penalmente
irrilevanti, invece, sono divenute ormai le diverse figure di reato
enunciate nel secondo comma della disposizione del codice (affissione
senza licenza o senza osservarne le prescrizioni), alle quali si
riferiva il successivo decreto legislativo del 1947, nell'inasprire le
pene.
Sicché, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste
per le due ipotesi, poste tra loro a raffronto dalle ordinanze, di
affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi
pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante
dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8
novembre 1947, n. 1382, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pisa con le ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte