Sentenza n. 65/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 416
cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 giugno 1975 dal pretore di Fivizzano nel
procedimento civile vertente tra Pietrelli Decimo Sesto e il Comune di
Fivizzano, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1976 dal pretore di Aulla nel
procedimento civile vertente tra Calani Luigi e la ditta Carpanelli
Raffaele, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1 settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 27 novembre 1976 dal pretore di Oppido
Mamertina nel procedimento civile vertente tra Tripodi Antonino e il
Seminario Vescovile di Oppido Mamertina, iscritta al n. 760 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In calce al ricorso, proposto dallo stradino Decimo Sesto
Pietrelli per conseguire differenze di retribuzione e indennità di
anzianità e depositato il 18 aprile 1975, l'adito pretore di Fivizzano
fissò per la discussione l'udienza del 6 giugno 1975 avvertendo che, a
sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.c., le parti erano tenute a
comparire personalmente, con decreto del 19, notificato, in una con la
copia del ricorso, al convenuto Comune di Fivizzano, a mani del
Sindaco, il 23 dello stesso mese.
All'udienza di discussione si costituì, giusta delibera di
urgenza, adottata dalla Giunta il 21 maggio 1975 e pubblicata il
successivo 4 giugno, il Comune eccependo il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario e contestando la fondatezza in merito delle
domande attrici. Avendo l'attore eccepito la tardività di costituzione
del convenuto, il pretore, con ordinanza di pari data, dichiarò come
non avvenuta detta costituzione rinviando all'udienza del 27 giugno
1975 per l'assunzione della prova per testi richiesta dall'attore e
l'audizione personale delle parti.
All'udienza del 27 giugno 1975, il pretore, ripresa in esame la
dichiarazione di irregolarità della costituzione del convenuto, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c.
con ordinanza di pari data, regolarmente comunicata e notificata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975 (n. 448
reg. ord. 1975).
Premesso che la preclusione, in detta norma prevista, non può
essere posta da parte mediante l'applicazione delle norme che
disciplinano la costituzione tardiva del contumace nel rito ordinario
per non essere queste suscettibili di analogia, ha il pretore ravvisato
nell'art. 416 attentato grave al diritto inviolabile di difesa,
garantito dall'art. 24 Cost., che l'inapplicabilità della disciplina
della costituzione tardiva del convenuto, propria del rito ordinario,
non varrebbe a impedire; art. 416 che non riceverebbe giustificazione
neppure dalla direttiva di tutela della parte più debole perché
convenuto nel rito speciale del lavoro può essere anche il lavoratore.
Di conseguenza, il giudice a quo ha rimesso alla Corte l'esame della
questione di legittimità dell'art. 416 nella parte in cui fissa per la
costituzione del convenuto termine a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 9 ottobre
1975, in cui ha, tra l'altro, osservato, a sostegno della conclusione
d'infondatezza della proposta questione, che il termine, fissato nella
impugnata norma, è più che sufficiente al convenuto per apprestare la
difesa.
2. - In calce al ricorso, proposto da Calani Luigi, che assumeva di
essere stato licenziato per non aver inviato i certificati medici di
malattia, per conseguire la retribuzione sino all'effettiva guarigione
e il risarcimento dei danni, nonché l'indennità di anzianità, e
depositato il 29 dicembre 1975, il pretore di Aulla fissò per la
discussione l'udienza del 24 febbraio 1976, "precisando che, ai sensi
dell'art. 420 c.p.c., la mancata comparizione personale delle parti
senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal
giudice ai fini della decisione", con decreto di pari data, consegnato
il successivo 31 dal cancelliere della pretura al locale ufficio
postale per la notifica alla convenuta Impresa di costruzioni
elettrodotti di Campanelli Raffaele. Questi, con atto ricevuto il 23
febbraio 1976 dal segretario comunale di Licciana Nardi (domicilio
dell'attore e sede dell'impresa convenuta), nominò suo procuratore
speciale Galeazzi Adamo Giuseppe, che, in suo nome, si costituì
mediante memoria 24 febbraio 1976, in cui chiese dichiarare nullo per
genericità, cagionata dalla mancata applicazione dei nn. 4 e 5
dell'art. 414 c.p.c., il ricorso e, gradatamente, dichiarare infondata
la domanda e, per l'ipotesi di ritenuta ritualità del ricorso,
giudicare non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 416 c.p.c. in quanto fissa il termine di
dieci giorni per la costituzione del convenuto.
Con ordinanza 24 febbraio 1976, debitamente comunicata e
notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 1°
settembre 1976 (n. 458 reg. ord. 1976), l'adito pretore , ritenutane la
rilevanza, ha d'ufficio dichiarato non manifestamente infondata la
questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c., in riferimento all'art.
24, comma secondo, Cost., nella parte in cui fissa per la costituzione
del convenuto termine di giorni dieci prima della udienza di
discussione.
La motivazione è mutuata dalla ordinanza del pretore di Fivizzano
e, quindi, vi si denuncia non tanto la esiguità del termine quanto la
mancata previsione della costituzione tardiva del convenuto.
Nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 21
settembre 1976, riproduttivo dell'altro versato nell'incidente n.
448/1975.
3. - In calce al ricorso, proposto da Tripodi Antonino per
differenze di retribuzione, straordinario e indennità di anzianità, e
depositato il 12 luglio 1976, il pretore di Oppido Mamertina fissò per
la discussione e la personale comparizione delle parti l'udienza del 9
settembre 1976 con decreto del 12 luglio 1976, notificato, in una con
copia del ricorso, il successivo 13 al convenuto Seminario di Oppido
Mamertina, del quale veniva dichiarata all'udienza di discussione la
contumacia. All'udienza di rinvio del 21 ottobre 1976, si costituì il
difensore del Seminario mediante comparsa di risposta, in cui sollevò,
in via pregiudiziale, questione di costituzionalità degli artt. 411,
412, 414, 416, 420, 421, 423, 429, ultimo comma, in riferimento agli
Con ordinanza 27 novembre 1976, debitamente comunicata e
notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo
1977 (n. 760 reg. ord. 1976), l'adito pretore, revocata la
dichiarazione di contumacia del convenuto, ha, nel dispositivo,
"ritenuto che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del
convenuto non sono manifestamente infondate e che, al contrario, sono
rilevanti ai fini della decisione della causa".
Peraltro, nella motivazione ha osservato che "le norme in questione
eccepite dal convenuto e particolarmente per quanto concerne l'art. 416
c.p.c., si appalesano gravemente lesive del diritto inviolabile della
difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto non si limita
a stabilire perentorie decadenze che potrebbero apparire giustificate
per esigenze di speditezza processuale, ma è tale da escludere, con la
possibilità di una costituzione tardiva, la stessa possibilità della
difesa".
Ha infine rilevato che "le eccezioni proposte pregiudizialmente dal
convenuto devono essere interpretate soprattutto in relazione all'art.
3 della Costituzione rispetto alle norme del codice di procedura
civile".
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. - Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il giudice Andrioli
ha svolto la relazione e l'interveniente Presidenza ha insistito nelle
conclusioni. Considerato in diritto :
Va disposta, per la evidente connessione, la riunione dei tre
procedimenti.
La sostanza delle ordinanze dei pretori di Fivizzano e di Aulla si
riduce all'affermazione che la esiguità del termine fissato per la
costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di
difesa per l'inapplicabilità, nel rito del lavoro, della disciplina
della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi, avanti
ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario;
raffronto tra i due riti, che ha indotto il pretore di Oppido Mamertina
a denunciare la violazione anche dell'art. 3 Cost.
Né l'uno né l'altro precetto, assunti a parametri di legittimità
costituzionale, sono, a giudizio della Corte, violati.
I pretori di Fivizzano e di Aulla, i quali hanno, nei decreti di
fissazione della udienza di discussione, avvertito i convenuti della
esigenza di comparire personalmente, non hanno tenuto nel debito conto
che le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il
rito ordinario avanti agli uffici collegiali dal rito speciale del
lavoro, che in primo grado si celebra avanti a giudice monocratico,
sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti, nei quali sia
ragionevole assumere il primo a modello di perfezione, cui l'altro -
pena l'incostituzionalità - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa.
Con specifico riguardo alla lamentata inapplicabilità, al rito del
lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto
contumace, non è da lasciare in ombra che il convenuto può sì
"purgare" la contumacia in ogni stato del procedimento fino all'udienza
di rimessione della causa al collegio, ma, a parte l'onere di
disconoscere, nella prima udienza o nel termine fissato
dall'istruttore, le scritture contro di lui prodotte (art. 293), le
preclusioni maturate in suo danno vengono cancellate sol se il
convenuto dimostri - dopo aver superato vittoriosamente l'apprezzamento
di verosimiglianza dei fatti addotti a prova dell'impedimento - che la
nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di
aver conoscenza del processo o che la costituzione gli è stata
impedita da causa a lui non imputabile (così i tre primi commi
dell'art. 294, di cui non va negletto l'ultimo comma).
Pertanto, gli artt. 293 e 294, anche se inseribili nel rito
speciale (problematica il cui scioglimento è estraneo ai compiti di
questa Corte, la quale non ha mancato di verificare la conformità ai
dettami costituzionali delle or menzionate disposizioni; sent.
54/1968), non costituirebbero bilanciamento utile ad eliminare i dubbi
sulla esiguità del termine per comparire, a proposito del quale la
Corte non può non rilevare che il raffronto andrebbe, in ogni caso,
istituito non tra l'art. 416, comma primo, e l'art. 163 bis, integrato
dagli artt. 183, 184, 293 e 294, ma tra gli artt. 415, quarto e quinto
comma, 416 e 420, comma quinto, e gli artt. 313,316 e 317, dettati per
il rito ordinario avanti i giudici monocratici.
Peraltro, anche nel rito del lavoro i principi generali del
processo, già intesi ed applicati dalla Corte nella sentenza 13/1977,
consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto.
In particolare, la durata del termine di sua costituzione, se
scrutinata non già, come dai giudici del merito si è fatto, con
riferimento ai soli primi due commi dell'art. 416, ma alla luce del
sistema di cui si sono intenzionati i dati positivi, si appalesa
conforme ai dettami della ragione, e, quindi, esente da fondate censure
d'incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di
legittimità dell'art. 416 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte