Sentenza n. 65/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 42legge 333/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) delle norme contenute negli artt.: 5, 7 e 8 della legge 12
maggio 1950, n. 230; 1, comma secondo, 4 e 18 della legge 21 ottobre
1950, n. 841; 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
b) del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69;
c) dei DD. PP. RR. 29 novembre 1952, nn. 2951, 2976 e 2977,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 18 maggio 1956 del Tribunale di Bologna pronunciata
nel procedimento civile vertente tra Manzoni Gabriella e l'Ente per la
colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n. 235 del
Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 18 maggio 1956 del Tribunale di Bologna pronunciata
nel procedimento civile vertente tra la Società per azioni agraria "La
Torre" e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed
iscritta al n. 236 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 18 maggio 1956 del Tribunale di Bologna pronunciata
nel procedimento civile vertente tra la Società per azioni agraria
"Mezzaca'" e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed
iscritta al n. 237 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Giuseppe Osti e Aldo Sandulli per Manzoni
Gabriella e per le Società per azioni agrarie "La Torre" e "Mezzaca'"
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente colonizzazione delta
padano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre decreti del Presidente della Repubblica n. 2951, n. 2976 e
n. 2977 del 29 novembre 1952, venivano trasferiti all'Ente di
colonizzazione del delta padano i seguenti beni: ha. 37. 52.73 di
terreno coi fabbricati annessi, siti in agro di Ravenna, frazione S.
Zaccaria, appartenenti a Gabriella Manzoni; ha. 20.08.94 di terreno
siti in Ravenna, frazione S. Alberto, appartenenti alla Società p. a.
agraria "La Torre"; ha. 74.86.79 di terreno, pure siti in Ravenna,
frazione Camerlona, appartenenti alla Società p. a. agraria
"Mezzaca'".
Con tre distinti atti del 12 settembre 1953, ciascuno degli
espropriati - la Manzoni, interdetta, rappresentata dal tutore Dante
Catena - citavano l'Ente di riforma, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dinanzi al
Tribunale di Bologna, chiedendo la restituzione dei beni espropriati e
la condanna dell'Ente a risarcire i danni, assumendo che i decreti di
esproprio dovevano considerarsi viziati da illegittimità
costituzionale perché incostituzionali dovevano ritenersi le norme,
sulle quali erano fondati:
1) l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila),
nonché gli artt. 1, comma secondo, e 16 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841 (legge stralcio), per violazione degli artt. 76, 77 e 113 della
Costituzione: dovendo per questi ultimi articoli ritenersi ammessa
soltanto la delegazione per l'esercizio della funzione legislativa e
non anche quella riflettente il compimento di atti già rientranti
nella normale competenza del potere esecutivo e che avrebbe come unica
conseguenza quella di privare il cittadino della tutela giurisdizionale
riconosciuta dall'art. 113 citato;
2) l'art. 4 della citata "legge stralcio", per violazione e falsa
applicazione degli artt. 44 e 3 della Costituzione: dovendo per questi
ultimi ritenersi inammissibili le disparità create tra i proprietari
di terreni nelle stesse zone dal sistema seguito per la determinazione
delle quote di scorporo, disparità aggravate dall'aver preso a base il
reddito dominicale al 1 gennaio 1943 con grave danno per tutti i
proprietari, che, successivamente a tale data, avessero eseguito opere
di bonifica e di trasformazione fondiaria od agraria;
3) gli artt. 7 ed 8 della legge Sila e l'art. 18 della legge
stralcio nonché l'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per
violazione dell'art. 42, comma terzo, della Costituzione: dovendo per
quest'ultimo articolo l'indennizzo essere ragguagliato al valore
effettivo dei beni espropriati e non determinato in base a coefficienti
fiscali sicuramente inadeguati e tali da dare un valore di gran lunga
inferiore a quello corrente; dovendo per lo stesso art. 42, comma
terzo, ritenersi esclusa la possibilità di esproprio senza indennità
dei fabbricati rurali esistenti sui terreni espropriati e non
assoggettati alla imposta fondiaria;
4) il decreto legislativo presidenziale del 7 febbraio 1951, n. 69,
per violazione dell'art. 44 della Costituzione: dovendo per
quest'ultimo articolo ritenersi non consentita la possibilità di
assoggettare all'applicazione della legge stralcio terreni facenti
parte di una circoscrizione meramente amministrativa (Comune di
Ravenna), senza tener conto della diversa consistenza e sistemazione
fondiaria ed agraria dei terreni che in tal modo verrebbero ad essere
colpiti;
5) i decreti presidenziali di esproprio 29 novembre 1952, nn. 2951,
2976 e 2977, per violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 77 e
113 della Costituzione, e perché fondati su tutte le norme impugnate.
Chiedevano pertanto gli attori che, con sentenza esecutiva, si
dichiarasse la nullità dei decreti di esproprio, nonché l'obbligo
dell'Ente per la colonizzazione del delta padano di restituire i beni
espropriati, con la conseguente condanna alla restituzione di detti
beni ed al risarcimento del danno per l'occupazione, da liquidarsi in
separata sede; in via subordinata, la condanna dei convenuti in solido
al risarcimento dei danni per l'esproprio illegittimo, danni da
liquidarsi in separata sede, ed al pagamento quale indennità di una
somma pari al valore venale dei beni, più gli interessi su detta somma
dal giorno dello spossessamento, nonché la condanna al pagamento delle
spese ed onorari del giudizio.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti
eccepivano l'inammissibilità della domanda in quanto con essa si
poneva sostanzialmente una questione di legittimità costituzionale in
via principale; deducevano inoltre che le questioni di legittimità
costituzionale proposte erano palesemente infondate e chiedevano il
rigetto delle domande anche nel merito con la condanna degli attori al
risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese e degli onorari del
giudizio.
Proposta dagli attori istanza di rimessione alla Corte
costituzionale, il Tribunale, con tre distinte ordinanze emesse il 18
maggio 1956, rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione delle
questioni di legittimità costituzionale sopra enunciate.
Eseguite le ultime notificazioni delle ordinanze in data 28 giugno
1956, nonché le comunicazioni prescritte, le stesse ordinanze son
state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 4 agosto 1956.
Si sono costituiti gli espropriati, debitamente rappresentati,
l'Ente di riforma ed il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentati entrambi dall'Avvocato generale dello Stato.
L'Ente di riforma, alle cui deduzioni ha aderito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha eccepito la improponibilità delle questioni
per i motivi già espressi e subordinatamente ha chiesto che si
dichiarino infondate, per i seguenti motivi:
a) costituisce jus receptum che la delega ex art. 5 della legge
Sila ed 1 della legge stralcio è costituzionalmente legittima;
b) il legislatore ordinario dispone di un potere discrezionale
nello stabilire limiti alla proprietà privata "secondo le regioni e le
zone agrarie", e la tabella di scorporo, annessa alla legge stralcio,
raggiunge lo scopo voluto dalla Costituzione con l'art. 44;
c) lo stesso potere discrezionale compete al legislatore ordinario
per la determinazione dell'indennizzo nel caso di sacrificio della
proprietà privata: non si può adottare un unico criterio e, per
quanto riguarda la riforma fondiaria ed agraria, devesi tener conto che
lo scopo cui mira la Costituzione non è soltanto economico (conseguire
il razionale sfruttamento del suolo), ma anche sociale (stabilire più
equi rapporti nella distribuzione della proprietà terriera); la
Costituzione, nell'art. 44, non parla propriamente di indennizzo,
appunto perché ha voluto lasciare all'apprezzamento politico del
Parlamento lo stabilire come debba essere ripartito fra i membri della
collettività l'onere della riforma; quanto ai fabbricati rurali, non
è esatto che importino diminuzione del reddito imponibile dei terreni
di cui fanno parte, ma è vero il contrario, come risulta dall'art. 68
del R. D.L. 12 ottobre 1933, n. 1539;
d) anche l'individuazione delle zone latifondistiche o depresse, e
la valutazione della possibilità di trasformazione dei terreni, non
può essere oggetto che di un apprezzamento discrezionale del Governo,
su parere degli organi competenti.
Negli ultimi scritti difensivi le parti ribadivano i loro
rispettivi assunti che ulteriormente svolgevano all'udienza di
discussione del 27 marzo 1957. Considerato in diritto :
1. - Per l'identità delle questioni di legittimità costituzionale
proposte con le tre ordinanze di cui in epigrafe, la Corte ritiene
opportuno di riunire i tre giudizi per essere decisi con unica
sentenza.
2. - L'eccezione di improponibilità proposta in via preliminare
dall'Avvocatura dello Stato perché si tratterebbe, sostanzialmente, di
questioni sollevate in via principale e non incidentale è stata
esaminata e disattesa da questa Corte nella sentenza n. 59 del 13
maggio 1957, alla quale si rinvia.
3. - Le questioni di legittimità costituzionale relative allo art.
5 legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono
state esaminate e dichiarate non fondate nella sentenza di questa Corte
n. 60 del 13 maggio 1957, alla quale si rinvia.
Egualmente infondata deve ritenersi la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge stralcio che limitandosi ad
aggiungere all'art. 5 della legge Sila un comma, secondo il quale
l'emanazione dei decreti di esproprio può avvenire anche in pendenza
della determinazione definitiva della indennità ai sensi dell'art. 7
della stessa legge, non offre profili autonomi per l'indagine di
legittimità costituzionale rispetto all'art. 5 della legge Sila.
4. - L'indagine sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge stralcio riguardo agli artt. 44 e 3 della Costituzione deve
essere distintamente condotta in ordine a due punti relativi entrambi
alla determinazione della percentuale di scorporo:
a) Sotto un primo aspetto gli espropriati rilevano che l'art. 4 non
pone un limite uniforme alla estensione massima della proprietà
fondiaria in una determinata zona, ma prevede lo scorporo di una quota
determinata in relazione al reddito dominicale complessivo e al reddito
medio; in tal modo anziché fissare limiti alla estensione della
proprietà terriera "secondo le regioni e le zone agrarie", come è
consentito nell'art. 44 della Costituzione, la norma impugnata fissa,
in una stessa regione o zona agraria, limiti variabili secondo
l'entità complessiva della proprietà.
In realtà l'art. 44 della Costituzione, nello stabilire che la
legge fissa limiti alla proprietà terriera secondo le regioni e le
zone agrarie, non esige che la legge assuma come criterio quello di
stabilire un limite massimo uniforme nell'ambito di ciascuna regione o
zona agraria. Anzi, le due finalità cui le limitazioni sono
espressamente collegate nella norma costituzionale (conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali)
sono tali da lasciare largo margine alla discrezionalità del
legislatore nella scelta dei criteri di limitazione.
In particolare, poi, i criteri assunti nella norma impugnata
realizzano entrambi le finalità previste nell'art. 44 e sono
condizionati efficacemente alle situazioni delle regioni e delle zone
agrarie.
Secondo l'art. 4 della legge stralcio e la tabella allegata,
infatti, la quota da scorporare aumenta secondo indici progressivi a
misura che il reddito dominicale, e cioè l'estensione dell'intera
proprietà, è più elevato, e si abbassa via via che cresce il reddito
medio per ettaro e cioè il grado di coltivazione e di produttività
dei terreni.
In tal modo, assoggettando all'espropriazione di una percentuale
più forte i proprietari di maggiori estensioni, si realizza il fine di
stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove più accentrata
è la proprietà terriera; diminuendo, invece, la percentuale di
scorporo dove il reddito medio è più elevato, si consegue il
razionale sfruttamento del suolo perché l'opera degli enti di riforma
viene ad essere più estesa in quelle zone in cui il grado di
produttività dei terreni è basso ed è più limitata laddove era
stato già ottenuto un sistema di coltura intensiva.
Conseguentemente, il fatto che per terreni di identica qualità
l'art. 4 della legge stralcio consenta ad un soggetto di conservare una
proprietà più estesa di quella che lascia conservare ad altro
soggetto nella stessa zona, non si può ritenere contrastante né con
l'art. 44 né con l'art. 3 della Costituzione per i fini e le
situazioni che queste norme tutelano e per le condizioni che alle
tutele in esse accordate sono imposte.
b) Sotto un secondo aspetto gli espropriati deducono
l'illegittimità dell'art. 4 per il criterio in esso adottato secondo
il quale la quota da espropriare è determinata in relazione al reddito
accertato al 1 gennaio 1943, senza tener conto degli eventuali
miglioramenti successivi, con la conseguenza di creare, per il
proprietario che li avesse eseguiti, una situazione peggiore rispetto
al proprietario rimasto inattivo.
L'assunto degli espropriati è però inesatto, perché il
riferimento al reddito dominicale al 10 gennaio 1943, disposto dalla
norma impugnata, non comporta l'assunzione pura e semplice del reddito
risultante a tale data ai fini dello scorporo.
Come è stato esposto dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa
conclusionale innanzi al Tribunale di Bologna in data 15 giugno 1944,
la data del 1 gennaio 1943 è quella in cui sono entrate in vigore le
tariffe per il nuovo catasto a seguito della revisione generale degli
estimi disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589.
Altra cosa è, invece, la determinazione in concreto del reddito
imponibile per ciascuna fondo, la quale viene fatta applicando le
tariffe alle singole particelle mediante una successiva operazione
detta di "classamento", e che, stando proprio alla dizione dell'art. 4
della legge stralcio, deve essere riferita alla data 15 novembre 1949,
poiché detta norma, mentre fa riferimento al reddito dominicale al 1
gennaio 1943 assoggetta, poi, ad esproprio i terreni nella loro
"consistenza" al 15 novembre 1949.
E poiché non è stato specificamente dedotto che nei decreti di
scorporo impugnati si sia seguita una via diversa, ed anzi, nella
replica innanzi al Tribunale di Bologna (pagg. 96 e segg., lett. E,
fasc. uff. n. 3668) gli espropriati, dopo aver concordato nella
suddetta interpretazione, insistono nell'impugnativa dolendosi perché
"l'indennità non è commisurata alla effettiva consistenza attuale dei
fondi", deve disattendersi sotto il profilo ora esaminato anche la
censura conseguenziale relativa ai decreti di esproprio.
Quanto poi alla questione della determinazione dell'indennità
secondo il valore venale essa è stata respinta nella sentenza di
questa Corte n. 61 del 13 maggio 1957, alla quale si rinvia.
Concludendo sotto entrambi i profili deve ritenersi non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
stralcio.
5. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8
della legge Sila, 18 della legge stralcio, 2 della legge 18 maggio
1951, n. 333, in relazione all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione è stata decisa nella sentenza n. 61 del 13 maggio 1957,
alla quale si rinvia.
In particolare si è poi denunciata la illegittimità delle stesse
norme in quanto darebbero luogo ad espropriazione senza indennizzo dei
fabbricati rurali perché nel valore determinato ai fini della imposta
straordinaria patrimoniale, al quale le dette norme fanno riferimento
per la determinazione dell'indennità di esproprio, non sarebbe stato
compreso il valore che poteva essere attribuito ai fabbricati rurali
privi di reddito imponibile ed esenti dalla normale imposta fondiaria;
di modo che, adottando quel valore per un esproprio comprendente i
terreni e i fabbricati rurali, a questi ultimi non verrebbe assegnato
alcun corrispettivo.
Ma la censura non ha fondamento perché le costruzioni rurali,
essendo pertinenze dei terreni cui servono, nel sistema dell'imposta
fondiaria non hanno un reddito proprio, ma concorrono a determinare il
reddito dominicale del fondo (artt. 16 e 18 R. D.L. 8 ottobre 1931, n.
1572); e poiché le leggi di riforma hanno commisurato l'indennità al
valore dei fondi accertato ai fini dell'imposta straordinaria
progressiva sul patrimonio e questo, a norma dell'art. 9 D.P.R. 9
maggio 1950, n. 203, si determina appunto in relazione al reddito
dominicale, deve riconoscersi che nel valore così determinato è
compreso anche quello dei fabbricati rurali.
6. - La questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 7
febbraio 1951, n. 69, e stata esaminata è decisa da questa Corte con
la sentenza n. 60 del 13 maggio 1957, alla quale si rinvia.
In particolare è stato dedotto un vizio di eccesso di delega del
decreto suddetto per avere compreso nei territori da assoggettare a
scorporo il Comune di Ravenna riferendosi così ad una intera
circoscrizione amministrativa senza alcun riguardo alla natura dei
terreni che vi sono inclusi.
Ma anche questo profilo non toglie valore alle considerazioni
espresse nella sentenza richiamata, essendo la discrezionalità del
Governo, nella determinazione delle zone suscettibili di trasformazione
fondiaria o agraria, collegata non solo al fine della migliore
utilizzazione della proprietà terriera ma anche a quello di stabilire
più equi rapporti sociali. In questi termini si è di fronte ad un
apprezzamento incensurabile in sede di controllo di legittimità
costituzionale.
7. - Essendo state respinte tutte le questioni di legittimità
costituzionale relative alle norme in base alle quali sono stati
emanati i decreti presidenziali di esproprio nn. 2951, 2976 e 2977 è
da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale di
detti decreti proposta dalle parti in via conseguenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti riuniti indicati
in epigrafe:
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
relative:
a) alle norme contenute negli articoli: 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230; 1, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76, 77 e 113 della
Costituzione; 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento
alle norme contenute negli artt. 44 e 3 della Costituzione, 7 e 8 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; 2
della legge 18 maggio 1951, n. 333, in riferimento alla norma contenuta
nell'art. 42, comma terzo, della Costituzione;
b) al D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, in riferimento alle norme
dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 21 ottobre
1950, n. 841;
c) ai DD.PP.RR. 29 novembre 1952, nn. 2951, 2976 e 2977, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76, 77 e 113 della
Costituzione ed a tutte le disposizioni legislative sopra richiamate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte