Sentenza n. 65/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1995
dal giudice istruttore del tribunale di Salerno, nel procedimento
civile vertente tra Azienda Agricola Giandomenico Consalvo e Arenella
Genuario, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n.
25, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
il giudice istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato, con
ordinanza emessa il 13 aprile 1995, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui
prevede la non impugnabilità e, conseguentemente, la non
revocabilità e la non modificabilità dell'ordinanza che concede la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza
di quanto previsto dall'art. 186-ter dello stesso codice di
procedura civile per l'ingiunzione di pagamento o di consegna.
Premette il giudice a quo che la questione sarebbe rilevante nel
giudizio in corso dinanzi a lui, concernendo la revoca dell'ordinanza
concessiva della provvisoria esecuzione.
Chiarisce poi che, in virtù dell'art. 177, n. 2, cod. proc. civ.,
l'ordinanza de qua non è modificabile né revocabile dal giudice che
l'ha pronunciata; viceversa l'ordinanza-ingiunzione resa ex art.
186-ter cod. proc. civ. rimane nella disponibilità del giudice
stesso, anche se i presupposti che giustificano la concessione dei
due provvedimenti sono entrambi individuabili nell'art. 633 cod.
proc. civ.
Infatti l'art. 186-ter cod. proc. civ., attraverso l'anzidetto
richiamo all'art. 633 cod. proc. civ., sottolineerebbe l'identità
delle due situazioni che legittimano l'emanazione dei provvedimenti;
né le differenze concernenti la competenza ed il momento processuale
in cui essi intervengono, varrebbero a giustificare la denunciata
disparità, a fortiori in ragione dell'identità della forma
(ordinanza in entrambi i casi).
L'attuale formulazione della norma impugnata non sarebbe quindi
più giustificabile, non tanto con riguardo alla non revocabilità -
posto che il tribunale, decidendo sul merito, può sempre revocare il
decreto ingiuntivo opposto - quanto con riguardo alla mancata
previsione del potere di modifica dell'ordinanza da parte del giudice
che l'ha emessa "normalmente in una fase processuale in cui
l'istruzione della causa è alle prime battute". In tal senso la
denunciata stabilità del provvedimento concessivo della provvisoria
esecuzione si risolverebbe in una limitazione del diritto di difesa
dell'ingiunto.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione in ragione delle sostanziali
differenze esistenti tra l'ordinanza di cui alla norma impugnata e
quella assunta a tertium comparationis.
Nel giudizio di opposizione, infatti, la cognizione del giudice
istruttore circa la concessione della provvisoria esecuzione, sia
pure sommaria e provvisoria, si aggiunge alla cognizione già
effettuata circa il rapporto controverso nella precedente fase
monitoria. Al contrario nell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter
cod. proc. civ. non si riscontra tale duplicità di esame, sì che
risulterebbe pienamente giustificato il regime di modificabilità e
revocabilità. A tali considerazioni, riferibili sia al giudizio di
competenza del giudice monocratico che a quello che si svolge dinanzi
al giudice collegiale, l'Avvocatura aggiunge infine il richiamo
all'analogo carattere di stabilità conferito all'ordinanza
sospensiva della già concessa provvisoria esecutività del decreto
opposto. Il sistema non sarebbe quindi privo di razionalità e non
sarebbero ravvisabili né la censurata disparità di trattamento, in
ragione della descritta diversità, né la compressione del diritto
di difesa, pur sempre salvaguardato dalla presenza di un
contraddittorio pieno. Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Salerno dubita - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimità
costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile nella
parte in cui, affermandone la non impugnabilità, rende non
revocabile e non modificabile, da parte del giudice che l'ha
pronunciata, l'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il giudice a quo ravvisa
una disparità di trattamento rispetto a quanto è previsto per
l'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna introdotta
dall'art. 186-ter nel comune processo di cognizione, con riguardo
alla quale, viceversa, sono espressamente previste la revocabilità e
la modificabilità; paventando, più in generale, una compressione
del diritto di difesa del debitore.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - L'ordinanza con cui è concessa la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto e l'ordinanza descritta dall'art.
186-ter, richiamata come tertium comparationis, non possono essere
assimilate, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e
non si può dunque, su un'asserita loro omogeneità, assumere come
costituzionalmente illegittima una disciplina differenziata delle
stesse.
2.1.1. - Nell'ipotesi di cui al denunciato art. 648 cod. proc.
civ., in presenza del titolo già formatosi nel procedimento
monitorio, il giudice, generalmente in limine litis, a fronte delle
ragioni di merito che sostengono l'opposizione, e sempre che questa
non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, decide se
concedere la provvisoria esecuzione del detto decreto. Il meccanismo
processuale impone quindi che la reazione dell'opponente al decreto
ingiuntivo venga valutata nell'ottica di una sua presumibile
fondatezza o infondatezza, e che l'attendibilità degli argomenti di
contestazione del titolo venga interinalmente apprezzata attraverso
un giudizio di semplice prognosi. Così come accade nell'inversa
ipotesi contemplata dal successivo art. 649 (che però condiziona
l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione alla
presenza di "gravi motivi").
Ai (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la
provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e
649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano
ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al
giudice è attribuita, in particolare nella denunciata norma, una
piena discrezionalità, che questa Corte ha avuto occasione di
sottolineare quando ha caducato la già prevista obbligatorietà
della concessione della clausola in caso di offerta della cauzione
(sentenza n. 137 del 1984), e quando ha fatto richiamo alla
possibilità di valutare anche elementi caratteristici della tutela
cautelare (ordinanza n. 295 del 1989).
Funzione tipicamente anticipatoria svolge invece l'ordinanza
d'ingiunzione pronunciata ex art. 186-ter, che unitamente al
provvedimento ex art. 186-bis appaga esigenze deflattive del
processo, inserendosi nella complessiva logica di potenziamento del
giudizio di primo grado (cfr. anche l'art. 186-quater, introdotto
col decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20
dicembre 1995, n. 534, nonché l'art. 282); essa è concessa in
qualsiasi momento su una valutazione di presumibile resistenza delle
ragioni dell'istante alle contestazioni della controparte,
nell'ottica della decisione definitiva (v. sentenza n. 295 del 1995).
La tecnica di codesta anticipazione si realizza attraverso
l'innesto in un giudizio ordinario a cognizione piena, già pendente,
di un sub-procedimento che conduce all'emanazione di un'ordinanza, la
modificabilità e la revocabilità della quale costituiscono
espressione del suo carattere precario, in vista della decisione di
merito, nella quale essa è destinata normalmente ad essere
riassorbita. Mentre nel giudizio di opposizione il giudice si trova
ad esaminare un decreto già emesso e deve solo accertare se esistano
i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione
provvedendo sempre e comunque nel contraddittorio reale fra le parti,
invece nell'emettere il provvedimento ex art. 186-ter il giudice
compie una sommaria delibazione della fondatezza delle ragioni
addotte, anche nell'assenza del debitore. In particolare, egli
esamina se "ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma,
n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634", pronunciando, in caso
affermativo, l'ordinanza di ingiunzione, che dichiara
provvisoriamente esecutiva (solo) se sussistano anche "i presupposti
di cui all'art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta
contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma", e sempre che
quest'ultima non "abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta
contro di lei" o "proposto querela di falso contro l'atto pubblico".
2.1.2. - Già questa peculiarità - relativa alla possibilità che
l'ordinanza ex art. 186-ter sia emessa anche in difetto d'un
contraddittorio non meramente formale per via della contumacia del
debitore, ipotesi prevista anzi come tipica nell'originario progetto
di tale articolo ed ovviamente non configurabile nel giudizio
d'opposizione ex art. 645 e segg. cod. proc. civ. - sarebbe di per
sé sufficiente a giustificare la differenza di regime fra le due
ordinanze in esame: differenza marcata appunto dalla revocabilità e
dalla modificabilità connesse all'una ma escluse, attraverso la
prevista non impugnabilità, per l'altra, e che influisce sul regime
(di stabilità o meno) degli effetti delle due ordinanze. Basti
considerare che, quando l'ordinanza sia pronunciata nella contumacia
del convenuto, può accadere che quest'ultimo non si costituisca nei
venti giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, la quale allora
acquista definitività; oppure che, costituendosi, egli addirittura
disconosca la scrittura privata o proponga querela di falso contro
l'atto pubblico, sulla cui base è stata emessa l'ordinanza, o, più
limitatamente, produca elementi idonei a convincere il giudice del
difetto dei presupposti legalmente previsti per l'emissione
dell'ordinanza o per la concessione della clausola di provvisoria
esecuzione.
2.1.3. - Ma anche al di fuori dell'ipotesi di contumacia, non
appare irragionevole una disciplina differenziata delle due ordinanze
in esame, la quale viceversa è da ritenersi in sintonia con la
diversa ratio delle distinte norme che le prevedono.
Nel caso contemplato dalla denunciata norma il legislatore ha posto
l'eventualità della concessione della provvisoria esecuzione a
presidio della potenziale definitività del decreto ingiuntivo
concesso ante causam, onde scoraggiare opposizioni dilatorie e
indurre l'opponente ad una immediata esauriente rappresentazione
delle proprie ragioni. E ciò non si palesa affatto in
contraddizione con la nuova norma introdotta dalla legge 26 novembre
1990, n. 353, nella disciplina dell'ordinario processo di cognizione:
essendo del tutto coerente con la logica globale del codice di rito
civile - in cui sin dall'inizio figura inserita la denunciata norma -
riconoscere comunque, nel caso previsto dall'art. 186-ter, che il
protrarsi dell'istruttoria possa condurre il giudice ad una diversa
valutazione degli elementi raccolti e, di conseguenza, alla revoca
della provvisoria esecuzione di un titolo che geneticamente a tale
istruttoria appartiene, sì che la precarietà della clausola di
provvisoria esecuzione appare come una mera conseguenza della
precarietà del titolo stesso.
2.1.4. - Conclusivamente, devesi allora affermare che l'analogia
dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non
comporta necessariamente la previsione di un identico regime di
stabilità per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti
processuali in cui esse s'inseriscono. E, più in generale, è da
rilevarsi che resta affidata alla discrezionalità del legislatore la
differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata
nei diversi tipi di giudizi.
2.2. - Il richiamo alla discrezionalità del legislatore - che
trova il solo limite della non irrazionale predisposizione degli
strumenti di tutela (v. sentenza n. 295 del 1995) - in uno con quanto
sopra s'è detto in ordine al significato normativo dell'art. 648
cod. proc. civ., vale poi ad escludere la prospettata violazione,
oltre che dell'art. 3 in collegamento con l'art. 24 della
Costituzione, anche dell'art. 24 in sé considerato. Ciò, proprio in
quanto l'ordinanza di cui alla denunciata disposizione viene emessa
nel reale e pieno contraddittorio delle parti, non ha natura
decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di
merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse
(del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto
prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel
bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice
istruttore del tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte