Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 1d.l. 330/1994
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato

dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con

ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria

regionale di Milano sul ricorso proposto da Guidorzi Ugo ed altra

contro l'Ufficio Imposte dirette di Mantova, iscritta al n. 146 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da due coniugi ed

avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di taluni

accertamenti in rettifica effettuati con metodo sintetico, la

Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza del

23 marzo 2000, pervenuta alla Cancelleria della Corte costituzionale

il 9 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e

76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), nella parte in cui "nello stabilire le modalità

dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi

statistici, valori base, abbattimenti, spese, etc.) di rilevazione

del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di

capacità contributiva, dei quali il Ministro debba tener conto" in

occasione della emissione del decreto previsto dalla norma impugnata;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata

solo apparentemente si riferirebbe a modalità di accertamento del

reddito, mentre in effetti regolerebbe l'oggetto di tale

accertamento, lasciando al Ministro ampia discrezionalità sul punto;

che, in tal modo, la norma verrebbe ad incidere "sulla

materia imponibile e, quindi, su quell'elemento essenziale

dell'imposta che è il suo oggetto", violando il principio della

riserva di legge - ritenuta dal rimettente assoluta - di cui

all'art. 23 Cost;

che la norma sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 70 e

76 della Costituzione che fisserebbero per i singoli Ministri,

"quando sono delegati ad emanare norme aventi valore sostanziale di

legge", gli stessi limiti, di oggetto, di criteri direttivi e di

tempo, stabiliti per il Governo "quando ottiene delega legislativa

dal Parlamento";

che la questione sarebbe rilevante per la definizione del

giudizio a quo "in quanto la dichiarazione d'incostituzionalità

della norma di che trattasi provocherebbe l'illegittimità dei

decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, in base ai

quali è stato effettuato l'accertamento sintetico in contestazione";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della

questione, rilevando, quanto all'affermato contrasto con l'art. 23

della Costituzione, la valenza meramente probatoria del metodo di

accertamento induttivo, tale da non incidere né sul presupposto del

tributo né sulla base imponibile ed evidenziando, altresì, come il

potere del Ministro, essendo circoscritto da precisi limiti

desumibili dalla norma censurata e dall'art. 2 del d.P.R. n. 600 del

1973, non possa ritenersi lesivo degli articoli 70 e 76 della

Costituzione;

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Milano ha

sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato

dall'art. 1 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in

cui, nello stabilire le modalità dell'accertamento sintetico, non

fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti,

spese, etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli

elementi indicativi di capacità contributiva, dei quali il Ministro

debba tener conto" in occasione della emissione del decreto previsto

dalla norma impugnata;

che la norma impugnata è stata modificata, in data anteriore

all'ordinanza di rimessione, dall'art. 1, lettera q) del d.l.

31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge

27 luglio 1994, n. 473 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune

disposizioni in materia tributaria);

che, qualora la norma censurata sia stata abrogata o

modificata anteriormente alla proposizione della questione, il

giudice rimettente ha l'onere, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante

rilevanza della questione (cfr., fra le molte, le ordinanze n. 590

del 2000, n. 456 del 2000 e n. 216 del 2000);

che, nel presente caso, siffatto onere non è stato assolto,

non facendo il rimettente neppure menzione dell'intervenuta modifica

normativa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli

artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Milano, con l'ordinanza indicata epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte