Sentenza n. 66/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1959 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1958
avente per oggetto "istituzione del Corpo regionale delle miniere",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 28 giugno 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 5 luglio 1958 ed iscritto al n. 16 del
Registro ricorsi 1958.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 25 novembre 1959 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il Sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini
per il ricorrente e l'avv. Aldo Dedin per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato
innanzi a questa Corte la legge deliberata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 19 giugno 1958 e comunicata al Commissario
il 23 successivo, intitolata "istituzione del Corpo regionale delle
miniere" Il ricorso è stato notificato al Presidente della Regione il
28 giugno e depositato nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1958.
La legge impugnata istituisce alle dipendenze dell'Assessorato
dell'industria e commercio il Corpo regionale delle miniere, al quale
affida i Servizi minerario, geologico e geofisico, e articola il Corpo
in un ispettorato tecnico, con sede nel capoluogo della Regione, e tre
distretti minerari, da esso dipendenti. La legge comporta un certo
onere patrimoniale: essa prevede infatti pei Corpo un personale
composto di 79 unità (art. 6 e tabella A allegata) - mentre il
preesistente distretto minerario di Caltanissetta aveva soltanto 29
unità -, ed estende al personale stesso (art. 12) le disposizioni sui
limiti di età per l'assunzione, sullo Stato giuridico, sul trattamento
economico e sull'ordinamento gerarchico contenute nelle leggi regionali
29 luglio 1950, n. 65, e 13 maggio 1953, n. 34 (e successive modifiche)
e 7 maggio 1958, n. 14; prevede per tutto il personale una speciale
indennità mineraria, nonché una maggiorazione del 50% della
indennità di missione per i servizi che comportino sopralluoghi in
sotterranei o in località che presentino particolare pericolosità;
contempla per i funzionari tecnici (anche se appartenenti
all'Amministrazione statale e comandati in Sicilia) una assicurazione
sugli infortuni a completo carico della Regione (art. 13); dispone che
i funzionari tecnici delle carriere direttive possano essere inviati a
compiere corsi universitari annuali o biennali di perfezionamento
teorico-pratico in Italia o all'Estero, nonché viaggi di istruzione
della durata di uno o due mesi in Italia o all'Estero (art. 14) -
disposizione, quest'ultima, valida anche per i tecnici delle carriere
di concetto - statuendo che durante i corsi e i viaggi il personale ha
diritto all'indennità di missione "nella misura prevista dalle
particolari disposizioni vigenti" Sul presupposto degli oneri che la
legge comporta per le finanze della Regione, il Commissario dello Stato
ne denuncia l'illegittimità costituzionale in quanto essa non contiene
alcuna indicazione dei mezzi di copertura degli oneri stessi.
Inoltre il Commissario formula "riserve nei confronti dell'art. 12
della legge, per la parte che richiama, statuendone la applicabilità,
le disposizioni contenute nella legge reg. 7 maggio 1958, n. 14,
relativamente ai limiti di età del personale da assumere, al
trattamento economico ed all'ordinamento gerarchico"; e ciò perché
nei confronti di quest'ultima legge pendeva, al momento della
proposizione del ricorso contro la legge ora in esame, una impugnativa
proposta in precedenza dallo stesso Commissario.
Al ricorso resiste la Regione siciliana, in persona del suo
Presidente, che si è costituito innanzi a questa Corte, depositando il
17 luglio 1958 brevi deduzioni nelle quali, dopo aver considerato
"infondate in fatto o in diritto" le affermazioni del Commissario circa
la violazione della Costituzione per omessa copertura degli oneri
finanziari, e "inconferenti" quelle relative alla "riserva della
probabile invalidità delle disposizioni della legge 7 maggio 1958, n.
14" (allora sub judice), conclude Chiedendo "ritenersi infondato e
respingersi e per quanto di ragione dichiararsi inammissibile il
ricorso" Successivamente, la legge ora in esame è stata promulgata,
diventando la legge regionale 29 luglio 1958, n. 21, ed è stata
pubblicata lo stesso giorno sul n. 46 della Gazzetta Ufficiale della
Regione.
Inoltre il ricorso del Commissario dello Stato riflettente la legge
reg. 7 maggio 1958, n. 14, è stato deciso con la sentenza di questa
Corte 9 luglio 1959, n. 47, la quale ha dichiarato infondate le
questioni cui si riferiscono le "riserve" formulate dal Commissario
dello Stato nel ricorso ora in esame.
Con memoria depositata il 12 novembre 1959 la difesa della Regione,
mentre richiama l'attenzione su quest'ultima circostanza, osserva, sul
punto della pretesa violazione dell'art. 81 Cost., per omessa
copertura degli oneri finanziari, che, successivamente all'entrata in
vigore della legge impugnata col ricorso ora in esame, è stata
deliberata e promulgata la legge reg. 8 ottobre 1959, n. 26 (pubbl. nel
suppl. ord. della Gazzetta ufficiale della Regione n. 59 dello stesso
giorno), contenente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
per l'anno finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959, e che tale
legge di bilancio nei capitoli 343 - 366, nonché nei capitoli 357 bis
e 368, prevederebbe tutte le spese occorrenti per far fronte agli oneri
introdotti con la legge di cui è causa: donde l'insussistenza di
violazione dell'art. 81 Costituzione. La difesa della Regione pertanto
insiste nelle precedenti conclusioni.
Nella discussione orale il difensore dello Stato ha dato atto che
le "riserve" enunciate nel ricorso relativamente all'art. 12 della
legge impugnata sono superate dalla sentenza di questa Corte sopra
ricordata; ma ha insistito per l'accoglimento dell'altro mezzo
d'impugnativa. Il difensore della Regione ha ribadito il punto di vista
espresso in precedenza. Considerato in diritto :
Le "riserve" formulate dal Commissario dello Stato nei confronti
dell'art. 12 della legge impugnata - collegate alla pendenza, al
momento della proposizione del presente ricorso, di un giudizio
costituzionale nei confronti della legge reg. 7 maggio 1958, n. 14, cui
il citato articolo fa richiamo -, a parte la questione della
configurabilità di esse come rituale mezzo d'impugnativa, sono
superate dal fatto che questa Corte, con la sentenza 9 luglio 1959, n.
47, ha dichiarato infondati i motivi d'impugnativa che investivano le
disposizioni della legge 7 maggio 1958, n. 14, cui le "riserve " si
riferiscono. Di ciò ha dato atto, nella discussione orale, lo stesso
Avvocato dello Stato.
Di un solo motivo d'impugnativa occorre dunque giudicare: quello
relativo alla mancanza di indicazione dei mezzi di copertura degli
oneri finanziari, che con la legge impugnata la Regione si è assunti.
Come si è detto, la legge sull'istituzione del Corpo regionale
delle miniere importa per la Regione notevoli oneri finanziari, dovuti
all'aumento di cinquanta unità nella pianta organica del personale, a
nuove indennità, assicurazioni, corsi di perfezionamento, viaggi
d'istruzione in Italia e all'estero per il personale, oltre,
naturalmente, al materiale occorrente per gli uffici. Ed è singolare
che, nonostante la importanza della legge, non si sia provveduto a
indicare i mezzi destinati a far fronte ai notevoli oneri che essa
comporta.
In tal modo la Regione ha del tutto trascurato l'art. 81, ult.
comma, della Costituzione, alla cui osservanza è tenuto - come questa
Corte ha avuto più volte occasione di affermare (sent. 25 febbraio
1958, n. 9; 14 luglio 1958, n. 54; 9 marzo 1959, n. 11; 30 aprile
1959, n. 30; 9 luglio 1959, n. 47) - non soltanto il legislatore
statale, ma anche quello regionale.
Né il difetto della legge impugnata può considerarsi venuto meno
- come assume la difesa della Regione - per virtù della sopraggiunta
legge reg. 8 ottobre 1958, n. 26, che ha approvato gli stati di
previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario
1958-59, durante il quale la legge impugnata è stata promulgata ed è
entrata in vigore. F vero che per ottemperare al precetto dell'art. 81,
ult. comma, Cost., occorre che il legislatore abbia riguardo al tempo
in cui la legge è destinata a operare. È altresì vero che la
menzionata legge di approvazione del bilancio, nella parte relativa
alla industria e al commercio, prevede lo stanziamento di somme
destinate a coprire oneri derivanti esclusivamente dalla legge in esame
(capitolo 357 bis, relativo all'indennità mineraria), e contiene vari
capitoli (343 sgg., 357 sgg., 368) nei quali possono essere comprese
altre spese derivanti dalla legge stessa (peraltro taluni degli oneri
previsti dalla legge, e precisamente quelli relativi all'assicurazione
dei funzionari tecnici, ai corsi di perfezionamento, ai viaggi
d'istruzione, non trovano riscontro in alcun capitolo del bilancio).
Ritiene però la Corte che la previsione in bilancio dei fondi
destinati a una spesa contemplata da una legge sostanziale non assolve,
di per sé sola, al precetto dell'art. 81, ult. comma, Costituzione.
Nell'art. 81 il quarto comma forma sistema con il terzo. Mentre
quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione del bilancio non
si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioè non si
possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla
legislazione sostanziale preesistente, il quarto comma dispone che ogni
legge Sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i
mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni,
che importino per lo erario oneri di più ampia portata rispetto a
quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga
introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati
alla copertura dei nuovi oneri.
Il precetto dell'art. 81, ult. comma, non implica, è vero, la
necessità di accompagnare l'introduzione dei nuovi oneri con quella di
nuove entrate: non è escluso infatti che il legislatore preveda che ai
nuovi oneri si faccia fronte con fondi già esistenti nelle casse
dell'erario o comunque derivanti da entrate già previste dalla
legislazione in vigore, eventualmente disponendo anche modificazioni
alle destinazioni stabilite dalla legge del bilancio (si vedano, in
tali sensi, le sentenze di questa Corte 30 aprile 1959, n. 30, e 9
luglio 1959, n. 47, già Citate). Occorre però che sia sempre la
legge sostanziale - e cioè una legge destinata a integrare
l'ordinamento giuridico - a indicare i mezzi per far fronte alla spesa,
e non la legge del bilancio - alla quale l'art. 81, terzo comma, Cost.,
non consente di apportare innovazioni all'ordinamento giuridico. La
legge del bilancio deve istituzionalmente operare nell'ambito e in
conformità dell'ordinamento costituito dalla legislazione sostanziale;
e non può prevedere spese od entrate che non traggano titolo da una
legge sostanziale (vedasi la sent. di questa Corte 9 marzo) 1959, n.
7).
Ne deriva che, per definizione, una legge sostanziale introduttiva
di nuove o maggiori spese non può trovare nelle previsioni del
bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa, e che
l'esistenza in bilancio di uno o più capitoli relativi a una o più
spese non può, di per Sé sola, significare che per quelle spese sia
soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura,
voluta dall'art. 81, ult. comma, Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana avente per oggetto "istituzione del Corpo regionale delle
miniere" - approvata dall'Assemblea regionale il 19 giugno 1958,
promulgata, in pendenza del presente ricorso, il 29 luglio 1958 col n.
21, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione del 29 luglio
1958, n. 46 - in riferimento all'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte