Sentenza n. 64/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 887/1984
- art. 6legge 41/1986
- art. 7legge 194/1984
- art. 9legge 194/1984
- art. 13legge 194/1984
- art. 17legge 194/1984
usata come parametro
citata
- art. 97legge 468/1978
- art. 81legge 468/1978
- art. 17Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 6legge 887/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi
decimo e undicesimo; 17, commi primo, lett. a) e b), secondo, terzo,
lett. c), quarto, lett. d); 18, comma terzo, della legge 22 dicembre
1984, n. 887; degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi
diciassettesimo e diciottesimo; 12, commi quarto, quinto, settimo e
ottavo, 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti disposizioni
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (leggi finanziarie 1985-1986), promossi rispettivamente
con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento e delle
Regioni Toscana e Lombardia, notificati il 26, 25, 28 gennaio 1985,
27 e 29 marzo 1986, depositati in cancelleria il 31 gennaio, 4 e
5 febbraio 1985 e 4 e 7 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 6, 7, 11 e 12
del registro ricorsi 1985 e ai nn. 9 e 12 del registro ricorsi 1986.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il Giudice
relatore Corasaniti;
uditi gli avvocati Sergio Panunzio per le Province autonome
di Bolzano e di Trento, Alberto Predieri per la Regione
Toscana, Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato
Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. (Reg. ricorsi n. 6/1985) - La Provincia autonoma di Bolzano, in
persona del Presidente pro tempore, ha impugnato l'art. 17, ed in
particolare i commi primo, lett. a), secondo e terzo, lett. c), della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, contenente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1985)", per violazione degli artt. 3, comma terzo, 9, n.
10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione emanate
con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e con d.P.R. 26 gennaio 1980, n.
197.
1.1. - Premette la ricorrente che, ai sensi degli artt. 3, comma
terzo, 9, n. 10, e 16 dello Statuto, la competenza della Provincia in
materia di igiene e di sanità è amplissima, risolvendosi nella
potestà di emanare, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato, l'intero complesso di norme che disciplinano l'azione
svolta dagli enti sanitari per la tutela della salute dei cittadini.
L'art. 17 della legge 887/1984 viola tali competenze, specie nella
parte in cui dispone che:
a) nell'ambito del finanziamento del servizio nazionale per la
parte corrente (Lire 123.630 miliardi per il triennio 1985/87) è
riservata la complessiva somma di Lire 1.575 miliardi da utilizzarsi
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per
attività a destinazione vincolata ed a specifiche condizioni (comma
1, lett. a): quanto alle specifiche condizioni, l'erogazione e
l'utilizzazione di tali somme è subordinata alla presentazione di
"programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro
della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati
congiuntamente dai Ministri della sanità, del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica"; quanto al vincolo di destinazione,
"tali programmi devono tenere conto prioritariamente del fabbisogno
finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati
all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici,
nonché... alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e
alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali,
con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli
animali stessi";
b) nell'ambito del finanziamento del S.S.N. per la parte corrente,
è riservata la complessiva somma di Lire 790 miliardi, da
utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari
triennali finalizzati ad interventi sanitari specificamente
individuati (riabilitazione, assistenza protesica e di mantenimento
dei disabili e degli anziani, prevenzione ed assistenza ai malati di
mente ed ai tossicodipendenti, completamento dell'automazione,
attività informative delle UU.SS.LL.); sull'impiego di tali fondi,
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti le UU.SS.LL., le
Regioni e le Province autonome sono tenute ad inviare annualmente una
relazione al Ministro della Sanità, il quale deve riferire in
proposito al Parlamento (comma 1, lett. a);
c) anche l'erogazione delle quote parti relative al finanziamento
in conto capitale del S.S.N. (Lire 4.480 miliardi per il triennio
1985/87) è subordinata alla presentazione di programmi regionali da
sottoporsi al vaglio congiunto dei Ministeri della sanità, del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica (comma 1,
lett. b), e comma 2);
d) il fondo sanitario di cui all'art. 51 della legge n. 833 del
1978 è ripartito dal CIPE fra le Regioni e le Province autonome
sulla base di sei criteri, uno dei quali (lett. c) consistente nella
determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi
servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a
programmi regionali verificati a livello centrale (comma 3).
1.2. - A giudizio della ricorrente, l'art. 7 della legge n. 887 del
1984, ed in particolare i commi 1, lett. a), 2 e 3, lett. c), sono
lesivi della competenza provinciale in materia di igiene e sanità,
ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. Lo Stato,
infatti, non ha correttamente esercitato le proprie funzioni di
indirizzo e coordinamento, andando oltre i limiti individuati dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 1983.
Nella presente controversia, ci si trova, a giudizio della
ricorrente, di fronte ad un diffuso e dettagliato complesso di
prescrizioni, che investono la materia dell'igiene e sanità. Si è
così delineata una capillare e penetrante interferenza della
normazione statale nella sfera di competenza già esercitata dalla
Provincia autonoma nella materia de qua. L'articolo censurato, in
realtà, non ha posto "principi dell'ordinamento giuridico", né ha
prodotto "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" né,
infine, ha affermato dei "principi".
Dopo aver stanziato delle somme si è, invece, addirittura
addentrato in una minuziosissima regolamentazione delle condizioni di
ammissione al prelievo, delle modalità di utilizzo vincolato, delle
modalità di rendiconto, che non possono certo definirsi dei
"principi", bensì un assoluto svuotamento delle competenze, legislative ed amministrative, provinciali in materia.
2. (Reg. ric. 7/1985) - La Provincia autonoma di Trento, in persona
del Presidente pro tempore, ha impugnato, svolgendo argomentazioni
conformi a quelle riportate supra sub 1.1 e 1.2, l'art. 17 della
legge n. 887 del 1984, ed in particolare i commi 1, lett. a), 2 e 3,
lett. c), per violazione degli artt. 3, comma 3, 9, n. 10, e 16 dello
Statuto del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione
(d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197).
3. - Nei giudizi promossi dalle Province autonome di Bolzano e di
Trento, si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte
costituzionale dichiari non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge n. 887 del 1984.
3.1. - Sottolineato, in primo luogo, che le due Province hanno in
materia di igiene e sanità competenza legislativa concorrente,
precisa il resistente che la sentenza n. 340 del 1983 appare dettare
- lì dove individua il modo di presentarsi dell'interesse nazionale
perché esso possa costituire in concreto il supporto dell'esercizio
del potere di indirizzo e di coordinamento un criterio che si
attaglia al rapporto tra potere di indirizzo e sfera di competenza
legislativa primaria, e non già un criterio attraverso il quale
troverebbe per se rilievo la particolare condizione di autonomia
delle due Province.
3.2. - Quanto al merito delle questioni, osserva il resistente che,
nella permanente mancata formulazione del piano sanitario nazionale,
i criteri per la ripartizione dei fondi venivano dettati con la legge
finanziaria 1984 (legge n. 730 del 1983, art. 27) e modificati con
l'art. 17 della legge finanziaria 1985.
Tra questi criteri, dettati dall'art. 17, costituisce oggetto di
censura il disposto del comma 3, lett. c), che è censurato nella
parte in cui prevede una "verifica" dei programmi regionali a livello
centrale. Osserva il resistente che il criterio stabilito dalla legge
contiene in sé il canone per la sua ulteriore specificazione da
parte del CIPE, essendo evidente che il fondo andrà ripartito
tenendo conto del diverso grado in cui servizi e presidi sono già
presenti nelle varie località.
I programmi regionali e la loro verifica a livello centrale -
verifica che si colloca non nella fase di erogazione, ma in quella di
assegnazione, cioè di riparto - costituiscono lo strumento
conoscitivo per la rilevazione delle situazioni di carenza che,
prospettate da ciascuna Regione, sulla base della propria valutazione
delle locali necessità di sviluppo, si tratta poi di apprezzare in
modo unitario.
La norma dunque non attua un'invasione della competenza regionale,
giacché da un lato pone un criterio per la ripartizione del fondo,
muovendosi nello stesso ambito di competenza statale individuato
dagli artt. 51 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'altro,
per l'attuazione del criterio, valorizza le indicazioni della
programmazione regionale, secondo un meccanismo che, ancora una
volta, appare già prefigurato dall'art. 51 della legge 833.
Quanto all'impugnativa delle altre disposizioni contenute nei primi
due commi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, osserva
il resistente che la disciplina dettata con l'art. 17 concerne non la
ripartizione del fondo, ma il modo di utilizzazione di porzioni della
quota da parte delle Regioni cui è assegnata.
Per quanto riguarda la "spesa corrente", osserva il resistente che,
secondo l'art. 53 della legge n. 833 del 1978, rientra nell'ambito
delle previsioni del piano sanitario nazionale, e per ciò stesso in
quello delle competenze del legislatore nazionale nel quadro della
disciplina del settore attuata con la legge di riforma, imporre alla
spesa sanitaria particolari vincoli di destinazione. Non esorbita
quindi dalla competenza del legislatore nazionale una disposizione,
quale quella contenuta nell'art. 17, dove si individuano direttamente
quote di spesa da destinare a determinate attività, ovvero si
prevedono criteri per la ripartizione di una più ampia quota tra diverse esigenze considerate prioritarie.
La previsione dei programmi regionali, come modo di attuazione dei
criteri preveduti dalla legge, rientra pur essa nel già prefigurato
sistema di attuazione del programma sanitario nazionale, attraverso i
piani sanitari regionali (art. 55, legge n. 833 del 1978).
Il precetto per cui i programmi regionali vadano "verificati" a
livello centrale, trova, infine, a giudizio dell'Avvocatura, il suo
supporto nel primo comma dell'art. 119 Cost.. La verifica dei
programmi regionali, in quanto intesa a valutarne la conformità a
criteri ed indirizzi di finalizzazione della spesa sanitaria ed
attuata in unica sede, risponde all'esigenza di assicurare
l'effettività del coordinamento tra spese delle Regioni ed impegno
delle risorse attraverso il finanziamento del servizio sanitario
nazionale.
Per quanto riguarda, infine, la "spesa in conto capitale" (art. 17,
comma primo, lett. b), e comma secondo) i programmi regionali, alla
verifica dei quali da parte dei Ministri della sanità, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, è soggetta
l'erogazione dei fondi, appaiono richiesti come strumenti di
attuazione del piano in rapporto alla quota assegnata: la verifica
non ha fondamento diverso da quello prima indicato, anche se la sua
funzione concreta è quella di far corrispondere l'erogazione della
quota ai tempi delle più concrete previsioni di spesa contenute nei
programmi.
4. (Reg. ric. 11/1985) - La regione Toscana, in persona del
presidente pro tempore, ha impugnato gli artt. 8, commi decimo e
undicesimo, e 17, comma primo, lett. b), della legge 22 dicembre
1984, n. 887, per violazione degli artt. 117, 118 e 97 Cost..
4.1. - L'art. 8, comma decimo, della legge finanziaria n. 887 del
1984, statuisce che: "Nell'ambito delle assegnazioni del piano
integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di
Lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-87, è finalizzato al
finanziamento di accordi stipulati fra l'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi
finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato
nelle aree metropolitane".
Nel successivo undicesimo comma viene detto che "la convenzione
approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui
all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli
strumenti urbanistici. A tale fine si adottano le misure di
pubblicità nazionali o locali, in relazione al suo contenuto".
Entrambe le norme violano gli artt. 117, 118 Cost., in quanto
invadono la sfera riservata alla competenza regionale in tema di
trasporti di superficie, tramvie e linee automobilistiche di
interesse regionale e di urbanistica, sottraendo alle Regioni
competenze basilari nella pianificazione dei trasporti e in quella
urbanistica, competenze ampiamente riconosciute dalle leggi statali
(artt. 2 e 3 legge 10 aprile 1981, n. 151).
L'art. 8, comma decimo, della legge n. 887 del 1984 sovverte il
sistema, prevedendo convenzioni dirette fra le FF.SS. e gli enti
locali, al di fuori di qualsiasi pianificazione, programmazione e
partecipazione regionale; rovescia il metodo, i procedimenti e le
garanzie dell'art. 81, comma terzo, d.P.R. n. 616 del 1977, che erano
stati confermati dagli artt. 10 e 12 della legge n. 17 del 1984, nel
cui "ambito" dichiara di muoversi la previsione dell'art. 8, comma
decimo, della legge finanziaria; sovverte infine i principi della
legge urbanistica statale (legge n. 1150 del 1942) nonché ogni
principio in tema di modificazione di atti amministrativi (infatti i
piani regolatori, atti complessi a complessità ineguale ad
imputazione regionale, vengono modificati da organi privi di
qualsiasi competenza - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
Ministro dei trasporti - all'insaputa del soggetto - la Regione che
ha emanato l'atto-piano).
4.2. - A giudizio della Regione ricorrente, la violazione delle
norme sulla competenza regionale è, altresì, connessa con la
irragionevolezza delle norme e la incongruità (e quindi
illegittimità anche sotto il profilo della violazione dell'art. 97
Cost.) dello strumento legislativo adottato.
Sotto il primo profilo, può essere sufficiente ricordare che nulla
è così illogico come pretendere di risolvere problemi di traffico e
di trasporti (e tanto più integrati) al livello della circoscrizione
comunale. Cosicché una frammentazione di accordi fra le FF.SS. e i
comuni volta allo scopo di realizzare progetti di trasporto al di
fuori dei piani previsti dalla legge-quadro statale è irragionevole,
oltre che illegittima.
Sotto il secondo profilo, alla legge finanziaria non è affidato il
compito di sovvertire le norme di settore e di materia.
Nel nostro ordinamento, che incardina i rapporti fra legislazione
statale e regionale sulla nozione di competenze, non è consentito ad
una legge a competenza specializzata, qual è la legge finanziaria,
di invadere l'area di leggi ordinarie o di leggi regionali al di
fuori di quanto attiene alle modificazioni ed integrazioni "a
disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su
quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si
ricollegano alla finanza statale, al fine di adeguare le entrate e le
uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti
pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di
politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il
bilancio annuale" (art. 11, legge n. 468 del 1978).
Nella fattispecie, invece, l'art. 8, commi decimo e undicesimo, introduce vere e proprie innovazioni che, violando la natura stessa
della legge finanziaria, si sostanziano in sovvertimenti dei rapporti
costituzionali fra Stato e Regioni, al di fuori dei fini e dei
contenuti propri della legge finanziaria, contribuendo a farne un
testo illegittimo, che assume la veste di "carrozza omnibus".
4.3. - L'art. 17 della legge n. 887 del 1984 prevede che una parte
del finanziamento del servizio sanitario nazionale venga vincolata e
utilizzata in base a programmi formulati su direttive del Ministro,
sentito il Consiglio nazionale della sanità, e verificati dai
Ministri della sanità, del tesoro e del bilancio e della
programmazione. In tale modo l'autonomia regionale viene compressa e
sottordinata a direttive estemporanee, rispetto al sistema della
legge istitutiva del servizio sanitario (legge n. 833 del 1978), che
prevede un metodo pianificatorio, e rispetto al metodo previsto dalla
legge n. 382 del 1975, nonché sottoposta a una verifica, di
imprecisa collocazione giuridica, e del pari al di fuori del sistema
e della normativa costituzionale, anche in relazione all'art. 125
Cost..
La legge finanziaria sostituisce il metodo per l'imposizione
dell'indirizzo statale con strumenti di pianificazione di settore
previsti dalla legge-quadro, non già riportandosi al metodo generale
previsto dalla legge n. 382 del 1975, ma introducendo una direttiva
che è contraria ai principi che regolano la materia e che viola
anche il canone del rispetto del principio di legalità affermato
dalla Corte costituzionale con la sent. n. 150 del 1982.
Con questa "direttiva" si introduce un anomalo strumento di
indirizzo strutturato in contrasto con il principio della
collegialità di governo o di comitato e al di fuori della
partecipazione del Presidente del Consiglio secondo i principi posti
dalla legge n. 382 del 1975, che per il suo carattere di norma
interposta non può essere derogata o modificata, e tanto meno può
esserlo da una legge a competenza specifica e funzionalizzata.
5. (Reg. ric. n. 12/1985) - La Regione Lombardia in persona del
Presidente pro tempore ha impugnato gli artt. 8, commi decimo e
undicesimo; 17, commi primo, lett. a), terzo e quarto; 18, comma
terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per violazione degli
5.1. - Deduce, in primo luogo, la Regione ricorrente che la
disciplina prevista dall'art. 8, commi decimo e undicesimo, della
legge finanziaria relativamente alle "intese" fra azienda ferroviaria
ed enti locali e ai loro effetti viola le competenze regionali in
materia di urbanistica e di opere pubbliche.
Sottolinea la ricorrente che oggetto di tale nuova disciplina non
sono decisioni di spesa (si tratta infatti di spese già disposte
dalla legge n. 17 del 1981 e rifinanziate dalla legge finanziaria
1983).
Oggetto della nuova disciplina è, invece, l'aspetto istituzionale,
al fine di dar vita ad una nuova e singolare procedura di decisione
sulle opere e sulla loro localizzazione, consistente in una intesa
stipulata tra Azienda ferroviaria ed ente locale (cioè Comune),
approvata dal Ministro dei trasporti, che da un lato sostituirebbe
l'intesa fra Stato e Regione, prevista dall'art. 81, comma terzo,
d.P.R. n. 616 del 1977, per la localizzazione e per le scelte di
tracciato, se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o
dei piani urbanistici, dall'altro lato avrebbe "diretta efficacia" di
variazione degli strumenti urbanistici, sostituendo dunque
l'ordinaria procedura che culmina con l'approvazione regionale degli
strumenti medesimi.
Tale procedura realizza un completo scavalcamento delle Regioni.
Essa, anzitutto, vanifica la necessità dell'intesa della Regione
interessata sull'accertamento della conformità dell'opera alle norme
e ai piani urbanistici, prevista dall'art. 81, comma secondo, del
d.P.R. n. 616 del 1977, e ribadita, proprio con riguardo alle opere
di competenza dell'azienda ferroviaria da eseguire nell'ambito del
programma cui si riferisce la disposizione impugnata, dall'art. 10,
comma primo, della legge n. 17 del 1981.
Ma la disposizione impugnata abolisce inoltre espressamente la
necessità dell'intesa con la Regione (sentito l'ente locale
interessato) per la progettazione di massima ed esecutiva delle
opere, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del
tracciato se difforme dalle norme e dai piani urbanistici, necessità
sancita invece dall'art. 81, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977,
e ribadita ancora una volta, con riguardo alla "progettazione di
massima delle opere" e proprio delle opere di cui si tratta,
dall'art. 10 della legge n. 17 del 1981.
Secondo la ricorrente, le procedure di intesa fra Stato e Regioni
stabilite dall'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 hanno la funzione
di salvaguardare la competenza in materia urbanistica della Regione
conciliandola con la competenza statale per certe opere pubbliche.
Si tratta, dunque, non già di procedure sempre "disponibili" da
parte del legislatore ordinario, ma necessarie ai fini del rispetto
delle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni e del
mantenimento dell'equilibrio costituzionalmente sancito fra
competenze statali e competenze regionali.
D'altra parte, proprio all'armonizzazione tra competenze regionali
e competenze statali provvede la previsione dell'intesa necessaria,
nonché, per il caso estremo in cui l'intesa non si realizzi,
dell'eventuale statuizione definitiva del Governo, circondata
peraltro da una serie di garanzie procedurali, quale il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali (art. 81, comma
quarto, d.P.R. n. 616 del 1977).
Osserva ancora la ricorrente che, trattandosi di "trasporto
integrato nelle aree metropolitane", i programmi relativi possono
coinvolgere indirettamente, accanto a linee ferroviarie, linee
metropolitane o di trasporto urbano.
Ora, se le opere pubbliche ferroviarie sono di competenza dello
Stato (pur richiedendo, per la loro localizzazione e progettazione,
l'intesa con la Regione), le opere relative a linee metropolitane o
di trasporto urbano rientrano come tali direttamente nella competenza
della Regione, ai sensi già dell'art. 2, legge 29 dicembre 1969, n.
1042, dell'art. 3, lett. b), d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dell'art.
2, lett. i), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; e, adesso, ai sensi degli
artt. 84, 87 e 88, n. 5, del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché ai sensi
della legge 10 aprile 1981, n. 151, che ribadisce ed estende la
competenza regionale in materia di trasporti pubblici locali,
compresi gli investimenti per la costruzione e l'ammodernamento di
infrastrutture e impianti fissi (artt. 11 e 12).
Nemmeno varrebbe prospettare l'approvazione dell'accordo Azienda
ferroviaria - ente locale da parte del Ministro dei trasporti come
atto idoneo a sostituire l'intesa della Regione. Al contrario, l'art.
81 del d.P.R. n. 616 del 1977 e l'art. 10 della legge n. 17 del 1981
richiedono l'intesa della Regione con l'amministrazione statale
competente o con l'azienda delle ferrovie; e l'art. 81, quarto comma,
del d.P.R. n. 616/1977 - per altro non ripreso dall'art. 10 della
legge n. 17 del 1981 - prevede, solo per il caso di mancato
raggiungimento dell'intesa entro un dato termine, un intervento
dirimente del Consiglio dei ministri, col parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e con la successiva
emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
Invece, l'approvazione del Ministro dei trasporti, prevista
dall'art. 8, comma undicesimo, della legge impugnata, non interviene
in caso di mancanza d'intesa, bensì riguarda un atto per il quale si
è esclusa la stessa preventiva ricerca dell'intesa, e proviene
dall'amministrazione di settore che tale intesa dovrebbe invece
ricercare.
Parimenti lesiva della competenza regionale in materia urbanistica
è, a giudizio della Regione, la disposizione contenuta
nell'undicesimo comma dell'art. 8, secondo cui l'intesa fra azienda
ferroviaria ed ente locale, approvata dal Ministero dei trasporti,
"ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici".
La competenza in tema di formazione e approvazione degli strumenti
urbanistici appartiene alle Regioni in forza dell'art. 1, d.P.R. n. 8
del 1972, e dell'art. 81, d.P.R. n. 616 del 1977. In forza di tale
competenza, e della disciplina recata dalle leggi regionali, la
Regione interviene nel procedimento di formazione degli strumenti
urbanistici, approvandoli e condizionando così l'efficacia degli
stessi strumenti e delle loro variazioni deliberate dagli enti locali
(cfr. per la Lombardia, l'art. 27, comma secondo, l.r. 15 aprile
1975, n. 51).
Stabilire, dunque, che un atto a cui la Regione rimane totalmente
estranea abbia diretta efficacia di variazione degli strumenti
urbanistici, lede la competenza della Regione in materia.
5.2. - Deduce ancora la Regione che i poteri del Ministro della
sanità e dei Ministri del tesoro e del bilancio in ordine
all'impiego del fondo sanitario nazionale (art. 17, primo comma,
lett. a), terzo comma, quarto comma, lett. d)) violano le competenze
regionali e l'autonomia di spesa delle Regioni in materia di sanità.
Osserva la ricorrente che l'art. 17 della legge n. 887 del 1984,
nel disciplinare, a modifica degli artt. 25 e 27 della legge n. 730
del 1983, il finanziamento del servizio sanitario nazionale e il
riparto del fondo sanitario nazionale, introduce alcune novità,
ancora una volta non sul piano finanziario ma su quello
istituzionale, lesive dall'autonomia delle Regioni.
La legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 prevede che il piano
sanitario nazionale (approvato dal Parlamento, sia pure parzialmente
con legge e parzialmente con atto non legislativo, secondo la recente
previsione dell'art. 20 del D.l. n. 463 del 1983), determina il fondo
per il finanziamento del servizio (art. 53, comma quinto, lett. b);
che il riparto del fondo fra le Regioni venga fatto dal CIPE "tenuto
conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e
regionali e sulla base di indici e di standards distintamente
definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale",
intesi a garantire livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto
il territorio nazionale (art. 51, commi primo e secondo); che sia
dunque il piano sanitario nazionale a fissare "gli indici e gli
standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo
sanitario nazionale tra le Regioni, al fine di realizzare in tutto il
territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi anche
attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di
intervento con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e
per gli investimenti" (art. 53, comma quinto, lett. c).
Spetta invece alle Regioni destinare i fondi alle singole UU.SS.LL.
e disciplinare l'impiego, anche al fine di "assicurare la
corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici" (art. 11,
comma secondo, lett. c); e art. 51, comma quinto).
Ora, la disposizione impugnata, stabilendo che i "programmi"
secondo i quali le Regioni dovranno utilizzare le somme a
destinazione vincolata dovranno essere formulati "sulla base di
direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio
sanitario nazionale" e "verificati congiuntamente dai Ministeri della
sanità, del tesoro e del bilancio", attribuisce al Ministero della
sanità un potere di direttiva, in materia appartenente alla
competenza propria delle Regioni, che non è compatibile con il
riparto di funzioni costituzionalmente stabilito e risultante anche
dalla legge quadro, e ai Ministri della sanità, del tesoro e del
bilancio un potere di "verifica" di detti programmi, in sostanza di
approvazione di essi, condizionante le assegnazioni finanziarie,
parimenti lesivo della competenza regionale.
L'autonomia programmatoria e di spesa della Regione viene
totalmente vanificata, riducendosi le Regioni a mere esecutrici di
direttive ministeriali e di programmi approvati dalle amministrazioni
centrali.
I poteri così attribuiti agli organi statali non possono
d'altronde in alcun modo ricondursi né alla funzione di "indirizzo e
coordinamento" di cui all'art. 5 della legge n. 833 del 1978, né
alle direttive che, ai sensi del citato art. 5, comma terzo, il
Ministro della sanità può emanare in relazione alle attività delegate alle Regioni.
5.3. - Identiche considerazioni, a giudizio della ricorrente,
valgono con riguardo al secondo comma dell'art. 17 della legge
impugnata, secondo cui l'erogazione alle Regioni delle quote in conto
capitale del fondo sanitario nazionale "è effettuata sulla base di
programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della
sanità, del tesoro, e del bilancio".
L'art. 17, comma terzo, lett. d), ribadisce, infine, le illegittime
previsioni dei commi precedenti, allorché dispone che il riparto del
fondo sanitario nazionale fra le Regioni avvenga mediante, fra
l'altro, "enucleazione di un fondo per attività di rilievo a
destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel
presente articolo", cioè, s'intende, per l'utilizzo sulla base di
programmi o piani formati secondo le direttive del Ministero della
sanità e "verificati" dai Ministeri.
5.4. - La Regione impugna, infine, l'art. 18, comma terzo, della
legge finanziaria 1985, che reca una autorizzazione di ulteriori
spese per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194,
concernente "interventi a sostegno dell'agricoltura".
Varie disposizioni (artt. 7, 9, 13 e 17) sono già state impugnate
dalla ricorrente, in quanto lesive di diverse competenze regionali:
la Regione ritiene che i vizi fatti valere contro la precedente legge
si estendono anche all'art. 18, comma terzo, della legge impugnata
nella parte in cui rifinanzia le disposizioni impugnate.
6. - Nei giudizi promossi dalle Regioni Toscana e Lombardia si è
costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte costituzionale
dichiari non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalle Regioni ricorrenti.
6.1. - Per quanto attiene all'impugnativa dell'art. 8 della legge
n. 887 del 1984, osserva il resistente che la disciplina del
trasporto ferroviario non rientra nella competenza della Regione
(art. 8, lett. c), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; art. 1, d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5). Dunque, la circostanza che l'Azienda delle
ferrovie dello Stato prescelga soluzioni concordate con gli enti
locali, non viola una competenza regionale.
La lesione della competenza regionale non può neppur esser
affermata in base alla considerazione che il decimo comma dell'art.
8, senza stanziare alcuna nuova somma, si limiti a modificare l'art.
10 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, che, per la localizzazione
delle opere prevedute dal programma integrativo, aveva richiamato il
procedimento dell'intesa strutturato dall'art. 81 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
L'intesa tra lo Stato e la Regione e, per le opere ferroviarie, tra
l'Azienda e la Regione, per l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, non
costituisce in sé un modo "necessario" per attuare il coordinamento
tra la competenza dello Stato per le opere pubbliche da eseguirsi
dalle sue amministrazioni e quella delle Regioni in materia
urbanistica.
Né appare viziato l'undicesimo comma dell'art. 8, a norma del
quale "la convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale
all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed ha diretta
efficacia di variazione degli strumenti urbanistici". È innegabile
che tale disposizione attui una disciplina della variazione dello
strumento urbanistico, che è derogatoria rispetto a quella generale,
giacché ne risulta escluso l'intervento della Regione, che, nel
sistema preveduto dall'art. 81, esercitava in diversa forma la
propria competenza. Va tuttavia considerato che la deroga è solo
parziale, in quanto si basa sul presupposto dell'accordo con l'ente
locale, la cui mancanza determina il riespandersi della disciplina
impostata sull'intesa con la Regione.
6.2. - Relativamente all'impugnativa dell'art. 17 della legge
finanziaria, il resistente osserva che, in particolare, costituisce
oggetto di censura il disposto della lett. d), a termini del quale
uno dei criteri di ripartizione risulta così definito: "enucleazione
di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da
assegnare con le modalità indicate nel presente articolo", vale a
dire formulazione dei programmi in base alle direttive del Ministro
della sanità, e loro verifica da parte di quest'ultimo insieme ai
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
Ad avviso dell'Avvocatura, secondo l'art. 53 della legge 833 del
1978, ben rientra nell'ambito delle previsioni del piano sanitario
nazionale, e, per ciò stesso, in quello delle competenze del
legislatore nazionale, imporre alla spesa sanitaria particolari
vincoli di destinazione.
Fissato questo presupposto, i programmi regionali e la loro
verifica a livello centrale verifica che, come nel caso della
disposizione contenuta nella precedente lett. c), si colloca non
nella fase di erogazione, ma in quella di assegnazione, cioè di
riparto - vengono a porsi come strumento conoscitivo per la
rilevazione delle prospettive di impiego dei fondi da parte delle diverse Regioni, da comporre in modo unitario in sede di riparto. La
norma, dunque, non attua un'invasione della competenza regionale.
6.3. - Quanto all'impugnativa delle disposizioni contenute nel
primo e secondo comma dell'art. 17, l'Avvocatura svolge
argomentazioni coincidenti con quelle riportate supra sub 3.2..
6.4. - Per quanto riguarda, infine, l'impugnativa proposta dalla
sola Regione Lombardia contro l'art. 18 della legge finanziaria 1985,
in quanto autorizza nuove spese per i finanziamenti della legge n.
194 del 1984, già precedentemente impugnata dalla stessa Regione,
l'Avvocatura si riporta alle difese opposte nell'atto di costituzione
11 luglio 1984 depositato in quel giudizio.
7. (R. ric. n. 9/1986) - La Regione Toscana, in persona del
presidente pro tempore, ha impugnato gli artt. 6, comma 19; 10, commi
17 e 18; 12, comma 4; 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
contenente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", per violazione
degli artt. 117, 118, 119, 81 e 97 Cost..
7.1. - L'art. 10, comma 17, della legge n. 41 del 1986, estende
alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di
interscambio modali la normativa dell'art. 8, comma 10, della legge
22 dicembre 1984, n. 887.
A sostegno della incostituzionalità delle disposizioni impugnate,
la Regione svolge argomentazioni coincidenti con quelle riportate
supra sub 4.1..
7.2. - L'art. 12, comma 4, della legge n. 41 del 1986 autorizza una
spesa di 27 miliardi di lire "per la concessione di aiuti
contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e
loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto
di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o
ridurre l'attività di trasformazione".
Tutte le attività previste appartengono alle funzioni trasferite
alle Regioni, a norma dell'art. 117 Cost., e dell'art. 66, d.P.R. n.
616 del 1977, segnatamente comma 2, lett. c) ed e), che attribuiscono
alle Regioni "ogni intervento sulle strutture agricole anche in
attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa
l'erogazione di incentivi e contributi", "gli interventi di
incentivazione e sostegno della cooperazione delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti
agricoli".
Nonostante l'appartenenza alle Regioni della materia, non è
previsto alcun trasferimento di spesa, incorrendosi così in
violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., e in violazione degli
7.3. - L'art. 15 della legge n. 41 del 1986 autorizza una spesa di
600 miliardi, in due esercizi 1986 e 1987, da destinarsi alla
realizzazione di iniziative volte alla realizzazione di beni
culturali, al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle
tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva
di giovani disoccupati di lungo periodo.
In questa previsione di impiego di mezzi finanziari non si parla
mai delle Regioni, anche se esse hanno competenze amministrative
proprie, a norma degli artt. 117 e 118 Cost., nella materia dei beni
culturali (musei e biblioteche di enti locali: art. 47 d.P.R. n. 616
del 1977), nella materia urbanistica, e in quella della formazione
professionale (artt. 35 e 41 d.P.R. n. 616 del 1977), tutte implicate
dall'art. 15 della legge n. 41 del 1986.
La normazione posta dalla suindicata disposizione non tiene nessun
conto delle competenze regionali, in quanto non diversifica gli
interventi che riguardano funzioni e aree riservate allo Stato e
quelle di competenza regionale.
Le funzioni attribuite ad organi statali non riguardano funzioni di
indirizzo e coordinamento ma, al contrario, attività e atti
provvedimentali, che estromettono le Regioni tanto dai provvedimenti
di approvazione dei progetti, quanto dalla partecipazione alla fase
istruttoria, quanto dal controllo dell'esecuzione.
La violazione delle competenze amministrative regionali
costituzionalmente garantite, inoltre, è effettuata con l'uso
perverso di uno strumento legislativo a competenza tipica o
specializzata, quale la legge finanziaria.
7.4. - La Regione deduce, infine, che nel quadro dell'uso improprio
e non legittimo della legge finanziaria va inserito anche l'art. 6,
comma diciannovesimo, della legge n. 41 del 1986, il quale impone che
il "piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al
comma decimo è disposto con provvedimento della giunta regionale".
Individuando in tal modo un organo piuttosto che un altro della
organizzazione regionale, si interferisce nella ripartizione di
funzioni e competenze interne dell'ente regione, violando gli artt.
117 e 118 Cost..
8. - Nel giudizio promosso dalla Regione Toscana si è costituito,
a mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano
dichiarate infondate.
8.1. - Per quanto riguarda la censura mossa all'art. 6, comma
diciannovesimo, della legge n. 41 del 1986, sostiene il resistente
che la disposizione è conforme al dettato dell'art. 121, comma
terzo, Cost., secondo il quale la giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni, e dal quale si desume che la giunta è
l'organo dotato di competenza amministrativa generale.
8.2. - Per contrastare l'impugnativa dell'art. 10, commi
diciassettesimo e diciottesimo, della legge n. 46 del 1981,
1'Avvocatura osserva in primo luogo che il comma diciottesimo in
nulla interferisce sulle competenze regionali, giacché esso
individua il contenuto di una direttiva da darsi dal Ministro dei
trasporti all'Ente Ferrovie dello Stato, direttiva che esaurisce la
sua rilevanza nel rapporto di indirizzo configurato dall'art. 3, n.
1, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Quanto al comma diciassettesimo va considerato che non è certo che
esso valga a richiamare le disposizioni contenute nei commi decimo ed
undicesimo dell'art. 8 della legge n. 887 del 1984, relative alle
procedure di localizzazione. Invero, l'ulteriore attuazione del piano
integrativo è ora compito dell'Ente Ferrovie dello Stato, ma, per i
progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari
predisposti dall'ente, e delle opere connesse, vale in linea generale
il diverso tipo di procedimento delineato dall'art. 25, commi secondo
e quarto, della legge 17 maggio 1985, n. 210. Sicché è possibile
ritenere che tale diversa normativa debba essere seguita dall'Ente
Ferrovie dello Stato anche per i progetti delle opere prevedute dal
comma diciottesimo dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Il terzo comma dell'art. 25 configura un accordo di programma, che
può intervenire tra l'Ente Ferrovie dello Stato, la Regione
interessata e gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli
interventi, accordo che, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e serve ad attuare una localizzazione
delle opere in difformità delle preesistenti prescrizioni e vincoli
di norme e piani urbanistici ed edilizi, in quanto ha diretta
efficacia di variazione di detti strumenti. Non realizzandosi
l'accordo di programma, torna ad esser applicabile un procedimento di
coordinamento esemplato sullo schema dell'art. 81, comma quarto, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le analogie di struttura esistenti tra l'art. 25 della legge 17
maggio 1985, n. 210 e l'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887
lasciano pensare che l'espressione "enti locali", usata nell'art. 8,
possa esser interpretata come riferentesi anche alla Regione, con il
che l'accordo preveduto dai commi decimo ed undicesimo dell'art. 8
viene a costituire, come l'accordo di programma preveduto dall'art.
25, un modulo che presuppone l'intesa con le Regioni, preveduta dal
terzo comma dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La
lesione delle competenze della regione in materia urbanistica non
risulterebbe allora neppur prospettabile, così come non lo sarebbe
quella della competenza in materia di trasporti.
8.3. - Relativamente all'impugnativa dell'art. 12, comma quarto
(aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative
agricole), al cui proposito la Toscana si lamenta del fatto che non
sia previsto trasferimento di spesa alle Regioni nonostante
l'indubbia competenza regionale in materia, l'Avvocatura osserva che
la disposizione prevede lo stanziamento della spesa e ne indica le
finalità, ma non configura i procedimenti di concessione degli
aiuti, onde sembra che si tratti di somma da ripartire tra le Regioni
per la successiva loro erogazione.
8.4. - Infine, relativamente all'impugnativa dell'art. 15 della
legge n. 41 del 1986, ritiene l'Avvocatura che le censure mosse dalla
regione Toscana non abbiano fondamento.
La norma impugnata configura infatti un programma di interventi nel
settore dei beni culturali ed ambientali, che è rimesso alla
competenza statale, anche se sussistono nel suo ambito limitate
competenze regionali, come nel campo dei beni culturali di interesse
locale.
In ciò è il fondamento così dello stanziamento della spesa che
della disciplina dei modi della sua erogazione.
La circostanza che questi modi comportino l'assunzione di giovani
con contratti di lavoro, che debbono prevedere "attività formative",
non vale d'altra parte ad attrarre i progetti in questione all'area
della formazione professionale, giacché scopo dei progetti non è, o
non è in modo esclusivo, la formazione professionale, sibbene la
valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.
9. - La Regione Lombardia in persona del presidente pro tempore ha
impugnato gli artt. 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, e 12,
commi quarto, quinto, settimo ed ottavo della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., anche in
riferimento agli artt. 1, 3 e 8, del d.P.R. n. 5 del 1972, agli artt.
1, 2 e 7, d.P.R. n. 8 del 1972, agli artt. 66, 67, 71, 80, 81, 84 e
87, d.P.R. n. 616 del 1977.
9.1. - L'art. 10, comma diciassettesimo, della legge n. 41 del 1986
stabilisce che gli interventi previsti dall'art. 8, comma decimo,
della legge n. 887 del 1984 "comprendono anche azioni finalizzate
alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di
interscambio modali". Valgono quindi, a giudizio della ricorrente, le
stesse ragioni di illegittimità costituzionale prospettate supra sub
5.1..
Per di più il comma diciottesimo dell'art. 10 impugnato, prevedendo che il Ministro dei trasporti impartisca con proprio decreto
all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative, viola
ulteriormente le competenze e l'autonomia regionali, attribuendo ad
un organo amministrativo statale poteri discrezionali in ordine a
procedure e interventi di competenza regionale, in violazione anche
del principio di riserva di legge che investe tutta la materia dei
rapporti fra Stato e Regioni (artt. 117, 118 e 119 Cost.).
9.2. - Relativamente all'art. 12, comma quarto, la ricorrente svolge
argomentazioni sostanzialmente simili a quelle riportate supra sub
7.2., aggiungendo peraltro che tale intervento statale non potrebbe
in alcun modo giustificarsi sulla base della residua competenza
statale in tema di "associazioni e (...) unioni nazionali dei
produttori in materia di agricoltura e foreste" (art. 71, lett. h),
d.P.R. n. 616 del 1977).
9.3. - Analogamente violano, a giudizio della ricorrente, la
competenza e l'autonomia della Regione le disposizioni contenute nei
commi quinto ed ottavo del medesimo art. 12, legge n. 41 del 1986. Il
quinto comma, prorogando per gli anni 1986, 1987 e 1988 la
disposizione dell'art. 16, comma settimo, legge n. 887 del 1984,
concernente un concorso statale nel pagamento degli interessi sui
mutui di miglioramento fondiario, a condizioni e modalità determinate con decreto dei Ministri del tesoro e dell'agricoltura, viola in
particolare la competenza regionale in tema di miglioramento
fondiario di cui all'art. 66, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 616
del 1977.
L'altro comma dello stesso art. 12, legge n. 41 del 1986 a sua
volta proroga per l'anno 1986 l'applicabilità delle disposizioni di
cui al penultimo comma dell'art. 18, legge n. 887 del 1984,
concernenti l'erogazione di spese previste dai regolamenti comunitari
e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze
agricole, e le estende agli interventi previsti dall'art. 1, comma
primo, della legge n. 430 del 1985 (pagamento dell'importo
perequativo straordinario introdotto con finalità di sostegno al
processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero
prodotto nella campagna bieticolosaccarifera 1984-1985). Anche questa
disposizione viola le competenze regionali in materia di agricoltura
e in particolare di produzione agricola e di trasformazione e
commercio di prodotti agricoli (artt. 66 e 67, d.P.R. n. 616 del
1977).
10. - Nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia, si è
costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale vengano dichiarate infondate.
Per quanto attiene all'impugnativa dell'art. 10, commi
diciassettesimo e diciottesimo, della legge n. 41 del 1986,
l'Avvocatura si rifà alle argomentazioni svolte nella difesa contro
il ricorso n. 9/1986.
Altrettanto vale per quanto riguarda l'impugnazione dei commi
quarto e settimo dell'art. 12.
Quanto al comma quinto dell'art. 12, deduce l'Avvocatura che la
disposizione impugnata non contiene una norma in materia di
miglioramento fondiario, ma di credito agrario di miglioramento e,
più propriamente, configura un'agevolazione creditizia statale sulle
operazioni di mutuo deliberate dagli istituti esercenti il credito
agrario di miglioramento. Orbene, la competenza della Regione ad
agevolare l'accesso al credito nella materia di sua competenza (art.
109, commi primo e quarto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), non
esclude che lo Stato, nell'esercizio della propria competenza nella
materia del credito ed in funzione di incentivazione dell'economia,
possa dal canto suo dettare disposizioni che prevedano agevolazioni
creditizie, regolandone la concessione.
Passando all'esame dell'ottavo comma dell'art. 12, osserva
l'Avvocatura che la censura rivolta dalla Regione non è fondata,
giacché la disposizione impugnata trova il suo fondamento nella
competenza dello Stato in materia di interventi di interesse
nazionale per la regolazione del mercato agricolo (art. 71, comma
primo, lett. b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
11. - Le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative ribadendo
le proprie posizioni. Considerato in diritto
1. - I quattro giudizi di impugnazione in via diretta di alcune
norme della legge 22 dicembre 1984, n. 887, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge
finanziaria 1985), promossi rispettivamente dalla Provincia autonoma
di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Toscana
e dalla Regione Lombardia, e i due giudizi di impugnazione in via
diretta di alcune norme della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato: legge finanziaria 1986), promossi rispettivamente dalla
Regione Toscana e dalla Regione Lombardia, possono essere riuniti e
definiti con unica decisione in ragione della connessione dei
rispettivi oggetti.
2. - La Regione Toscana e la Regione Lombardia hanno impugnato, in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost., nonché agli articoli
80, 81, 84, 87, 88, n. 5, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge
12 febbraio 1981, n. 17 ed alla legge 10 aprile 1981, n. 151, le
norme contenute nell'art. 8, commi decimo e undicesimo, della legge
n. 887 del 1984 suindicata, le quali prevedono rispettivamente:
a) che nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di
cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17 (Finanziamento per
l'esecuzione di un programma di sviluppo delle Ferrovie dello Stato)
un dato fondo sia finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati
fra l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e gli "enti
locali", aventi quale oggetto interventi per la realizzazione di
progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane;
b) che la convenzione (idest l'accordo), una volta approvata dal
Ministro dei trasporti, equivalga all'intesa di cui all'art. 81,
comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977, ed abbia efficacia di
variazione degli strumenti urbanistici, e che, a tal fine, si
adottino le misure di pubblicità, nazionali o locali (adeguate), in
relazione al suo contenuto.
Quindi le stesse Regioni hanno impugnato, siccome collegate alle
norme suindicate, quelle contenute nell'art. 10, commi
diciassettesimo e diciottesimo, della sopravvenuta legge 28 febbraio
1986, n. 41, le quali stabiliscono:
a) che gli interventi previsti nel suindicato art. 8, comma
decimo, della legge n. 887 del 1984 comprendano anche azioni
finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa,
parcheggi e nodi di interscambio;
b) che il Ministro dei trasporti impartisca con proprio decreto
all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.
Circa le norme dell'art. 8 della legge n. 887 del 1984, la Regione
Toscana deduce che esse, in quanto estraniano la
Regione dagli accordi ivi indicati, violano la sfera riservata alle
competenze regionali in tema di trasporti di superficie,
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, e di
urbanistica: competenze ampiamente riconosciute - per
quel che concerne in generale la pianificazione dei trasporti - dalla
legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per
l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi
pubblici locali) e - per quel che concerne in particolare
le opere da eseguire dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
e la loro incidenza in tema di urbanistica
(governo del territorio) - dagli articoli 10 e 12 della stessa legge
n. 17 del 1981, nel cui ambito pur dichiara di muoversi la norma
impugnata (l'art. 10 della legge n. 17 del 1981 prevede
specificamente l'intesa fra l'Azienda e le Regioni, che
preventivamente devono sentire gli enti locali nel cui territorio
sono previsti gli interventi, per l'accertamento della conformità
delle opere da eseguire a cura e per conto dell'Azienda alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi
edilizi, nonché per la progettazione di massima delle opere).
La Regione Lombardia a sua volta deduce: che le norme impugnate
violano le competenze regionali in materia sia di urbanistica che di
opere pubbliche; che, in particolare, attraverso l'adozione del
procedimento indicato nell'art. 8 e l'attribuzione alla sua
definizione degli effetti ivi indicati, per un verso viene esclusa la
competenza regionale in tema di piani regolatori e loro
modificazione, già trasferita alle regioni con il d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 8, e per altro verso viene soppresso ogni coordinamento fra
le competenze regionali anzidette e quella statale in materia di
trasporti, (coordinamento perseguito con il più corretto
procedimento previsto dall'art. 81, comma terzo, del d.P.R. n. 616
del 1977, cui si adegua, in parte qua, l'art. 10 della legge n. 17
del 1981); che, comunque, viene ignorata la competenza regionale
specifica in materia di opere relative a linee metropolitane e di
trasporto urbano (art. 2, legge 29 dicembre 1969, n. 1042; art. 3,
lett. b), d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5; art. 2, lett. i), d.P.R. n. 8
del 1972; e, ora, articoli 84, 87 e 89 - recte: 88 - del d.P.R. n.
616 del 1977).
Contro i commi diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 10 della
legge n. 41 del 1986 le dette Regioni muovono analoghi rilievi, nel
presupposto che la nuova normativa importi il richiamo a quella
precedente anche per ciò che concerne il procedimento
particolarmente censurato.
Aggiunge la Regione Toscana, sia in relazione all'art. 8 della
legge n. 887 del 1984 che in relazione all'art. 10 della legge n. 41
del 1986, che la invasione della competenza regionale è connessa con
l'irragionevolezza e l'incongruità della normativa anche per quel
che concerne l'uso dello strumento della legge finanziaria: da un
lato sarebbe illogica la pretesa del legislatore di risolvere
problemi di traffico e di trasporti (tanto più integrati) al livello
della circoscrizione comunale (violazione art. 97 Cost.); dall'altro
esulerebbe dalla competenza tipica della legge finanziaria modificare
leggi di settore e tanto più alterare il riparto delle competenze
fra Stato e Regione, giacché normative del genere non hanno alcun
riflesso sul bilancio dello Stato né su quelli degli enti che si
ricollegano alla finanza statale (art. 81, comma terzo, Cost., e art.
11, legge 5 agosto 1978, n. 468).
3. - Le questioni di legittimità concernenti la violazione
dell'art. 97 Cost. e quelle concernenti la violazione dell'art. 81,
comma terzo, Cost. (e in relazione a quest'ultimo dell'art. 11 della
ora indicata legge n. 468), questioni aventi carattere preliminare,
non possono trovare accoglimento.
Le prime attengono al merito della normativa impugnata o
ripropongono questioni attinenti al riparto delle competenze fra
Stato e Regione.
Quanto alle altre, non si vede anzitutto come l'uso, asseritamente
"improprio", della legge finanziaria, abbia specificamente influito
sulla lamentata invasione della competenza regionale, tenuto conto
che la regolamentazione delle materie che si assumono riservate a
tale competenza ex art. 117 Cost., sarebbe avvenuta, o potuta
avvenire, anche se si fosse provveduto con legge statale diversa da
quella finanziaria.
In ogni modo, pur non essendovi piena concordia di opinioni sul
ruolo e sui contenuti della legge finanziaria, è riconosciuto che
essa può concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette
finalità di politica economica generale, tanto che ha il compito di
adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle
aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla
finanza statale "agli obbiettivi di politica economica" cui si
inspirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale (art. 11,
comma primo, della legge n. 468 del 1978). Ed anzi ciò è confermato
dal collegamento con l'istituzione del bilancio pluriennale, nel
quale sono esposte anche previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese "in coerenza con i vincoli del quadro economico generale
e con gli indirizzi della politica economica generale" (art. 4, comma
quinto, legge citata) e con l'indicazione del livello massimo del
ricorso al mercato finanziario (art. 11, comma secondo, legge
citata).
Non si vede dunque come sia improprio l'uso della legge
finanziaria per l'emanazione di una normativa che dispone
finanziamenti, per di più in materia di particolare rilevanza
economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato),
anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti
all'attuazione della manovra finanziaria, e, sotto questo profilo,
possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale.
4. - I rilievi delle due Regioni quanto alla violazione delle
competenze regionali sotto il profilo ora accennato, da parte delle
due normative impugnate, sono pertinenti, ma possono essere superati
attraverso una corretta interpretazione delle normative stesse.
I commi decimo e undicesimo dell'art. 8 della legge n. 887 del
1984 vanno letti in relazione al sistema quale risulta dalla
previgenza dell'art. 10 della legge n. 17 del 1981, legge cui la
normativa impugnata si richiama, e dalla successiva entrata in vigore
dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione
dell'ente "Ferrovie dello Stato"). La prima di queste due norme
prevede, per l'accertamento della conformità delle opere - da
eseguire a cura e per conto dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato -
alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi
edilizi, nonché per la progettazione di massima delle opere stesse,
l'intesa dell'Azienda con le Regioni interessate, le quali devono
previamente sentire gli enti locali nel cui territorio sono previsti
gli interventi. La seconda prevede, per l'adozione dei progetti di
costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti
dall'ente, e delle opere connesse, la comunicazione dei relativi
progetti alle Regioni interessate e agli enti locali nei cui
territori sono previsti gli interventi per una verifica di
conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, e, in caso di non ravvisata conformità, la
promozione, ad opera del Ministro dei trasporti, di un accordo di
programma fra tutte le parti interessate; accordo (da approvare con
decreto del Presidente della Repubblica) equivalente all'intesa di
cui all'art. 81, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed avente
diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici.
In quanto si colloca nella descritta serie, la normativa impugnata
(commi decimo e undicesimo dell'art. 8, legge n. 887 del 1984), là
dove si riferisce agli accordi o alla convenzione fra l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e "gli enti locali", deve
ritenersi comprensiva, fra i medesimi, delle Regioni.
Quanto ai commi diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 10 della
legge n. 41 del 1986, nessuna delle due norme - né la prima, che
estende il campo del finanziamento disposto con l'art. 8, comma
decimo, della legge n. 887 del 1984, né la seconda, che riserva al
Ministro dei trasporti di impartire all'ente "Ferrovie dello Stato"
le disposizioni attuative - deve ritenersi riferita al procedimento,
pur ricostruito secondo la interpretazione dianzi accolta. Laddove
per le opere del nuovo ente è applicabile il procedimento previsto
dall'art. 25 della legge istitutiva n. 210 del 1985.
Ciò importa la non fondatezza delle questioni sollevate dalle
Regioni Toscana e Lombardia in ordine alla violazione delle
competenze regionali da parte delle due normative impugnate, non
fondatezza da dichiarare in quanto le normative sono da interpretare
nel senso, conforme a Costituzione, ora indicato.
5. - Delle altre norme impugnate sono prese di mira da tutte le
ricorrenti nei primi quattro giudizi (Province autonome di Bolzano e
di Trento, Regioni Toscana e Lombardia) tutte, o quasi tutte, quelle
contenute nell'art. 17 della legge n. 887 del 1984.
La detta disposizione, al comma primo, dopo aver determinato gli
importi del finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico
del bilancio dello Stato per il triennio 85-87, per la parte corrente
(lett. a), e per la parte in conto capitale (lett. b), stabilisce:
che sugli importi relativi alla parte corrente (lett. a), sono
riservate, per le attività a destinazione vincolata, date somme da
utilizzare dalle Regioni e dalle Province autonome secondo programmi
formulati, tenendosi conto prioritariamente del fabbisogno
finanziario per assicurare alcuni servizi sanitari (assistenza dei
tossicodipendenti, servizi psichiatrici, nonché, anche in
applicazione della normativa comunitaria in materia, risanamento
sanitario degli allevamenti e profilassi delle malattie infettive e
diffusive degli animali con particolare riguardo alle indennità di
abbattimento degli animali stessi), sulla base di direttive da
emanarsi dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, e verificati congiuntamente dai Ministri della sanità,
del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica; che
sugli stessi importi sono riservate altre somme da utilizzare,
secondo le stesse modalità, con vincolo di destinazione, per piani
straordinari triennali finalizzati a dati interventi sanitari
(riabilitazione, assistenza protesica e di mantenimento di disabili
ed anziani, potenziamento di servizi territoriali per la prevenzione
e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti,
completamento dell'automazione, servizi informativi delle unità
sanitarie locali); che sussiste l'obbligo, per le U.S.L., le Regioni
e le Province, di riferire annualmente sull'impiego dei fondi, sulle
attività e sui risultati al Ministro della sanità, il quale, a sua
volta, ne riferisce al Parlamento; che, quanto agli importi relativi
alla parte in conto capitale (lett. b), essi sono ripartiti dal CIPE
nel triennio su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute
nei piani sanitari regionali e di precisate esigenze.
Lo stesso art. 17, al comma secondo, stabilisce che la erogazione
delle quote di cui alla lettera b) del comma primo è effettuata
sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai
Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Sempre l'art. 17, al comma terzo, stabilisce che, a modifica
dell'art. 27, comma primo, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge
finanziaria del 1984), il fondo sanitario nazionale di cui all'art.
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario) è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra Regioni e
Province autonome, sulla base di dati criteri, fra i quali: la
determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi
servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a
programmi regionali verificati a livello centrale (lett. c); la
enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione
vincolata da assegnare con le modalità indicate nello stesso
articolo 17 (lett. d).
6. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano censurano i commi
primo, lett. a), secondo e terzo, lett. c), dell'art. 17 perché
lesivi delle loro competenze in materia di igiene e sanità, ivi
compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, quale sancita
dall'art. 3, dall'art. 9, n. 10, e dall'art. 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige).
Ciò in quanto lo Stato avrebbe esercitato non correttamente, con
le norme impugnate, la funzione di indirizzo e di coordinamento,
realizzando una normativa dettagliata e così una capillare e
penetrante interferenza (sent. Corte n. 340/83) nella stessa sfera di
competenza speciale, fino al punto da imporre alle Unità sanitarie
locali di riferire annualmente al Ministro della sanità (anziché ad
esse Province) sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti.
La Regione Toscana censura a sua volta l'art. 17, comma primo,
lett. b) - recte: lett. a), perché in violazione degli articoli 117,
118 e 97 Cost.
Secondo la ricorrente, la norma impugnata, col prevedere che una
parte del finanziamento del servizio sanitario nazionale venga
vincolata e utilizzata in base a programmi formulati su direttive del
Ministro della sanità, e sottoposti a verifiche, sia pure da parte
di più ministri congiuntamente, comprimerebbe l'autonomia regionale,
discostandosi sia dal metodo pianificatorio adottato dalla legge
istitutiva del servizio sanitario, sia dallo stesso metodo generale
adottato dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e ciò con violazione
diretta della normativa costituzionale (anche in relazione all'art.
125 Cost.), della normativa interposta dettata con la legge delega n.
382 del 1975 e del princìpio di legalità (sent. Corte n. 150/82). E
tali violazioni sarebbero tanto più evidenti e più gravi perché
consumate mediante l'uso di uno strumento improprio, quale la legge
finanziaria.
La Regione Lombardia censura l'art. 17, nei commi primo, lett. a),
terzo - recte: secondo - e quarto - recte: terzo, lett. d) - come
lesivi delle competenze e dell'autonomia di spesa regionali (artt.
117, 118 e 119 Cost.).
In particolare il previsto finanziamento di una serie di servizi
con quote a destinazione vincolata sarebbe in contrasto con
l'impostazione della legge istitutiva della riforma sanitaria,
secondo la quale, specie per la parte corrente, vincoli specifici di
destinazione dei fondi avrebbero dovuto essere eccezionali;
l'introduzione di istituti aventi per effetto l'attribuzione alle
amministrazioni centrali dello Stato, anziché al piano sanitario
nazionale, di compiti di determinazione degli obbiettivi specifici,
di riparto dei finanziamenti fra questi e fra le Regioni, di
determinazione delle specifiche modalità di impiego delle risorse e
di organizzazione dei servizi sanitari, rovescerebbe l'impostazione
accentuatamente programmatoria della riforma sanitaria e sottrarrebbe
poteri pianificatori sia al Parlamento che alle Regioni, ed a queste
ultime, ridotte a mere esecutrici di direttive ministeriali e di
programmi approvati dalle amministrazioni centrali, ogni autonomia di
spesa (come sarebbe dimostrato anche dal "filo diretto" istituito fra
Unità sanitarie locali e Governo).
Né potrebbe parlarsi di corretto esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 833 del
1978, sia per diversità degli organi, sia per mancata individuazione
delle esigenze unitarie, sia per mancata determinazione dei criteri
cui dovrebbero uniformarsi gli organi centrali; investiti, invece, di
un potere arbitrario di verifica e di un potere di direttiva non
consentito dall'art. 5 suindicato su attività proprie delle Regioni,
ed anzi addirittura di un controllo diretto sulle unità sanitarie
locali, tenute, insieme a Regioni e Province, a riferire ad essi
sulle attività svolte.
Ed analoghe considerazioni varrebbero per l'erogazione delle quote
in conto capitale, per il riparto del fondo sanitario nazionale fra
le Regioni, e per la enucleazione di un fondo per attività di
rilievo a destinazione vincolata.
7. - Delle questioni così poste va senz'altro disattesa, per i
motivi suesposti (retro, n. 3), quella sollevata in via preliminare
dalla Regione Toscana concernente l'uso improprio che sarebbe stato
fatto della legge finanziaria per disciplinare la materia.
Quanto, poi, alla imposizione di vincoli di destinazione alla
spesa sanitaria in sede di erogazione del finanziamento, è evidente
che essa fa parte dell'impostazione del servizio sanitario nazionale
secondo la legge istitutiva n. 833 del 1978. L'art. 53, comma decimo,
lett. c), della detta legge, nel disporre che il piano sanitario
nazionale deve fissare gli indici e gli standards nazionali da
assumere per la ripartizione del fondo nazionale (cfr. il precedente
art. 51, comma secondo), prevede che il fine, proprio della
ripartizione, di realizzare una equilibrata organizzazione dei
servizi, possa essere perseguito anche attraverso una destinazione
delle risorse per settori fondamentali di intervento. Rientra dunque
in tale prospettiva stabilire destinazioni vincolate e relative
priorità.
Di particolare qui non vi è se non che talune destinazioni per
l'impiego di una parte del finanziamento e per la realizzazione di
interventi mediante piani triennali sono individuate e considerate
prioritarie dalla stessa legge impugnata, e, quindi, con legge,
anziché con il piano sanitario nazionale. Ma in attesa del detto
piano sanitario nazionale non vi è dubbio che spetti alla legge, e
alla legge statale, operare con norme sostitutive o anticipatrici di
esso le scelte suindicate, scelte che, peraltro, per la loro
rilevanza sociale nell'intero territorio, non potrebbero essere
adottate che a livello nazionale.
Regioni e Province autonome non hanno, poi, motivo di dolersi
della normativa in quanto stabilisce che le somme erogate in vista
delle destinazioni vincolate siano utilizzate secondo programmi
d'impiego da esse formulati, programmi che devono appunto tener conto
delle destinazioni prioritariamente stabilite dalle leggi.
Non persuadono, infine, a ravvisare una violazione dell'autonomia
i dubbi che le Province ricorrenti sollevano circa la pertinenza
delle finalità riguardanti il risanamento degli allevamenti di
bestiame e la profilassi di alcune malattie del medesimo agli scopi
del servizio sanitario. Né persuadono gli argomenti che le Province
stesse pretendono trarre dalla sentenza di questa Corte n. 177 del
1986, nel senso che il completamento dell'automazione e le attività
dei servizi informativi delle unità sanitarie locali, compresi tra
le finalità essenziali dei piani triennali il cui perseguimento
condiziona l'utilizzazione di alcune somme comprese nel finanziamento
di parte corrente (art. 17, comma primo, lett. a) e così la
trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di
parte di essi, considerata come esigenza di cui occorre tener conto
nei riparto della somme in conto capitale (stesso articolo, stesso
comma, lett. b), concernerebbero l'organizzazione del lavoro delle
unità sanitarie locali e quindi interessi frazionabili in quanto
legati alle situazioni locali.
Infatti, tanto le finalità quanto le esigenze sopra descritte
sono correlate strettamente allo scopo essenziale del servizio
sanitario, cioè a quello che consiste nella tutela della salute
umana (cui conferisce il controllo sanitario sui mezzi di
alimentazione) e nel rendimento, anche mediante il riequilibrio di
situazioni strutturali locali, di servizi sanitari uniformi a tutti i
cittadini secondo i predetti standards nazionali.
Il discorso è alquanto diverso per le "direttive", da emanare
preventivamente ad opera del Ministro della sanità, sulla base delle
quali è prescritto che siano formati i programmi della Regione e
della Provincia autonoma relativi all'utilizzazione delle somme
riservate alle destinazioni vincolate prioritarie ed ai piani
straordinari triennali d'intervento, nonché per le "verifiche", da
effettuare successivamente sui programmi stessi (art. 17, comma
primo, lett. a).
Ora, se le direttive e le verifiche ora indicate fossero
assolutamente libere nell'oggetto e nel contenuto, la previsione di
esse potrebbe ritenersi lesiva delle autonomie (nonostante che per la
emanazione delle direttive stesse sia obbligatorio il parere del
Consiglio sanitario nazionale, del quale forma parte, a norma
dell'art. 8, comma quarto, della legge n. 833 del 1978, un
rappresentante per ogni Regione e per ogni Provincia autonoma).
Ed altrettanto potrebbe ritenersi delle verifiche, evidentemente
collegate alle direttive.
Ma così non è. La coordinata lettura delle disposizioni in esame
mostra come la previsione tanto delle direttive che delle verifiche
sia strettamente funzionale alle scelte concernenti le destinazioni
vincolate prioritarie e gli interventi settoriali triennali, scelte -
come già osservato - direttamente operate dalla legge.
Le direttive dovranno, cioè, consistere nelle indicazioni e
prescrizioni di massima che siano ragionevolmente necessarie a
rendere i programmi regionali coerenti con le scelte anzidette. E le
verifiche successive dovranno essere volte ad accertare tale coerenza
ed altresì la compatibilità dei programmi stessi con le esigenze
del coordinamento della spesa sanitaria. A fine analogo a quello
delle verifiche, riguardanti i singoli programmi di impiego
considerati nella loro predisposizione, tendono le relazioni cui sono
tenute (art. 17, comma primo, lett. a), ultima parte), - al pari del
resto delle Regioni e delle Province autonome e non in sostituzione
di esse - le Unità sanitarie locali: relazioni concernenti la
realizzazione dei programmi, le quali consentono al Ministro della
sanità, e per suo mezzo al Parlamento, il controllo sull'attuazione
delle scelte adottate e così sull'effettiva operatività della
legge.
Finalità di coordinamento hanno, poi, anche le verifiche dei
programmi regionali di impiego delle somme riservate in conto
capitale, da ripartire ad opera del CIPE nel triennio (su proposta
del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale) sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari
regionali e nel rispetto di esigenze predeterminate dalla stessa
legge: anche qui si tratta di riscontrare, oltre alla rispondenza dei
programmi di impiego alle indicazioni dei piani sanitari, la
compatibilità dei programmi stessi con le esigenze costituenti
criteri del riparto e con quelle del coordinamento della spesa
sanitaria.
Né diversamente può ritenersi per le verifiche dei programmi di
impiego, sulla base dei quali devono avvenire la determinazione del
fondo di sviluppo e l'enucleazione del fondo per attività di rilievo
a destinazione vincolata, determinazione ed enucleazione costituenti
criteri per il riparto del fondo sanitario nazionale come modificato
per l'esercizio 1985, rispetto a quanto prescritto dall'art. 27,
comma primo, della legge n. 730 del 1983. La previsione diretta, poi,
da parte della legge, dei criteri e delle esigenze, alle quali
direttive, programmi e verifiche dovranno adeguarsi, esclude l'omessa
osservanza del princìpio di legalità nelle descritte operazioni di
coordinamento.
Le questioni sollevate dalla Regione Toscana e dalla Regione
Lombardia in riferimento alle violazioni delle norme costituzionali
sulle competenze regionali (artt. 117, 118 e 119 Cost.) e sulle
relative norme interposte, devono dunque essere disattese in quanto
la normativa va interpretata nel senso, conforme a Costituzione, ora
indicato.
8. - L'art. 18, comma terzo, della legge n. 887 del 1984, che reca
autorizzazione di ulteriori spese per gli interventi a sostegno
dell'agricoltura, previsti dalla legge n. 194 del 1984, è censurato
dalla Regione Lombardia, la quale, avendo impugnato a suo tempo, con
ricorso n. 23 del 1984, alcune norme della legge n. 194, sostiene che
i vizi allora denunziati si estendono alla norma di rifinanziamento
ora all'esame.
L'impugnativa ripropone le censure prospettate nel precedente
giudizio relativamente al rifinanziamento degli interventi previsti
dagli artt. 7, 9, 13 e 17 della legge n. 194 del 1984.
Ma il detto precedente giudizio è stato medio-tempore definito
con la sentenza di questa Corte n. 356 del 1985, la quale ha
dichiarato inammissibili le censure dirette contro l'art. 17 e non
fondate nei sensi di cui in motivazione quelle dirette contro gli
artt. 7, 9 e 13, queste ultime sotto il profilo che le somme
destinate ai finanziamenti previsti (dalla legge n. 194 del 1984),
anche se stanziate nel bilancio dello Stato, vanno comunque ripartite
fra le Regioni e quindi trasferite a loro favore.
Dalle statuizioni allora adottate non vi è motivo di discostarsi,
non avendo la Regione prospettato profili nuovi o inerenti
specificamente al "rifinanziamento".
Va pertanto resa pronuncia di non fondatezza delle questioni come
sopra sollevate.
9. - La Regione Toscana impugna la norma contenuta nell'art. 6,
comma diciannovesimo, della legge n. 41 del 1986, la quale impone che
il piano annuale delle assunzioni di nuovo personale, in deroga al
divieto di cui al comma decimo, è disposto con provvedimento della
Giunta regionale.
Adduce la Regione ricorrente che, anche qui attraverso un uso
improprio della legge finanziaria (artt. 97 e 81, comma terzo, Cost.,
e art. 11, legge n. 468 del 1978), la legge statale interferisce, con
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nella ripartizione di
competenze e di funzioni interne all'ente regione, in quanto
individua come competente a provvedere su un dato oggetto un organo
piuttosto che un altro nell'ambito della organizzazione regionale.
Ribadito quanto osservato in precedenza a proposito dell'uso,
asseritamente improprio, dello strumento della
legge finanziaria per regolare una materia come quella del
contenimento della spesa pubblica nel settore del pubblico
impiego attraverso la regolamentazione delle assunzioni (materia
peraltro fatta oggetto di precedenti leggi finanziarie,
e di precedenti pronunce di questa Corte: cfr. l. 26 aprile 1983, n.
130 e sent. n. 307 del 1983), e ritenuta pertanto
non fondata la relativa questione, quella concernente la violazione
degli artt. 117 e 118 Cost., deve ritenersi non fondata in base a una
interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione. Tale
norma, infatti, si limita a indicare l'organo competente alla
generalità dei provvedimenti amministrativi secondo la maggior parte
degli Statuti, senza escludere, dunque, la competenza (anche
sull'oggetto) di altri organi regionali, che fosse prevista in via
generale da singoli Statuti.
10. - La Regione Toscana impugna la norma contenuta nel comma
quarto dell'art. 12 della legge n. 41 del 1986 e la Regione Lombardia
la stessa norma ed altresì quelle contenute nei commi quinto,
settimo e ottavo dello stesso articolo.
Il comma quarto prevede la concessione di aiuti contributivi di
riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi
che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano
dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.
Il comma quinto prevede la proroga, per gli anni 86-88, della
disposizione dell'art. 18, comma settimo, della legge n. 887 del
1984, che prevedeva a sua volta un concorso (statale) nel pagamento
degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli
istituti esercenti il credito agrario di miglioramento (con
modificazione dei tassi).
Il comma settimo prevede l'iscrizione dei relativi stanziamenti,
per l'anno 1986, nello stato di previsione del Ministero per
l'agricoltura e foreste.
Il comma ottavo prevede l'applicabilità anche per il 1986 delle
disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 18 della legge n.
887 del 1984 (messa a carico delle assegnazioni all'AIMA - Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo - delle occorrenze
finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da
regolamenti comunitari per prevenire e contenere la formazione delle
eccedenze, ed estensione della stessa disciplina agli interventi di
sostegno alla produzione bieticolo-saccarifera previsti dall'art. 1,
comma primo, della legge 8 agosto 1985, n. 430).
In ordine alla norma contenuta nel comma quarto, la Regione
Toscana lamenta la violazione degli artt. 117, 118, 119, nonché 81 e
97 Cost., essendo previsti finanziamenti in materia devoluta alla
competenza regionale con l'art. 66, particolarmente comma secondo,
lett. c) ed e), d.P.R. n. 616 del 1977 (interventi sulle strutture
agricole, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
ivi compresa l'erogazione di incentivi e di contributi; interventi di
incentivazione e sostegno della cooperazione, delle strutture
associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei
prodotti agricoli) e non essendo previsto trasferimento di spese alle
Regioni.
La Regione Lombardia, quanto al comma quarto, svolge censure
analoghe a quelle prospettate dalla Regione Toscana, indicando,
peraltro, quali norme interposte, anche il comma primo del citato
art. 66 (soggetti singoli o associati che operano nell'agricoltura;
raccolta, conservazione e commercio dei prodotti agricoli,
silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli
singoli o associati; interventi a favore dell'impresa o della
proprietà agraria singola e associata) e il comma secondo, lett. a)
e b), nonché l'art. 67, commi primo, secondo e terzo del d.P.R. n.
616 del 1977.
Quanto al comma settimo, essa collega alle invasioni di cui al
comma quarto lo stanziamento della relativa spesa nel bilancio
statale.
Quanto al comma quinto, la detta Regione lamenta l'invasione
operata con il prorogare una disposizione concernente un concorso
statale nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento
fondiario a condizioni e modalità determinate con decreto del
Ministro del tesoro, in violazione dell'art. 66, comma secondo, lett.
b), d.P.R. n. 616 del 1977.
Quanto al comma ottavo, la Regione stessa lamenta l'invasione
operata con la proroga della disciplina concernente la messa a carico
dell'AIMA delle spese suindicate e l'estensione della disciplina
stessa agli interventi di sostegno previsti dall'art. 1, comma primo,
della legge n. 430 del 1985, in violazione degli artt. 66 e 67 d.P.R.
n. 616 del 1977.
Le censure della Regione Toscana concernenti la norma contenuta
nel quarto comma in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo,
Cost. - argomentate in ordine alle questioni di legittimità
sollevate contro gli artt. 8 e 17 della legge n. 887 del 1984,
nonché 6 e 10 della legge n. 41 del 1986 - vanno disattese per i
motivi sopra espressi a proposito delle questioni medesime (retro, n.
3).
Le censure prospettate dalla Regione Toscana e dalla Regione
Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e norme
interposte, rispettivamente contro le norme contenute nel quarto
comma e nel settimo comma, non possono essere interpretate come volte
a contestare la stessa previsione del finanziamento o addirittura il
metodo - istituzione di fondi speciali o di stanziamenti a
destinazione propria - di cui l'intervento costituisce applicazione.
In tal caso le censure non potrebbero trovare accoglimento, perché
dirette a negare allo Stato, siccome invasive delle competenze
legislative o amministrative delle Regioni (o piuttosto della loro
autonomia finanziaria), le scelte (e inevitabilmente la visuale
complessiva) di politica economica generale sottese nella legge
finanziaria, secondo quanto sopra è stato osservato, alla manovra di
spesa. Né può ignorarsi (cfr. la richiamata sentenza n. 356 del
1985) che, specie nella materia dell'agricoltura, si è andato
instaurando, a fini di politica economica promozionale e con modi
talora programmatori, un nuovo metodo di finanziamento articolato per
fondi o per stanziamenti come quelli suindicati, che si affianca al
sistema generale della finanza regionale previsto per la gestione
ordinaria, ma non si adegua alle sue regole (né a quelle di
contabilità ad esso aderenti), senza che ciò involga soppressione o
lesione apprezzabile dell'autonomia finanziaria regionale: cfr.ad
esempio il rifinanziamento previsto dall'art. 5, comma primo, della
legge 4 giugno 1984, n. 194, che non si adegua al modello
dell'incremento del fondo per i programmi regionali di sviluppo come
l'originario finanziamento previsto dall'art. 1 della legge primo
luglio 1977, n. 403; senza dire che, fuori e prima delle descritte
vicende normative di settore, al sistema generale tracciato con
l'art. 8 - sul fondo comune - e, se si vuole, 9 - sul fondo per i
programmi di sviluppo - della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
rispecchiato dall'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e
dall'art. 126 del d.P.R. n. 616 del 1977, già non sembrano adeguarsi
l'art. 2, specie lett. c), della legge 10 maggio 1976, n. 356 e gli
articoli 128 e 129 del detto d.P.R. n. 616.
È da ritenere, invece, come si desume anche dal riferimento
all'avvenuta iscrizione degli stanziamenti nel bilancio statale ed
alla mancata previsione del trasferimento delle somme stanziate alle
Regioni, che queste lamentino la violazione della loro autonomia di
spesa (il cui perimetro è pur dato dalla loro competenza legislativa
ed amministrativa), nel senso di essere estraniate completamente
dalla gestione dei disposti finanziamenti o limitate in tale gestione
al punto da essere degradate a materiali esecutrici della manovra
statale.
Ma così individuate le censure vanno disattese in base a una
interpretazione della normativa impugnata conforme a Costituzione.
La normativa, intanto, non esclude affatto (ed al contrario
implica) che le somme stanziate siano trasferite alle Regioni
(l'iscrizione nel bilancio statale è soltanto adempimento contabile
presupposto per il loro riparto fra Regioni e Province autonome: cfr.
l'art. 5, commi primo e terzo della legge n. 194 in tema di sostegno
alla cooperazione agricola).
Ma soprattutto la normativa non vieta ed anzi, nel nuovo metodo in
cui si inquadra, implica che la Regione, là dove ricorra, come nel
caso, la sua competenza, impieghi le somme con quella libertà di
criteri e di valutazioni che risulti, sotto ogni profilo, pienamente
compatibile con la destinazione propria del finanziamento.
Analoghe ragioni valgono a far disattendere le censure dirette
contro il comma quinto (cfr., per quel che concerne il riparto delle
somme stanziate a fini di concorso nel pagamento degli interessi sui
mutui di miglioramento fondiario, l'art. 4, in relazione all'art. 2
della suddetta legge n. 403 del 1977). La particolare disposizione
della legge n. 887 del 1984, di cui la ricorrente, ritenendola
prorogata dall'impugnato comma quinto dell'art. 12, legge n. 41 del
1986, sostanzialmente si duole - e cioè che sia il Ministero del
tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura, a determinare
condizioni e modalità per l'attuazione dell'intervento - vale a dire
il comma ottavo dell'art. 18 della suddetta legge n. 887, non è
compresa nella proroga anzidetta, proroga che riguarda soltanto il
comma settimo dello stesso art. 18, e che d'altra parte, lungi dal
richiamare interamente la preesistente disciplina dell'intero
istituto, reca modifiche anche per quanto concerne il prorogato comma
settimo.
Quanto alla censura della Regione Lombardia concernente il comma
ottavo, essa va disattesa perché gli interventi cui si riferisce il
finanziamento rientrano, come esattamente ha osservato l'intervenuta
Presidenza del Consiglio, fra gli interventi di interesse nazionale
per la regolazione del mercato agricolo, riservata allo Stato
dall'art. 71, comma primo, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977.
Proprio per interventi del genere è stata istituita (legge 13 maggio
1966, n. 303, art. 2 e segg.) e riordinata (legge 14 marzo 1982, n.
616, art. 3 e segg. in relazione all'art. 1 della legge) l'AIMA, alla
cui azione è ricondotto, con la norma impugnata, il settore
bieticolo-saccarifero, già considerato, peraltro, dalla legislazione
precedente nella visuale degli interventi statali di regolazione del
mercato agricolo (cfr. decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito in legge 11 ottobre 1983, n. 546; legge 19 dicembre 1983,
n. 700; legge 4 giugno 1984, n. 194; legge 8 agosto 1985, n. 430).
11. - La Regione Toscana impugna, infine le norme contenute
nell'art. 15 della legge n. 41 del 1986. Tali norme autorizzano una
data spesa, da destinare alla realizzazione di iniziative volte alla
valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero
attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla
creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, e
stabiliscono il procedimento relativo, considerato nelle sue varie
fasi.
Con particolare riguardo al procedimento descritto per la
erogazione della spesa (definizione, ad opera del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di un programma concernente aree di intervento
considerate prioritarie, quali il patrimonio archeologico,
architettonico e urbanistico, librario, letterario e linguistico,
storico e archivistico, arti figurative e arti minori; presentazione
di progetti finalizzati all'attuazione del programma; istruzione dei
medesimi da parte del Ministro dei beni culturali, sentito il parere
del Consiglio nazionale dei beni culturali e d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, e trasmissione al CIPE del
relativo elenco coordinato per la approvazione; deliberazione del
CIPE con l'indicazione dei soggetti concessionari; esecuzione dei
progetti sotto il diretto controllo di Istituti Centrali), la Regione
Toscana deduce che la normativa non include nel procedimento stesso
la Regione.
Ciò, secondo la ricorrente, implicherebbe - oltre alla violazione
degli artt. 97 Cost. e 81 Cost., con riguardo all'art. 11, legge n.
468 del 1978, per l'uso improprio della legge finanziaria - la
lesione di competenze assicurate alla Regione dalla normativa di
trasferimento, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost.: in materia
di beni culturali dall'art. 47, d.P.R. n. 616 del 1977 (ma già
dall'art. 7, d.P.R. n. 3 del 1972) cui si aggiungono competenze
delegate ex art. 9, stesso ultimo decreto; in materia urbanistica
(alla quale appartiene quella del recupero ex lege n. 457 del 1978)
dall'art. 80 stesso decreto d.P.R. n. 616 del 1977; in materia di
formazione professionale dagli artt. 35 e 41, d.P.R. n. 616 del 1977
(cfr. il comma sesto dell'impugnato art. 15, là dove prescrive che
sia il Ministro per i beni culturali e ambientali a determinare, con
gli atti di concessione per l'attuazione dei progetti, i contenuti e
le modalità delle attività "formative" destinate agli addetti
all'uopo assunti).
Le questioni non sono fondate.
Quanto a quelle poste in relazione all'uso asseritamente improprio
della legge finanziaria, valgano le considerazioni formulate in
precedenza.
Quanto alle altre, va osservato che il finanziamento di cui si
tratta (riservato nella misura del cinquanta per cento al
Mezzogiorno) assiste, come si desume dal comma primo della norma
impugnata, la realizzazione di iniziative volte: a) alla
valorizzazione dei beni culturali; b) all'occupazione aggiuntiva dei
giovani disoccupati: finalità, queste, collegate fra loro
nell'organizzazione, disciplinata nei commi successivi quanto alle
competenze e ai procedimenti, delle iniziative.
Ora l'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, nel definire le funzioni
relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" trasferita
alla Regione dall'art. 17 precedente, precisa che esse concernono i
compiti attinenti alla gestione di musei, di raccolte d'interesse
artistico, storico e bibliografico, di biblioteche, centri di lettura
appartenenti alla Regione, ad enti non territoriali sottoposti alla
sua vigilanza, o comunque d'interesse locale. E soggiunge che sono
compresi tra le funzioni trasferite gli analoghi compiti attinenti
alla gestione di biblioteche popolari e simili, nonché quelli già
esercitati dal servizio nazionale di lettura: i cui beni e il cui
personale sono trasferiti ai comuni. L'ambito della competenza
regionale è così segnato dalla qualificazione di "interesse locale"
dei beni culturali in essa compresi, e pertanto non coincide affatto
con l'area propria della normativa concernente il finanziamento e la
relativa disciplina procedimentale di attuazione oggi impugnata: area
che evidentemente comprende i beni culturali di interesse non locale.
Per quel che concerne l'altro obbiettivo delle iniziative
finanziate, e cioè la promozione dell'occupazione giovanile, non si
ravvisa - e d'altronde non è indicato dalla stessa Regione
ricorrente - alcun supporto normativo idoneo a fondare la competenza
regionale.
Tali essendo e, come si è visto, rientranti nella competenza
statale, le finalità essenziali del finanziamento, non è idonea a
convincere di invasività la normativa impugnata la previsione
marginale (comma primo) di uno strumentale ricorso ad "attività di
recupero" solo eventualmente e peraltro indirettamente interessanti,
fra i beni culturali, quelli compresi nel patrimonio edilizio ed
urbanistico in condizioni di degrado (legge n. 457 del 1978) e quindi
l'urbanistica, o quella, altrettanto marginale, di una
predisposizione o di un controllo di attività formative destinate
agli addetti assunti (per gli interventi) che abbiano un rilievo o un
riflesso, peraltro solo indiretto, rispetto alla materia della
formazione professionale.
In ogni caso, qualora l'avverarsi di quelle previsioni dia luogo a
interferenze dovute a un collegamento obbiettivo indissolubile fra i
rispettivi ambiti di competenza, all'inconveniente potrà e dovrà
ovviarsi ricorrendo a soluzioni inspirate al princìpio di leale
cooperazione.
Tanto meno deve ritenersi idonea a convincere di invasività la
normativa impugnata la circostanza, allegata dalla ricorrente in
memoria, che molti dei procedimenti avviati in dichiarata
applicazione di essa riguardino beni culturali di interesse locale.
La circostanza sarebbe significante solo nella misura in cui nel
singolo caso si realizzasse una ipotesi di interferenza dovuta a
indissolubile collegamento fra un bene di interesse non locale e un
bene di interesse locale. Ma una ipotesi del genere postulerebbe
anche essa il ricorso a soluzioni inspirate al princìpio di leale
cooperazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi di cui in epigrafe:
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17, comma
primo, lett. b) - recte lett. a) - della legge 22 dicembre 1984, n.
887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato: legge finanziaria del 1985), nonché degli
artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e
diciottesimo, 12, comma quarto e 15 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato: legge finanziaria del 1986), promosse dalla Regione
Toscana - in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in
relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468 - con ricorsi
notificati il 25 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 11/1985) ed il 27 marzo
1986 (Reg. Ric. n. 9/1986);
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi decimo
e undicesimo, della legge n. 887 del 1984, e 10, commi
diciassettesimo e diciottesimo, della legge n. 41 del 1986, sollevate
dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia - in riferimento agli
artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorsi notificati il 25 gennaio
1985 (Reg. Ric. n. 11/1985), il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986),
il 28 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 12/1985) ed il 29 marzo 1986 (Reg.
Ric. n. 12/1986);
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 17, commi primo,
lett. a), secondo e terzo, lett. c), della legge n. 887 del 1984,
promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - in
riferimento agli artt. 3, comma terzo, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige) - con ricorsi notificati il 26 gennaio 1985 (Reg.Ric. nn. 6 e
7/1985); dello stesso art. 17, comma primo, lett. b) - recte: lett.
a) - promosse dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e
118 Cost. - con ricorso notificato il 25 gennaio 1985 (Reg. Ric. n.
11/1985); nonché dello stesso art. 17, commi primo, lett. a), terzo
- recte: secondo - quarto, lett. d) - recte: terzo, lett. d) promosse
dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
Cost. - con ricorso notificato il 28 gennaio 1985 (Reg. Ric. n.
12/1985);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 18, comma terzo, della legge n. 887 del
1984, nelle parti in cui prevede ulteriori finanziamenti per gli
interventi previsti dagli artt. 7, 9, 13 e 17 della legge 4 giugno
1984, n. 194, promosse dalla Regione Lombardia - in riferimento agli
artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 28 gennaio
1985 (Reg. Ric. n. 12/1985);
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
diciannovesimo, della legge n. 41 del 1986, promossa dalla Regione
Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - con ricorso
notificato il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986);
6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 12, comma quarto,
della legge n. 41 del 1986, promossa dalla Regione Toscana - in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato
il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986); dello stesso art. 12, commi
quarto, quinto e settimo, promosse dalla Regione Lombardia - in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato
il 29 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 12/1986);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma ottavo, della legge n. 41 del
1986, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt.
117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 29 marzo 1986 (Reg.
Ric. n. 12/1986);
8) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, della legge n. 41 del 1986, promossa
dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
Cost. - con ricorso notificato il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n.
9/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte