Sentenza n. 66/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1961 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
della Valle d'Aosta 6 ottobre 1960, riguardante l'autorizzazione
all'emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle
d'Aosta, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 28 ottobre 1960 depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 3 novembre successivo ed iscritto al n.
22 del Registro ricorsi 1960.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione della Valle d'Aosta;;
udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Arturo Carlo Jemolo,
per il Presidente della Regione della Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il
28 ottobre 1960 e depositato il 3 novembre successivo, ha impugnato la
legge della Valle d'Aosta 6 ottobre 1960 sulla "autorizzazione alla
emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle
d'Aosta". Detta legge stabilisce che possono essere emesse azioni al
portatore dalle società, esistenti o di nuova formazione, con sede
nella Regione, le quali abbiano per oggetto la costituzione e
l'esercizio di imprese agricole, industriali, commerciali, alberghiere
e turistiche (art. 1) e favoriscano lo sviluppo economico e sociale
della Regione (art. 2). L'emissione di tali azioni è subordinata ad
autorizzazione, da concedersi con decreto del Presidente della Giunta
regionale, secondo le modalità e alle condizioni (versamento di una
cauzione) stabilite dalla legge stessa (art. 3 e segg.).
Col ricorso viene denunciata l'illegittimità costituzionale di
tale legge, in quanto eccedente la competenza legislativa della
Regione, di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale, approvato con
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4. Essa, infatti, si sostiene nel
ricorso, non trova fondamento nell'art. 2 St. citato, perché le
materie ivi elencate non riguardano la disciplina delle azioni di
società, e perché sulla potestà legislativa attribuita alla Regione
per singole e separate materie non può basarsi un provvedimento
legislativo, come quello impugnato, che sia innovativo rispetto a una
norma di principio vigente in sede nazionale, avente finalità fiscali
e concernente tutte le attività industriali e produttive nel loro
complesso, qual'è la norma che stabilisce la nominatività delle
azioni. Né la legge impugnata trova miglior fondamento nell'art. 3 St.
speciale, che prevede una potestà di emanare norme legislative di
integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica. A parte il
rilievo che tale competenza legislativa non comprende l'emanazione di
norme in materia di azioni, il potere di adattamento ivi previsto non
può mai risolversi nell'emanazione di norme che siano in contrasto con
quelle nazionali e sostanzialmente sopprimano la legge di cui
dovrebbero disciplinare l'applicazione. Inoltre, secondo il ricorso,
nella nominatività obbligatoria dei titoli azionari va riconosciuta
una applicazione dei principi di cui agli artt. 47 e 53 Cost., come
confermerebbe anche l'art. 17 legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Al ricorso resiste la Regione della Valle d'Aosta, costituitasi con
deduzioni depositate il 16 novembre 1960. In queste si osserva,
preliminarmente, che le altre Regioni a Statuto speciale hanno adottato
leggi eguali alla legge in oggetto: di esse, quella sarda e quella del
Trentino-Alto Adige non sono state impugnate, mentre il ricorso contro
la legge siciliana 8 luglio 1948 era stato precedentemente respinto
dall'Alta Corte per la Regione siciliana. La Regione della Valle
d'Aosta non ha poteri inferiori a quelli attribuiti dai rispettivi
Statuti alla competenza legislativa delle altre Regioni, e comunque,
nella specie, non ha superato i limiti della propria competenza. La
legge impugnata, infatti, in quanto riguarda società che abbiano per
oggetto l'esercizio di imprese agricole, alberghiere e turistiche, o
industriali e commerciali, è conforme all'art. 2 St. speciale, che
comprende nella competenza legislativa primaria della Regione
l'agricoltura e foreste e l'industria alberghiera e turismo (lett. d e
q), ed è conforme all'art. 3, che comprende, nella competenza a
emanare norme di integrazione e attuazione delle leggi della
Repubblica, l'industria e il commercio (lett. a). In quest'ultima
materia, sostiene la difesa regionale, la potestà della Regione della
Valle d'Aosta è uguale a quella delle Regioni sarda e del
Trentino-Alto Adige; se così non fosse, solo essa non disporrebbe di
una potestà legislativa secondaria, e avrebbe un'autonomia inferiore a
quella delle Regioni a ordinamento normale. Ma, a parte tale
considerazione, la Regione si è mantenuta, con la legge impugnata, nel
potere di adattamento delle leggi della Repubblica, che implica un
potere di limitare e di modificare queste ultime, per adeguarle alle
esigenze regionali. Né, prosegue la difesa della Regione, esiste un
vincolo costituzionale per cui con un unico provvedimento legislativo
non si possa esercitare, simultaneamente e cumulativamente, la potestà
attribuita alla Regione, in materie diverse. Infine, si nega che la
nominatività obbligatoria delle azioni, disposta dal decreto - legge
25 ottobre 1941, n. 1148, costituisca un principio dell'ordinamento
giuridico dello Stato, ed un'applicazione degli artt. 53 e 47 Cost.,
mentre, invece, le azioni al portatore sono previste dall'art. 2355
Cod. civile.
In via subordinata, la Regione chiede che ove, per ipotesi, questa
Corte ritenga fondata la questione di legittimità costituzionale in
relazione all'art. 3 St. speciale, voglia limitare la dichiarazione di
incostituzionalità a quella parte dell'art. 1 della legge impugnata
che riguarda le imprese industriali e commerciali, dichiarando non
fondata la questione di legittimità per tutti i rimanenti articoli
della legge, in conseguenza della modifica del detto art. 1 che
risulterebbe da tale pronuncia.
L'Avvocatura generale dello Stato il 2 ottobre 1961 ha presentato
una memoria in cui, dopo aver osservato che la mancata impugnativa di
leggi analoghe alla presente non implica l'esistenza nella Regione
della contestata competenza, ribadisce che la legge impugnata non ha
fondamento né nell'art. 2 St. speciale, né nell'art. 3, che
attribuisce alla Regione una potestà più regolamentare che
legislativa, e riafferma che la Regione non può innovare alla legge
della Repubblica sulla nominatività dei titoli azionari. Alla domanda
subordinatamente posta dalla Regione, l'Avvocatura oppone che la Corte
costituzionale non può sostituirsi al legislatore, modificando la
legge impugnata. La memoria conclude con considerazioni d'ordine
economico e finanziario.
La difesa della Regione, nella memoria depositata il 4 ottobre
1961, insiste negli esposti argomenti. Essa rileva come il decreto
legge 25 ottobre 1941 corrispondeva a esigenze del tempo di guerra,
mentre nella successiva emanazione del Codice civile il legislatore ha
considerato la nominatività come un elemento del tutto contingente
nella struttura delle società per azioni, da regolare in relazione
alle circostanze. La legge impugnata, pertanto, è conforme all'art. 3
St. speciale, perché costituisce un adattamento della legislazione
generale dello Stato, in materia di società, alle esigenze peculiari
della Regione, e perché la materia rientra nel grande settore
dell'industria e commercio, attribuito da quell'articolo alla
competenza legislativa regionale di attuazione e di integrazione. La
memoria illustra, infine, brevemente, sempre in relazione al l'art. 3
St. speciale, la domanda subordinata, proposta con le deduzioni,
affermando che la potestà legislativa, di cui in tale articolo,
comprende la materia delle società che operano nei settori in esso
indicati (industria e commercio). Conclude con considerazioni sullo
sviluppo economico - sociale della Regione.
Nell'udienza del 18 ottobre 1961 i difensori delle parti hanno
illustrato le tesi svolte negli scritti difensivi, confermando le
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
Nel resistere al ricorso, la difesa della Regione, pur senza
sollevare formalmente una eccezione pregiudiziale, ha insistito sulla
circostanza che altre Regioni a Statuto speciale hanno in precedenza
emanato leggi di contenuto identico a quella in oggetto, le quali però
non sono state impugnate. Il comportamento dello Stato, che ha
viceversa ritenuto di proporre il presente ricorso, viene ricondotto
dalla detta difesa alla figura dell'eccesso di potere.
A sgombrare il campo da questo preliminare rilievo, va osservato
che, a parte le differenze esistenti nelle norme dei singoli Statuti
circa la competenza legislativa delle varie Regioni, la mancata
impugnazione di leggi analoghe non influisce sulla ammissibilità
dell'attuale ricorso, né sui termini della questione proposta.
Da quanto si è precedentemente esposto risulta come la questione
che si presenta come fondamentale nell'attuale giudizio è se la
disciplina dei titoli azionari possa considerarsi compresa nelle
materie dell'agricoltura e del turismo, e dell'industria e commercio,
attribuite, con diversi limiti, alla potestà legislativa della Regione
della Valle d'Aosta dagli artt. 2 e 3 St. speciale, approvato con legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
In conformità alla giurisprudenza di questa Corte, è innanzi
tutto da escludere che a stabilire la legittimità costituzionale della
legge possa essere determinante la considerazione del fine, che essa si
è proposto, di dare incremento nella Regione all'agricoltura, al
turismo, all'industria e al commercio. Già in precedenti sentenze si
è avuto occasione di affermare che la tassativa elencazione di materie
contenuta negli Statuti pone un limite alla competenza legislativa
delle Regioni, che non consente l'emanazione di provvedimenti
legislativi fuori dell'ambito di esse, anche se preordinati al
conseguimento di finalità inerenti alle dette materie (sent. n. 124
del 1957, nn. 2 e 32 del 1960). Occorre, dunque, aver riguardo
all'oggetto della legge regionale e al contenuto delle sue norme, per
rapportarli alla sfera di competenza legislativa attribuita alla
Regione nelle singole materie indicate nello Statuto.
Nella specie, l'oggetto della legge impugnata rientra nella
disciplina delle società e della circolazione dei titoli di credito.
Essa, inoltre, contiene una regolamentazione pubblicistica di rapporti
economici, in quanto prevede un'autorizzazione dell'autorità regionale
all'emissione di azioni al portatore, e un controllo sull'attività
delle imprese, con relative sanzioni, come l'incameramento della
cauzione e la revoca dell'autorizzazione.
A giudizio di questa Corte, tale oggetto e tale disciplina sono
fuori della competenza della Regione.
Con l'attribuire alla Regione una competenza legislativa in materia
di agricoltura, o di industria e commercio, si è conferita ad essa una
potestà di emanare norme aventi per oggetto l'attività agricola,
industriale o commerciale. La disciplina di tali attività può
comprendere l'emanazione di norme relative alla loro organizzazione e
ai rapporti in cui esse si esplicano, ma solo in quanto tale
organizzazione e tali rapporti siano propri delle dette attività,
siano da esse peculiarmente caratterizzati e si esauriscano nell'ambito
di esse. Non rientra, invece, nella potestà legislativa della Regione
modificare, in relazione alle singole attività di cui è stata
affidata ad essa la disciplina, la regolamentazione di istituti e di
rapporti giuridici, che hanno nell'ordinamento giuridico generale una
loro propria, unitaria disciplina, che trascende l'ambito delle singole
materie attribuite alle Regioni e si ispira a propri principi e a
individuate esigenze generali. Se così non fosse, la competenza
legislativa delle Regioni si estenderebbe, potenzialmente, a tutto
l'ordinamento giuridico, in quanto, salvo i principi, ogni norma di
esso potrebbe essere modificata in relazione alle dette materie; e, per
converso, tutta la potestà legislativa dello Stato sarebbe limitata
dalla potestà della Regione di regolare qualunque rapporto giuridico,
nel campo delle attività attribuite alla competenza regionale, in modo
diverso dalla legislazione statale. Il che è manifestamente contrario
a quella delimitazione di ben precisate competenze che con gli Statuti
si è voluto attuare.
Applicando gli esposti criteri al caso presente, va osservato che
nel nostro ordinamento la disciplina delle società non riguarda i
soggetti di questa o quella attività economica, ma riguarda, in
generale, le forme di esercizio collettivo dell'impresa. Se, come vuole
un corretto criterio ermeneutico, le formule adoperate negli Statuti si
debbono interpretare secondo il significato che hanno nel comune
linguaggio legislativo e nel vigente ordinamento giuridico, si è
portati a riconoscere che l'espressione "agricoltura" o "industria e
commercio" non può essere stata in essi adoperata in un senso
comprensivo della disciplina delle società, la quale aveva già nel
Codice civile una organica e unitaria sistemazione. Se si fosse voluto
attribuire alla Regione una competenza in questa materia, lo si sarebbe
detto esplicitamente, come in altri casi in cui la norma statutaria fa
riferimento non ad una attività, ma a determinati istituti giuridici
(ad es., gli usi civici, l'espropriazione per pubblica utilità per
opere non a carico dello Stato, ecc.).
Alla ragione ermeneutica corrisponde la ragione sistematica. La
disciplina delle società forma una parte integrante fondamentale
dell'ordinamento giuridico, in quanto attiene, da una parte, alla
determinazione dei soggetti dell'ordinamento e delle loro strutture;
dall'altra, all'organizzazione dell'attività produttiva. Essa,
pertanto, non può essere che unitaria, e l'intento di favorire lo
sviluppo di una attività economica, in una Regione, non può
considerarsi prevalente sull'esigenza di questa unitarietà.
Si può, pertanto, concludere su questo punto che l'attribuzione di
una potestà legislativa su determinate attività economiche, o rami di
attività economica, non implica una competenza in materia di società,
e, quindi, resta esclusa la possibilità di modificare la relativa
disciplina statale. Nella specie, lo stesso voler fondare la
legittimità costituzionale della legge su due articoli dello Statuto,
relativi a diverse forme di potestà legislativa, indica come la
materia delle società non rientra senza residui in nessuna delle
materie in quegli articoli elencate, come non rientra in alcuna di
queste la possibilità di modificare i modi di essere dei soggetti di
diritto, delineati dall'ordinamento generale. E se è vero che con
unico atto legislativo la Regione può regolare materie distintamente
considerate dallo Statuto, è anche vero che in tale esercizio
contestuale di distinte competenze la Regione non può avere poteri
maggiori di quelli che non abbia in ciascuna di esse.
La violazione dei limiti assegnati alla competenza regionale dalle
citate norme dello Statuto è resa, poi, tanto più evidente dal fatto
che la legge impugnata introduce, come si è innanzi rilevato, una
particolare disciplina pubblicistica nell'ordinamento delle società, e
stabilisce apposite sanzioni, nello stesso momento in cui, derogando al
decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9
febbraio 1942, n. 96, deroga alle sanzioni penali ivi previste.
D'altra parte, anche se la legge in questione potesse farsi
rientrare, quanto meno in parte, nella materia dell'industria e
commercio, attribuita dall'art. 3 St. speciale alla competenza
regionale - come è stato sostenuto dalla difesa della Regione anche
nella discussione orale -, essa esorbiterebbe ugualmente dai limiti
statutari, in quanto la Regione, nell'esercizio della potestà
legislativa di integrazione ed attuazione delle leggi della Repubblica,
non può derogare a queste ultime, come ha fatto nella specie.
Non vale richiamarsi in proposito all'art. 2355 Cod. civile, che
prevede le azioni al portatore, perché la disposizione contenuta in
questo articolo, per l'art. 109 disp. att., non è attualmente vigente.
E noto che sono, invece, in vigore le norme del citato decreto legge n.
1148 del 1941. Agli effetti della competenza regionale non è rilevante
che tale decreto abbia carattere temporaneo. Quello che ha rilievo è
che, nella quiescenza dell'art. 2355 Cod. civile, la norma attualmente
vigente nell'ordinamento dello Stato esclude l'emissione di azioni al
portatore, e la Regione non può anticipare la reviviscenza di una
norma che, sia pure temporaneamente, non è efficace, per effetto di
altra norma statale attualmente in vigore.
Inoltre, non può trascurarsi la considerazione che il decreto
legge 25 ottobre I941, n. 1148, pur non modificando norme tributarie,
incide di fatto sulla loro applicazione, producendo conseguenze di
natura fiscale. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dalla conferma che il
principio della nominatività ha avuto nella legge 5 gennaio 1956, n.
1, integrativa della legge sulla perequazione tributaria.
Ora, è un principio dell'ordinamento speciale delle Regioni,
ripetutamente affermato da questa Corte, che l'attività legislativa di
esse non può interferire nel sistema fiscale dello Stato, creando
difformità nella posizione contributiva dei cittadini e squilibrio nel
sistema tributario generale. Anche sotto questo riflesso, quindi, la
deroga alle disposizioni sulla nominatività dei titoli azionari si
presenta costituzionalmente illegittima.
Tale deroga, infine, col legittimare nella Regione atti considerati
come reati dalla legislazione dello Stato (art. 13 del R.D.L. 25
ottobre 1941; art. 29 del R.D.L. 29 marzo 1942, n. 239), implica
l'esercizio di una potestà legislativa in materia penale, che la
Regione sicuramente non ha.
Le considerazioni qui svolte, quale che sia il giudizio che in sede
di politica legislativa e finanziaria possa darsi circa la
preferibilità del sistema della nominatività o delle azioni al
portatore, mentre confermano quell'esigenza di unitarietà del sistema
legislativo, in materia di società e di titoli di credito, in cui è
la ratio dell'appartenenza di questa materia alla competenza
legislativa dello Stato, portano a negare che la legge impugnata sia
stata nei limiti della competenza legislativa attribuita alla Regione,
sia dall'art. 2 che dall'art. 3 dello Statuto speciale.
Nel riconoscere, per gli esposti motivi, l'illegittimità
costituzionale della legge impugnata, resta assorbita ogni questione
relativa alla asserita conformità del sistema delta nominatività dei
titoli azionari agli artt. 53 e 47 Costituzione. Viene ugualmente a
cadere la domanda, proposta in via subordinata dalla difesa della
Regione, di limitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale
a quella parte della legge che riguarda le società per la gestione di
imprese industriali e commerciali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale
della Valle d'Aosta 6 ottobre 1960, riguardante l'autorizzazione
all'emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle
d'Aosta, in relazione agli artt. 2 e 3 Statuto speciale per la Regione
della Valle d'Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte