Sentenza n. 65/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d.
30 dicembre 1923 n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro)
promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Firenze sul ricorso proposto da Guastini
Laura e Franchi Osvaldo, iscritta al n. 609 del registro ordinanze del
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45
dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto registrato il 10 agosto 1959 Guastini Laura e Franchi
Osvaldo, rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario di un
terreno con casa colonica sito a Castellina in Chianti, vendevano
contestualmente i loro diritti a Montereggi Carlo, il quale acquistava
la piena proprietà dell'immobile.
L'Ufficio del registro di Firenze, ai sensi dell'art. 21 r.d. 30
dicembre 1923 n. 3269, tassava la riunione dell'usufrutto alla nuda
proprietà, emettendo la relativa ingiunzione a carico della Guastini.
Questa ricorreva prima alla Commissione provinciale e poi alla
Commissione centrale delle imposte, la quale, dopo l'entrata in vigore
delle nuove norme sul contenzioso tributario, rimetteva gli atti alla
Commissione di secondo grado di Firenze.
Quest'ultima con ordinanza del 27 maggio 1978 sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53
Cost., dell'art. 21 della citata legge di registro, nella parte in cui
implicitamente dispone che sia dovuta dal nudo proprietario l'imposta
di consolidazione, anche quando lo stesso e l'usufruttuario
trasferiscano i propri diritti ad un medesimo terzo, che intende
divenire pieno proprietario.
Ad avviso della Commissione, la consolidata giurisprudenza della
Cassazione - secondo cui "la cessione contestuale della nuda proprietà
e dell'usufrutto a favore della stessa persona che acquista l'intera
proprietà del bene, presuppone una rinuncia abdicativa dell'usufrutto,
che si consolida a favore del nudo proprietario alienante" - se si
giustificava nel vigore del cod. civile del 1865, il quale con l'art.
492 stabiliva la non cedibilità dell'usufrutto, non si concilierebbe
più con la norma dell'art. 980 del codice vigente, che sanziona il
principio della libera cedibilità del medesimo. Per modo che - ove
(come nella specie) le parti cedano (in conformità all'attuale
ordinamento civilistico) i rispettivi diritti reali limitati - la
tassazione, a carico del nudo proprietario, della consolidazione non
sarebbe più riferibile ad un effettivo risultato economico da lui
realizzato, risultato a cui invece potrebbe collegarsi, in base al
principio della capacità contributiva, la corrispondente obbligazione
d'imposta.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuta la Presidenza
del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per l'infondatezza
della questione, escludendo che l'innovazione recata dall'art. 980 cod.
civ. (sulla cedibilità dell'usufrutto) abbia in alcun modo influito
sulla tradizionale applicazione dell'imposta di consolidazione nella
situazione di specie. E ciò in quanto - se è pur vero che la somma
dei due diritti parziari corrisponde alla proprietà piena - vero
sarebbe altresl' che "le due prospettate situazioni non coincidono,
perché quando si vuole acquistare e in concreto si acquista
direttamente la piena proprietà di un bene, non si possono acquistare
separatamente la nuda proprietà e l'usufrutto", che rimarrebbe pur
sempre legato alla durata della vita del titolare. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di
secondo grado di Firenze dubita della legittimità costituzionale della
disposizione dell'art. 21 della legge di registro, approvata con r.d.
30 dicembre 1923 n. 3269, concernente la c.d. imposta di consolidazione
dell'usufrutto con la nuda proprietà: disposizione che, com'è noto,
ha dato luogo a numerose critiche e contrastanti orientamenti (di essa
si è occupata, sotto un profilo diverso dall'attuale, anche questa
Corte con la sentenza 18 giugno 1963 n. 92). A seguito della riforma
tributaria, in attuazione del criterio di semplificazione dettato
dall'art. 7 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, la ricordata
disciplina è stata abolita e sostituita, nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
634, con altra più semplice e più aderente a criterio generale che
regola la tassazione in tema di imposta di registro. Però la
precedente normativa continua ad applicarsi ai rapporti anteriori, come
correttamente è stato ritenuto dal giudice a quo, e come risulta ora
anche dal d.l. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito in legge 7 marzo 1986 n.
60, in quanto l'art. 6 mantiene l'imposta di consolidazione, prevista
dal cit. art. 21, per le ipotesi in cui la riunione dell'usufrutto alla
nuda proprietà sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del
d.P.R. n. 634 del 1972, e nella specie trattasi di consolidazione
verificatasi nel 1959.
2. - Il giudice a quo accoglie, rispetto alla norma denunciata,
l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, secondo cui il
simultaneo trasferimento, da parte dei rispettivi titolari, della nuda
proprietà e dell'usufrutto di un ben a favore di un terzo, che intende
acquistarne il pieno dominio presuppone la riunione di entrambi i
diritti in capo al nudo proprietario alienante, dal quale, pertanto, è
dovuta l'imposta di consolidazione.
Lo stesso giudice ritiene però che la norma, Così intesa,
contrasti con l'art. 53 Cost., una volta che il codice civile del 1942
ha innovato la disciplina dettata in materia dal codice del 1865,
giacché, mentre quest'ultimo non consentiva la cessione dell'usufrutto
(art. 492), quello attuale l'ha invece espressamente permessa (art.
980). Il che impedirebbe - secondo il detto giudice - di ravvisare
nella vicenda giuridica qui considerata un fenomeno di consolidazione a
favore del nudo proprietario, e quindi un vantaggio economico
indicativo di capacità contributiva: nei confronti di questo - si
afferma testualmente nell'ordinanza - "non è possibile rinvenire la
idoneità soggettiva all'obbligazione di imposta, deducibile dal
presupposto al quale la prestazione è collegata, non sussistendo alcun
elemento economico reale e corrispondendo il meccanismo della norma ad
una mera presunzione smentita dalla realtà contrattuale".
3. - Così precisati i termini della questione, non può dubitarsi
della sua infondatezza.
È chiaro, infatti, che il potere di disposizione
dell'usufruttuario, pur diversamente regolato nel codice civile
abrogato e in quello vigente, concerne esclusivamente la sfera
giuridica dell'usufruttuario medesimo e non incide su quella del nudo
proprietario, la quale non viene alterata, sotto l'angolo visuale che
qui interessa, dalla ricordata modificazione legislativa. L'ordinanza
di rimessione non si preoccupa di fornire alcun elemento a sostegno del
contrario presupposto da cui muove, limitandosi alle assiomatiche
affermazioni sopra riportate e non affrontando Così in termini
corretti il vero problema: il quale si ricollega non già alla suddetta
modificazione normativa, bensl' alla inidoneità della cessione
dell'usufrutto, e contestualmente della nuda proprietà, a realizzare
il risultato perseguito dalle parti, che non consiste nella duplice
alienazione dei due diritti frazionari, ma si sostanze nel
trasferimento della piena proprietà del bene. E tale trasferimento
esige di necessità che in un momento, se non cronologicamente, almeno
logicamente anteriore, sia avvenuta la riunione degli indicati diritti
frazionari in capo ad uno stesso soggetto, ossia al nudo proprietario,
il quale pertanto, a seguito di detta consolidazione, consegue il
potere di trasferire la piena proprietà, di cui è diventato titolare,
al soggetto che intende acquistarla.
In ciò trova la sua ragione giustificativa l'imposizione
tributaria a carico dello stesso nudo proprietario, la cui capacità
contributiva peraltro non può essere considerata, come vorrebbe
l'ordinanza di rimessione, soltanto in relazione alla fase finale della
vicenda giuridica, ma deve essere valutata complessivamente, tenendo
conto anche del suo momento iniziale.
E la c.d. imposta di consolidazione, secondo un pacifico
orientamento giurisprudenziale, ha carattere complementare rispetto al
tributo principale precedentemente corrisposto (al momento
dell'acquisto), essendone rinviata soltanto la liquidazione al tempo
della riunione dei due diritti reali frazionari: pertanto, la capacità
contributiva, se sussistente in riferimento al tributo principale, già
corrisposto, non può poi fare difetto rispetto a quello complementare,
che integra il contenuto dell'unica obbligazione gravante sul
contribuente.
Senza dire che la consolidazione, anche in sé considerata,
incrementa pur sempre la posizione del nudo proprietario perché gli
permette di cedere non già il proprio diritto, privo delle facoltà di
godimento, bensl' la piena proprietà del bene che il terzo intende
acquistare dietro versamento del prezzo commisurato al diritto
medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, sollevata in riferimento
all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte