Sentenza n. 66/1964
Altra decisione · depositata il 30/06/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
citata
- art. 134Costituzione
- art. 39legge 87/1953
- art. 41legge 87/1953
- art. 38legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei ricorsi riuniti promossi dal Presidente della Giunta regionale
siciliana:
1) ricorso notificato il 12 febbraio 1964, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 24 febbraio 1964 ed iscritto
al n. 2 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra la
Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto dell'ordinanza 14
dicembre 1963, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana ha sospeso il decreto 4 dicembre 1963, n.
177, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
2) ricorso notificato il 31 marzo 1964, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale l'11 aprile 1964 ed iscritto al
n. 4 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra la
Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto della sentenza 2
maggio-15 luglio 1963, con la quale la Corte di cassazione a Sezioni
unite ha dichiarato la competenza giurisdizionale del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana a provvedere sul
ricorso di Moscato Giovanni avverso il decreto 9 gennaio 1961 del
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando
Cascio, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento instaurato dal signor Amintore
Ambrosetti per l'annullamento del decreto 4 dicembre 1963 del
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana col quale gli veniva
negata l'ammissione al concorso a quattro posti di segretario presso
l'Assemblea (bandito con decreto 11 maggio 1963), il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza del 14
dicembre 1963 ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Presidente della Giunta regionale siciliana, autorizzato con
deliberazione 8 febbraio 1964 della Giunta, ha presentato ricorso a
questa Corte ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e degli artt.
39, 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la risoluzione del
conflitto di attribuzione determinatosi fra lo Stato e la Regione per
effetto della predetta ordinanza.
Nel relativo atto - notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 12 febbraio 1964 e depositato il 24 successivo - il
Presidente della Giunta regionale, costituitosi con la difesa degli
avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando Cascio, premesso
di aver avuto conoscenza dell'ordinanza attraverso la comunicazione
fattagliene dal Presidente dell'Assemblea regionale in data 8 febbraio
1964, ha chiesto che la Corte, risolvendo l'insorto conflitto, a)
"dichiari che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana non ha il potere di sindacare gli atti con i quali
l'Assemblea regionale siciliana realizza la propria organizzazione e
provvede all'ordinamento del personale"; b) pronunzi l'annullamento
dell'ordinanza impugnata.
2. - Con altro ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 31 marzo e depositato l'11 aprile 1964, il Presidente della
Giunta regionale siciliana, autorizzato con deliberazione della Giunta
adottata nella seduta dell'8 febbraio 1964, e difeso dagli avvocati
Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando Cascio, ha chiesto che
questa Corte risolva il conflitto di attribuzione sorto fra lo Stato e
la Regione siciliana per effetto della sentenza 2 maggio-15 luglio 1963
con la quale la Corte di cassazione a Sezioni unite ha dichiarato la
competenza giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana a provvedere sulla causa promossa innanzi a
quell'organo dal dott. Giovanni Moscato per l'annullamento del decreto
9 gennaio 1961 del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana col
quale era stata disposta nei suoi confronti la revoca dall'impiego di
vice direttore dell'Assemblea.
Nel ricorso il Presidente della Giunta regionale dichiara di aver
avuto conoscenza della predetta sentenza attraverso la lettera,
depositata in copia conforme, con la quale in data 8 febbraio 1964 il
Presidente dell'Assemblea regionale gliene diede comunicazione, e
presenta conclusioni analoghe a quelle del ricorso precedente,
chiedendo che la Corte statuisca che il Consiglio di giustizia
amministrativa non ha nella materia de qua il potere di sindacato
giurisdizionale e annulli la sentenza impugnata.
3. - Nei due ricorsi il Presidente della Giunta denunzia la
violazione degli artt. 64, 66, 68 e 116 della Costituzione; degli artt.
11-19 dello Statuto della Regione siciliana; dell'art. 5 del D. L.6
maggio 1948, n. 654; dell'art. 26 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, e
degli artt. 1 e 362 del Codice di procedura civile; denunzia altresì
un eccesso di potere giurisdizionale.
Nei motivi posti a fondamento delle conclusioni il ricorrente
deduce che l'affermazione della giurisdizione del Consiglio di
giustizia amministrativa - riconosciuta nella sentenza della Corte di
cassazione e presupposta nell'ordinanza del Consiglio di giustizia
amministrativa - viola la sfera di competenza dell'Assemblea regionale,
la quale, avendo esclusivamente attribuzioni legislative ed essendo
organo politico, non può essere soggetta a controlli giurisdizionali
ordinari o speciali. Nell'ambito della Regione siciliana, organizzata a
somiglianza dello Stato, sono nettamente distinti, come si evince dallo
Statuto, gli organi del potere legislativo e gli organi del potere
esecutivo, e la Regione nel suo complesso non è ente amministrativo,
ma politico. L'Assemblea, a differenza dei Consigli delle altre
Regioni, esplica esclusivamente attività legislativa e le
argomentazioni svolte dalla Cassazione in base all'art. 117 della
Costituzione per dedurne la natura unitaria e amministrativa della
Regione urtano contro il disposto di quelle norme dello Statuto
siciliano (artt. 14-19) le quali, realizzando le particolari forme di
autonomia previste dall'art. 116 della Costituzione, conferiscono
direttamente all'Assemblea le funzioni legislative. Dalla natura di
corpo politico deriva, secondo il ricorrente, che al Parlamento della
Regione va riconosciuta quell'autonomia e quell'indipendenza dal potere
giudiziario che non sono contestate al Parlamento della Repubblica,
giacché l'identità delle funzioni non può non comportare identità
di disciplina e, in particolare, l'insindacabilità giurisdizionale dei
provvedimenti organizzativi dell'Assemblea. Non trattandosi di atti
subbiettivamente amministrativi, non può esservi giurisdizione del
Consiglio di giustizia amministrativa, essendo questa limitata (art. 5
del D. L.6 maggio 1948, n. 654) al sindacato degli atti di autorità
amministrative aventi sede nel territorio della Regione. Né , a parere
del ricorrente, potrebbe affermarsi la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria in base all'art. 24 della Costituzione, giacché
il principio enunciato in questa norma deve essere contemperato con le
richiamate esigenze istituzionali di indipendenza e richiede perciò
norme procedurali di struttura che consentano la tutela nell'ambito
della stessa organizzazione del corpo politico. Il regolamento interno
degli uffici, del personale e dei servizi dell'Assemblea siciliana già
contiene norme adeguate a garantire questa tutela; e se in ipotesi
queste fossero insufficienti, ciò non potrebbe comportare
l'attribuzione del sindacato ad un potere diverso da quello
dell'Assemblea.
4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri - al quale i due
ricorsi sono stati ritualmente notificati - non si è costituito.
5. - Nelle due memorie, di identico contenuto, depositate il 25
maggio 1964, la difesa della Regione analizza la natura del conflitto
denunziato, tratta dell'autonomia, autarchia e autocrinia come
prerogative costituzionali delle assemblee legislative, enuncia i
motivi a fondamento della tesi che le stesse prerogative spettano
all'Assemblea regionale siciliana e muove infine vari rilievi critici
alla motivazione della sentenza della Cassazione.
Quanto al primo punto, secondo la difesa del ricorrente, i due
ricorsi denunziano un conflitto fra Stato e Regione che include un
conflitto fra organi appartenenti a due poteri diversi (legislativo ed
esecutivo) e sono ammissibili in quanto i due poteri non appartengono
entrambi alla Regione, ma l'uno allo Stato, l'altro alla Regione.
Trattandosi di conflitto fra enti non si richiede che l'atto provenga
da organo superiorem non recognoscens (il che peraltro sussiste nel
conflitto determinato dalla sentenza della Cassazione) e la
legittimazione spetta al Presidente della Giunta regionale ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri indipendentemente dall'organo dal
quale l'atto proviene e qualunque sia la denunziata violazione di
competenza. Si aggiunge che Presidente del Consiglio dei Ministri e
Presidente della Regione, oltre a rappresentare i due rispettivi enti,
rappresentano anche i singoli organi tra i quali il conflitto è sorto:
nel caso in esame il Presidente della Regione rappresenta la Regione e
in particolare il potere legislativo dell'Assemblea (e, essendo
quest'ultima costituzionalmente legittimata a legiferare in via
esclusiva su determinate materie, la difesa delle sue prerogative è
anche difesa del potere legislativo dello Stato), mentre il Presidente
del Consiglio dei Ministri rappresenta lo Stato e in particolare il
potere giudiziario (egli rappresenta, si afferma, il Capo dello Stato
che, in quanto Presidente del Consiglio superiore della Magistratura,
è anche Capo del potere giudiziario).
In relazione al secondo punto, la difesa della Regione rileva che
l'indipendenza delle Camere, costituzionalmente garantita, trova la sua
ragione nell'attività politica (o attività libera nel fine)
esercitata dalle due assemblee e si estrinseca nel potere di auto-regolamento (c. d. autonomia), che comprende sia la potestà di
autoamministrarsi (c. d. autarchia) che quella di autogiudicarsi (c. d.
autocrinia o autodicastia o autodichia). Tale potere riconosciuto
nell'art. 61 dello Statuto Albertino, è presupposto dall'art. 64 della
Costituzione; si pone come fonte di norme primarie; deriva da una
riserva di regolamento che sottrae alla legislazione ordinaria tutto
quanto attiene alla organizzazione dell'organo; si riferisce non solo
al funzionamento interno dell'Assemblea, ma anche agli uffici ed alla
regolamentazione dei rapporti con i funzionari e comprende la
disciplina del sindacato per violazione delle norme. Circa quest'ultimo
aspetto non si può ravvisare un ostacolo negli artt. 113 e 24 della
Costituzione. È certa l'inapplicabilità del primo, perché le
assemblee legislative non rientrano nel concetto di pubblica
Amministrazione; ed è inconcludente il richiamo del secondo, perché
non si nega la tutela dei diritti dei dipendenti delle Assemblee, ma
solo si afferma che essa trova la sua disciplina nelle norme
regolamentari: e se queste fossero carenti o insufficienti, non per
questo si potrebbe violare la riserva di regolamento col riconoscere il
sindacato dell'autorità giudiziaria.
Gli stessi principi, secondo il ricorrente, valgono per tutti gli
organi dei quali la Costituzione vuole garantire l'indipendenza, come
dimostra la circostanza che la potestà autoregolamentare va
riconosciuta alla stessa Corte costituzionale proprio in considerazione
della natura delle sue funzioni; e, in particolare, le sarebbe spettata
la potestà di autodichia anche se non fosse stata emanata la legge 11
marzo 1953, n. 87, che espressamente la contempla (art. 14).
L'esame della posizione costituzionale dell'Assemblea regionale
siciliana condurrebbe, secondo la difesa della Regione, a conclusioni
identiche. L'Assemblea è investita del potere di legiferare in modo
esclusivo in varie materie e le leggi emanate vanno identificate con
quelle dello Stato, sicché dal punto di vista qualitativo la sua
funzione è uguale a quella delle Camere. Anche all'Assemblea regionale
è stata attribuita una potestà regolamentare (art. 4 dello Statuto
siciliano) la cui natura si desume dall'art. 4 del D. L. C. P. S.25
marzo 1947, n. 204, che temporaneamente applicò le norme regolamentari
dell'Assemblea Costituente e, fra queste, quella relativa alla
convalida degli eletti, nella quale si evidenzia il potere di
autodichia che è tipico degli organi costituzionalmente indipendenti.
Nell'ultima parte la memoria contesta l'esattezza dei motivi che la
Cassazione ha posti a fondamento della sua sentenza. Si nega,
anzitutto, che la Regione siciliana possa essere assimilata alle altre
Regioni e addirittura a quelle c. d. di diritto comune; si afferma che,
in base allo Statuto siciliano, le varie attività regionali non vanno
riferite alla Regione nel suo complesso, ma ai singoli organi (e in
particolare l'attività legislativa va imputata all'Assemblea
regionale); si sostiene che la Regione siciliana è un ente politico e
l'Assemblea è corpo politico, risolvendosi le sue attribuzioni
esclusivamente nell'attività legislativa e in atti di indirizzo e
sindacato politico; si assume che il regolamento prevede un adeguato
sistema di garanzie per i dipendenti, più minuzioso di quello
predisposto nei regolamenti delle Camere e che comunque - il che si
esclude - se si dovessero riscontrare lacune o insufficienze ciò non
potrebbe comportare l'ablazione dei poteri di autodichia spettanti
all'Assemblea. La Regione, infine, contesta che dalle norme
regolamentari in vigore possa desumersi, come la Cassazione ha fatto,
che il regolamento stesso presupponga l'applicazione del diritto comune
per quanto riguarda la tutela giurisdizionale in materia di pubblico
impiego. Ciò non si ricava dalla circostanza che non vien fatto rinvio
al regolamento delle Camere ma alla legge sugli impiegati statali,
perché il regolamento dell'Assemblea ha ricopiato quasi alla lettera
quello del Senato, né dal fatto che si dispone che sui ricorsi contro
la pubblicazione del ruolo di anzianità il Presidente decide
"definitivamente": tale formula, infatti, lungi dal poter essere
presupposto della giurisdizione del Consiglio di giustizia è stata
integralmente recepita da quella adoperata nei regolamenti per il
personale delle Camere.
6. - Nella pubblica udienza gli avvocati Luigi Maniscalco Basile e
Salvatore Orlando Cascio hanno ulteriormente illustrato i motivi dei
ricorsi ed hanno insistito nelle conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi, discussi congiuntamente nell'udienza pubblica,
prospettano la stessa questione e vanno conseguentemente riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Dalla valutazione complessiva dei ricorsi, dei motivi posti a
loro fondamento e dei provvedimenti chiesti alla Corte risulta che il
presente conflitto si configura come conflitto di attribuzione fra
Regione e Stato (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art.
39 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ha per oggetto la questione se
allo Stato spetti la potestà giurisdizionale sugli atti dell'Assemblea
regionale siciliana relativi alle vicende del rapporto di impiego dei
propri dipendenti e va deciso con riferimento alle norme costituzionali
che, secondo quanto si assume, garantirebbero l'indipendenza e le
prerogative dell 'Assemblea e sarebbero state violate dai due atti
giurisdizionali che hanno dato causa al conflitto.
Ciò posto, è evidente che il tema da decidere non è quello se
nel caso in esame spetti o meno al Consiglio di giustizia
amministrativa la giurisdizione, ma l'altro, preliminare e più ampio,
se gli atti dell'Assemblea relativi all'oggetto innanzi specificato
siano esenti dalla giurisdizione in generale e, quindi, dalla
corrispondente potestà dello Stato. In altri termini occorre accertare
se il principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, affermato in via
generale dall'art. 24, primo comma, della Costituzione (e ribadito
nell'art. 113, primo comma, con riferimento agli atti della pubblica
Amministrazione), incontri un limite nelle garanzie o prerogative di
indipendenza che il ricorrente afferma vadano riconosciute
all'Assemblea regionale.
3. - La difesa della Regione parte dal presupposto che la posizione
costituzionale dell'Assemblea regionale sia identica a quella delle due
Camere del Parlamento, e ne fa discendere la conseguenza che identiche
debbano essere, ed in effetti siano, le prerogative. L'Assemblea
regionale, si afferma, è un corpo politico al pari delle Camere, in
quanto esplica un'attività politica che si estrinseca nella emanazione
di atti legislativi aventi efficacia identica a quella dei
corrispondenti atti dello Stato; e, si aggiunge, in base a norma
costituzionale (art. 4 dello Statuto siciliano) essa ha lo stesso
potere di regolamento che comprende, così come è indiscusso per le
Camere, non solo la potestà di organizzazione delle funzioni e degli
uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme poste
nell'esercizio di quel potere.
Questa tesi, valutata nei singoli argomenti e nel suo insieme, non
può essere accolta.
La Corte non dubita che l'Assemblea regionale siciliana non possa
essere configurata come organo amministrativo, giacché le sue
attribuzioni - così come delineate nello Statuto che realizza le
particolari forme di autonomia previste nell'art. 116 della
Costituzione - sono o legislative (artt. 14-19 dello Statuto siciliano)
o politiche (artt. 9, primo comma, e 20, secondo comma), e mai
amministrative (cfr. sent. n. 2 del 15 gennaio 1959) fino al punto che
anche il potere regolamentare di esecuzione delle leggi è demandato al
Governo regionale (art. 12, terzo comma). Ma da ciò non deriva che
l'Assemblea regionale possa essere parificata alle Camere né sotto il
profilo della equivalenza degli atti legislativi né sotto quello, più
lato e comprensivo, della c. d. attività di indirizzo politico.
È in proposito da osservare che l'attività della Regione, anche
quando è manifestazione di legislazione "esclusiva", incontra vari
limiti nella legislazione statale, che discendono o da esplicite
previsioni degli Statuti o, come la Corte più volte ha avuto modo di
affermare (cfr., ad es., sent. n. 49 del 4 aprile 1963 e sent. n. 4 del
24 gennaio 1964), dal principio fondamentale di unità della Repubblica
enunciato nell'art. 5 della Costituzione (cfr. anche art. 1 dello
Statuto siciliano), con la necessaria conseguenza che nel quadro delle
fonti le leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate, non
possono essere poste sullo stesso piano delle leggi statali.
Questa conclusione trova adeguata giustificazione nella
constatazione che, per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla
Regione un'ampia autonomia, questa non è da confondere con la
sovranità che resta attributo dello Stato.
La Corte ha affermato, anche in decisioni riguardanti la legislazione
regionale "esclusiva", che la Regione resta inquadrata nello Stato e
subordinata allo Stato (cfr.sentenza n. 9 del 1957), e con
giurisprudenza costante (cfr. sentenze nn. 124 del 1957; 2 e 32 del
1960; 66 del 1961; 46 del 1962) ha in via generale accertato che la
competenza delle Regioni è strettamente limitata alle materie quali
sono elencate negli Statuti speciali, restando escluso che, rispetto a
queste, possano valere criteri finalistici che non risultino da
valutazioni del tutto obiettive del loro contenuto. Questo indirizzo
giurisprudenziale ha trovato conferma nella recente sentenza n. 56 del
9 giugno 1964, nella quale la Corte, enunciando a proposito della
legislazione della Regione Trentino-Alto Adige un principio generale,
ha ribadito che le Regioni sono enti con fini predeterminati e
inderogabilmente fissati.
Viene così delineata netta e profonda la differenza esistente fra
attività legislativa regionale e attività legislativa statale,
perché solo questa ultima può essere considerata libera nel fine,
salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma
costituzionale. Ed è conseguentemente chiaro che il vigente
ordinamento costituzionale non consente l'assimilazione delle funzioni
dell'Assemblea regionale alle funzioni delle Camere: le prime, infatti,
appaiono manifestazione di autonomia politica costituzionalmente
riconosciuta e delimitata, le seconde invece sono espressione del
potere di indirizzo politico generale, alla determinazione del quale il
Parlamento, anche attraverso la legislazione, partecipa, e che la
Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione
regionale (art. 127), considera prevalente.
4. - Dai richiamati principi consegue che, come all'Assemblea
regionale siciliana non può attribuirsi la stessa posizione
costituzionale delle Camere, così al potere regolamentare ad essa
conferito dall'art. 4 dello Statuto siciliano non può riconoscersi la
stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare
che a ciascuna delle due Camere deriva dall'art. 64 della Costituzione.
L'esame delle norme costituzionali conferma questa conclusione e
dimostra come al Parlamento vengono garantite forme di indipendenza e
prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali e
all'Assemblea siciliana.
Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica gli
artt. 64, primo comma, 66 e 68 della Costituzione delineano nel loro
insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha riscontro
nelle norme riguardanti gli enti regionali. Per le Regioni in genere,
infatti, la Costituzione (art. 122, quarto comma) sancisce solo la
irresponsabilità dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 dello
Statuto siciliano; art. 25 dello Statuto sardo; art. 24 dello Statuto
Val d'Aosta; art. 22 dello Statuto Trentino-Alto Adige; art. 16 dello
Statuto Friuli-Venezia Giulia) e per le Regioni ad autonomia speciale
gli Statuti si limitano ad attribuire ai Consigli (per la Sicilia
all'Assemblea) il potere di dettarsi un regolamento (art. 4 dello
Statuto siciliano; art. 19 dello Statuto sardo; art. 25 dello Statuto
Trentino-Alto Adige; artt. 18 e 21 dello Statuto Friuli-Venezia
Giulia).
Manca, come si vede, una norma costituzionale che, come avviene per
le Camere in base all'art. 66 della Costituzione, attribuisca ai
Consigli regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio
definitivo dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. E di maggior
rilievo è la circostanza che non c'è principio o disposizione
costituzionale che riconosca ai componenti dei Consigli regionali
l'immunità quale risulta prevista dall'art. 68 della Costituzione per
i membri del Parlamento. Va anzi ricordato che, per quanto riguarda
specificamente i Deputati dell'Assemblea siciliana, la giurisprudenza
(Cassazione, Sezioni unite, camera di consiglio 10 dicembre 1949)
ritenne che tale prerogativa non si ricavasse né esplicitamente né
implicitamente dal vigente ordinamento e che l'Alta Corte per la
Regione siciliana (sentenza 16-20 marzo 1951, n. 38) giudicò
illegittimo l'art. 64 della legge regionale (20 marzo 1951, n. 29) che
espressamente la introduceva. Ora, se si considera che l'immunità è
conferma dell'indipendenza dell'organo nei confronti degli altri poteri
e come essa getti luce su tutto il complesso delle garanzie
costituzionali accordate alle Camere, è agevole dedurre dalla sua
mancanza la dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso
attribuire all'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che
spettano al Parlamento.
5. - Le esposte considerazioni inducono a ritenere che né dai
principi né dalle norme costituzionali è dato ricavare, nella materia
in esame, un limite al diritto che a tutti l'art. 24 della Costituzione
riconosce. E che tale diritto non possa essere soddisfatto, come invece
assume la difesa della Regione, dalle norme che all'uopo sarebbero
predisposte nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava dalle
considerazioni già esposte, alle quali va aggiunto che l'art. 24 della
Costituzione, quando parla del diritto di "agire in giudizio", non può
non riferirsi alla funzione giurisdizionale così come regolata dagli
artt. 101 e seguenti della Costituzione, e che, comunque, come la Corte
ha affermato fin dalla sentenza n. 4 del 15 giugno 1956, la Regione non
ha competenza a dettare norme in tema di giurisdizione.
Pervenendo a queste conclusioni non si nega all'Assemblea regionale
siciliana l'indipendenza nella misura necessaria ad assicurare il
libero esercizio delle sue funzioni legislative e politiche: il potere
di regolamento, infatti, offre la possibilità di dettare norme di
organizzazione dei servizi e degli uffici e di disciplina dei rapporti
coi dipendenti secondo l'autonomo apprezzamento che l'Assemblea fa
delle proprie esigenze, ed il sindacato giurisdizionale sulla
conformità dei singoli atti a queste norme non appare in verità tale
da turbare quella libertà.
6. - Accertato che spetta allo Stato la giurisdizione nella materia
in esame, il presente giudizio resta definito.
Decidere, infatti, a quale organo dello Stato essa vada in concreto
riconosciuta esorbita dall'oggetto e dai limiti del conflitto di
attribuzione fra Regione e Stato e rientra nelle questioni di
giurisdizione che il vigente ordinamento riserva alla competenza della
Corte di cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
letto l'art. 134 della Costituzione; letti gli artt. 39, 41 e 38
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara che spetta allo Stato la giurisdizione sugli atti
dell'Assemblea regionale siciliana relativi ai rapporti di impiego dei
propri dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte