Sentenza n. 646/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14- bis della
legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento
dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la
difesa del suolo), nel testo inserito dall'art.12 della legge della
Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n.16 (Modifiche ed integrazioni
alla legge provinciale 12 luglio 1975, n.35, relativa all'ordinamento
dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la
difesa del suolo), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1984
dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la
s.n.c. Società Alpina e la Provincia di Bolzano, iscritta al n. 444
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento della Provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Provincia di Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto dell'11 febbraio 1983, il Giudice tavolare di
Monguelfo disponeva il trasferimento, libero da aggravi, della p.f.
1587 in P.T. 82/II C.C. Anterselva nella P.T. 318/II stesso C.C. di
appartenenza del Demanio Pubblico - ramo acque - della Provincia di
Bolzano.
Nel corso del procedimento sul reclamo proposto avverso tale
provvedimento dalla s.n.c. Alpina di Prugger Reinhold & Co., il
Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 8 e 9
dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, questione
di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 14- bis della
legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito con
l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n.
16.
Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il giudice
remittente osserva che il reclamo è stato proposto avverso il
decreto del giudice tavolare di Monguelfo, il quale ha ordinato
l'intavolazione della proprietà del lago di Anterselva a favore
della Provincia di Bolzano sulla base di un decreto del Presidente
della Giunta provinciale adottato in forza della disposizione
denunciata, e che, quindi, il reclamo stesso dovrebbe essere accolto,
ove la Corte dichiarasse l'illegittimità della norma che qualifica
il decreto di accertamento adottato dalla Provincia come titolo
idoneo per ottenere l'intavolazione.
Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, la norma
denunciata viene ritenuta in contrasto con gli artt. 8 e 9 dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, i quali prevedono
la potestà legislativa della Provincia nelle sole materie dei porti
lacuali, degli acquedotti e delle opere idrauliche di terza, quarta e
quinta categoria, nonché dell'utilizzazione delle acque pubbliche,
con esclusione delle grandi derivazioni per scopi idroelettrici.
Non sarebbe possibile, ad avviso del giudice a quo, estendere
queste materie, relative alla pura disciplina dell'amministrazione
delle acque già definite come acque pubbliche al diverso settore
rappresentato dalla normativa sull'"esistenza del diritto demaniale,
con i relativi poteri di regolare i requisiti, i poteri
amministrativi di accertamento, le procedure, gli atti e i loro
effetti anche tavolari pure nei confronti dei privati proprietari
apparenti".
Inoltre, la disposizione impugnata risulterebbe non rispettosa dei
princi'pi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4, richiamato
dall'art. 8 dello Statuto speciale) o almeno dei princi'pi accolti
dalle leggi dello Stato (art. 5, richiamato dall'art. 9 dello
Statuto), là dove attribuisce all'Amministrazione interessata il
potere di dirimere conflitti in ordine alla demanialità, con effetti
sulle iscrizioni tavolari, mentre la legislazione statale riserva al
giudice l'accertamento del diritto reale, sia pur demaniale, e limita
il potere dell'amministrazione all'atto traslativo coattivo in via di
esproprio (art. 33, lett. c) e lett. d), della legge tavolare,
allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive
modificazioni).
2. - La Provincia di Bolzano si è costituita in giudizio
sostenendo l'infondatezza della questione proposta.
La Provincia osserva che la previsione di un potere di
accertamento rimesso alla Giunta o al suo Presidente, oltre tutto
suscettibile di annullamento da parte del giudice amministrativo, non
altera sostanzialmente il regime giuridico della proprietà pubblica
prefigurato dalle leggi statali.
La norma, che consente l'intavolazione sulla base del decreto di
accertamento della demanialità, rappresenta il necessario
collegamento del sistema generale con lo speciale regime della
pubblicità tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, ma, ove il
decreto di accertamento risultasse illegittimo, la sentenza
definitiva consentirebbe al privato di ottenere la nuova
intavolazione a proprio favore.
Con successiva memoria la Provincia di Bolzano ha ulteriormente
illustrato le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza
delle questioni, ribadendole alla pubblica udienza del 23 febbraio
1988. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bolzano mette in dubbio la legittimità
costituzionale dell'art. 14- bis della legge della Provincia di
Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 - alla cui stregua il Giudice tavolare
di Monguelfo ha riconosciuto titolo idoneo per intavolare "a nome
della Provincia" la proprietà di un bene del demanio idrico
provinciale il relativo decreto d'accertamento emesso dal Presidente
della Giunta provinciale - adducendo nel dispositivo "straripamento
di potere legislativo rispetto agli articoli 8 e 9 dello Statuto
Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei sensi di cui in
motivazione".
Dal rinvio alla parte motiva si ricava, più precisamente, che
l'art.14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975,
n. 35, inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2
luglio 1981, n. 16, viene censurato sotto due profili. In via
principale, perché risulterebbero travalicati "i limiti di
competenza legislativa per materia" spettante alla Provincia di
Bolzano in forza dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, il quale, per quanto riguarda il settore delle acque
pubbliche, attribuisce competenza legislativa alla Provincia
"solamente" con l'art. 8 n. 11 (porti lacuali), n. 17 (acquedotti) e
n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e con
l'art. 9 n. 9 (utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi
derivazioni a scopo idroelettrico). In via subordinata, perché,
anche se fosse possibile ricondurre la norma denunciata nell'ambito
delle materie di cui all'art. 8 oppure delle materie di cui all'art.
9, essa, in un caso, supererebbe il limite del rispetto dei princi'pi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, limite indicato dall'art. 4,
e, nell'altro caso, supererebbe il limite del rispetto dei princi'pi
stabiliti dalle leggi dello Stato, limite indicato dall'art. 5 dello
stesso Statuto.
2. - A venire posti in discussione, sotto entrambi i profili
dedotti, sono tanto il conferimento di "poteri amministrativi di
accertamento" della demanialità ad organi della Provincia di
Bolzano, quanto l'attribuzione di particolari "effetti" sulle
iscrizioni tavolari ai provvedimenti definitivi emessi nell'esercizio
di quei poteri. L'art. 14- bis della legge della Provincia di Bolzano
12 luglio 1975, n. 35, consta, invero, di dieci commi, i primi otto
dei quali regolano dettagliatamente la forma, il contenuto e l'iter
procedimentale dell'atto di accertamento della demanialità, mentre
il nono conferisce efficacia di titolo per l'intavolazione all'atto
divenuto definitivo ed il decimo sottrae l'atto definitivo
all'applicabilità delle norme sui masi chiusi.
Peraltro, nonostante lo stretto legame esistente fra queste
disposizioni, tendenzialmente finalizzate le prime otto alle
previsioni racchiuse nelle ultime due, la questione di legittimità
qui esaminata è da ritenersi circoscritta al nono comma. È,
infatti, tale comma la norma sulla quale il decreto tavolare del
Pretore di Bolzano ha basato il decisum oggetto del reclamo proposto
al giudice a quo, secondo le linee di sviluppo proprie di una vicenda
giudiziaria incentrata, sin dal ricorso iniziale, sull'idoneità di
un atto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale
a valere quale titolo per intavolare "a nome della Provincia" la
proprietà del bene ivi considerato.
3. - La questione è fondata.
Decisiva si rivela la doglianza trasfusa nel primo dei due profili
dedotti, con conseguente assorbimento del secondo, a quello
subordinato.
Che fra le competenze della Provincia di Bolzano non rientri la
possibilità di configurare legislativamente nuovi titoli "per
l'intavolazione della proprietà" dei beni del demanio idrico emerge
- prima ancora che da un'analitica ricerca dei contenuti sottostanti
alle espressioni usate negli artt. 8 e 9 del Testo unificato delle
leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670) - dal raffronto con la potestà legislativa
spettante alla Regione ai sensi dello stesso Testo unificato e, più
in particolare, dal suo art. 4, n. 5, che esplicitamente include tra
le materie di competenza regionale l'"impianto e tenuta dei libri
fondiari".
Poiché, con riguardo al territorio del Trentino-Alto Adige (come
pure al territorio del Friuli-Venezia Giulia), la nozione di libro
fondiario rimanda in primis al "libro maestro costituito dalle
partite tavolari" (cfr. art. 2, primo comma, del Nuovo testo della
legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo
1929, n. 429, e modificato in molte delle sue disposizioni dalla
legge 29 ottobre 1974, n. 594), senza mai distinguere le iscrizioni
relative ai beni del demanio idrico da tutte le altre iscrizioni
tavolari (art. 8 del Nuovo testo), è da escludere che lo Statuto
speciale possa legittimare la Provincia autonoma di Bolzano
all'emanazione di norme legislative preordinate ad incidere
sull'intavolazione della proprietà dei beni del demanio idrico
provinciale. Tanto più quando, come nel caso dell'art. 14-bis, nono
comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, l'incidenza giunge al punto
di riconoscere efficacia di titolo per l'intavolazione ad un tipo di
provvedimento appositamente configurato dalla Provincia. Del resto,
la stessa competenza della Regione in materia di libri fondiari viene
di solito intesa come meramente integrativa della legislazione
statale, con precipuo riferimento all'organizzazione ed
all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e
conservazione delle scritture, non anche ad aspetti sostanziali.
Infatti, per espresso dettato dell'art. 29 delle Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con
d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nemmeno le leggi della Regione
possono derogare alle norme statali in "materia di efficacia dei
libri fondiari", formula che richiede la previa individuazione dei
titoli in forza dei quali possono eseguirsi le intavolazioni (artt.
31-34 del Nuovo testo) e, quindi, cominciare ad esplicarsi i relativi
effetti.
4. - Anche le argomentazioni accuratamente svolte nelle ampie
memorie difensive della Provincia vanno rapportate a quanto fin qui
detto.
Anzitutto, il fatto che non vengano in discussione, per ragioni di
rilevanza, le parti dell'art. 14- bis della legge 12 luglio 1975, n.
35, attraverso le quali la Provincia di Bolzano, ente titolare di
demanio idrico, disciplina al suo interno il potere di emettere atti
diretti ad accertare la demanialità dei relativi beni, lascia del
tutto impregiudicate le considerazioni secondo cui tale potere
sarebbe collegato non alla competenza legislativa della Provincia
nella materia delle acque, bensì al generale potere che ogni ente
pubblico ha di dichiarare la demanialità dei beni che a tale titolo
gli appartengono.
D'altra parte, come riconosce la stessa difesa della Provincia, il
punto cruciale della questione sta nel verificare se l'art. 14-bis,
nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, abbia o no
individuato, in corrispondenza ai decreti definitivi d'accertamento
della demanialità provenienti da organi della Provincia, "ulteriori
titoli per le intavolazioni, oltre quelli previsti" dagli artt. 31 e
33 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, e, più
particolarmente, dalla lettera d) dell'art. 33, ove tra gli atti, in
forza dei quali le intavolazioni possono eseguirsi, figurano inclusi
i "provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che
importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un
immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e
estinzione".
Alla risposta negativa propugnata dalla difesa della Provincia sia
in base alla circostanza che la disposizione appena riprodotta si
esprime in termini tanto generali da rinviare a "qualunque atto
amministrativo definitivo", sia in base al rilievo che, comunque,
l'elencazione ivi contenuta non è tassativa, costituendo
esemplificazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 31, il
quale "si riferisce più ampiamente e genericamente a tutti gli atti
pubblici", così da non consentire di ricavare "ragioni per escludere
gli atti d'accertamento della demanialità provenienti dal soggetto
titolare del demanio in questione" - è di ostacolo il duplice dato
che emerge dall'art. 4 n. 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in
favore della Regione Trentino-Alto Adige, e dall'art. 29 del d.P.R.
1° febbraio 1973, n. 49, in favore dello Stato. Entrambi portano a
concludere nel senso che gli artt. 31 e 33, primo comma, lettera d),
del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari non possono
intendersi riferiti, come, invece, ritiene la Provincia di Bolzano,
l'uno a "qualunque atto pubblico" e l'altro a "qualunque atto
amministrativo definitivo", compresi quelli configurati dalla
legislazione provinciale, ma debbono intendersi riferiti soltanto
agli "atti pubblici" ed ai "provvedimenti definitivi dell'autorità
amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della
proprietà o di un immobile o di un diritto tavolare o la sua
modificazione e estinzione" configurati dalla legislazione statale o,
tutt'al più (ma resta da verificare), dalla legislazione regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, nono
comma, della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35
(Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi
d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della
legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche e
integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa
all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi
d'acqua e la difesa del suolo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:646 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte