Sentenza n. 65/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
669-terdecies, commi 1 e 4, e 669-septies, comma 3, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997
dal tribunale di Modena sul reclamo proposto dalla Nuova Siria s.n.c.
contro Rossi Olinto ed altra, iscritta al n. 375 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un ordinanza
pretorile che aveva disposto il rigetto del provvedimento cautelare,
con compensazione delle spese giudiziali, il tribunale di Modena,
adito dalla parte vincitrice avverso la sola statuizione delle spese,
con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale:
1) dell'art. 669-terdecies, comma 1, cod. proc. civ., nella parte
in cui, stabilendo che è ammesso reclamo contro lrquote ordinanza
con la quale è stato concesso o rigettato un provvedimento
cautelare, non prevede altresì la reclamabilità del provvedimento
con il quale siano state compensate le spese del procedimento
cautelare;
2) dell' art. 669-terdecies, comma 4, cod. proc. civ., nella
parte in cui non stabilisce che sul reclamo il collegio pronuncia
ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica, o revoca
il provvedimento cautelare, "ovvero la compensazione delle spese del
procedimento cautelare";
3) "in alternativa", dell'art. 669-septies, comma 3, cod. proc.
civ., nella parte in cui non stabilisce l'opponibilità del
provvedimento ex art. 645 cod. proc. civ., oltre che in caso di
condanna alle spese anche in quello di compensazione delle stesse.
A parere del giudice a quo, sarebbe esclusa "per diritto vivente"
l'ammissibilità di un reclamo contro la sola statuizione sulle spese
(non congiunto cioè ad un reclamo del provvedimento cautelare), ed
inoltre la opponibilità ex art. 645 cod. proc. civ. della condanna
alle spese, prevista dal successivo art. 669-septies, comma 3, non
potrebbe estendersi analogicamente alla compensazione delle spese
stesse. Tale ultima notazione renderebbe rilevante, "almeno
indirettamente", la questione di legittimità costituzionale del
citato art. 669-septies, la cui eventuale addizione nel senso
richiesto consentirebbe di superare i dubbi di legittimità
costituzionale concernenti la non reclamabilità del provvedimento
che ha compensato le spese.
Osserva il rimettente che la lacuna normativa da lui individuata
comporterebbe una duplice irragionevolezza, sul piano sostanziale e
su quello processuale: sia la condanna alle spese sia la
compensazione delle stesse "negano la sussistenza di diritti
soggettivi e importano diminuzioni patrimoniali"; entrambe sono poi
"contenute in una statuizione di natura decisoria e destinata a
diventare definitiva".
Sarebbe altresì ravvisabile una disparità di trattamento
(incompatibile con il principio di equivalenza dei mezzi processuali
dalla stessa Corte costituzionale affermato) tra la posizione della
parte vincitrice nel merito ma insoddisfatta dalla compensazione
delle spese, priva di qualsiasi rimedio impugnatorio, e quella della
parte insoddisfatta dalla condanna alle spese, che invece disporrebbe
pur sempre del citato rimedio dell'opposizione ex art. 645 cod.
proc. civ. Considerato in diritto
1. - Secondo il tribunale di Modena, l'art. 669-terdecies, commi 1
e 4, cod. proc. civ. risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza e della
disparità di trattamento nonché con riferimento al principio
dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, in quanto
non prevede l'esperibilità del reclamo avverso l'ordinanza resa ante
causam, con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si
dichiari altresì la compensazione delle spese giudiziali. La censura
è correlativamente estesa all'omessa previsione, tra i poteri del
collegio che decide sul reclamo ai sensi del citato comma 4, della
possibilità di confermare o modificare il provvedimento anche in
ordine alla compensazione delle spese.
Il giudice a quo lamenta in sostanza il difetto di un'autonoma
reclamabilità del provvedimento con riguardo alla compensazione
delle spese, e censura "in alternativa" - ma prospettando in effetti
una ipotesi subordinata - l'art. 669-septies, comma 3, cod. proc.
civ., nella parte in cui non estende anche alla declaratoria di
compensazione delle spese giudiziali l'opponibilità della condanna
alle spese stesse.
2. - La censura concernente l'art. 669-septies, comma 3, cod. proc.
civ. è manifestamente inammissibile.
Il giudice a quo, infatti, si trova a dover decidere in sede di
reclamo e non già di opposizione, e si duole quindi di un deficit di
tutela in un àmbito processuale diverso da quello introdotto dalla
norma impugnata. Donde l'irrilevanza della questione.
3.1. - Riferita la censura - che il giudice a quo motiva
unitariamente, prendendo in contemporanea considerazione le due norme
denunciate - al solo art. 669-terdecies, diventa agevole osservare
che non è configurabile una disparità di trattamento fra le parti
del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano
con riguardo al problema della reclamabilità del provvedimento
emesso dal giudice cautelare di primo grado.
3.2. - Né può dirsi che, se interpretata nel senso - accolto dal
rimettente, in contrasto peraltro con la prevalente dottrina e con
parte della giurisprudenza - dell'irreclamabilità della (sola)
compensazione delle spese processuali, la norma sia irragionevole.
Al contrario, essa sarebbe da considerare del tutto coerente con quel
sistema dalla cui ricostruzione, nei sensi appresso indicati, detta
irreclamabilità discenderebbe.
3.2.1. - Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso
introdurre, secondo quanto più volte rilevato da questa Corte (cfr.,
da ultimo, sentenza n. 421 del 1996), un generale mezzo di controllo
dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso
e collegiale.
Quest'ultimo è quindi investito del complessivo contenuto della
domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al
primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a séguito del
reclamo è destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto
del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo
costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della
controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da
questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e
comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella
propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai
motivi dedotti dalle parti reclamanti. Con la conseguenza che sarebbe
inconfigurabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto
della decisione secondo l'ottica propria del giudizio di
impugnazione, qual è viceversa quella sottesa alla prospettazione. E
dunque contrasterebbe con la logica stessa dell'istituto un
intervento additivo che lo piegasse alle caratteristiche del doppio
grado distogliendolo da quelle, sue tipiche, che lo connotano quale
sviluppo ulteriore - seppure in una sede diversa - dell'unico
procedimento cautelare. Se non è possibile scindere un profilo del
provvedimento per farne il solo oggetto della modifica o della
revoca, deve a fortiori escludersi che possa normativamente isolarsi
a tal fine il capo concernente la compensazione delle spese per
renderlo reclamabile autonomamente prescindendo dal merito.
3.2.2. - Che se poi si volesse invece muovere dalla diversa
premessa interpretativa, secondo cui riveste carattere impugnatorio
il rimedio previsto dall'art. 669-terdecies, comma 1, così come
risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 253 del 1994,
allora verrebbe meno ogni ragione per non condividere l'avviso
espresso - nell'unico precedente sinora reso in materia - dal giudice
della legittimità, secondo cui la parte rimasta anche parzialmente
soccombente in ordine alla pronuncia accessoria sulle spese ha a
disposizione il mezzo del reclamo (Cass. 27 settembre 1996, n. 8516,
che solo in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile il ricorso
straordinario ex art. 111 della Costituzione). Ma così resterebbe
eliso il problema stesso che sta alla base della sollevata questione
di costituzionalità.
3.3. - La norma, comunque interpretata, non viola neppure l'art.
24 della Costituzione, poiché la compensazione delle spese
giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di
giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa
dei propri diritti.
Del resto il rimettente, senza negare ciò, adduce a sostegno del
prospettato dubbio d'incostituzionalità una ragione tutt'affatto
diversa, riportando il rilievo di questa Corte, secondo cui
"l'equivalenza dell'attribuzione di mezzi processuali esperibili
dalle parti è in un rapporto di necessaria strumentalità con la
garanzia di azione e difesa sancite dall'art. 24 (sentenza n. 253 del
1994)". Ma omette di considerare che tale argomento veniva utilizzato
per trarne la conseguenza che una distribuzione squilibrata dei mezzi
di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere
le proprie ragioni, condiziona impropriamente a danno di essa e a
favore della controparte l'andamento del processo. Il che non si
verifica invece nella presente specie, essendo unico per tutte le
parti il sistema di reclamabilità previsto dalla denunciata
normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669-terdecies, commi 1 e 4, del codice di procedura civile,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 669-septies, comma 3, del
codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso
tribunale in riferimento ai medesimi articoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte