Corte costituzionale

Ordinanza n. 640/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma,

del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 74

ordinanze emesse l'11 ed il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano,

iscritte ai nn. da 576 a 601, da 611 a 636 e da 644 a 665 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 45, 46 e 47/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Sala

Giampietro, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle

leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di

introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello

dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il

Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 576

del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit.,

nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori

del confine doganale dello Stato;

che, secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale,

stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più

attualmente, stanti le mutate condizioni della viabilità e

dell'econonia della zona, ciò che poneva in contrasto col principio

di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle

altre zone del territorio nazionale;

che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di

legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in

epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella

causa n. 576 del 1987, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la

non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto,

debbono essere riuniti;

che la questione è manifestamente inammissibile poiché la

valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di

attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata

zona del territorio statale è riservata alla discrezionalità del

legislatore, il cui esercizio è insindacabile in questa sede ai

sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma,

d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:640 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte