Sentenza n. 65/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 414, ultimo
comma, del codice Penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre
1968 dal giudice istruttore del tribunale di Rovigo nel procedimento
penale a carico di Traniello Leobaldo Giovanni e Milan Paolo, iscritta
al n. 261 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, richiesto dal
p .m. di emettere decreto di archiviazione nei confronti di Leobaldo
Giovanni Traniello e di Paolo Milan, imputati di apologia di delitto
per aver giustificato il reato di disobbedienza per cui tale Bellettato
era stato denunziato alla procura militare di Torino (art. 173
c.p.m.p.), respingeva l'istanza, disponendo l'ulteriore corso del
procedimento.
Il giudice procedente osservava che nell'articolo "L'obiettore di
coscienza" a firma del Traniello, erano contenute frasi di
apprezzamento della condotta degli obiettori di coscienza, (quale "...
forse, oggi è prematuro abolire l'obblico del servizio militare; ma
per questo è anche preziosa la presenza di coloro che, a costo di
pagare di persona, portano avanti l'idea che un giorno bisognerà farne
a meno se ci si vorrà considerare ancora popoli civili ") che, secondo
una certa interpretazione potevano essere sufficienti ad integrare gli
estremi del reato previsto nell'ultimo comma dell'art. 414 del codice
penale.
Sollevata dal difensore questione di legittimità costituzionale
della norma incriminatrice, per contrasto con l'art. 21, primo comma,
della Costituzione che garantisce il diritto di libera manifestazione
del pensiero, il giudice a quo, ritenendo la questione rilevante e non
manifestamente infondata, rimetteva gli atti del giudizio alla Corte
costituzionale.
Con atto depositato il 18 febbraio 1969 interveniva in giudizio la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione proposta.
Osserva l'Avvocatura che l'art. 21 della Costituzione non pone in
essere un diritto illimitato, tanto vero che la Corte costituzionale ha
riconosciuto che operano in senso limitativo, oltre la tutela del buon
costume, espressamente richiamata, l'esigenza di impedire turbamenti
dell'ordine pubblico, il cui mantenimento costituisce una finalità
immanente nel sistema (sentenze n. 87 del 1966 e 19 del 1962).
In secondo luogo, osserva l'Avvocatura, anche ad aderire alla più
rigorosa interpretazione dell'art. 414, ultimo comma, del codice
penale, l'apologia di delitto si riferisce sempre ad un concreto
determinato avvenimento del passato, onde non può concernere la libera
critica al sistema o alle sue singole norme. Mentre, dunque, la
manifestazione del puro pensiero, scientifico, religioso, politico,
ecc., tutelata dal principio costituzionale invocato, rimane del tutto
estranea alla norma incriminatrice denunciata, questa punisce soltanto
l'elogio del singolo fatto storico vietato penalmente, per la
possibilità dell'evento turbativo dell'ordine pubblico che ne deriva
immancabilmente. Considerato in diritto :
La questione sottoposta all'esame della Corte è la seguente: se
l'art. 414, ultimo comma, del codice penale, colpendo la pubblica
apologia di ogni delitto, non possa, in talune ipotesi, costituire
ingiusto impedimento alla libertà di manifestare il proprio pensiero;
libertà fondamentale garantita a tutti, senza distinzione di modi e di
materia, dall'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Il denunciato contrasto non sussiste, ove dell'art. 414, ultimo
comma, del codice penale si dia corretta interpretazione.
Ogni ordinamento statuale prevede e indica i mezzi per mutare le
leggi penali quando esse appaiono non più rispondenti al comune
sentimento della giustizia. Non solo, quindi, i regimi autoritari, ma
altresì quelli liberali, democratici, popolari hanno sempre preveduto
e prevedono il reato d'apologia del delitto, già contemplato nell'art.
247 del codice penale italiano del 1889.
L'art. 414, ultimo comma, del codice penale non limita in alcun
modo la critica della legislazione o della giurisprudenza, né
l'attività propagandistica di singoli, partiti, movimenti, gruppi,
diretta a promuovere la deletio di qualsiasi norma incriminatrice,
anche nel momento in cui essa viene applicata in concreto. Né
costituisce reato d'apologia l'affermare che fatti preveduti dalla
legislazione vigente come delitti hanno, o possono avere,
soggettivamente od oggettivamente positivo contenuto morale o sociale:
che l'autore di un reato possa aver agito per motivi di particolare
valore morale o sociale è riconosciuto del resto dall'art. 62 n. 1 del
codice penale.
Diversa dalla critica alla legge, dalla propaganda per il suo
aggiornamento, dal giudizio favorevole sui moventi dell'autore, che
sono tutte lecite manifestazioni di pensiero, è la pubblica apologia
diretta, e idonea, a provocare la violazione delle leggi penali.
Plaudire a fatti che l'ordinamento giuridico punisce come delitto e
glorificarne gli autori è da molti considerata una ipotesi di
istigazione indiretta: certo è attacco contro le basi stesse di ogni
immaginabile ordinamento apologizzare il delitto come mezzo lodevole
per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale. Non
sono concepibili, infatti, libertà e democrazia se non sotto forma di
obbedienza alle leggi che un popolo libero si dà liberamente e può
liberamente mutare.
L'apologia punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, del
codice penale non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e
semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento
concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
Si vuole ricordare, a chiarimento, che la libertà di
manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della
Costituzione, trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon
costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo
costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti
della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità
immanente del sistema (sentenze n. 19 dell'8 marzo 1962, n. 87 del 6
luglio 1966, n. 84 del 2 aprile 1969).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 414, ultimo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della
Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, con
ordinanza 23 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte