Sentenza n. 64/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di B. W. ed altro,
iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - All'esito di una udienza preliminare nella quale il P.M.
aveva sostenuto che le richieste istruttorie delle parti ex art. 422
cod. proc. pen. possono aver ingresso in detta udienza solo se e nei
limiti in cui vi sia stata da parte del giudice l'indicazione di temi
nuovi o incompleti sui quali si renda necessario acquisire ulteriori
informazioni ai fini della decisione, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato d'ufficio, con
ordinanza del 29 marzo 1990, una questione di legittimità
costituzionale del citato art. 422, in quanto subordina l'iniziativa
delle parti a tale "impulso d'ufficio" e non consente alle parti di
"anticipare l'eventuale stimolo probatorio" del giudice con richieste
di "prova autonoma".
Ad avviso del giudice a quo la disposizione, "intesa in detta
maniera riduttiva", violerebbe il diritto di difesa (art. 24 Cost.),
in quanto impedirebbe al giudice per le indagini preliminari di
valutare "l'ammissibilità e conferenza di mezzi di prova
autonomamente proposti dalle parti" senza il suo impulso, e quindi la
loro concludenza ai fini del raggiungimento dello "stadio
dell'evidenza per la sentenza di non luogo a procedere" "o, nel caso
contrario, della decisività per il rinvio a giudizio".
In tal modo, detto giudice verrebbe "ad essere inibito
nell'accertamento della verità materiale", in quanto vincolato ad
emettere "una pronuncia conforme alla mera richiesta" del P.M., "tra
l'altro, non di rinvio a giudizio bensì di fissazione dell'udienza
preliminare": onde "la eventuale lacunosità della norma", "che
verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile, dato che il giudice a quo, pur rigettando la tesi del
P.M., mostra di ritenersi vincolato ad essa e sottopone alla Corte un
"normale dubbio interpretativo", la cui soluzione è viceversa
demandata solo a lui. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che l'art.
422 del nuovo codice di procedura penale, in quanto prevede che
nell'udienza preliminare le parti possano formulare richieste
istruttorie solo se (e nei limiti in cui) vi sia stata da parte del
giudice l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende
necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione",
violi il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.: e ciò, in
quanto la preclusione all'espletamento di prove autonomamente
richieste dalle parti ed eventualmente decisive ai fini della
pronuncia sul non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio
impedirebbe l'accertamento della verità materiale e lederebbe il
contraddittorio processuale.
2. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità di tale
questione, dato che, a suo avviso, essa sarebbe formulata in modo da
prospettare un mero dubbio interpretativo.
L'eccezione non può essere accolta. Dal testo dell'ordinanza, pur
se non sempre felicemente formulata, si desume, invero,
inequivocabilmente, che il giudice a quo, pur muovendo al riguardo
rilievi critici, parta dal presupposto secondo cui la norma impugnata
non consente di ammettere, nell'udienza preliminare, prove proposte
dalle parti in modo autonomo, senza cioè che vi sia da parte del
giudice la previa indicazione di "temi nuovi o incompleti": e tanto
basta ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Nel delineare i caratteri del nuovo sistema processuale, il
legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice
nella fase anteriore al dibattimento ed evitare il riprodursi
dell'istruzione, che era connotato essenziale del codice di rito
previgente.
L'udienza preliminare è stata perciò congegnata, nel suo regime
ordinario, come un procedimento allo stato degli atti (art. 421); ed
è solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da
incompletezza del materiale informativo offertogli che è stato
conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento
istruttorio" previsto nell'art. 422, concepito, peraltro, come "un
regime eccezionale imperniato su limitate acquisizioni probatorie
caratterizzate da una efficacia interna alla fase" (Relazione al
progetto preliminare, p. 102).
L'ingresso di tale fase eventuale presuppone dunque, innanzitutto,
una valutazione del giudice sugli elementi probatori sottopostigli, e
cioè di non essere in grado, in base ad essi, di decidere per il
rinvio a giudizio o per il proscioglimento: ed inoltre, l'indicazione
da parte sua di "temi nuovi o incompleti" sui quali si rende
necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini di tale
decisione. Spetterà poi alle parti, in assolvimento dei rispettivi
oneri probatori, fornire tali ulteriori elementi, peraltro limitati
alla sola produzione di documenti, audizione di testimoni o
consulenti tecnici e interrogatorio di persone imputate di reato
connesso o collegato. Ma l'ingresso di tali prove sarà ammissibile
solo se "ne risulti manifesta la decisività" ai fini del rinvio a
giudizio ovvero della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, la quale, a sua volta, è consentita solo nei casi di
evidente infondatezza dell'accusa (art. 425).
Non spetta alla Corte valutare, in questa sede, se con tale
congegno risulti eccessivamente compressa la funzione di "filtro"
rispetto al dibattimento che pur era stata assegnata all'udienza
preliminare; certo è che questa non è mai stata concepita come
strumento di "accertamento della verità materiale", che è quanto il
giudice rimettente nella sostanza lamenta. Essa è invece strutturata
come una fase processuale, e non di cognizione piena, dato che si è
voluto evitare che una valutazione approfondita del merito
dell'imputazione da parte del giudice potesse avere, come per il
passato, un'influenza condizionante sulla successiva fase del
giudizio (cfr. Relazione, doc. cit.).
La regola di giudizio assegnata al giudice dell'udienza
preliminare attiene perciò al rito e non al merito, consiste cioè
non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di
condanna o assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla
legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico
ministero. Ed è coerente a tale regola che spetti al giudice
l'individuazione di "temi nuovi o incompleti", il cui acclaramento
possa risultare decisivo a tali fini.
Indicazioni e sollecitazioni in tal senso possono certo provenire
dalle parti, che potranno svolgerle nel corso della discussione
prevista dall'art. 421: e del resto ad esse spetta sempre, e quindi
anche nella fase in esame, la facoltà di presentare al giudice
memorie e richieste scritte (art. 121, primo comma). Ma altro è
constatare ciò, altro è riconoscere - come il giudice a quo
pretende - che alle parti possa spettare un autonomo diritto alla
prova, che prescinda dalla previa valutazione del giudice di non
poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione dei
temi, nuovi o incompleti, sui quali la prova può essere utilmente
prospettata ai fini sopraindicati.
Ciò non comporta violazione del diritto di difesa, essendo
insegnamento costante di questa Corte che i modi di esercizio e
fruizione di esso possono essere diversamente articolati in relazione
alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti.
Nell'ordinaria configurazione del nuovo sistema processuale, il
diritto alla prova può esplicarsi pienamente nel dibattimento, dato
che sono escluse solo le prove vietate dalla legge e quelle
manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190). Ma poiché
nell'udienza preliminare la regola di giudizio è diversa, è logico
che il diritto alla prova si atteggi in modi coerenti ad essa e ne
risulti conseguentemente limitato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del
29 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte