Sentenza n. 66/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre
1951, n. 1452, in riferimento alle norme contenute negli articoli 76 e
77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230, promosso con ordinanza 28 febbraio 1956 della Corte di
appello di Catanzaro nella causa civile vertente tra Nasturzio
Francesco Ettore e l'Opera valorizzazione Sila, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed
iscritta al n. 127 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella causa civile dibattuta davanti alla Corte di appello di
Catanzaro tra Francesco Ettore Nasturzio, in proprio e quale unico
titolare della ditta "Segherie Silane", e l'Opera valorizzazione Sila,
quest'ultima sostenne che la questione sollevata dal Nasturzio
dell'eccesso di delega, nel quale sarebbe incorso il Governo,
espropriando con D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, e in base alla
delega contenuta nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, boschi
di proprietà di esso Nasturzio, fosse una questione di legittimità
costituzionale, di competenza, perciò della Corte costituzionale.
La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 28 febbraio 1956
ritenne l'eccezione fondata e rilevante ai fini della decisione e in
conseguenza sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte.
L'ordinanza notificata il 27 marzo 1956 al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Presidente dell'O.V.S. e al Nasturzio, nonché ai
Presidenti della Camera e del Senato, è stata pubblicata, per
disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 1956, ma, prima ancora di questa data,
l'O.V.S., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con atto
depositato nella cancelleria della Corte il 12 aprile 1956, deduceva:
a) l'originaria improponibilità della domanda spiegata dall'attore
Nasturzio davanti al Tribunale civile di Cosenza;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata nel corso della causa;
c) la piena legittimità del decreto legislativo delegato sopra
ricordato;
chiedendo, in conseguenza, che la Corte dichiarasse
l'improponibilità o quanto meno la inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale o che, subordinatamente, affermasse la
piena legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel presente
giudizio, depositando le sue deduzioni il 17 aprile 1956.
In queste deduzioni l'Avvocatura dello Stato, sul fondamento che
alla Corte costituzionale spetti l'accertamento del rapporto
d'incidentalità necessaria della questione di costituzionalità
rispetto al giudizio in corso davanti al Giudice ordinario o
amministrativo, ha sostenuto:
a) che la Corte di appello di Catanzaro male avrebbe proposto la
questione di legittimità costituzionale perché questa non avrebbe la
natura di una questione incidentale, ma sibbene quella di una questione
principale, per formare l'unico oggetto della controversia;
b) che la questione avrebbe dovuto essere respinta come
manifestamente infondata, perché relativa non già al rispetto dei
limiti della delega, ma all'uso di questa in relazione alle finalità
della legge di delegazione, uso sottratto a qualsiasi censura perché
fondato sulla libertà discrezionale del legislatore.
Più particolarmente, e nel merito, di contro alla tesi del
Nasturzio che il legislatore delegato, procedendo all'esproprio dei
boschi, avrebbe violato l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n.
230, che escluderebbe l'esproprio dei boschi d'alta montagna,
l'Avvocatura dello Stato sostiene che l'espressione adoperata dall'art.
2 ricordato - "suscettibili di trasformazione" - non comporti un rinvio
in senso tecnico alla legge 31 dicembre 1947, n. 1629, istitutiva
dell'O.V.S., che nell'art. 4 esclude dall'espropriazione i boschi.
Questa legge, infatti, non avrebbe inteso di attuare la riforma agraria
in Calabria, ma promuovere e attuare un piano di bonifica dei terreni
del comprensorio silano, limitatamente a una delle finalità dell'art.
44 della Costituzione - il più razionale sfruttamento del suolo -, e
senza riferimento all'altra finalità - perseguita dal detto articolo -
di stabilire equi rapporti sociali. La legge del 1950, promulgata dopo
la entrata in vigore della Costituzione, avrebbe superato la legge del
1947: sicché, mentre questa volle escludere dal piano di bonifica i
boschi, tale esclusione non volle la legge del 1950, mirante ad altro
fine, soprattutto a quello della limitazione della proprietà terriera
per fini sociali. E poiché i boschi sono anch'essi una fonte di
ricchezza che, come ogni altra, può essere redistribuita e formare
oggetto di piccola proprietà contadina, la legge del 1950 li avrebbe
ricompresi tra i beni soggetti ad esproprio, abrogando la legge del
1947 attraverso il regolamento ex novo dell'intera materia.
3. - Il Nasturzio, rappresentato e difeso dall'avv. Grimaldi,
nelle deduzioni depositate il 30 maggio 1956, sostiene che il D.P.R. 24
dicembre 1951 avrebbe travalicato i limiti della delega, espropriando
terreni che, come i boschi, espropriabili non sono ai sensi della legge
12 maggio 1950. L'art. 2 di questa legge dichiara soggetti a scorporo i
terreni suscettibili di trasformazione fondiaria, ma tali non sono i
boschi. La loro insuscettibilità alla trasformazione sarebbe sancita
dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1947, che esclude appunto dalla
trasformazione "i boschi esistenti". Il principio che con codesto
articolo si porrebbe, è un principio di valore assoluto, posto
nell'interesse generale al fine di conservare i boschi e di garantire
le condizioni idrogeologiche del suolo. Né sarebbe fondata la tesi che
siffatto principio sarebbe stato abrogato dalla più volte citata legge
del 1950, dato che nessuna incompatibilità sussisterebbe tra le due
leggi che vieti che possano essere insieme applicate. Del che sarebbero
conferma la legge 21 ottobre 1950, n. 841, che, consentendo, con la
norma contenuta nell'art. 5, soltanto l'espropriazione dei boschi in
pianura o in lieve pendio, in via di eccezione e col concorso di
determinate condizioni, ribadisce il divieto di espropriazione di
quelli di alta montagna, e la legge 18 maggio 1951, n. 333, che
conferma ancora una volta tale divieto, consentendo l'espropriazione di
limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico soltanto
quando ciò sia necessario per assicurare la continuità territoriale
degli appezzamenti da espropriare.
Ciò posto, la difesa del Nasturzio sostiene che il bosco di S.
Salvatore, con altre sottodenominazioni, è un bosco per le sue
caratteristiche da qualificare di alta montagna e che pertanto non
poteva formare oggetto di esproprio ai sensi dell'art. 4 della legge
del 1947 in combinazione con l'art. 2 della legge n. 230 del 1950: il
D.P.R. facendone, invece, oggetto di espropriazione non avrebbe
rispettato i criteri direttivi fissati dal potere legislativo nella
legge di delegazione e sarebbe pertanto costituzionalmente illegittimo
(artt. 76 e 77 della Costituzione).
4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata questo 14
marzo, ha ribadito le proprie tesi, insistendo soprattutto
sull'improponibilità e inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale. Per parte sua il Nasturzio, con memoria
depositata lo stesso giorno, ribadita la propria tesi nel merito della
controversia, ha respinto l'eccezione di improponibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo che l'incidentalità richiesta
perché una questione di legittimità costituzionale sia proponibile
davanti a questa Corte non ha la natura di quella che si ricava dai
principi del Cod. proc. civ., ma risponde al fine di evitare che una
questione di costituzionalità possa trovare ingresso senza riferimento
a una controversia concreta e per mera iattanza: riferimento, che nel
caso presente, invece non può essere negato.
5. - Nell'udienza pubblica del 28 marzo 1957, le parti hanno
illustrato oralmente gli argomenti svolti negli scritti e memorie
difensive. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente
l'improponibilità della questione di legittimità costituzionale del
D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, per il fatto che essa si
identificherebbe con l'oggetto principale della causa instaurata
davanti al giudice a quo, e non presenterebbe perciò il carattere di
pregiudizialità richiesto dal nostro ordinamento perché possa essere
sottoposta alla Corte una questione di legittimità costituzionale. La
Corte ha già respinto questa eccezione, proposta in termini identici
nei confronti di altri decreti delegati di esproprio, in numerose
decisioni, segnatamente in quella n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale
è sufficiente far riferimento, valendo anche per il caso presente i
motivi e le considerazioni che vi si trovano ampiamente esposti.
2. - Fondata è, invece, la tesi dell'Avvocatura dello Stato, che
l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, non ha inteso di escludere
i boschi dall'esproprio dei terreni ai fini della riforma fondiaria.
L'espressione che compare in quell'articolo "suscettibili di
trasformazione" non deve necessariamente essere interpretata nel senso
che i boschi debbano essere in ogni caso esclusi dall'esproprio,
potendosi intendere per trasformazione non soltanto quella che muti
l'aspetto fisico dei terreni, ma anche quella che, in connessione con
la costituzione di un tipo particolare di azienda contadina, dia ai
boschi una diversa destinazione, inserendoli in nuovi complessi
economico-sociali, con forme che assicurino il rispetto degli eventuali
vincoli idrogeologici e la tutela delle condizioni del terreno alla
quale quei vincoli sono diretti.
Riconoscere l'utilità della formazione di appoderamenti di tipo
silvo-pastorale, destinati principalmente all'allevamento del bestiame,
o riconoscere l'opportunità di integrare con parti di bosco
appezzamenti di terreno destinato a seminativo, rendendo economicamente
vitali piccole aziende contadine che prima vitali non erano, non può
dirsi che non risponda alle finalità della riforma fondiaria, quali si
evincono dalle norme costituzionali e dalle leggi di riforma, e può
trovare particolare giustificazione, quando la riforma si voglia
realizzare in una regione come la Calabria ad alta percentuale di
terreni boschivi, specialmente nella parte di essa occupata
dall'altopiano silano.
D'altra parte la Corte non può non considerare che codeste
valutazioni o altre analoghe, intorno alle quali vario può essere il
giudizio di economisti e di esperti, sfuggono al proprio esame, perché
rientrano evidentemente nell'ambito della discrezionalità, più che
tecnica, politica del legislatore anche delegato.
Diversa cosa sarebbe se, nell'esercizio di codesto potere
discrezionale, il legislatore delegato varcasse i limiti posti dalla
legge di delegazione. Ma ciò non è nel caso presente. Si è già
visto che una affermazione esplicita di esclusione dei boschi manca
nell'art. 2 della legge, né può ricavarsi dalla ratio legis, o, più
concretamente, dai fini che la legge ha voluto perseguire, i quali -
trattandosi di una legge di delegazione - si trasformano in criteri che
il legislatore è tenuto a seguire nella sua attività.
3. - Contro questa interpretazione la difesa del Nasturzio ha
opposto l'esistenza di un generale principio di inespropriabilità dei
boschi, che si ricaverebbe dall'art. 4, secondo comma, della legge 31
dicembre 1947, n. 1629, il quale esclude dalle trasformazioni
fondiario-agrarie da effettuare in Sila i "boschi esistenti", dall'art.
5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente l'esproprio
soltanto dei boschi siti in pianura o insistenti sopra terreni in lieve
pendio, e dall'art. 7 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che consente
di espropriare i boschi soggetti a vincolo idrogeologico, soltanto nel
caso in cui ciò sia necessario per assicurare la continuità dei
terreni da espropriare.
Ma la Corte non ritiene di poter accogliere questa tesi. Il divieto
dell'art. 4, secondo comma, della legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
trova la sua giustificazione nel fine che questa legge si propose di
perseguire, che è quello indicato nell'art. 2 e nel medesimo art. 4 di
"promuovere o effettuare direttamente" la trasformazione
fondiario-agraria dell'altopiano silano, imponendo ai proprietari
l'esecuzione di opere ad essi spettanti secondo un piano generale di
bonifica. Diversa, invece, la finalità della successiva legge 12
maggio 1950, n. 230, che si esprime nel "compito" affidato all'Opera
Sila "di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e
alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i
terreni a concedersi in proprietà a contadini" (art. 1), con la
conseguenza che risulta preminente nel sistema di questa legge la
ridistribuzione della proprietà terriera e la formazione di nuova
proprietà contadina. Di fronte a questi due fini diventa non si dirà
secondaria, ma strumentale la trasformazione agraria, che ne riceve in
conseguenza un significato particolare e diverso quale si è
precedentemente definito e ne consegue che quell'originario divieto di
trasformazione dei "boschi esistenti" nell'altopiano silano deve
intendersi superato dalla regolamentazione data dalla legge successiva
a una materia più ampia e complessa, quale è quella della riforma
fondiaria e in definitiva abrogato se si volesse interpretarlo come un
divieto di espropriazione.
I divieti, poi, che vengono posti in maniera, del resto, non
assoluta, dalle altre norme richiamate, non possono essere considerati
come manifestazioni di un principio generalmente valido, ma, se mai, di
un principio valido per le zone di riforma nelle quali ha applicazione
la c. d. legge stralcio. Non sarebbe corretto considerare le norme di
questa integratrici o modificatrici di quelle della legge Sila,
ciascuna delle due dovendosi interpretare di per sé, dirette come sono
a realizzare la riforma agraria secondo le speciali condizioni fisiche
ed economico-sociali delle rispettive zone di applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e
nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte