Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708

cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20

luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico

di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn.

943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata,

in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico

del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza

dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una

presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di

colpevolezza dell'imputato.

Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle

quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della

legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti,

limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata

spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle

singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e

del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato

che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost.

non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il

principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le

ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi,

sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli

artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte