Sentenza n. 648/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 20/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
della Provincia di Trento 11 novembre 1968, n. 20 (Approvazione del
piano regolatore generale del comune di Trento), promosso con
ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione V
giurisdizionale - sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il
comune di Trento, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/prima
serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986)
il Consiglio di Stato (Sezione V Giurisdizionale), sul ricorso
proposto da Bassi Manlio contro il comune di Trento (Reg. ord. n.
362/1986), ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 16 l. prov. 11 novembre 1968 n. 20
(Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) in
quanto "idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare
indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di
indennizzi, il diritto di proprietà"; in contrasto perciò, si
osserva, con l'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone
fondamentale la "eguaglianza di tutti i cittadini", con l'art. 41 che
qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42,
secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il
godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di
indennizzi in caso di esproprio.
In punto di fatto si desume che con atto notificato il 12 giugno
1970 il Sig.Bassi Manlio, proprietario di alcuni terreni siti in agro
di Trento, aveva impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il
richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonché
l'art. 16, appunto, del Piano regolatore generale, approvato con l.
prov. Trento n. 20/1968.
L'indicata norma, nel disciplinare i terreni riservati a piste di
sci ed inglobanti quelli di proprietà del ricorrente, ne avrebbe
escluso ogni utilizzazione (recinzione, rimboschimenti), così
realizzando una forma di esproprio, mediante l'imposizione di limiti
non temporanei.
Il Collegio remittente considera che nel caso concreto non
esisterebbe alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di
intraprendere attività sui terreni destinati a piste di sci, essendo
assorbente la destinazione ad hoc di essi.
E che la proprietà immobiliare sia rimasta "indefinitivamente
gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di
facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale,
con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali
utilizzazioni", sarebbe dimostrato dalla serie di dinieghi opposti
dall'Autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva
realizzare, tutti motivati con riferimento all'art. 16 predetto, e
cioè: a) diniego di far luogo a recinzione; b) diffida a non
collocare cartelli; c) diniego di realizzare parcheggi; d) generico
divieto di utilizzazione del terreno; e) diniego di impianto
intensivo di conifere, atto, quest'ultimo, che ha originato il
giudizio. Considerato in diritto
1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11
novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune
di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste
sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano
importare ostacolo "alla libera discesa".
Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale
della normativa poiché da essa con seguirebbe uno svuotamento
sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di
indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i
cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica
privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt.
3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).
2. - La questione non è fondata.
La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni
naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini
d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse
pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di
elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di
realizzazione del corrispondente interesse pubblico.
Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la
conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali,
assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei
singoli.
D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo
proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti,
per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi
(sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).
Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non
risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia
autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del
Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con
l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e
terzo comma) Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:648 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte