Sentenza n. 64/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Codice penale
- art. 542legge 66/1996
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo
comma, n. 2, del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata
in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la
violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997
dal tribunale di Bolzano, iscritta al n. 410 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione dell'imputato, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Uditi gli avvocati Alberto Valenti e Salvatore De Maria per
l'imputato e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Bolzano solleva, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, "nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n.
66", nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della
giurisprudenza di legittimità, consente la persecuzione, in mancanza
di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso
articolo, quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma
questo sia estinto già prima che l'azione penale sia stata
esercitata.
A parere del giudice a quo la norma censurata determinerebbe una
disparità di trattamento, "essenzialmente relativo agli interessi
della parte offesa che, nel caso di connessione con reato estinto,
vede pregiudicato il suo diritto alla riservatezza, senza che
sussista adeguata ragione di differenziazione rispetto al caso di
mancata sussistenza del reato connesso".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e
comunque infondata". Osserva l'Avvocatura che effettivamente la
perseguibilità a querela dei reati contro la libertà sessuale si
giustifica in funzione della tutela della riservatezza della vittima,
sicché la procedibilità d'ufficio in ipotesi di connessione con
altro reato a sua volta procedibile d'ufficio, rinviene il proprio
fondamento nella considerazione che l'accertamento del reato
connesso, ineluttabilmente svela il delitto contro la libertà
sessuale, frustrando, quindi, le ragioni stesse della perseguibilità
a querela. Corretto sarebbe quindi il rilievo del giudice a quo, nel
senso che, ove il fatto non divenga notorio, per essere il reato
connesso estinto - così da rendere superfluo l'inizio delle indagini
preliminari - la norma paleserebbe la sua irragionevolezza,
considerato che la procedibilità di ufficio del delitto contro la
libertà sessuale finirebbe con il ledere la riservatezza della
vittima. La norma, soggiunge l'Avvocatura, potrebbe tuttavia essere
letta nel senso di richiedere che, in relazione al delitto
perseguibile d'ufficio, siano state quanto meno avviate indagini dopo
la iscrizione della notizia di reato, così da profilare la concreta
lesione dell'interesse alla riservatezza: una lettura, questa, che
potrebbe essere assecondata da una interpretazione conforme a
Costituzione da parte della Corte, nel senso specificamente enunciato
di disattendere l'interpretazione troppo rigida della Corte di
cassazione.
Peraltro, ha concluso l'Avvocatura, la norma impugnata, oltre che
funzionale alla tutela della riservatezza della vittima, pare anche
volta a soddisfare l'interesse dello Stato al perseguimento dei
reati, nelle ipotesi in cui quest'ultimo interesse diviene
predominante rispetto al primo: il che avverrebbe proprio nel caso in
cui il reato contro la libertà sessuale sia connesso ad altri reati
rilevanti (come si desume dalla procedibilità di ufficio), i quali
non cessano di "esistere nella loro storicità per il fatto di essere
estinti prima dell'esercizio dell'azione penale".
3. - Ha spiegato atto di costituzione la parte privata, la quale ha
chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 542
cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, con
riserva di presentare successiva memoria, che peraltro non è stata
presentata. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Bolzano sottopone a scrutinio di
costituzionalità l'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale,
nella parte in cui esclude la perseguibilità a querela per i delitti
richiamati nel primo comma dello stesso articolo se il fatto è
connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui - secondo l'interpretazione
costantemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità -
quest'ultimo delitto sia estinto già prima che l'azione penale sia
stata esercitata.
Ritiene, infatti, il giudice rimettente, che, nel caso di
connessione con un reato estinto, la persona offesa vedrebbe
compromesso il proprio diritto alla riservatezza - a salvaguardia del
quale starebbe, appunto, la procedibilità a querela - senza potersi
a tal fine evocare alcun valido argomento sulla cui base distinguere
l'ipotesi dedotta rispetto al caso in cui manchi totalmente il reato
connesso. Da ciò scaturirebbe, dunque, un palese contrasto con il
principio sancito dall'art. 3 della Carta fondamentale.
2. - La questione non è fondata.
Va preliminarmente osservato che la rilevanza del quesito
sottoposto all'esame della Corte non può ritenersi in alcun modo
svilita dalla intervenuta abrogazione dell'art. 542 del codice
penale, ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66,
recante norme contro la violenza sessuale, avendo il giudice
rimettente delibato, seppure in forma implicita, l'applicabilità nel
suo complesso al caso di specie della disciplina anteriormente
vigente, in virtù dei principi che regolano la successione delle
leggi in materia penale, ed in considerazione del fatto che la
previsione oggetto di impugnativa risulta - per quel che qui
interessa - testualmente identica a quella dettata dall'art.
609-septies, quarto comma, n. 4, del codice penale, introdotto
dall'art. 8 della citata legge n. 66 del 1996. Del pari corretto si
rivela, poi, il richiamo del giudice a quo al diritto vivente,
essendo numerose e distribuite nell'arco di un lungo periodo le
pronunce della Corte di cassazione secondo le quali l'estinzione del
reato connesso non incide sulla procedibilità di ufficio del delitto
contro la libertà sessuale, pure nell'ipotesi - si è talora
sottolineato - in cui la causa estintiva sia intervenuta prima
dell'esercizio dell'azione penale. Occorre peraltro rilevare che tale
orientamento, sul quale il giudice rimettente fonda, come si è
detto, l'oggetto stesso delle proprie censure, non può essere
isolato da quell'altra nutrita serie di affermazioni
giurisprudenziali che, circoscrivendo entro confini del tutto
peculiari il vincolo di connessione dal quale scaturisce la modifica
del regime di procedibilità, ne individuano la relativa ragion
d'essere, offrendo di tale regime una giustificazione plausibile e,
dunque, immune da rilievi sul piano costituzionale. Si è infatti
ritenuto che la connessione cui si riferisce il terzo comma dell'art.
542 cod. pen. in relazione alla particolare ipotesi di
perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, è solo quella
materiale e non anche processuale, seppur considerata nel più
ristretto ambito delineato dall'art. 12 cod. proc. pen. rispetto alla
disciplina dettata dall'art. 45 dell'abrogato codice di rito,
giacché la ratio di tale disposizione deve individuarsi nel venir
meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di
questi reati, ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in
quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio
comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la
diffusione della notizia. Pertanto, in base a tale ratio,
l'estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o
perché i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale -
quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od
omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere
nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero
per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire
l'impunità di un diverso delitto (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n.
3014). Si è pure puntualizzato che, in tema di reati contro la
libertà sessuale, il reato è perseguibile di ufficio ogni qual
volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo,
con altri delitti perseguibili di ufficio: in tali casi, infatti,
poiché sul fatto di violenza sessuale l'attività istruttoria deve
puntare l'attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio,
non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità
a querela, la riservatezza della persona offesa (Cass., Sez. III, 25
maggio 1995, n. 1965).
La medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati
adeguatamente giustifica, pertanto, la regula iuris in punto di
procedibilità, senza che l'eventuale intervento di una causa
estintiva in ordine al reato ab origine perseguibile di ufficio possa
fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la
ragionevolezza dell'intero costrutto. Anche a voler prescindere,
infatti, dalla rinunciabilità di talune cause estintive, come
l'amnistia e la prescrizione (v. sentenza n. 175 del 1971 e n. 275
del 1990), è del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e,
dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera
sessuale - ben può postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano
cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il
fatto storico nella sua integralità, onde consentire una sua
corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente
delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché quel
delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato
estinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte