Sentenza n. 64/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1423/1956
- art. 8legge 497/1974
citata
- art. 13legge 497/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la
pubblica moralità), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14
ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con
ordinanze emesse il 19 novembre e 20 dicembre 1974 dai pretori di
Genova e di Catania, nei procedimenti penali a carico di Gianfranco
Coriani e Giuseppe Pantellaro, iscritte ai nn. 527 del registro
ordinanze 1974 e 40 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 62
del 5 marzo 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Gianfranco
Coriani, arrestato (due giorni dopo il fatto) per violazione degli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il pretore di Genova, con
ordinanza 19 novembre 1974, ha ritenuto rilevante (ai fini della
eventuale convalida dell'arresto stesso) e non manifestamente infondata
(ed ha per ciò sollevato) la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato
dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte, appunto,
in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale "anche fuori dei casi di flagranza".
Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la disposizione
denunziata contrasti con l'art. 13, comma terzo, della Costituzione: in
quanto prevede un "caso" di arresto non rispondente ai requisiti di
"tassatività ", "eccezionalità ", "necessità ed urgenza", richiesti,
invece, dalla norma costituzionale indicata per l'adozione di
provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte
dell'autorità di P.S.
2. - Identica questione ha sollevato il pretore di Catania, con
ordinanza 20 dicembre 1974, pronunziata in un procedimento a carico di
Giuseppe Pantellaro arrestato dalla polizia il 10 dicembre 1974 per non
essere stato trovato nella propria abitazione nella notte tra il 5 e il
6 precedente.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della sollevata
questione. Considerato in diritto :
1. - La questione comune ad entrambe le ordinanze di rinvio (i cui
relativi giudizi si rende, perciò, opportuno riunire) investe, come
detto, l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
pubblica e la pubblica moralità "), come modificato dall'art. 8 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la criminalità "),
per la parte in cui consente che l'autorità di P.S. proceda
all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale, anche fuori dei casi di flagranza.
La normativa denunziata è sembrata, infatti, in contrasto con
l'art. 13, comma terzo, della Costituzione - il quale prevede che
l'autorità di P.S. possa adottare provvedimenti restrittivi della
libertà personale soltanto "in casi eccezionali di necessità ed
urgenza tassativamente indicati dalla legge" - giacché proprio tali
estremi della "eccezionalità - tassatività - necessità ed urgenza"
non sarebbero ad avviso dei giudici a quibus, ravvisabili nella
fattispecie.
2. - La questione non è fondata.
Per quanto, in primo luogo, attiene al requisito della
tassatività, questa Corte ha già affermato che gli elementi della
certezza e della inequivocità, insiti nel concetto di tassatività,
devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi le circostanze
ricorrendo le quali l'arresto è consentito (sentenza n. 211 del 1975).
Nella specie non è dubbio che tali elementi (di certezza),
appunto, ricorrano e che, quindi, la regola di tassatività sia
rispettata: in quanto la disposizione impugnata - oltre ad indicare la
categoria di persone (quelle sottoposte a sorveglianza speciale), nei
cui confronti può essere disposto l'arresto - descrive anche il
comportamento che legittima il provvedimento restrittivo della libertà
personale, identificabile nel fatto della trasgressione agli specifici
obblighi inerenti alla sorveglianza stessa.
3. - Ricorre, poi, indiscutibilmente, nella specie, anche l'estremo
della "eccezionalità ": che (contrariamente a quanto assume il pretore
di Catania) non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e
prevedibilità dei fatti di violazione degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale, non essendo - il significato del termine
"eccezionale" - legato alla rarità della fattispecie considerata,
bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria.
4. - Da ultimo, quanto ai presupposti della necessità ed urgenza,
va tenuto presente che - come questa Corte già ha precisato (v.
sentenza n. 126 del 1972) - è sufficiente, perché i detti estremi
siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da
prospettare come possibile la necessità del provvedimento (il che, del
resto, trova un riscontro testuale nel termine "può" adoperato
dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione): salvo, poi, rimanendo
all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in
concreto della necessità ed urgenza dell'intervento (in base alla
valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971).
Ciò posto in premessa e venendo, quindi, a considerare la
specifica situazione descritta nella norma impugnata, deve senz'altro
escludersi che, in relazione a questa, sia irragionevole la previsione
che possa ricorrere (fuori della flagranza) una situazione di urgenza
che renda necessario l'intervento restrittivo della libertà personale:
ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a soggetti nei
cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità
sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale,
e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi: che
hanno, cioè, trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni
stabilite nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale
(cfr. art. 5 legge 1956, n. 1423 cit.), e non solo (ovviamente) a
quella specifica di cui si discute nei giudizi a quibus (l'entità
della quale può rilevare proprio in sede di concreta valutazione della
necessità ed urgenza dell'arresto).
5. - Infine, non rileva l'argomento (prospettato dal pretore di
Genova) che la facoltatività dell'arresto lascerebbe la restrizione
della libertà personale rimessa alla assoluta discrezionalità
dell'autorità di P.S.: giacché, in base alla disposizione precettiva
dello stesso art. 13 della Costituzione, l'arresto rimane pur sempre
soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. La quale
deve, fra l'altro, controllare e motivare la sussistenza in concreto
dei requisiti, appunto, della necessità ed urgenza dell'intervento di
P.S.: rispetto a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato,
essendo consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la
pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n.
497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, con le ordinanze
in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 13, comma terzo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte