Sentenza n. 65/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54
del regio-decreto 13 agosto 1933, n.1038 (Approvazione del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),
promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 dalla Corte dei
conti - Sezione seconda giurisdizionale per le materie di
contabilità pubblica, nel ricorso proposto da S.p.A. Banco di
Chiavari e della Riviera Ligure iscritta al n. 509 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banco di Chiavari e
della Riviera Ligure;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato Augusto Ermetes per la S.p.A. Banco di Chiavari e
della Riviera Ligure;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 18 luglio successivo) dalla Corte dei conti - Sez.
II giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, sul
ricorso proposto da S.p.a. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
è stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto
1933, n.1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi
innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 della
Costituzione. In particolare, quanto all'art. 52 nella parte in cui
non prevede che il ricorso sia notificato al ministero delle finanze;
quanto all'art. 53, nella parte in cui non prevede che il decreto di
fissazione d'udienza, con il termine utile per le parti per il
deposito degli atti, sia parimenti notificato alla medesima
autorità; e infine, quanto all'art. 54, nella parte in cui non
prevede che anche l'autorità amministrativa che abbia adottato il
provvedimento censurato sia avvertita del deposito a cura della
segreteria per prendere visione degli atti depositati e ritirarne
copia.
In concreto, il giudizio a quo verte sul riconoscimento in favore
del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a., già titolare
della esattoria consorziale delle imposte dirette di Alassio, del
proprio diritto a conseguire il rimborso della quota inesigibile
riguardante la pena pecuniaria per IRPEF, iscritta nel ruolo speciale
in riscossione con la rata di aprile 1987, per l'importo di L.
305.244.000, a nome di Galeani Roberto.
Il Collegio remittente ravvisa che la mancata notificazione del
ricorso all'amministrazione delle finanze interessata, non posta
quindi in condizione - si assume - di prospettare il proprio punto di
vista, violerebbe il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione.
Si tratterebbe, infatti, di giudizio in cui è possibile
individuare due interessi contrapposti: quello dell'attore, che deduce una pretesa patrimonialmente rilevante, e quello
dell'amministrazione, che tale pretesa non ha soddisfatto per averne
negato in radice il fondamento e per averne impedito la
realizzazione.
Le disposizioni processuali richiamate darebbero contezza della
posizione riconosciuta al Procuratore generale, il quale, lungi
dall'obbligo di coinvolgere necessariamente nella sua istruttoria
l'amministrazione agente, rimarrebbe libero di improntare le sue
valutazioni, poi esternate nelle conclusioni scritte, a canoni
svincolati da precostituiti schemi procedimentali.
2. - Si è costituito in giudizio il Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure S.p.a. concludendo per l'infondatezza della questione.
Si rileva come il giudizio per rimborso delle quote d'imposta
inesigibili va classificato tra i giudizi in materia contabile nei
quali la legittimazione attiva è riservata al Procuratore generale.
Coerente con il sistema sarebbe quindi la circostanza che la legge
riservi esclusivamente al detto organo non solo tale legittimazione,
ma anche quella passiva quando, come nella fattispecie, il giudizio
sia promosso ad istanza di parte.
Non vi sarebbe violazione, dunque, dell'art. 24 Cost. in quanto il
Procuratore generale starebbe in giudizio nell'interesse generale
dell'erario, inteso nella sua realtà obiettiva.
In prossimità dell'udienza il Banco interessato ha presentato
memoria, insistendo per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Gli articoli 52, 53 e 54 del regolamento 13 agosto 1933, n.
1038 per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti (per
la cui natura cfr. sent. n. 421 del 1988) regolano il ricorso per
rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, disponendone il
deposito nella segreteria della competente sezione della Corte
(art.52); la fissazione della relativa udienza di discussione e
comunicazione degli atti al Procuratore generale (art. 53);
l'istruttoria e relative conclusioni da parte del predetto organo con
conseguente deposito degli atti in segreteria ed avviso al ricorrente
(art. 54).
Nessuna forma di conoscenza, ai fini del contraddittorio, è
prevista nei confronti immediati della Autorità amministrativa:
l'ordinanza di remissione ravvisa in ciò violazione dell'art. 24
della Costituzione, assumendo un "interesse diretto
dell'Amministrazione finanziaria a stare in giudizio ed a
contrapporsi ad una richiesta che in sede diversa è stata già
ritenuta priva di fondamento".
2. - La questione prospettata è inammissibile.
È incontroverso che la procedura di rimborso si svolge tra
amministrazione finanziaria ed esattore interessato e che, in
particolare, contro il provvedimento di rigetto della relativa
domanda emesso dall'Intendente di finanza è ammesso ricorso al
Ministro per le finanze, contro la cui definitiva decisione può
essere adita, appunto, la Corte dei conti (cfr. d.P.R. 15 maggio
1963, n. 858 sui servizi della riscossione).
Siffatte procedure, occorre precisare, si esplicano nell'ambito
del rapporto che l'esattore intrattiene con l'amministrazione e che
è di natura patrimoniale. Più concretamente, secondo la normativa,
l'esattore medesimo è tenuto ad anticipazioni di fondi soggetti ad
eventuale perdita e a recupero, ricorrendone gli estremi, con la
procedura di cui trattasi. Sicché, in definitiva, il rimborso viene
a investire le risultanze complessive del rapporto contabile. Se ne
trae che la cognizione sul diniego di rimborso - come la
giurisprudenza ha costantemente chiarito - al di là dell'esame della
mera legittimità del provvedimento viene a proiettarsi su tutto il
riferito rapporto. Cosicché, la verifica resta attratta nell'ambito
di quelle, tutte, miranti all'accertamento della regolarità delle
acquisizioni, con effetti collaterali, adunque, insistenti nell'area
dei giudizi contabili, sulla cui riaffermata esigenza questa Corte ha
già avuto modo, in passato, di soffermarsi.
Delineati in tale contesto i connotati della vertenza di cui
trattasi, la procedura ai fini di formazione del relativo
contraddittorio si riconnette intrinsecamente alle funzioni e
all'attività del Procuratore generale, espressamente richiamate
negli articoli di regolamento in discussione.
Questi è posto, come si ricava dal complesso dei giudizi
contabili stessi, a difesa dell'ordinamento e in esso, per la
essenziale specialità della materia, si ricompongono anche gli
interessi dell'Erario globalmente inteso. Le attribuzioni relative,
in più concreti termini, sono rivolte, onnicompresivamente, alla
tutela imparziale della buona gestione.
Ne consegue che gli atti a quest'ultima relativi nell'ambito delle
competenze di legge di cui si discute si incentrano nel peculiare
soggetto di cui trattasi e ad esso, per le finalità giudiziarie, va
fatto valido riferimento da quanti coinvolti.
Se tale è la configurazione dei contesti processuali specifici
nell'ambito della giurisdizione contabile, così come
tradizionalmente intesi, va ancora ricordato che ai principi
essenziali di questa si è richiamato anche di recente il legislatore
nei vari settori della finanza pubblica istituzionale (contabilità
regionale: legge 19 maggio 1976, n. 335; unità sanitarie locali:
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; enti locali: legge 8 giugno 1990, n.
142). È da soggiungere, tuttavia, che non è a priori da escludersi
che i procedimenti sulla materia contabile potrebbero ricevere, nel
loro complesso, altra pur adeguata regolamentazione. A tanto può
provvedere, peraltro, soltanto il legislatore: a questi e a questi
soltanto spetta stabilire, infatti, nella discrezionalità delle
scelte se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e
sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema.
La questione odierna va dichiarata, perciò, inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto 1933, n. 1038
(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
Corte dei conti), in riferimento all'articolo 24 della Costituzione,
sollevata dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale per
le materie di contabilità pubblica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte