Sentenza n. 64/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 450/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al
risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle
cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1992
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Ditta
Masi Gianna e la Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti,
iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni
conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di merci
trasportate per conto terzi, promosso dalla Ditta Gianna Masi contro
la Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti, il Tribunale di
Genova, con ordinanza del 16 aprile 1992, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
22 agosto 1985, n. 450, a norma del quale, "per i trasporti di merci
su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare
del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto
scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire
12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato".
Il dubbio di costituzionalità è avanzato in riferimento al
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sul riflesso che
la disposizione denunciata "non prevede alcun meccanismo di
aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del
risarcimento". Il giudice remittente reputa trasferibile alla
fattispecie in esame, ai fini della valutazione di ragionevolezza del
bilanciamento degli interessi in gioco operato dalla legge, il
medesimo criterio applicato alla regola del comma precedente dalla
sentenza di questa Corte n. 420 del 1991. Considerato in diritto
1. - Dal Tribunale di Genova è impugnato, in riferimento all'art.
3 Cost., l'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450,
"nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del
massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento".
2. - La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, la norma di cui
al primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, dichiarata
costituzionalmente illegittima in parte qua dalla sentenza n. 420 del
1991, non è "di identica portata" rispetto alla norma del secondo
comma. Per i trasporti soggetti all'obbligo delle tariffe a forcella
il limite legale del risarcimento (pari al massimale previsto
dall'art. 13, n. 4, della legge n. 298 del 1974) è assolutamente
inderogabile; per i trasporti non soggetti, invece, il massimale di
12.000 lire per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato è
derogabile dalle parti in senso più favorevole all'utente, alle
condizioni di forma e di tempo indicate nel secondo comma.
La natura dispositiva del limite avvicina la norma denunciata al
modello dell'art. 423 cod.nav.: in entrambi i casi la legge fa salva
la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili,
in sostituzione dell'indennizzo legale. Perciò vale anche nel nostro
caso l'argomento con cui la sentenza n. 401 del 1987 ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma
del codice della navigazione. Benché non assistito da un meccanismo
di aggiornamento periodico alle variazioni del potere di acquisto
della moneta, il limite di responsabilità previsto dall'art. 1,
secondo comma, della legge n. 450 del 1985 non appare contrastante
col principio dell'art. 3 Cost. in quanto la sua operatività è in
funzione di un atto di autonomia rimesso al libero gioco della
domanda e dell'offerta del servizio. Il mittente è libero di
scegliere tra risarcimento svincolato dal limite legale (con
corrispondente maggiorazione del prezzo del trasporto) e risarcimento
contenuto nel limite (con corrispondente contenimento del
corrispettivo).
3. - Non si può argomentare in contrario dall'art. 19 della legge
13 maggio 1983, n. 213, che include il trasporto di merci nella
previsione di aggiornamento periodico (con decreto del Presidente
della Repubblica) dei limiti legali di responsabilità del vettore
aereo, nonostante che l'art. 952 cod.nav. ne consenta la deroga
mediante dichiarazione di valore analogamente all'art. 423. Una norma
di questo tipo sarebbe indubbiamente opportuna e conforme a una linea
evolutiva dell'ordinamento anche per il trasporto marittimo e
terrestre, come già avvertiva la citata sentenza n. 401 del 1987, ma
non può dirsi una condizione sine qua non di legittimità, rispetto
all'art. 3 Cost., del limite legale di responsabilità risarcitoria
del vettore. Il mancato intervento del legislatore, che comunque
comporterebbe un congruo aumento del prezzo del servizio, può sempre
essere supplito dall'autonomia privata mediante patti di deroga al
massimale legale.
Né varrebbe obiettare che intese restrittive della concorrenza
tra i vettori potrebbero in concreto sottrarre ai mittenti la
possibilità di ottenere una clausola di aumento del danno
risarcibile. A parte il rilievo che contro una simile eventualità
sono dati i rimedi previsti dalla legislazione di tutela del mercato,
va replicato che da essa non può derivare un motivo di censura di
costituzionalità della norma impugnata, la quale presuppone un
mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme
relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o
avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte