Sentenza n. 65/1959
Altra decisione · depositata il 19/12/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 31 ottobre 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 6 novembre 1958 ed iscritto al n. 28 del
Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto 20 giugno 1958 del
Ministro per la pubblica istruzione contenente "Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona costiera compresa tra Capo
Mulini e il fiume Alcantara, sita nel territorio dei comuni di
Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e
Calatabiano".
Udita nell'udienza pubblica del 25 novembre 1959 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Antonino Freni, per delega dell'avv. Francesco Santoro
Passarelli, per il Presidente della Regione Siciliana, e il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 20 giugno 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 212 del 3 settembre 1958, il Ministro per la
pubblica istruzione, "di concerto " col Ministro per i lavori pubblici,
col Ministro per la marina mercantile e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Commissariato per il turismo), dichiarava di notevole
interesse pubblico - ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - la
zona sita nel territorio dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto,
Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e Calatabiano, compresa tra Capo Mulini
e il fiume Alcantara per una profondità di metri cento a monte della
strada nazionale.
Nel decreto si premette che la Commissione provinciale di Catania
per la "protezione delle bellezze naturali", nell'adunanza del 25
maggio 1955, aveva incluso la suddetta zona costiera nell'elenco delle
cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art.
2 della legge citata. Con lo stesso decreto se ne disponeva la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,
insieme con il verbale della cennata commissione e si demandava ai
comuni interessati l'affissione di tale gazzetta e l'adempimento di
quanto altro prescritto dall'art. 4 della ripetuta legge.
Il 14 ottobre 1958 la Giunta regionale siciliana, ritenuto che con
siffatto decreto lo Stato aveva invaso la sfera di competenza
amministrativa spettante alla Regione, ai sensi degli artt. 14, lett.
n, e 20 dello Statuto siciliano, dando luogo ad un conflitto di
attribuzione tra Stato e Regione, deliberava di proporre ricorso per
regolamento di competenza a questa Corte, ai sensi degli artt. 134
della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il
31 ottobre 1958, è stato depositato nella cancelleria di questa Corte
il 6 novembre 1958 unitamente alla procura speciale del 22 ottobre 1958
per notaio Vito Di Giovanni di Palermo, con la quale il Presidente
della Giunta regionale conferiva la rappresentanza e la difesa nel
giudizio all'avv. Francesco Santoro-Passarelli eleggendo domicilio in
Roma, presso lo studio del medesimo, al Corso Trieste n. 95.
Nel ripetuto atto si premette che il decreto ministeriale si
inquadra tra i provvedimenti sulla protezione delle bellezze naturali
(legge 29 giugno 1939, n. 1497) e, più specificamente, delle bellezze
panoramiche (art. 1 legge citata), che la tutela di tali bellezze è
compresa nella più vasta tutela del paesaggio, che la Costituzione
(art. 9) annovera tra i compiti della Repubblica e che lo Statuto
siciliano attribuisce alla competenza legislativa esclusiva
dell'Assemblea regionale (art. 14, lett. n, Statuto siciliano). Ciò
posto, si rileva che i provvedimenti previsti dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497, applicabile in Sicilia in forza della recezione operata
con la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, spettano nella Regione agli
organi della medesima in base all'art. 20 dello Statuto, che
attribuisce al Presidente e agli Assessori le funzioni esecutive ed
amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17
dello Statuto stesso.
Infine, si pone in evidenza che il decreto in questione è stato
emanato dal Ministro della pubblica istruzione "di concerto" anche con
il Commissariato per il turismo, mentre si è già verificato il
passaggio delle attribuzioni di detto Commissariato agli organi
dell'amministrazione regionale (D. P. R. 9 aprile 1956, n. 510).
A conclusione si chiede che questa Corte risolva il conflitto,
dichiarando la competenza della Regione in materia di provvedimenti
sulla "tutela del paesaggio" e annullando, conseguentemente, il decreto
impugnato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con le deduzioni
depositate nella cancelleria di questa Corte il 19 novembre 1958
contesta la tesi difensiva della Regione siciliana.
In materia di "tutela del paesaggio" - osserva l'Avvocatura - non
è ancora avvenuto il passaggio delle funzioni e degli organi dello
Stato all'organizzazione amministrativa della Regione, così come è
previsto dall'art. 43 dello Statuto siciliano. Pertanto è da escludere
che organi regionali possano esercitare funzioni spettanti per legge
dello Stato ad organi dell'amministrazione statale.
Ed a sostegno di tale assunto vengono citate le sentenze n. 11 del
18 gennaio 1957 e n. 13 di pari data di questa Corte, con le quali è
stato precisato che il generico riconoscimento alla Regione di potestà
legislativa e amministrativa non comporta anche il conferimento
automatico delle funzioni e degli uffici Statali. La Regione,
nonostante l'autonomia che le è stata attribuita, resta pur sempre
inquadrata nell'unità dello Stato, come dispone l'art. 1 dello Statuto
siciliano. Onde non è ammissibile che essa venga a sostituire lo Stato
nelle funzioni e negli organi senza che siano intervenute particolari
norme legislative dirette ad attuare tale passaggio.
Conclude l'Avvocatura chiedendo che questa Corte risolva il
conflitto, dichiarando che la competenza ad emanare provvedimenti in
materia di "tutela del paesaggio" spetta tuttora agli organi dello
Stato indicati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successivo
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e riconosca, conseguentemente, la
piena legittimità del decreto ministeriale 20 giugno 1958, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 del 3 settembre 1958.
Con memoria del 29 aprile 1959, depositata in cancelleria il 30
aprile 1959, la difesa della Regione nega che le decisioni n. 11 e 13
del 1957, di questa Corte, richiamate dall'Avvocatura, nonché le altre
intervenute in materia, possano valere da precedente per la risoluzione
del presente conflitto. E ciò non tanto perché tali decisioni si
riferiscono alla materia tributaria nella quale la potestà legislativa
della Regione è limitata e concorrente con quella dello Stato, quanto
perché le ripetute decisioni sono intervenute rispetto a funzioni
amministrative il cui esercizio da parte della Regione supponeva il
passaggio alla stessa di funzioni e organi dello Stato. Laddove invece,
come nel caso che ne occupa, sussistano nella Regione gli organi
amministrativi corrispondenti a quelli dello Stato, l'esercizio da
parte della Regione della competenza amministrativa, specie nelle
materie nelle quali la potestà legislativa è esclusiva, non sarebbe
condizionato all'emanazione di particolari norme di attuazione.
Si può argomentare in tal Senso - precisa la Regione - anche dalla
decisione n. 6 del 26 gennaio 1957 di questa Corte, con la quale la
competenza statuale, in materia di formazione degli elenchi delle acque
pubbliche dell'Isola, sarebbe stata affermata soltanto perché non
sussiste in Sicilia un organo regionale corrispondente al Capo dello
Stato, cui spetta, secondo le disposizioni vigenti, di approvare con
proprio decreto gli elenchi di dette acque.
In materia di "tutela del paesaggio" vi è invece una perfetta
corrispondenza - sottolinea ancora la Regione - tra gli organi
regionali e quelli statali. Né va dimenticato - conclude la memoria -
che in forza del D. P. R. 30 luglio 1950, n. 878, si è già verificato
il passaggio alla Regione delle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici, oltre che, come già detto, di quelle del Commissariato del
turismo, "di concerto" con i quali il Ministro della pubblica
istruzione ha invece emanato il decreto impugnato. Il che implica, di
per sé, una violazione della competenza regionale in quanto detti
organi sono incompetenti per il territorio della Regione siciliana.
Con ulteriore memoria del 25 novembre 1959 l'Avvocatura dello Stato
rileva che la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, stabilisce che nel
territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale
non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie
attribuite alla competenza regionale, la legislazione dello Stato in
vigore al 25 maggio 1947. E fa richiamo alla decisione n. 19 del 12
luglio 1956 di questa Corte, riaffermante il principio che, fino a
quando la Regione non si sia avvalsa del suo potere legislativo, le
leggi dello Stato hanno pieno vigore nella Regione stessa.
Ciò posto fa presente che la Regione siciliana non si è avvalsa
della sua potestà legislativa riguardante la tutela del paesaggio in
modo da modificare la legge organica e sostanziale del 29 giugno 1939,
n. 1497. La quale resta pienamente in vigore in Sicilia anche per
quanto riguarda il procedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico di località, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29
giugno 1939, e circa la competenza delle Commissioni provinciali e dei
Ministri (tutti organi dello Stato) a procedere a tale dichiarazione.
Consegue che in detta materia non si può riconoscere agli organi
amministrativi della Regione una specifica competenza in contrasto con
quella analoga spettante, per la legge statale, ad organi dello Stato.
Nell'udienza del 25 novembre 1959 la difesa delle parti ha
illustrato le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il riconoscimento alla
Regione siciliana di potestà legislativa ed amministrativa, nelle
materie dallo Statuto attribuite alla sua competenza, non comporta il
trasferimento automatico di funzioni amministrative: la Regione, per
quanto estesa possa essere la sua autonomia, resta sempre inquadrata
nell'unità dello Stato ed è ad esso subordinata (sent. n. 9 del 1957;
n. 14, 19 e 52 dello stesso anno; n. 45 del 1958). Ed ha altresì
precisato che la mancanza di esplicite norme di attuazione (art. 43
Statuto sic.), regolanti il passaggio di funzioni e di uffici dello
Stato all'organizzazione amministrativa della Regione, vieta che gli
organi regionali possano esercitare competenze amministrative spettanti
allo Stato sulla base delle leggi vigenti (sent. nn. 11 e 13 del 1957,
n. 1 del 1958 e n. 12 del 1959).
Siffatti principi valgono anche per l'attuale controversia.
Per negare ciò la difesa della Regione rileva che le surriportate
decisioni sono intervenute rispetto a funzioni amministrative il cui
esercizio da parte della Regione supponeva il passaggio alla stessa di
funzioni e organi dello Stato, mentre, ove sussistano nella Regione -
come nel caso che ne occupa - organi amministrativi corrispondenti a
quelli dello Stato, l'esercizio da parte della Regione della competenza
amministrativa, specie nelle materie nelle quali la potestà
legislativa è esclusiva, non è condizionato alla emanazione di
particolari norme di attuazione. Per dimostrare tale assunto la Regione
non adduce alcun argomento di ordine legislativo; né esso può
dedursi, come Sostiene la difesa, dalla decisione n. 6 del 26 gennaio
1957 di questa Corte. Non può dirsi, cioè, che in detta decisione la
competenza statuale in materia di formazione degli elenchi delle acque
pubbliche dell'Isola è stata affermata soltanto perché non sussiste
in Sicilia un organo regionale corrispondente al Capo dello Stato, cui
spetta, secondo le disposizioni vigenti, di approvare con proprio
decreto gli elenchi di dette acque.
Nella stessa sentenza, infatti, è esplicitamente detto che ogni
attività amministrativa, così dello Stato come della Regione, deve
sempre svolgersi rigorosamente in conformità delle leggi. Di
conseguenza, allorché si tratta di leggi statali che hanno
applicazione nel territorio regionale, qualsiasi esercizio di attività
amministrativa o esecutiva della Regione in ordine alle dette leggi
presuppone, necessariamente, la possibilità di sostituzione degli
organi regionali a quelli statali che nelle medesime leggi siano
indicati; ma tale possibilità non sussiste quando la sostituzione non
sia puntualmente prevista dallo Statuto o da norme di attuazione del
medesimo o, in generale, da altre leggi.
E per quanto attiene alla tutela del paesaggio, da comprendersi
nella più ampia "protezione delle bellezze naturali", la ripetuta
sostituzione degli organi regionali a quelli statali non è preveduta
specificamente, come la stessa Regione sostanzialmente riconosce.
Del che si può trovare ulteriore conferma nella circostanza che i
provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali
presuppongono, come e avvenuto anche nella specie, l'attività di un
organo collegiale (Commissione provinciale) del quale, fatta eccezione
per i componenti di diritto, i membri sono nominati dal Ministro per la
pubblica istruzione. E ciò indubbiamente conferisce a tale Commissione
carattere di organo statuale, come in veste di organi dello Stato
agiscono i vari Ministri che concorrono alla emanazione del decreto che
approva gli elenchi compilati dalla detta Commissione.
Pertanto è esatta l'osservazione della difesa dello Stato secondo
la quale, non essendo intervenute per la "tutela del paesaggio"
(Statuto sic.: artt. 14, lett. n, e 20) le norme di attuazione delle
disposizioni statutarie, deve riconoscersi al Ministro per la pubblica
istruzione la potestà attribuitagli dalla legge 29 giugno 1939, n.
1497, ad emanare provvedimenti in detta materia anche nel territorio
della Regione siciliana. S'intende che il Ministro per la P. I. rimane
titolare di questo potere fino a quando il potere stesso non passerà
alla Regione con il procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto
siciliano o in altra guisa giuridicamente efficace.
Fondato è invece il rilievo della ricorrente col quale si
denunzia, come invasione della competenza regionale, il fatto che un
provvedimento dell'amministrazione dello Stato venga emanato "di
concerto" con organi statali ormai privi di competenza nell'ambito
della Regione, per essere intervenute le norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Sicilia, che trasferiscono alla Regione
funzioni già attribuite ad organi dello Stato.
Questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e
Regione siciliana, per un caso in cui era passato da una
amministrazione statale alla amministrazione regionale il potere di
emettere provvedimenti di concessione in una determinata materia
(concessione per l'impianto di raffinerie di petrolio) senza il
contemporaneo passaggio alla Regione stessa dei poteri delle autorità
statali con le quali si doveva agire "di concerto", ha stabilito che,
pur spettando alla Regione l'iniziativa di emanare decreti di
concessione, la Regione non possa emanarli senza la partecipazione di
quegli organi della amministrazione centrale il cui concorso è
richiesto, anche se ai fini della emanazione del provvedimento
regionale l'accordo venga manifestato senza la forma tipica del
"concerto" adottata per i provvedimenti dello Stato. Che se la Regione
prescinde dal detto accordo, esorbita dai limiti delle proprie
attribuzioni, incidendo sulle materie riservate agli organi dello Stato
(Sent. n. 82 del 30 dicembre 1958).
Ciò premesso e con riferimento alla questione prospettata, è
anzitutto da rilevare che non può prendersi in esame, perché
tardivamente dedotta con la memoria depositata il 30 aprile 1959, la
doglianza della ricorrente secondo cui il decreto impugnato invaderebbe
la competenza regionale perché emanato "di concerto" col Ministro per
i lavori pubblici anziché con l'amministrazione regionale alla quale,
nell'ambito del proprio territorio, sarebbero passate le attribuzioni
del detto Ministero (art. 1 D. P. R. 30 luglio 1950, n. 878).
Tempestivo, invece, perché dedotto col ricorso e fondato, alla
stregua dei suesposti precedenti della Corte, è il rilievo secondo il
quale il provvedimento impugnato è stato adottato "di concerto" col
Commissariato per il turismo, le cui attribuzioni, nel territorio
dell'Isola, sarebbero passate alla amministrazione regionale in virtù
dell'art. 1 del D. P. R. 9 aprile 1956, n. 510.
Infatti con le disposizioni degli artt. 2 e seguenti del citato
decreto n. 510 l'intervento del Commissariato per il turismo viene in
varia misura regolato relativamente alle manifestazioni turistiche
d'iniziativa regionale, alle stazioni di cura e di soggiorno, alla
Organizzazione degli enti provinciali per il turismo; mentre in virtù
dell'articolo primo dello stesso decreto, nel territorio della Regione
siciliana le attribuzioni del Commissariato predetto sono esercitate
dall'amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in
relazione all'art. 14, lett. n, dello Statuto siciliano (cioè per
quanto attiene al turismo, alla vigilanza alberghiera, alla tutela del
paesaggio e alla conservazione delle antichità e delle opere
artistiche). Il che induce a ritenere che, non essendo per la "tutela
del paesaggio" la potestà regionale limitata da eventuali attribuzioni
tuttora proprie del Commissariato per il turismo, il Ministro per la
pubblica istruzione doveva emanare il provvedimento impugnato d'intesa
con la Regione siciliana e non col Commissariato per il turismo, che è
un organo dell'Amministrazione centrale.
Pertanto, trattandosi di illegittimità avente rilevanza
costituzionale e non di un vizio dell'atto da dedurre davanti agli
organi della giustizia amministrativa (sent. n. 82 citata),
l'accoglimento di tale mezzo di impugnazione porta a dover dichiarare
l'annullamento del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del
20 giugno 1958.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione
tra lo Stato e la Regione siciliana indicato in epigrafe:
dichiara l'incompetenza del Ministro per la pubblica istruzione ad
emanare, nel territorio della Regione siciliana, provvedimenti
riguardanti la "protezione delle bellezze naturali" senza la
partecipazione dell'organo della Regione siciliana, preposto al
turismo;
annulla di conseguenza il decreto del Ministro per la pubblica
istruzione 20 giugno 1958 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
settembre 1958, n. 212) impugnato dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1959
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTA
GLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte