Sentenza n. 64/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo
comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria) e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),
promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal Tribunale di Padova
nel procedimento civile vertente tra l'impresa di costruzioni Marini
Ermenegildo e altri ed il Comune di Padova, iscritta al n. 264 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione dell'Impresa di costruzioni Ing. A.
Santinello e del Comune di Padova, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con citazione del 25 febbraio 1975 l'impresa Marini
Ermenegildo ed altre esponevano che il Comune di Padova aveva loro
corrisposto il compenso per alcuni contratti d'appalto stipulati dopo
il 17 ottobre 1971, decurtato dell'importo corrispondente all'(abolita)
imposta generale sull'entrata, in applicazione dell'art. 89 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633.
Sostenendo l'illegittimità delle trattenute, le attrici chiedevano
che il Tribunale della stessa città condannasse il convenuto al
pagamento del relativo ammontare.
Con ordinanza del 14 luglio 1977 (reg. ord. n. 264 del 1978) il
Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
89 cit. e dell'art. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825, in
riferimento all'art. 3 Cost..
L'ordinanza premetteva che nel regime anteriore alla citata legge
n. 825 del 1971, contenente la delega al Governo della Repubblica per
la riforma tributaria, il contribuente, obbligato al pagamento
dell'imposta generale sull'entrata sulle somme percepite quale
corrispettivo per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi,
aveva facoltà di rivalsa nei confronti del cessionario o
dell'utilizzatore. Ne conseguiva che, qualora per legge o per clausola
contenuta nei contratti aventi ad oggetto le dette prestazioni o
cessioni fosse esclusa la rivalsa, i contraenti di regola pattuivano un
aumento del prezzo corrispondente all'ammontare del tributo: il che
permetteva al debitore d'imposta di trasferire il carico della medesima
sulla controparte.
La sopravvenuta legge n. 825 del 1971 aveva previsto: a)
l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e la contemporanea
abolizione dell'imposta generale sull'entrata (art. 1, punto II, lett.
a); b) l'obbligo del contribuente di rivalersi dell'imposta nei
confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio
(art. 5, n. 7); c) l'entrata in vigore delle disposizioni delegate
istitutive dell'i.v.a. e abolitive dell'i.g.e. al 1 gennaio 1972 (art.
17; termine successivamente spostato al 1 luglio 1972 con l. n. 1036
del 1971 ed al 1 gennaio 1973 con l. n. 321 del 1972).
L'art. 15, terzo comma, della stessa legge aveva poi previsto la
determinazione di norme per la revisione dei contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore della legge medesima (17 ottobre 1971), qualora
si fosse ritenuta necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto
carico fiscale determinato dall'i.v.a.
In attuazione di quest'ultima previsione il d.P.R. delegato n. 633
del 1972, istitutivo dell'i.v.a., aveva stabilito (art. 89): "i
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971
n. 825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola
contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata,
sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa".
Tutto ciò premesso, il collegio rimettente osservava che nel caso
di specie i contratti erano stati conclusi dopo l'entrata in vigore
della l. n. 825 del 1971, ciò che escludeva l'operatività dell'art.
89 cit. E tuttavia la conclusione dei medesimi era altresl' anteriore
all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972, onde era stato
possibile escludere la rivalsa dell'imposta e Così stabilire un
compenso aumentato di un ammontare corrispondente all'imposta stessa.
Da questa situazione normativa era conseguito, ad avviso del
Tribunale, un ingiusto arricchimento degli appaltatori. E
l'ingiustizia, che integrava una violazione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., era eliminabile solo attraverso
una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 89 cit., in quanto
non applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 ottobre 1971 e fino
all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972.
La violazione del principio di eguaglianza derivava, secondo il
Tribunale, anche dalla disposizione dell'art. 15, terzo comma, l. n.
825 del 1971, in attuazione della quale era stato emanato il più volte
citato art. 89, in quanto anch'essa si riferiva ai contratti stipulati
prima del 17 ottobre 1971 e lasciava fuori dalla sua previsione quelli
conclusi tra l'anzidetta data e quella dell'entrata in vigore del
decreto delegato istitutivo dell'i.v.a.
Inoltre - rilevava il collegio - le norme impugnate non avevano
distinto tra contratti di diritto privato e contratti stipulati da enti
pubblici, come quelli di specie, vincolati ad un particolare
procedimento di formazione, tale da impedire al Comune di modificare
tempestivamente le clausole di esclusione della rivalsa e di
determinazione del prezzo.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo
che le questioni fossero dichiarate non fondate. Infatti la conoscenza
dei criteri informatori del nuovo regime dell'i.v.a., chiaramente
espressi già nella l. n. 825 del 1971, avrebbe permesso alle parti,
che fossero state diligenti ed avvedute, di stipulare i negozi di
cessione di beni e di prestazione di servizi evitando ogni ingiusto
arricchimento degli appaltatori o dei prestatori di servizi. Né lo
speciale iter procedimentale dei contratti posti in essere dalla
pubblica amministrazione impediva alla medesima di pervenire alla
stipulazione definitiva tenendo conto della nuova normativa.
3. - La non fondatezza delle questioni veniva sostenuta altresl'
dalle imprese appaltatrici, le quali svolgevano sostanzialmente gli
stessi argomenti esposti dalla Presidenza del Consiglio.
Il Comune di Padova, per contro, ripeteva i motivi contenuti
nell'ordinanza di rimessione, in un atto di costituzione presentato
peraltro fuori termine. Considerato in diritto :
1. - La legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n.
825, in vigore dal 17 successivo, dopo aver disposto l'istituzione
dell'imposta sul valore aggiunto e la correlativa abolizione
dell'imposta generale sull'entrata (art. 1, II, sub a), prescrisse per
il nuovo tributo l'obbligo, da parte del contribuente, della rivalsa
nei confronti del cessionario di beni o dell'utilizzatore di servizi
(art. 5, n. 7); rivalsa che, per contro, rispetto all'imposta generale
sull'entrata, era soltanto facoltativa (art. 6., primo comma, r.d.l. 9
gennaio 1940 n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940 n. 762).
L'art. 15 della cit. l. n. 825/1971, con previsione generale,
concernente anche la modificazione testé accennata, statuisce che
potevano essere emanate norme per la revisione dei contratti stipulati
prima della sua entrata in vigore, qualora fosse necessaria una
compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato
dall'imposta sul valore aggiunto. In attuazione di tale norma, il
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo di detto tributo, dopo aver
previsto l'obbligo della rivalsa (art. 10), stabill' nell'art. 89 che i
corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di
contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della
cit. legge delega (ossia prima del 17 ottobre 1971), per i quali, a
norma di legge o in virtù di una clausola contrattuale, era esclusa la
rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, venivano ridotti di un
ammontare pari a quello dell'imposta stessa.
2. - La restio dell'indicata disciplina è evidente.
Invero, nei casi in cui il trasferimento del tributo era escluso,
come la disciplina della imposta generale sull'entrata consentiva, le
parti di norma concordavano nei singoli contratti un corrispettivo più
elevato, per compensare il soggetto, che cedeva i beni o prestava i
servizi, del mancato introito conseguente alla suddetta esclusione.
Introdotta la regola dell'obbligatorietà della rivalsa per tutti i
corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 (ossia in coincidenza
con l'entrata in vigore del cit. d.P.R. n. 633/1972), pur se relativi a
contratti stipulati anteriormente alla legge delega (la quale aveva
enunciato il nuovo criterio valevole in subiecta materia), la
pattuizione contenuta in detti contratti in ordine al corrispettivo
dovuto determinava per il soggetto suindicato un ingiustificato
arricchimento, conseguente, da una parte, al compenso maggiorato (per
via della esclusione della rivalsa, che prima era possibile) e,
dall'altra, al trasferimento del tributo stesso, divenuto obbligatorio
in base alla legge sopravvenuta: ne discendeva un'indebita
locupletazione che il legislatore, per intuitive ragioni di giustizia
fiscale, ha inteso impedire, con il rimedio introdotto dalla ricordata
disciplina.
3. - Ciò coglie esattamente il giudice a quo, il quale però
lamenta che la riduzione del corrispettivo sia stata dal legislatore
limitata ai contratti stipulati anteriormente alla cit. l. n. 825/1971
e non sia stata anche estesa a quelli posti in essere dopo quella data,
ma prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972.
Premesso che l'obbligo della rivalsa, pur se stabilito nella detta
legge delega, si ricollega immediatamente al ricordato decreto
delegato, lo stesso giudice ritiene che relativamente ai negozi da
ultimo indicati (ossia stipulati tra il 17 ottobre 1971 e il 1 gennaio
1973) si verifichi lo stesso inconveniente che il legislatore ha inteso
evitare con le cit. disposizioni degli artt. 15 l. 825/1971 e 89
d.P.R. n. 633/1972, sicché la previsione contenuta in tali norme, in
quanto limitata - come si è ora ricordato - ai contratti stipulati
anteriormente alla legge delega, offenderebbe il principio di
eguaglianza sancito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione.
4. - La proposta questione non si dimostra fondata, in quanto le
due situazioni messe a raffronto non sono eguali ovvero analoghe, ma
risultano sensibilmente diverse, sicché la denunciata differenza di
disciplina non viola l'invocato parametro costituzionale.
Invero, per i contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della l. n. 825/1971, l'unica normativa vigente era
quella concernente l'imposta generale sull'entrata, che, come si è
detto, consentiva di escludere la traslazione del tributo: ciò spiega
perché il legislatore si è preoccupato di disciplinare quelle
situazioni giuridiche che risultavano profondamente alterate per via
della sopravvenuta previsione dell'obbligo di rivalsa.
Invece, rispetto ai contratti stipulati successivamente a quella
data, la cit. legge 9 ottobre 1971 n. 825 aveva già sancito i criteri
aspiratori della nuova imposta sul valore aggiunto, tra cui l'obbligo
testé ricordato. Le parti avevano quindi piena consapevolezza della
nuova disciplina da applicare anche ai rapporti posti in essere tra la
data di entrata in vigore della legge delega e quella del decreto
delegato, come si evince dalla sopra riportata disposizione della
stessa legge (art. 15); di conseguenza non si ripeteva quella
automatica e necessaria alterazione del sinallagma contrattuale, che
sta alla base della riduzione del corrispettivo, autoritativamente
disposta in maniera generalizzata per i contratti precedenti.
In relazione all'ultimo argomento dell'ordinanza di rimessione, va
infine osservato che la natura pubblicistica di uno dei contraenti
(nella specie il Comune di Padova), con la conseguente incidenza nel
procedimento di formazione dei contratti da esso stipulati, non può
avere alcun rilievo; infatti, rispetto ai negozi non ancora conclusi
prima del 17 ottobre 1971, ancorché le trattative e l'intero iter
procedimentale si fossero svolti sulla base della disciplina
precedente, l'ente pubblico, per effetto della sopravvenuta normativa,
doveva rifiutare la definitiva stipulazione e attenersi ai criteri
dettati dalle nuove disposizioni.
Deve quindi concludersi che, mancando l'identità, o comunque
l'analogia tra le due situazioni messe a raffronto, il principio di
eguaglianza non è stato invocato a proposito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 89 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte