Sentenza n. 645/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 59legge 62/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo
comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12
("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia,
norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e
modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42"),
promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal T.A.R. per la
Lombardia sul ricorso proposto dal Comune di Basiglio contro il
Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione di
Milano, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di annullamento avverso il
provvedimento negativo di controllo su delibera comunale, il T.A.R.
Lombardia ha sollevato di ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione
Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 "nella parte resa rilevante
dall'art. 59, secondo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62", con
riferimento agli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost..
2. - Ha ritenuto il giudice a quo che la norma regionale,
imponendo al Co.re.co di procedere all'audizione degli organi
rappresentativi degli enti soggetti al controllo - quando questi ne
facciano richiesta - ed attribuendo quindi agli amministratori
medesimi un interesse procedimentale tutelabile, potrebbe essere
intesa nel senso che l'eventuale omissione nel procedimento (mancata
audizione) determinerebbe l'acquisizione di efficacia di un atto
illegittimo (quello sottoposto al controllo) per effetto del disposto
dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, che pone il
termine di 20 giorni per l'esercizio del controllo.
E poiché - a detta del giudice - la funzione del controllo è
regolata da una legge della Repubblica (art. 130 Cost.), la norma
regionale avrebbe disciplinato una materia, riservata alla competenza
dello Stato, con disposizioni innovative rispetto alla legge n. 62
del 1953.
Inoltre la norma regionale denunciata contrasterebbe con l'art.
97, primo comma, Cost., perché in concreto vanificherebbe la
funzione del Co.re.co., tesa a stabilire la legittimità o meno degli
atti degli enti sottoposto al controllo.
3. - È intervenuta la Regione Lombardia, a difesa della
legittimità della norma censurata, sostenendo la infondatezza della
questione, sia perché la disposizione regionale non interferisce
nella disciplina sui poteri dell'organo e sugli effetti del
controllo, limitandosi a stabilire modalità procedimentali di
funzionamento, sia perché la pretesa incostituzionalità non
deriverebbe dal disposto della norma denunciata, bensì dalle
conseguenze che si avrebbero da una (supposta) corretta sua
applicazione, che consentirebbe all'ente soggetto al controllo di
ricorrere contro l'annullamento del Co.re.co quando sia stata omessa
la prevista audizione.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost., infine, è
proprio la norma regionale ad assicurare il buon andamento della P.A.
con l'acquisizione di ogni elemento utile alla funzione di controllo. Considerato in diritto
1. - È sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma,
della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il quale
stabilisce che, qualora gli organi rappresentativi degli enti
soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione
ad atti determinati, l'organo di controllo è tenuto a disporne
l'audizione e prevede altresì che debbano essere parimenti sentiti i
rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi
degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente
gli organi deliberativi stessi.
Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata, nella parte resa
rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953,
contrasterebbe con gli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma,
Cost., perché, determinando l'invalidità dell'atto di controllo
ove, intervenuta la richiesta di audizione, questa venga omessa,
introdurrebbe una misura sanzionatoria non prevista dalla
legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art.
59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inoltre, lungi dal
favorire il miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe
il procedimento finendo per vanificarla.
2. - La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i
parametri costituzionali invocati, è solo in parte fondata.
Può difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente,
secondo cui la norma non è censurabile in assoluto in quanto è
diretta a consentire una più attenta ed approfondita valutazione
degli elementi a favore o a sfavore a legittimità delle
deliberazioni da controllare, mediante la diretta audizione degli
organi rappresentativi dell'ente soggetto al controllo nonché dei
rappresentanti delle minoranze. Tuttavia, nonostante tale
apprezzabile finalità, per altro verso la norma stessa, per come è
congegnata, appare suscettibile di vanificare la funzione di
controllo, onde, sotto questo aspetto è invece censurabile.
Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta
di audizione, per poter essere presa in considerazione, debba
pervenire agli uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe
avvenire che essa pervenga l'ultimo giorno utile per l'esercizio
della potestà di annullamento, così paralizzandola, perché, ove
per evitare la decadenza, tale potestà venisse ugualmente
esercitata, l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato
disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta.
Il contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta
dunque in quella parte della norma che non prevede che, per poter
condizionare il procedimento, la richiesta di audizione debba
pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine - che, in
mancanza di espressa previsione legislativa, è quello apprezzabile
dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale -
tale cioè da consentire di disporre l'audizione, lasciando
successivamente, a chi deve esercitare il controllo, il tempo
indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini
dell'esercizio della relativa funzione entro termine previsto
dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,
della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12
("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia,
norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e
modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42")
nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte
degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da
parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi
di controllo della Regione in un termine congruo per consentire
l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza
previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:645 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte