Sentenza n. 64/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 229legge 151/1975
applicata al caso
- art. 244Codice civile
- art. 95legge 151/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 229
della legge 19 maggio 1975, n. 151, e dell'art. 244 cod. civ.,
modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151
(Disconoscimento di paternità) promossi con ordinanze emesse il 25
febbraio 1977 dal tribunale di Torino, il 18 aprile e il 21 ottobre
1977 dal tribunale di Roma, il 24 maggio 1978 dal tribunale di Salerno,
il 15 dicembre 1978 dal tribunale di Ravenna, il 15 dicembre 1980 dal
tribunale di Roma e il 3 dicembre 1980 dal tribunale di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. 164, 461 e 578 del registro ordinanze
1977, al n. 435 del registro ordinanze 1978, al n. 268 del registro
ordinanze 1979 ed ai nn. 426 e 473 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 134 e 334 del
1977, nn. 53 e 341 del 1978, n. 154 del 1979 e nn. 283 e 297 del 1981.
Visti l'atto di costituzione di Spaziani Testa Giulio e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
uditi l'avv. Mario Volpe per Spaziani Testa Giulio e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 25 febbraio 1977 (n. 164 del reg. ord.
1977), il tribunale di Torino sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, nella parte in cui tale norma transitoria non prevede anche per
il padre la possibilità di proporre azione di disconoscimento entro un
termine di mesi sei dall'entrata in vigore della suddetta legge, nei
casi in cui tale azione gli viene ex novo concessa dalla stessa legge,
per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Osservava all'uopo il collegio che la normativa introdotta con la
citata legge n. 151 del 1975 ha innovato (art. 93) l'art. 235, n. 3,
c.c., statuendo che l'azione di disconoscimento della paternità è
consentita anche nel caso in cui la moglie non ha tenuto celata al
marito la propria gravidanza, se ha commesso adulterio, ipotesi questa
addotta nel procedimento nel corso del quale l'incidente di
costituzionalità è stato sollevato.
Tanto premesso il tribunale rilevava che la disciplina transitoria
di cui all'art. 229 della legge citata, discriminerebbe, quanto al
termine entro cui è consentito proporre l'azione di disconoscimento di
paternità, tra il padre, cui è riservato un trattamento deteriore, e
la madre (nei confronti del figlio minore) o lo stesso figlio
maggiorenne. Infatti detta norma statuisce che l'azione della madre nei
confronti del figlio minore e quella dello stesso figlio maggiorenne,
per i quali il termine è già scaduto, deve essere proposta entro sei
mesi dall'entrata in vigore, mentre l'azione del padre è proponibile
se a tale data non sia trascorso il termine stabilito dalla legge
predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima data,
manca meno di un mese alla sua scadenza.
Tale diversità di trattamento sarebbe ingiustificata ed
irrazionale, tenuto conto che il promovimento dell'azione sarebbe stato
impossibile per il padre prima della modifica dell'art. 235 c.c. Si
ipotizzava pertanto la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
previo compiuto giudizio di rilevanza della questione.
2. - Analoga questione veniva sollevata dal tribunale di Ravenna
con ordinanza in data 15 dicembre 1978 (n. 268 del reg. ord. 1977);
nelle due dette ordinanze non si aveva né intervento del Presidente
del Consiglio né costituzione di parte.
3. - Con tre diverse ordinanze, il tribunale di Roma (21 ottobre
1977, n. 578 del reg. ord. 1977; 15 dicembre 1980, n. 426 del reg. ord.
1981) e il tribunale di Milano (3 dicembre 1980, n. 473 del reg. ord.
1981) sollevavano analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 244 c.c., nel testo modificato dall'art. 95 della legge n.
151 del 1975, nella parte in cui detta norma non consente al padre di
agire per il disconoscimento con termini decorrenti dall'effettiva
conoscenza da parte sua dei fatti che legittimano il disconoscimento
stesso. Infatti, la norma de qua consente al padre di agire entro un
anno dalla nascita ovvero, in determinati casi, dalla conoscenza della
nascita stessa; per contro, consente al figlio agente in
disconoscimento di proporre l'azione entro un anno dal compimento della
maggiore età o dal momento in cui egli viene successivamente a
conoscenza dei fatti che a norma degli artt. 235 e 244 c.c. rendono
ammissibile il disconoscimento stesso.
Ad avviso dei giudici a quibus, nel caso in cui, per incolpevole
ignoranza, il padre sia venuto a conoscenza dei motivi (nella specie
l'adulterio della moglie) che sono a base dell'azione solo dopo che il
termine di cui all'art. 244 c.c. sia scaduto, dovrebbe a questi essere
consentito di agire.
L'attuale normativa, appunto laddove non dà rilevanza alla
effettiva conoscenza dei fatti che legittimano l'azione di
disconoscimento, quanto al padre che incolpevolmente li abbia in
precedenza ignorati, colliderebbe con l'art. 3 Cost. per una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto al figlio, e con
l'art. 24 Cost. in quanto si risolverebbe in una ingiustificata
limitazione del diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri
diritti.
Secondo i collegi remittenti, la sentenza n. 249 del 1974 della
Corte costituzionale non sarebbe di ostacolo alla proposizione della
questione come sopra riassunta, atteso che in primo luogo il testo
dell'art. 244 è stato modificato dalla legge n. 151 del 1975 e in
secondo luogo tutta la normativa concernente il diritto di famiglia
risulta attualmente improntata al favor veritatis piuttosto che al
favor legitimitatis, bene quest'ultimo sostanzialmente ispiratore della
predetta sentenza della Corte.
Solo relativamente all'ordinanza n. 578 del reg. ord. 1977 si aveva
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e la costituzione
della parte privata Giulio Spaziani Testa.
Nell'atto di costituzione, quest'ultima aderisce sostanzialmente
alle ragioni contenute nell'ordinanza di rimessione e chiede che la
proposta questione venga accolta.
L'Avvocatura dello Stato evidenzia che la controversia a quo
rientrerebbe sotto la vigenza dell'art. 244 vecchio testo, atteso che
la nascita del figlio si è verificata nel 1973. Né soccorre in senso
contrario la norma transitoria di cui all'articolo 299 della legge n.
151 del 1975, che consente di estendere i termini previsti
nell'originario art. 244, ma che non opera nel caso di specie, in
quanto la nascita si è avuta oltre un anno prima dell'entrata in
vigore della legge n. 151 del 1975.
Non essendo impugnato l'art. 244 nel vecchio testo, la questione
sarebbe perciò irrilevante.
Nel merito, si osserva che le modifiche apportate all'articolo 244
c.c. per quanto concerne il marito, si riducono al prolungamento del
termine da tre mesi ad un anno; rimarrebbero pertanto valide tutte le
considerazioni contenute nella sentenza n. 249 del 1974 della Corte
Costituzionale relative al favor legitimitatis ed alla vanificazione
del termine, ove questo venisse fatto decorrere dalla conoscenza
soggettiva (difficilmente controllabile) di un evento che legittimi la
domanda.
Scaturirebbe da ciò l'inconsistenza della censura mossa alla norma
con riferimento all'art. 24 della Costituzione, atteso che nella specie
non si tratterebbe di una norma processuale, ma di una norma
sostanziale, intesa ad impedire "che possa dubitarsi della legittimità
della filiazione quando sia decorso più di un anno dalla nascita",
onde evitare anche che possano essere oggetto di discussione eventi
quali la (mancata) coabitazione, l'impotenza e l'adulterio,
difficilmente verificabili a grande distanza di tempo.
Del pari infondata sarebbe la censura mossa all'art. 244 con
riferimento all'art. 3 Cost.; infatti le norme sulla filiazione
legittima sono "dettate nell'interesse pubblico generale e della intera
famiglia, ma soprattutto nell'interesse della prole"; ove esista un
interesse del figlio che intenda ottenere il disconoscimento,
rinunziando così al favore di presunzione di legittimità, si è di
fronte ad una situazione "radicalmente diversa" da quella del padre
che, in danno del figlio, agisce in disconoscimento. Ed è conseguente
che, per il figlio, si colleghi l'esperibilità dell'azione alla
maggiore età o al momento successivo in cui egli viene a conoscenza
dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, essendo normale
che di tali fatti anteriori alla sua nascita, egli venga a conoscenza
con ritardo.
Si chiedeva pertanto una declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
In una memoria presentata in prossimità dell'udienza per la parte
privata Spaziani Testa si obietta alle argomentazioni dell'Avvocatura
che non si può far discendere l'irrilevanza della questione proprio
dall'applicazione della norma della cui costituzionalità si
controverte. Si respinge l'obiezione che si sia invocato l'art. 24
della Costituzione in una questione di diritto sostanziale affermando
che si tratta pur sempre di stabilire se il cittadino può far valere
in giudizio il proprio diritto, e si insiste sulla violazione dell'art.
3, per il diverso trattamento del marito rispetto alla moglie e al
figlio di questa di cui si disconosce la paternità.
4. - Con ordinanza in data 18 aprile 1977 (n. 461 del reg. ord.
1977), il tribunale di Roma sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale del vecchio e del nuovo testo dell'art. 244
del codice civile con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con
argomenti sostanzialmente analoghi a quelli già esposti e contenuti
nelle ordinanze riassunte precedentemente.
Nell'ordinanza in questione, l'azione di disconoscimento attiene ad
un figlio nato nel 1956; la relativa domanda è stata proposta per il
13 gennaio 1975, in quanto il sig. Carlo Dionisi, attore, assumeva di
aver saputo dell'adulterio della moglie solo il 26 ottobre 1974, in
occasione della domanda di divorzio da lei proposta.
In punto di rilevanza, il collegio a quo osservava che non parrebbe
preclusivo il fatto che la domanda del Dionisi sia stata proposta prima
della riforma del diritto di famiglia. Su tale elemento potrebbe
infatti operare "con effetto sanante", la norma transitoria di cui
all'art. 229 della legge citata; a parte che "la questione di
legittimità costituzionale può essere riesaminata anche con
riferimento al vecchio testo dell'art. 244 c.c.".
Nell'atto di intervento, l'Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, svolgeva, sia
sull'ammissibilità che sul merito, considerazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle già esposte a proposito dell'ordinanza
riassunta in precedenza; si aggiungeva peraltro che la riproposizione
(in via eventuale) della questione relativa al vecchio testo dell'art.
244 c.c., senza addurre elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati
dalla Corte con la sentenza n. 249 del 1974, non avrebbe potuto che
risolversi in un giudizio di manifesta infondatezza.
5. - Con ordinanza in data 24 maggio 1978 (n. 435 del reg. ord.
1978), il tribunale di Salerno sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 244 c.c., nel testo modificato dalla legge n.
151 del 1975, in termini sostanzialmente analoghi a quelli già esposti
a proposito delle ordinanze dei tribunali di Roma e di Milano in
precedenza riassunte; peraltro, nel processo a quo, l'azione di
disconoscimento era stata proposta, con atto del 21 luglio 1977, dal
sig. Antonio Munzillo nei confronti dei due figli nati rispettivamente
nel 1970 e nel 1973. L'attore aveva addotto di aver appreso del
possibile adulterio della moglie solo pochi mesi prima dell'inoltro
della domanda giudiziale.
Non si aveva intervento né costituzione di parti.
6. - Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, l'Avvocato dello
Stato e l'avv. Mario Volpe per la parte Spaziani Testa ribadivano nella
discussione le rispettive tesi, già in precedenza esposte. Considerato in diritto :
Le questioni sollevate con le sette ordinanze di cui in epigrafe
sono eguali o connesse: i relativi giudizi possono quindi essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
1. - È unica la questione sollevata con le ordinanze del tribunale
di Torino (n. 164 del reg. ord. 1977) e del tribunale di Ravenna (n.
268 del reg. ord. 1979). L'art. 93 della legge n. 151 del 1975 (Riforma
del diritto di famiglia) ha modificato l'art. 235 del codice civile.
Laddove il precedente testo prevedeva che l'azione di disconoscimento
di paternità è consentita al marito, fra l'altro, se nel periodo fra
il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita "la
moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita del figlio", il nuovo testo consente, fra
l'altro, al marito l'azione di disconoscimento "se nel detto periodo la
moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita del figlio".
Inoltre laddove il precedente testo dell'art. 235 c.c. consentiva
l'azione di disconoscimento di paternità solo al marito, il nuovo
testo ne consente l'esercizio anche alla madre e al figlio che ha
raggiunto la maggiore età (o ad un curatore speciale nominato dal
tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni).
L'art. 229 della stessa legge n. 151 del 1975 stabilisce che "le
disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle
relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si
applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore
della presente legge"; e quanto al termine stabilisce che "l'azione del
padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine
stabilito dalla legge predetta (cioè un anno dalla nascita o dalla sua
conoscenza: art. 244 c.c.) il quale è prorogato della metà se, alla
medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza"; mentre
"l'azione della madre deve riguardare i figli minori ed essere proposta
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge", ed "entro
lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il
termine stabilito dalla legge nei suoi confronti (cioè un anno: art.
244 c.c.) ha una scadenza anteriore".
Le due citate ordinanze dei tribunali di Torino e di Ravenna
chiamano la Corte a giudicare se non sia costituzionalmente
illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, il diverso
trattamento riservato dalla detta disposizione transitoria al padre
rispetto al figlio e alla madre quanto al termine per l'esercizio
dell'azione di disconoscimento.
2. - La questione è fondata.
Con la riforma del diritto di famiglia, come si è or ora
ricordato, venivano ex novo legittimati a proporre il disconoscimento
la madre e il figlio, mentre al marito l'azione veniva consentita se
nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio anche se
non ha tenuto celate al marito la propria gravidanza e la nascita del
figlio.
In relazione a queste nuove disposizioni, dichiarate applicabili
anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge
riformatrice, il legislatore, col richiamato art. 229, ha stabilito i
termini per l'esercizio delle relative azioni di disconoscimento
anteriormente non consentite. E mentre per la madre e per il figlio ha
dato un termine decorrente dalla legge, e quindi sempre utilizzabile,
per il padre invece ha richiamato un termine (decorrente dalla nascita
o dal giorno del suo ritorno alla residenza familiare se ne era
lontano, o dal giorno in cui egli provi di averne successivamente avuto
notizia: art. 244 c.c.) non utilizzabile ogni volta che la nascita o la
sua conoscenza si sia verificata più di un anno prima dell'entrata in
vigore della legge e quando egli non poteva proporre l'azione di
disconoscimento perché essa non era ammessa nel caso di adulterio non
accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita.
In sostanza, l'art. 229 dichiara applicabili le nuove disposizioni
ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge, ma, mentre a
madre e figlio consente di avvalersene in ogni caso, poiché il termine
decorre dalla legge, al padre invece non consente di avvalersene se non
nel caso che la nascita del figlio sia avvenuta meno di un anno prima
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che gli hanno
consentito l'esercizio dell'azione.
Stante l'evidente eguale fondamento della concessione di un termine
conseguente all'entrata in vigore della legge che accorda l'esercizio
dell'azione prima non consentita, quanto ai figli nati anteriormente
alla detta entrata in vigore, appare privo di razionalità il disuguale
trattamento che la legge stessa ha operato per i diversi soggetti
legittimati ad avvalersi delle nuove disposizioni, con conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3. - Con le altre cinque ordinanze descritte in narrativa, tre del
tribunale di Roma (nn. 461 e 588 del reg. ord. 1977; n. 426 del reg.
ord. 1981), una del tribunale di Salerno (n. 435 del reg. ord. 1978),
una del tribunale di Milano (n. 473 del reg. ord. 1981) i giudici a
quibus dubitano della legittimità costituzionale del nuovo testo
dell'art. 244 c.c. il quale, come si è già ricordato, consentendo
l'azione di disconoscimento di paternità alla madre e al figlio oltre
che al marito, fissa per l'esercizio dell'azione termini decorrenti nel
caso della madre dalla nascita del figlio, nel caso del figlio dal
compimento della maggiore età "o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento", nel caso del marito dal giorno della nascita del
figlio, o dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio
o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano, e, quando
egli provi di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, dal
giorno in cui ne ha avuto notizia.
Deve innanzi tutto essere esaminata l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato in termini equivalenti nei tre
giudizi nei quali è intervenuta. Rileva l'Avvocatura che le
controversie cui si riferiscono le questioni sollevate sono tutte
relative a figli nati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
È vero, soggiunge l'Avvocatura, che l'art. 229 della legge n. 151 del
1975 prevede che le nuove disposizioni sul disconoscimento della
paternità si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in
vigore della nuova legge; ma poiché lo stesso art. 229 accorda
l'azione al padre nel termine di un anno stabilito dalla "presente
legge", e poiché la "presente legge" fa decorrere (art. 244) il
termine dalla nascita o dalla sua conoscenza da parte del padre, in
ogni caso l'azione di questi, promossa quando tale termine era decorso,
sarebbe improponibile per decadenza. Pertanto, sempre a parere
dell'Avvocatura, la questione di legittimità costituzionale relativa
all'art. 244 sarebbe inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento
di essa, che facesse decorrere il termine dalla conoscenza
dell'adulterio da parte del marito, opererebbe come una nuova legge cui
sarebbe inapplicabile il dettato del secondo comma dell'art. 229.
Ma questa eccezione è priva di fondamento in quanto è ovvio che
l'eventuale accoglimento della questione avrebbe effetto nei giudizi
nei quali la stessa è stata proposta, e quindi la disposizione
transitoria dell'art. 229 relativa alla decorrenza del termine dovrebbe
intendersi riferita alla lettura costituzionalmente legittima dell'art.
229 conseguente all'accoglimento della questione.
4. - In tutti i giudizi cui si riferiscono le ordinanze di
rimessione, il marito aveva proposto l'azione di disconoscimento oltre
un anno dalla nascita del figlio o dalla notizia che egli ne aveva
avuta, ma entro il termine di un anno dal giorno in cui egli assumeva
di avere avuto conoscenza dell'adulterio della moglie nel tempo del
concepimento. In tutti i casi i giudici aditi hanno ritenuto che
l'azione era inammissibile essendo stato superato il termine di
decadenza fissato dalla legge, ma, come si è detto, hanno dubitato
della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, della norma che mentre per il figlio fa decorrere il
termine dalla conoscenza dei fatti, per il padre lo fa decorrere dalla
conoscenza della nascita e non da quella dei fatti (cioè, nella
specie, dell'adulterio) dai quali aveva origine il suo diritto a
promuovere il disconoscimento di paternità.
La diversità di trattamento riservata dall'art. 244 c.c. al padre
rispetto al figlio, affermano i giudici a quibus nelle cinque ordinanze
la cui motivazione ha un eguale nucleo essenziale, non è razionalmente
giustificabile e porta alla vanificazione del diritto di difesa del
padre il quale, se viene a conoscenza dell'adulterio della moglie dopo
che sia trascorso un anno dalla nascita del figlio (o da quando il
padre ne abbia avuta notizia), decade dall'azione di disconoscimento
che pure la nuova normativa (art. 235 c.c.) gli accorda, senza che
tale decadenza sia a lui imputabile poiché egli non poteva agire prima
di conoscere l'adulterio della moglie.
5. - La questione non è fondata.
I giudici a quibus, e così la parte costituita in uno dei giudizi
innanzi la Corte (n. 578 del reg. ord. 1977), non ignorano la sentenza
n. 249 del 1974, con la quale la Corte dichiarò la non fondatezza di
analoga questione sollevata con riferimento al solo art. 24 della
Costituzione rispetto al vecchio testo dell'art. 244 c.c. e in un caso
in cui l'azione di disconoscimento era proposta allegando l'impotenza a
generare conosciuta dal marito dopo che era consumato il termine di
decadenza (allora trimestrale) decorrente dalla nascita o dalla sua
successiva conoscenza. Ma poiché la ratio decidendi della sentenza
consisteva nell'affermazione che la decorrenza del termine "da un fatto
certo ed obiettivo quale è la nascita (o la conoscenza di essa)"
risponde alla "esigenza della certezza giuridica dei rapporti
familiari, in funzione della quale assume particolare rilievo il favor
legitimitatis"; e "nel caso in esame appare razionale che, nel
contrasto fra l'interesse del singolo e quello generale della tutela
dei rapporti familiari, il legislatore abbia inteso salvaguardare
questi ultimi, attesa la loro ovvia preminenza", i detti giudici nella
ordinanza di rimessione hanno contestato la perdurante validità del
ragionamento della Corte, una volta che il legislatore del 1975,
innovando profondamente nell'istituto del disconoscimento di paternità
(in ispecie accordando la legittimazione ad agire in disconoscimento
anche alla madre e al figlio, allargando le ipotesi di ammissibilità
del disconoscimento, prolungando il termine e facendolo decorrere, per
il figlio, dalla conoscenza dei fatti) avrebbe attribuito prevalenza al
favor veritatis rispetto al favor legitimitatis.
Ma neanche in questi termini la questione è fondata.
6. - È innegabile che nel modificare le disposizioni degli artt.
235 e 244 c.c. il legislatore del 1975 ha spostato, per così dire,
l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, e di ciò si
trova conferma in altre disposizioni del nuovo diritto di famiglia. Ed
è pur vero, che, se, a proposito dell'art. 244 c.c., il legislatore
avesse voluto ulteriormente accentuare il favor veritatis, avrebbe
dovuto far decorrere anche per il padre il termine dell'azione di
disconoscimento dalla conoscenza dei fatti. Ma la Corte reputa che,
lasciando il termine di decadenza dell'azione del padre - pur elevato
ad un anno - ancorato alla conoscenza della nascita, cioè ad un evento
di meno aleatoria prova, il legislatore abbia voluto porre al favor
veritatis un limite giustificato dai pericoli e dagli inconvenienti di
uno sconvolgimento di rapporti familiari protrattisi per lungo tempo.
Ora, se il legislatore al quale spetta di stabilire, in relazione
all'evoluzione della coscienza sociale, la scala dei valori in gioco,
nell'atto stesso di modificare il rapporto fra favor legitimitatis e
favor veritatis, ha determinato l'ambito di questa modificazione, non
si può desumere da essa, trascurandone i limiti, un principio assoluto
da utilizzare in sede di censura costituzionale proprio contro le
disposizioni concrete nelle quali si è espresso l'apprezzamento che il
legislatore ha fatto dei due valori in gioco.
D'altra parte, il perdurante rilievo del favor legitimitatis già
di per se stesso spiega perché il legislatore abbia differenziato,
quanto alla decorrenza del termine per l'azione di disconoscimento, il
trattamento del padre rispetto a quello del figlio: assai più
importante è la certezza e permanenza dei rapporti familiari per il
figlio quasi sempre minore e bisognoso di protezione familiare quando
l'azione di disconoscimento viene proposta dal padre.
Facendo decorrere per il figlio l'azione di disconoscimento "dal
compimento della maggiore età o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti", mentre per il padre (così
come per la madre, la quale dell'adulterio è ben a conoscenza) il
termine decorre dalla nascita, il legislatore ha trattato diversamente
due situazioni certamente non eguali. L'adulterio sul quale si fonda il
disconoscimento si verifica al tempo del concepimento: di esso il
figlio non può ovviamente mai venire a conoscenza se non in tempo
assai posteriore alla nascita. Collegare, anche per lui, il termine
alla nascita avrebbe significato negargli sempre l'esercizio
dell'azione. Dovendo quindi collegare il termine ad un evento diverso
dalla nascita, il legislatore ha scelto discrezionalmente il momento in
cui il figlio diventa maggiorenne o quello, successivo, nel quale viene
a conoscenza dei fatti.
La denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione è dunque
insussistente. E ne consegue la infondatezza della questione anche con
riferimento all'art. 24 della Costituzione che (anche a prescindere dal
dubbio sulla possibilità di invocare il diritto di difesa a proposito
di un diritto di cui è quanto meno discutibile la natura processuale)
è strettamente collegata, nella stessa prospettazione dei giudizi a
quibus, all'art. 3 della Costituzione.
7. - Il tribunale di Roma, nell'ordinanza n. 461 del reg. ord.
1977, dovendo giudicare su una istanza presentata prima dell'entrata in
vigore della nuova legge afferma che "l'effetto sanante" dell'art. 229
della stessa rende applicabile alla specie il regime del nuovo testo
dell'art. 244, soggiungendo che in ogni modo la questione avrebbe
potuto essere riesaminata anche con riferimento al vecchio testo. E nel
dispositivo solleva la questione rispetto al vecchio e al nuovo testo.
Poiché, come sopra si è visto, la Corte ha esaminato e dichiarato
infondata la questione rispetto al nuovo testo dell'art. 244,
esattamente ritenuto applicabile dal giudice a quo, non vi è motivo a
provvedere sulla questione relativa al vecchio testo dell'art. 244 c.c.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 229 della
legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che
l'azione di disconoscimento di paternità sia proponibile dal padre
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e il
centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso
adulterio;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 244 c.c. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dai tribunali di Roma, Salerno e Milano con le ordinanze
di cui in epigrafe (nn. 461 e 578 del reg. ord. 1977; n. 435 del reg.
ord. 1978; nn. 426 e 473 del reg. ord. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte