Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e

secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5

luglio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a

carico di Massara Giorgio ed altri iscritta al n. 430 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 324 del 24 dicembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 5 luglio

1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

8, primo e secondo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3

e 112 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, le disposizioni denunciate

ccntrasterebbero coll'obbligo del pubblico ministero di esercitare

l'azione penale (art. 112 Cost.), in quanto nel caso (delitto politico

commesso all'estero) non si può procedere senza la richiesta del

Ministro della giustizia, cioè d'un organo di amministrazione attiva;

con violazione, dunque, anche del principio d'uguaglianza poiché

l'art. 8 rende possibile, per l'assoluta discrezionalità della

richiesta del Ministro, una discriminazione in concreto fra soggetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, come risulta dall'intera argomentazione

dell'ordinanza di rinvio e nonostante il dispositivo di quest'ultima,

si denuncia l'art. 8 del codice penale solo perché esso fa dipendere

l'esercizio dell'azione penale "dalla richiesta del Ministro".

che una dichiarazione di incostituzionalità di questa parte

dell'articolo, se fosse pronunciata, otterrebbe un effetto (cioè

l'esercizio obbligatorio dell'azione penale) che nel giudizio a quo si

è già verificato poiché - afferma l'ordinanza - "la richiesta del

Ministro della giustizia nella specie è intervenuta";

che pertanto la questione è del tutto irrilevante ai fini del

giudizio di merito, e perciò inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del

codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte