Sentenza n. 64/1995
Altra decisione · depositata il 24/02/1995 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della
delibera legislativa n. 670 approvata il 6 agosto 1994 dall'Assemblea
regionale, avente per oggetto "Provvidenze a favore dei proprietari
di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo
quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del
commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori
pubblici" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione Sicilia, notificato il 16 agosto 1994, depositato in
cancelleria il 25 agosto 1994 ed iscritto al n. 56 del registro
ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con
ricorso del 25 agosto 1994, ha impugnato gli artt. 16 e 19 della
delibera legislativa n. 670, approvata dall'Assemblea regionale il 6
agosto 1994 - recante "Provvidenze a favore dei proprietari di
immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo
quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del
commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori
pubblici" -, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione nonché degli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale.
L'articolo 16 della delibera in questione prevede la cessione da
parte dell'Ente minerario siciliano (EMS), ad un prezzo anche
simbolico, della quota di partecipazione di maggioranza nella
I.S.A.F. S.p.A., in liquidazione, a condizione che congiuntamente si
proceda alla dismissione della quota posseduta dalla Enichem-
Agricoltura, che non ci siano oneri fiscali e spese per l'EMS, che
gli immobili siano vincolati per almeno dieci anni alla stessa
attività produttiva. Inoltre, la norma impugnata autorizza l'EMS a
concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano delle passività
entro il limite di 7 miliardi, nonché ad agevolare la ripresa
dell'attività produttiva con un contributo a fondo perduto entro il
limite di 15 miliardi.
Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con la
corretta utilizzazione delle risorse pubbliche secondo canoni di
economicità, risultando irragionevole la previsione, da un lato,
della partecipazione al risanamento finanziario, e, dall'altro, della
cessione dell'azienda a titolo gratuito. La disposizione
contrasterebbe, inoltre, con l'art. 81, quarto comma, Cost., non
contenendo alcuna indicazione delle risorse con cui far fronte
all'onere finanziario previsto.
L'articolo 19 della stessa delibera legislativa prevede, a sua
volta, l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle
garanzie concesse - entro la data di entrata in vigore del d.-l. 20
maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 237 - da soci di cooperative agricole a favore delle
cooperative stesse, nei cui confronti sia stato dichiarato lo stato
di insolvenza o il fallimento o avviata la liquidazione coatta
amministrativa, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti
della cooperativa debitrice.
Il Commissario dello Stato, premesso che la norma ripropone, con
modifiche, l'art. 2 della delibera legislativa n. 675, approvata
dall'Assemblea il 10 maggio 1994, anch'essa impugnata, richiama le
motivazioni del precedente ricorso e ribadisce il contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione e con gli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale.
2. - È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per
sostenere l'infondatezza del ricorso.
In riferimento ad entrambi gli articoli impugnati, la Regione,
dopo aver messo in evidenza che le censure attengono al merito della
scelta del legislatore, sottolinea che il giudizio sul buon
andamento, in larga misura coincidente con quello di ragionevolezza,
può incidere sulla discrezionalità del legislatore solo sotto il
profilo della "arbitrarietà" o della "manifesta irragionevolezza".
In particolare, con riferimento all'articolo 19, la Regione rileva
le differenze con l'art. 2 della delibera legislativa n. 675 del 10
maggio 1994 e pone in risalto che il legislatore regionale ha
affiancato il proprio intervento a quello dello Stato, integrando
quest'ultimo, nel rispetto degli articoli 14 e 17 dello Statuto.
3. - Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30
settembre 1994 è stata pubblicata la legge regionale 29 settembre
1994, n. 34, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di
immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo
quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del
commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori
pubblici". La legge è stata promulgata dal Presidente della Regione
con omissione degli artt. 16 e 19, oggetto della presente
impugnativa.
4. - Nel corso dell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 la difesa
della Regione ha depositato la Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole"), che all'art. 1 "abroga" l'art. 19 della delibera
legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, nonché la legge regionale 10
ottobre 1994, n. 39 ("Interventi per la ripresa produttiva della
I.S.A.F. di Gela"), che all'art. 1 "abroga" l'articolo 16 della
stessa delibera legislativa.
Entrambe le parti hanno, di conseguenza, richiesto che sia
dichiarata cassata la materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Oggetto del ricorso in esame, proposto dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, sono gli artt. 16 e 19 della delibera
legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto
1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili
danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre
1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative.
Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del
commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori
pubblici". Ad avviso del ricorrente, l'art. 16 violerebbe gli artt.
3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, mentre l'art. 19
risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione
nonché con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.
2. - Come richiamato nelle premesse di fatto, il Presidente della
Regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la
legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che, nel recepire la
delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, ha omesso le
disposizioni impugnate. Successivamente la Regione siciliana, nel
regolare nuovamente la materia, ha provveduto, con le leggi n. 37 e
n. 39 del 10 ottobre 1994, ad "abrogare" le stesse disposizioni.
Tali disposizioni non hanno, pertanto, prodotto alcun effetto
nell'ordinamento giuridico né sono più in grado di produrne, in
ragione della loro mancata promulgazione e della successiva
"abrogazione" operata con le leggi regionali n. 37 e n. 39 del 1994.
In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte (v.,
da ultimo le sentt. 466 e 470 del 1994) va, quindi, accolta la
richiesta delle parti e dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670
approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante
"Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da
eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche,
integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore
dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione,
dell'artigianato e dei lavori pubblici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte