Sentenza n. 65/1990
Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma,
limitatamente alle parole: "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio
1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio
Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la predetta richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Valerio Onida per i presentatori e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata il 30 giugno 1989 da Russo Spena
Giovanni, Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi
Marida, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'art. 35,
primo comma, limitatamente alle parole 'dell'art. 18 è, della legge
20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo 'Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento'".
2. - Con ordinanza del 19 dicembre 1989, l'Ufficio Centrale,
richiamate le precedenti delibere e verificati i risultati delle
operazioni di riscontro compiute dal C.E.D., ha dato atto che la
richiesta di cui trattasi ha riportato sottoscrizioni regolari in
numero superiore alle cinquecentomila.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16
gennaio 1990, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori
della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - Si sono costituiti i sig.ri Fabio Alberti, Vito Nocera,
Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta, quali promotori e presentatori
del referendum di cui trattasi, concludendo per la sua
ammissibilità.
4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura
Generale dello Stato ha presentato memoria concludendo per la
declaratoria di inammissibilità del referendum in esame.
Richiama il sistema legislativo articolato:
a) sull'art. 2118 del codice civile (recesso ad nutum) che si
applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori o da
imprenditori che occupano non più di trentacinque dipendenti nel
complesso aziendale o non più di quindici in singola unità
produttiva;
b) sugli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966 che
prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino più di
trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di
mancata riassunzione da parte del datore di lavoro, il risarcimento
dei danni (c.d. tutela obbligatoria);
c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei
lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che occupino in
unità produttive più di quindici dipendenti, dispongono la
reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertamento della
insussistenza di una giusta causa o giustificato motivo (c.d. tutela
reale).
Rileva altresì il coordinamento delle diverse normative.
Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la
prima concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, dello
Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della
legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa
legge. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la
Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle
parole "dell'art. 18 e".
La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità del
detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della
Costituzione, poiché esso non rientra in nessuna delle ipotesi
escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi
tributarie).
Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza,
univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la
disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella
sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la
cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo
elettorale fornirà.
Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum è diretto,
con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad
ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive
indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e"
della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo "Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre
1989 dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte