Sentenza n. 65/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza
emessa il 9 marzo 1962 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Catalano Anna e De Maria Maria Rosaria contro l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 98 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 9 marzo 1962 nel giudizio civile promosso
da Catalano Anna e De Maria Maria Rosaria, nei confronti dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, il Tribunale di Napoli rimetteva a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - emanato in base
alla delegazione di potestà legislativa concessa con legge 4 aprile
1952, n. 218 - per violazione della legge di delega. Infatti, mentre
quest'ultima autorizzava il Governo (oltre all'emanazione di norme di
attuazione e transitorie) alla emanazione di norme di semplice
coordinamento delle preesistenti disposizioni legislative in materia di
assicurazioni sociali con quelle della stessa legge n. 218 citata, con
la disposizione impugnata il decreto emanato per l'attuazione della
legge di delega, rendendo estensibile la riduzione di un quarto della
pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai prestatori
d'opera retribuita beneficiari di pensioni a carico di forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, avrebbe trasmodato dai
limiti della delega, non risultando l'anzidetta estensione da alcuna
preesistente disposizione riflettente i pensionati in questione, e anzi
risultando in contrasto con l'art. 14 del R.D. 30 settembre 1920, n.
1538, riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto in concessione, cui si riferisce la fattispecie
sottoposta all'esame del Tribunale.
L'ordinanza è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
procuratori delle parti costituite, ed è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 16 giugno 1962.
Innanzi a questa Corte si è costituito soltanto l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, depositando mandato e deduzioni in
data 4 luglio 1962.
Nelle deduzioni, premesso che l'art. 14 del R.D. n. 1538 del 1920,
ricordato nell'ordinanza di rinvio, non avrebbe alcun punto in comune
con la disposizione impugnata in questa sede, si osserva che il
trattamento di previdenza degli agenti ferrotranviari fin dalla sua
origine sarebbe stato strettamente connesso all'assicurazione generale
obbligatoria, ricordando, a tal riguardo, l'art. 4, n. 1, del R.D. n.
1538 del 1920, l'art. 2, lett. a, del D. Lg. 28 maggio 1945, n. 402,
l'art. 3 del D. Lg. 16 settembre 1947, n. 1083, l'art. 17 della legge
28 dicembre 1952, n. 4435 - disposizioni dalle quali risulterebbe che
il trattamento stesso sarebbe stato inteso dal legislatore come avente
per base l'assicurazione generale obbligatoria, con l'aggiunta di certe
integrazioni. Si aggiunge poi che la limitazione contenuta nell'art. 12
della legge n. 218 del 1952 - estesa agli iscritti alle forme speciali
di previdenza col secondo comma dell'art. 25 del D. Lg. n. 818 del 1957
- risponderebbe a un criterio generale di politica legislativa che il
legislatore delegato non avrebbe potuto ignorare. Si conclude
chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione sottopostale dal
Tribunale di Napoli.
All'udienza di trattazione della causa la difesa dell'Istituto ha
insistito nei medesimi sensi. Considerato in diritto :
La Corte è stata chiamata più volte a occuparsi della delegazione
di potestà legislativa conferita dall'art. 37, principio e n. 1, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, in base alla quale il Governo poteva
emanare disposizioni transitorie e di attuazione della citata legge,
nonché norme intese a "coordinare" le preesistenti norme sulle
assicurazioni sociali con quelle della legge stessa (sentenze nn. 24
del 1959, 34 e 35 del 1960, 2, 28, 38 del 1962, 3 e 4 del 1963). Se il
Governo aveva, in base all'anzidetta delega, il potere di emanare
disposizioni strumentali per render possibile l'applicazione delle
nuove norme, nonché disposizioni volte a eliminare antinomie e
disarmonie tra esse e le norme preesistenti, e a integrare il contenuto
di queste ultime con quello delle nuove, non aveva certamente il potere
di introdurre nella normazione preesistente innovazioni diverse da
quelle implicate dalla legge del 1952.
L'impugnato art. 25, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, emanato in attuazione della delega concessa con la ricordata
legge, statuisce che la disposizione dell'art. 12 di questa ultima - in
base alla quale il trattamento di pensione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti viene ridotto di un quarto (ma in misura non
eccedente un quarto della retribuzione) quando il titolare percepisca
tuttora una retribuzione in qualità di lavoratore subordinato - "si
applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a
carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". In
tal modo è stata introdotta nel sistema dei trattamenti di pensione a
carico di "forme obbliatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", che
prima non conoscevano una siffatta limitazione del diritto dei
beneficiari, una norma nuova. Né può dirsi che si tratti di una
disposizione di attuazione della legge n. 218 del 1952 - non avendo la
norma una funzione strumentale in vista dell'applicazione dell'art. 12
o di altri precetti di questa -, e neanche di una disposizione di
coordinamento-non essendo la norma ordinata ad armonizzare, senza
innovare, il contenuto della legge del 1952 con le norme previdenziali
preesistenti.
Il carattere innovativo della disposizione impugnata sussiste tanto
in via generale, quanto con particolare riferimento al trattamento
previdenziale del personale dei servizi pubblici di trasporto in
concessione, cui specificamente ha riguardo la ordinanza di rimessione.
Del fatto che senza di essa la disposizione dell'art. 12 della
legge del 1952 non avrebbe potuto trovare applicazione per i soggetti
contemplati nel secondo comma dell'art. 25 del decreto del 1957 ben
furono consapevoli gli stessi compilatori di quest'ultimo, se il
precetto in esame dice che quella disposizione "si applica altresì" (e
cioè in aggiunta ai soggetti contemplati dall'art. 12) a quella
particolare categoria di soggetti cui la norma del 1957 ha riguardo. Ma
si tratta di constatazione alla quale si giunge indipendetemente da
ciò. Che la legge 4 aprile 1952, n. 218, in cui è contenuta la delega
della quale si discute, riguardi la sola assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e non le
forme obbligatorie di previdenza designate come "sostitutive" di tale
assicurazione, risulta chiaramente sia dai testi legislativi e dal
sistema ai quali la legge si raccorda modificandoli in parte,
riguardanti anch'essi l'assicurazione generale obbligatoria
(decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e leggi precedenti), sia da tutto il contesto della
legge, la quale (a parte l'espressa eccezione relativa agli assicurati
dell'E.N.P.A.L.S., contenuta nell'art. 34) non ha alcun punto di
collegamento con le cosiddette forme "sostitutive", se non nell'art.
35, volto peraltro a preservarne la diversità di regime.
Con speciale riguardo alla previdenza del personale dei servizi
pubblici di trasporto in concessione - cui in modo particolare si
riferisce l'ordinanza di rimessione -, è poi da osservare che, fin
dalle sue origini, la previdenza stessa fu regolata in modo del tutto
particolare rispetto alla previdenza della generalità dei lavoratori,
mediante provvedimenti normativi ad hoc e appositi "fondi" (legge 30
giugno 1906, n. 272; legge 14 luglio 1912, n. 835, decr. legisl. 25
marzo 1919, n. 467; regolamento 30 settembre 1920, n. 1538; decr.
legisl. 19 ottobre 1923, n. 2311; decr. legisl. 28 maggio 1945, n.
402; decr. legisl. 16 settembre 1947, n. 1083; legge 28 dicembre 1952,
n. 4435; legge 28 luglio 1961, n. 830).
Che la legge n. 218 del 1952 non riguardi tale personale, è
confermato, tra l'altro, dall'emanazione, di poco successiva, per la
previdenza del personale stesso, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435,
contenente una disciplina del tutto autonoma e diversa rispetto a
quella della legge n. 218, e raccordantesi non a quest'ultima, bensì
al preesistente sistema previdenziale della categoria. La distinzione
dei due sistemi normativi risulta anche dal fatto che con l'art. 27
della citata legge n. 4435 fu accordata al Governo, autorizzato a
riunire in testo unico tutte le disposizioni in materia di previdenza
del personale in questione, "altresì la facoltà di integrare e di
modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative
all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e con le altre leggi dello Stato".
Ne può valere richiamarsi - come fa la difesa dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale-al fatto che per il personale dei
servizi pubblici di trasporto in concessione, più che una forma
previdenziale obbligatoria "sostitutiva" di quella generale, si è
avuta - ma limitatamente ad alcuni periodi (che in realtà riguardano
soltanto il tempo tra il decr. legisl. 25 marzo 1919, n. 467, e il
decr. legisl. 19 ottobre 1923, n. 2311, nonché il tempo tra il decr.
legisl. 28 maggio 1945, n. 402, e la legge 28 luglio 1961, n. 830) -
una forma previdenziale obbligatoria "integrativa" di quella generale.
A prescindere dalla circostanza che anche in tali periodi la parte di
contributi e di oneri facente capo ai "fondi" particolari è stata
sempre di gran lunga prevalente su quella facente capo alla gestione
"comune" dell'I.N.P.S. (salvo il biennio trascorso tra il decr. legisl.
28 maggio 1945, n. 402, e il decr. legisl. 16 settembre 1947, n. 1083),
è da osservare che costantemente - e perciò anche nei periodi
anzidetti - la forma di previdenza del personale di cui trattasi fu
dissimile - sopra tutto (ed è ciò che specialmente interessa ai fini
del presente giudizio) per quanto riguarda gli assegni attribuiti al
personale in caso di cessazione dal servizio, di invalidità e di
vecchiaia, e gli assegni attribuiti ai superstiti, nonché per quanto
riguarda le modalità di erogazione - rispetto a quella della
generalità degli assistiti dall'Istituto.
Né è senza importanza che il decreto luogotenenziale 30 dicembre
1945, n. 820, emanato in osservanza dell'art. 1, secondo comma, del
decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, ebbe a riconoscere al
trattamento previdenziale del personale in questione - si noti, proprio
nel periodo di maggiore attenuazione del carattere della
"sostitutività" - natura "sostitutiva" dell'assicurazione generale
obbligatoria.
È da ritenere dunque che, con l'estensione della disposizione
dell'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a categorie di
pensionati alle quali tale articolo non era applicabile, il secondo
comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, abbia esorbitato
dai limiti della delega legislativa conferita con l'art. 37 della
citata legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma del
l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI- GIUSEPPE
CHIARELLI- GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte