Sentenza n. 649/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione
Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 ("Aggregazione al comune di Palazzolo
Acreide di ettari 10.295,02,01 del territorio del comune di Noto") e
dell'art. 6, in relazione all'art. 7, n. 4, dell'Ordinamento degli
Enti locali per la Regione Sicilia, approvato con legge della Regione
Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 31
maggio 1984, dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra
Genovesi Giuseppe e il Prefetto di Siracusa, iscritta al n. 1069 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Sergio Pannunzio per il Comune di Noto e l'avv.
Francesco Mormino per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Siracusa per
un'infrazione al codice della strada, il Pretore di Noto, con atto in
data 31 maggio 1984, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge reg. Sicilia 30 marzo 1981, n. 43
("Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10295 del
territorio del Comune di Noto") e dell'art. 6 dell'O.r.e.l. approvato
con legge reg. 15 marzo 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e
133 Cost.
Le questioni, traggono la loro rilevanza dal vizio di incompetenza
territoriale degli organi accertatori, sostenuto dall'opponente, in
quanto la contrada nella quale era stata accertata l'infrazione non
apparteneva più alla circoscrizione territoriale del Comune di Noto,
essendo stata trasferita al Comune di Palazzolo Acreide con la
predetta legge reg. n. 43 del 30 marzo 1981.
L'art. 133 della Costituzione, che consente alle regioni di
modificare con legge le circoscrizioni territoriali dei comuni
"sentite le popolazioni interessate", risulterebbe violato dalla
legge regionale impugnata, che non sarebbe stata preceduta da alcuna
consultazione delle popolazioni interessate, non potendosi intendere
per tale le sottoscrizioni di un gruppo di cittadini residenti nelle
contrade da aggregare che il Comune di Palazzolo Acreide allegò a
sostegno della sua iniziativa legislativa.
Ritiene inoltre il giudice remittente che la legge con la quale
una parte del territorio del Comune di Noto è stata trasferita al
Comune di Palazzolo Acreide contrasti con la disciplina dettata in
sede di regolamentazione generale della materia dalla stessa regione
Siciliana, risultando, pertanto, anche sotto tale aspetto,
illegittima secondo i principi enunciati da questa Corte nella
sentenza n. 9 del 1961. L'iter seguito per la sua adozione non
avrebbe, difatti, rispettato la procedura prevista, per le modifiche
delle circoscrizioni territoriali, dagli artt. 1 e 3 del regolamento
di esecuzione dell'O.r.e.l., approvato con d.P.R. 29 ottobre 1957, n.
3.
Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene infine
ravvisato dal giudice a quo nel contenuto dell'art. 6 dell'O.r.e.l.
in relazione a quanto prevedono i successivi artt. 7 n. 4 e 8 dello
stesso testo legislativo. Mentre la prima disposizione prescrive,
infatti, per l'istituzione di nuovi comuni la condizione che "la
maggioranza degli elettori iscritti stabilmente nelle frazioni o
borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente", la seconda,
viceversa, non prevederebbe, per l'ipotesi di modifica delle
circoscrizioni dei comuni già esistenti, alcuna forma di
consultazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 133 della
Costituzione. Tale illegittimità comporterebbe poi, in via derivata,
quella della predetta legge di modifica territoriale.
2. - Si è costituito dinanzi a questa Corte il Comune di Noto,
chiedendo che le questioni venissero dichiarate fondate sulla base
delle argomentazioni svolte dal Pretore remittente.
Il Comune ha ulteriormente evidenziato la natura fondamentale ed
inderogabile del principio contenuto nell'art. 133 della
Costituzione, indissolubilmente collegato, da un lato, a quello
democratico della sovranità popolare (artt. 5 e 128 Cost.), e,
dall'altro a quello della garanzia delle autonomie locali ivi
comprese quelle comunali (artt. 1 e 48 Cost.).
Inoltre, pur prescindendo dalla necessaria consultazione delle
popolazioni interessate, il procedimento di variazione delle
circoscrizioni territoriali non sarebbe comunque conforme - secondo i
principi affermati da questa Corte (sentt. nn. 61/1958 e 9/1961) agli
ulteriori requisiti prescriti dalla disciplina generale della materia
vigente in Sicilia (O.r.e.l. e relativo regolamento di esecuzione),
mentre egualmente fondata risulterebbe anche l'altra questione,
concernente il combinato disposto dagli artt. 6, 7 n. 4 ed 8
dell'O.r.e.l., per le stesse ragioni esposte nell'atto di rimessione.
3. - Ha spiegato intervento la regione Sicilia, sostenendo che il
giudice a quo, nel ritenere violato l'art. 133 Cost., nella parte in
cui impone di sentire le popolazioni interessate, sarebbe incorso in
un evidente errore di fatto come risulta dalla richiesta formulata da
341 dei 418 elettori residenti nelle contrade aggregate, non
potendosi peraltro sostenere che l'unica possibile forma di
espressione delle popolazioni interessate sia quella referendaria.
Difatti, mentre da un lato la Costituzione, quando lo ha voluto, ha
espressamente previsto il referendum (come per le ipotesi di funzione
o creazione di nuove regioni: art. 132), dall'altro questa Corte ne
avrebbe escluso la obbligatorietà in fattispecie analoghe a quella
ora sottoposta al suo esame (sentt. nn. 38/69, 62/72, 204/81).
Per quanto attiene poi alla censura concernente l'iter formativo
della legge impugnata, l'interveniente sostiene che gli eventuali
vizi in esso riscontrabili non potrebbero formare oggetto di un esame
di costituzionalità, essendo sindacabili solo in sede di
giurisdizione amministrativa, e comunque il procedimento seguito,
risulterebbe del tutto conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 6
e 7 dell'O.r.e.l., ed 1, 2 e 3 del relativo regolamento.
Con riferimento alla lamentata diversità di regime concernente le
ipotesi rispettivamente disciplinate dagli artt. 7 ed 8
dell'O.r.e.l., la regione osserva infine che, nella fattispecie
sottoposta all'esame di questa Corte, la modifica della
circoscrizione territoriale sarebbe avvenuta con le medesime regole
previste per l'istituzione di nuovi comuni.
4. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza il Comune
di Noto ha ribadito le argomentazioni già svolte nel suo atto di
costituzione, negando che nell'approvare l'impugnata legge regionale
sia stato seguito il procedimento previsto per l'istituzione di nuovi
comuni dall'art. 7 dell'O.r.e.l. L'intervento degli elettori nel
corso della procedura sarebbe difatti avvenuto in base all'art. 1
lett. c) del regolamento dell'O.r.e.l., e cioè a livello di semplice
iniziativa che nulla ha a che vedere con la successiva consultazione
popolare, prevista solo in relazione alla creazione di nuovi comuni e
non anche per la modifica delle loro circoscrizioni territoriali.
Il Comune ha poi ribadito la inderogabilità, da parte della
legislazione esclusiva siciliana, del principio contenuto nel secondo
comma dell'art. 133 Cost., contestando la tesi sostenuta dalla
Regione, secondo la quale le modalità per l'audizione delle
popolazioni interessate sarebbero rimesse alla discrezionalità del
legislatore.
Ha infine negato che vi sia stata, di fatto, come affermato dalla
Regione, una consultazione delle popolazioni interessate (ai sensi
dell'art. 7 n. 4 dell'O.r.e.l.) e che tale consultazione abbia dato
un risultato favorevole all'aggregazione del territorio in questione
al Comune di Palazzolo Acreide.
5. - Anche la Regione Sicilia ha presentato ulteriori deduzioni,
ribadendo, ai fini dell'onere prescritto dal secondo comma dell'art.
133 Cost., la non necessarietà del referendum consultivo e
sostenendo che comunque una consultazione sarebbe avvenuta, in quanto
per popolazioni interessate debbono intendersi unicamente i cittadini
residenti ed operanti nelle borgate oggetto della modifica
territoriale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Noto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43
che ha disposto l'aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di una
pare del territorio appartenente al Comune di Noto, nonché dell'art.
6 dell'Ordinamento degli enti locali per la Regione Sicilia
(O.r.e.l.) approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16, in
relazione ai successivi artt. 7 e 8 dello stesso testo.
Ad avviso del giudice a quo le norme denunciate contrasterebbero
con gli artt. 3 e 133 Cost., in quanto, quelle dell'O.r.e.l.
prevedono la consultazione delle popolazioni interessate solo per
l'istituzione di nuovi comuni, e non anche per la modifica delle
circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti, mentre, quelle
della legge n. 43 del 1981 hanno disposto il mutamento territoriale,
riguardante i Comuni di Noto e di Palazzolo Acreide, senza la
preventiva consultazione delle popolazioni interessate e senza
peraltro seguire il procedimento previsto dall'O.r.e.l. e dal suo
regolamento di esecuzione (artt. 1 e 3 d.P.R. 29 ottobre 1957 n. 3).
2. - La questione è inammissibile.
L'ordinanza di rimessione è stata emessa nel corso di un giudizio
di opposizione ad un'ingiunzione del Prefetto di Siracusa per
un'infrazione al codice della strada, verbalizzata da un vigile
urbano del Comune di Noto in una località sita nel territorio che
era stato aggregato al Comune di Palazzolo Acreide.
Senonché, risulta da tale ordinanza di rinvio che l'opponente, a
sostegno delle proprie ragioni, aveva dedotto l'incompetenza del
vigile verbalizzante, assumendo che alla data dell'infrazione la
località in cui era stata commessa non faceva più parte del Comune
di Noto, che non era quindi legittimato a svolgere in detta
località, a mezzo di propri vigili, accertamenti amministrativi.
Risulta altresì che, in detta udienza, un funzionario rappresentante
della Prefettura aveva chiesto il rigetto dell'opposizione,
sostenendo invece che il Comune di Noto aveva legittimamente
esercitato i poteri amministrativi, non essendo stato ancora emanato
dal presidente della Regione siciliana il decreto di sistemazione dei
rapporti patrimoniali e finanziari fra i due suddetti comuni.
Poiché dal contesto dell'ordinanza è possibile desumere che la
questione di legittimità costituzionale delle norme legislative
della Regione Siciliana, in base alle quali si è disposta la
contestata variazione territoriale, è stata sollevata al fine della
decisione sul vizio di incompetenza territoriale dell'organo
accertatore del Comune di Noto, era necessario che, in sede di
valutazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità, il
giudice a quo risolvesse preliminarmente l'eccezione sollevata dal
rappresentante della Prefettura. Difatti, se in ipotesi detta
eccezione fosse risultata fondata ne sarebbe derivata l'irrilevanza
della questione di costituzionalità, in quanto il motivo dedotto
dall'opponente e relativo all'incompetenza del vigile verbalizzante,
si sarebbe potuto decidere indipendentemente da detta questione.
Il giudice a quo ha invece omesso completamente ogni motivazione
sul punto, così contravvenendo a quanto prescrive l'art. 23 della
legge 11 marzo 1953 n. 87 secondo cui l'ordinanza di rimessione deve
essere motivata oltre che sulla non manifesta fondatezza della
questione, anche sulla sua rilevanza ai fini della decisione (v. per
tutte: Corte cost., sent. n. 142 del 1983), rilevanza che deve essere
esclusa quando la decisione possa in concreto essere adottata
indipendentemente dalla questione incidentale (sent. n. 49 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43 ("Aggregazione al
Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295 del territorio di Noto")
e dell'art. 6 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16
("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana"), in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133 Cost. con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:649 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte