Sentenza n. 64/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promossi con ordinanze emesse:
1) il 20 luglio 1995 dal tribunale di Genova nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra INPS e Egle Traverso ed altra, iscritta
al n. 640 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42, dell'anno
1995;
2) il 17 maggio 1995 dal pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Maria Luisa Moriconi e l'INPS, iscritta al n. 781 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, n. 48, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Egle Traverso;
Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Egle Traverso e Carlo De
Angelis per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di procedimenti civili promossi nei confronti
dell'INPS da Egle Traverso ed altra, per ottenere il riconoscimento
del diritto all'aumento dell'anzianità contributiva nella misura
pari al tempo mancante per il conseguimento dei 10 anni di accredito
contributivo, il tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 20
luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui
non consente alle lavoratrici del settore siderurgico collocate in
prepensionamento un accredito contributivo in misura uguale a quello
assicurato ai lavoratori dello stesso settore.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, con il garantire
"una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi
mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile", non può
che interpretarsi nel senso di riferirsi all'età minima
ordinariamente necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico
fissata in cinquantacinque anni per le donne ed in sessanta anni per
l'uomo.
Rileva inoltre il rimettente che, trovando il beneficio
dell'accredito autonoma disciplina nella legge n. 223 del 1991,
nessun rilievo immediato e diretto possono avere nel caso di specie
le decisioni della Corte costituzionale che hanno ampliato il periodo
massimo di contribuzione figurativa, parificandolo a quello previsto
per gli uomini.
Evidente sarebbe, pertanto, la disparità di trattamento che viene
a determinarsi fra uomini e donne che, per anzianità contributiva ed
età anagrafica, si trovano in condizioni del tutto identiche e
parimenti idonee per l'accesso al beneficio in questione dal momento
che i primi potranno beneficiare di una maggiorazione di anzianità
superiore di cinque anni a quella riconosciuta alle donne.
Né tale discriminazione potrebbe trovare giustificazione nella
facoltatività del pensionamento anticipato o nella natura
dell'istituto che si assuma tale da imporre il ragguaglio, sotto il
profilo contributivo, all'età pensionabile fissata dalla legge in
sessanta anni per gli uomini e in cinquantacinque per le donne.
Ed invero, la previsione di una differente età minima per
l'accesso alla pensione di vecchiaia risponde ad un'ottica di favore
per la particolare condizione e funzione sociale della donna, in
ragione della quale viene ad essa riconosciuta una facoltà il cui
esercizio non può giustificare un più sfavorevole trattamento
pensionistico.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituita
la ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di
rimessione e concludendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
3. - Si è pure costituito l'INPS concludendo per la
inammissibilità o l'infondatezza della questione. Ha rilevato la
difesa che la lamentata disparità di trattamento altro non sarebbe
che la conseguenza della prevista diversa età pensionabile delle
donne rispetto agli uomini e che comunque la questione sarebbe
risolvibile alla stregua delle considerazioni svolte da questa Corte
nella sentenza n. 345 del 1994.
4. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal pretore di Roma con ordinanza emessa in data 17 maggio
1995 nel corso di un procedimento civile vertente tra Maria Luisa
Moriconi e l'INPS.
5. - Anche con riguardo a tale giudizio si è costituito l'INPS
concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza della sollevata
questione. Considerato in diritto
1. - La questione che viene sottoposta a questa Corte è se l'art.
29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui
non prevede per le lavoratrici prepensionate del settore siderurgico
la possibilità di usufruire dello stesso accredito contributivo
stabilito per gli uomini, sia in contrasto con gli artt. 3 e 37 della
Costituzione in quanto, a parità di anzianità contributiva ed età
anagrafica, gli uomini possono godere di una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa nella misura di dieci anni a fronte di
quella fissata in cinque anni per le donne.
2. - Data l'identità delle questioni sollevate, deve disporsi la
riunione dei giudizi affinché siano decisi congiuntamente.
Preliminarmente deve anche osservarsi che l'INPS, costituendosi in
questa sede, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
e comunque infondata, ma nulla ha dedotto circa i motivi
dell'inammissibilità.
3. - La questione non è fondata nei sensi che saranno di seguito
precisati.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(sentenze nn. 371 del 1989, 498 del 1988 e 137 del 1986), l'età
lavorativa è di sessanta anni, in misura uguale sia per l'uomo che
per la donna, mentre il diritto al pensionamento si acquista per
quest'ultima al cinquantacinquesimo anno, in ragione della
"necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e
proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo".
Deve anche ricordarsi che il legislatore è intervenuto più volte
per disciplinare le diverse ipotesi di pensionamento anticipato del
personale esuberante con disposizioni che stabiliscono le varie
condizioni a seconda dei tipi di imprese. In ordine a queste
disposizioni la Corte ha emesso alcune decisioni che - come
risulterà più avanti - non sono fra loro identiche, in quanto
relative a differenti norme.
In particolare, la legge n. 223 del 1991 disciplina la facoltà di
pensionamento anticipato con due distinte disposizioni: 1) quella
dell'art. 27, relativa ai "lavoratori dipendenti di imprese
industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione
tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da
essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di
ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di
sviluppo e di investimenti"; 2) quella dell'art. 29, relativa invece
ai dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico
pubblico, delle imprese produttrici di materiali refrattari, di
elettrodi di grafite per l'industria siderurgica e del settore
cantieristico pubblico.
Detta legge prevede in proposito diverse condizioni concernenti
l'età dei lavoratori, la loro anzianità contributiva, la misura
massima della agevolazione contributiva ed il numero delle unità
lavorative che possono giovarsi della facoltà di richiedere il
pensionamento anticipato; tale facoltà comporta una maggiorazione (o
accreditamento gratuito) di un certo periodo necessario per la
maturazione dell'anzianità contributiva.
4. - L'INPS sostiene in questa sede che anche all'ipotesi di
prepensionamento previsto dalla seconda delle citate norme (quella
applicabile nella presente fattispecie) sia estensibile la pronuncia
di questa Corte (sentenza n. 345 del 1994) concernente le lavoratrici
del settore industriale, secondo cui "l'età di riferimento del
limite massimo dell'accredito contributivo non può essere che l'età
pensionabile, la quale per le donne è rimasta ferma alla soglia dei
cinquantacinque anni". Dopo il compimento di questa età
pensionabile, ha osservato la Corte, esse hanno diritto di continuare
il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, senza che sia però
configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito
dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal
momento che tale diritto hanno già maturato.
La stessa sentenza avverte che la pronuncia resa da questa Corte
con la sentenza n. 371 del 1989 non può costituire un precedente per
detta categoria di lavoratori, dal momento che essa riguardava i
dipendenti del diverso settore siderurgico, ove il prepensionamento
viene ad assumere un "carattere praticamente coatto".
La difesa delle lavoratrici ha dedotto che questo carattere coatto
è ravvisabile appunto nella categoria interessata alla presente
controversia e che ad essa quindi si attagliano le pronunce (sentenze
nn. 503 e 134 del 1991 e 371 del 1989) relative ai dipendenti delle
imprese del settore siderurgico.
5. - Questa Corte ritiene che nel caso in esame debba
effettivamente farsi riferimento alle pronunce da ultimo menzionate,
le quali riguardano in modo specifico il personale esuberante del
settore siderurgico e di quello cantieristico, la cui crisi ha
assunto - com'è noto - gravi e peculiari connotazioni.
Va notato in particolare, che la norma impugnata (art. 29) richiama
le varie disposizioni relative a questi settori, tra le quali il
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio
1989, n. 181. Questo testo, all'art. 2, comma 2, stabiliva una
differente maggiorazione contributiva fissata per l'uomo fino a 60
anni e per la donna fino a 55 anni; tale riferimento è tuttavia
caduto per quanto riguarda il settore siderurgico, dal momento che la
norma è stata dichiarata incostituzionale in parte qua con la
sentenza n. 503 del 1991.
D'altra parte, dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1,
della legge 19 luglio 1994, n. 451, si trae indiretta conferma della
esattezza delle argomentazioni sopra riportate. Ed invero, tale
disposizione, nel prevedere, per il triennio 1994-1996 un piano di
pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese del settore
siderurgico di età non inferiore a 50 anni se uomini e a 47 anni se
donne, attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione
dell'anzianità contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella
misura di 10 anni.
Se dunque nel predetto settore di lavoro si riconosce la stessa
maggiorazione contributiva sia per gli uomini che per le donne,
sarebbe privo di giustificazione escludere l'operatività di tale
beneficio solo nel periodo intercorrente tra gli effetti della
richiamata sentenza n. 503 del 1991 e quelli derivanti dal citato
decreto-legge del 1994.
Da quanto sopra osservato consegue che le disposizioni relative a
tale categoria di dipendenti (come già affermato dalla sentenza n.
134 del 1991) assicurano alle lavoratrici del settore siderurgico un
accreditamento contributivo pari nel massimo a quello assicurato ai
lavoratori dello stesso settore nell'evenienza di prepensionamento,
vale a dire pari nel massimo a 10 anni. Interpretando quindi la norma
impugnata anche alla luce di quanto deciso dalla richiamata sentenza
n. 503 del 1991 vengono meno le censure di incostituzionalità
prospettate, poiché alle lavoratrici del settore siderurgico è
stato riconosciuto lo stesso accredito contributivo assicurato ai
lavoratori del medesimo settore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte