Sentenza n. 66/1967
Altra decisione · depositata il 09/06/1967 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
citata
- art. 1d.P.R. 1111/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 16 maggio 1966, depositato in cancelleria il 18
successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1966, per
conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a
seguito del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, con
il quale si decideva un ricorso straordinario degli eredi del dott.
Paolo Amato avverso il decreto 7 maggio 1962 del medico provinciale di
Siracusa, che aveva bandito un concorso per il conferimento delle sedi
farmaceutiche vacanti in quella provincia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e Vincenzo Gueli, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente della Regione siciliana, in data 16 maggio 1966,
ha promosso conflitto di attribuzione a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, con il quale si decideva un
ricorso straordinario degli eredi del dott. Paolo Amato avverso il
decreto 7 maggio 1962 del medico provinciale di Siracusa, che aveva
bandito un concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti in quella provincia. La Regione ha fatto istanza perché
venisse dichiarato che il decreto predetto aveva invaso la sfera di
competenza costituzionalmente attribuitale dall'art. 23, quarto comma,
dello Statuto regionale e perché il medesimo decreto venisse
dichiarato illegittimo e conseguentemente annullato.
Essa osserva che il D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, le ha trasferito
le attribuzioni dell'Alto commissariato, ora Ministero per l'igiene e
la sanità, nelle materie attinenti all'igiene, alla sanità pubblica e
all'assistenza sanitaria, e che tra queste materie rientra quella delle
farmacie. Gli organi locali sanitari sono stati posti così in una
posizione d'obbligo rispetto all'autorità regionale, e quando perciò
il medico provinciale agisce in funzione di organo regionale, il
ricorso gerarchico avverso i suoi atti va proposto all'autorità
regionale; a maggior ragione deve proporsi a tale autorità il ricorso
straordinario, il quale, secondo la sentenza 16 dicembre 1960, n. 73,
di questa Corte, implica esercizio di un potere che non inerisce a
singoli settori dell'attività amministrativa né è esplicazione di
supremazia e di controllo propri di specifici settori. Il bando di
concorso per la provvista di una farmacia non attiene né ad un organo
né ad un ufficio dello Stato, e la cura dell'interesse pubblico che vi
è inerente è divenuta materia di pertinenza regionale; pertanto il
decreto del medico provinciale a cui si riferiva il ricorso deciso dal
Presidente della Repubblica deve essere considerato atto amministrativo
regionale. Il decreto impugnato viola non solo lo Statuto siciliano, ma
anche il principio del decentramento amministrativo sancito nell'art. 5
della Costituzione, alle cui esigenze risponde l'attribuzione al
Presidente regionale del potere di decidere i ricorsi straordinari, che
sono ricorsi amministrativi. Già il Ministero della sanità aveva
riconosciuto la competenza della Regione in materia, non dando corso ad
un ricorso proposto contro un decreto del medico provinciale di Palermo
che aveva autorizzato l'apertura in via provvisoria di una farmacia; in
tale occasione il Consiglio di giustizia amministrativa aveva affermato
la competenza del Presidente della Regione, che invece il Consiglio di
Stato ha disconosciuto a proposito del ricorso deciso con il decreto
impugnato.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri comparso nel
giudizio, con deduzioni depositate il 4 giugno 1966, ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso. Ha sostenuto che il Presidente della
Regione presumibilmente ebbe notizia del provvedimento impugnato prima
ancora della data del 21 marzo 1966 da lui indicata nel gravame: almeno
la conoscenza dovrebbe riportarsi al 4 marzo 1966, data in cui il
Presidente della Regione richiese copia integrale del decreto e del
parere del Consiglio di Stato, epperò da tale data a quella del 16
maggio 1966, in cui il ricorso è stato notificato, sarebbe decorso il
termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 39, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87. Non importa che la copia del
provvedimento e quella del parere venne trasmessa alla Regione il 13
marzo 1966 perché, ai fini della decorrenza di quel termine, non
sembra che sia indispensabile la conoscenza integrale del
provvedimento, la quale non avrebbe potuto influire sulla
individuazione delle norme costituzionali che si assumono violate;
tanto più che l'oggetto del ricorso era ben noto al Presidente della
Regione, già investito di analogo gravame avverso lo stesso
provvedimento esaminato dal Presidente della Repubblica.
Nel merito il Presidente del Consiglio rileva che il Consiglio di
Stato aveva ritenuto la competenza del Presidente della Repubblica
considerando l'atto impugnato esclusivamente sotto il profilo
oggettivo, nel presupposto che gli atti regionali contro i quali è
esperibile il ricorso al Presidente della Regione fossero quelli
definitivi nei quali concorra il duplice requisito, di riguardare
materia compresa nella competenza della Regione, e di essere emanati da
un organo della stessa. Il Consiglio di Stato però successivamente
riteneva che, ai fini del ricorso al Presidente della Regione,
intervenute le norme di attuazione dello Statuto, atti amministrativi
regionali dovessero ritenersi anche quelli posti in essere da organi
dello Stato nell'esercizio di funzioni di competenza regionale; il
Consiglio di Stato precisava pure che la materia del servizio
farmaceutico non può considerarsi compresa fra le attribuzioni
riservate allo Stato a norma del secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 9
agosto 1956, n. 1111, per il riflesso che l'interesse pubblico alla cui
tutela è ispirata la disciplina della suddetta materia è un interesse
localizzato, come risulta dal fatto che la maggior parte dei
provvedimenti che l'organo periferico può adottare in merito sono
definitivi. In relazione a ciò l'amministrazione statale non dava più
corso agli altri gravami, gerarchici e straordinari, pendenti in
materia di servizio farmaceutico; e sembra perciò che sia cessata
l'attualità del conflitto. Comunque il Presidente del Consiglio ha
dichiarato di rimettersi alla giustizia della Corte.
3. - Nella memoria depositata il 21 novembre 1966, il Presidente
della Regione ha rilevato che l'assessore competente, in ottemperanza a
richiesta fatta dal Consiglio di giustizia amministrativa addì 8
maggio 1963, richiedeva notizie in merito al ricorso presentato al
Presidente della Repubblica, e il Ministero, con nota 21 aprile 1964,
precisava che il ricorso non era stato ancora deciso; il Consiglio di
giustizia amministrativa, con parere 6 ottobre 1964, ribadiva la
necessità dell'acquisizione preventiva dell'esito del gravame proposto
al Presidente della Repubblica; il Ministero in data 11 dicembre 1964
confermava che attendeva ancora che il Consiglio di Stato si
pronunziasse per il suo parere, ma il 17 gennaio 1966 informava
l'assessore che il ricorso in questione non risultava depositato presso
il Ministero. Il Ministero aggiungeva che l'impugnativa contro un primo
decreto del Prefetto di Siracusa del 30 settembre 1948, con il quale
era stato per la prima volta bandito il concorso per una sede
farmaceutica, appariva superato a seguito della decisione del
successivo ricorso che era stato proposto nel 1962 in via parallela al
Capo dello Stato avverso il provvedimento del medico provinciale che,
nelle more della decisione del primo ricorso, aveva rimesso a concorso
la stessa sede. Il Presidente della Regione il 4 marzo 1966 si
affrettava a chiedere al Ministero il provvedimento presidenziale: in
ordine al primo ricorso, tenuto conto della data del decreto
prefettizio che esso impugnava, non poteva farsi questione di
competenza regionale, ma egli aveva interesse di conoscerne l'esito
perché doveva decidere sul ricorso del 1962, al quale il ricorrente
non avrebbe avuto interesse ove fosse stato accolto il primo. Il
conflitto non era sollevabile rispetto ad attività processuali
intermedie né rispetto al comportamento dell'amministrazione statale
anteriore all'atto formale, perché le une e le altre avrebbero assunto
carattere preventivo; l'atto lesivo fu noto al Presidente della Regione
solo nel giorno in cui ricevette la copia trasmessa dal Ministero.
Anteriormente egli ignorava quale fosse il tipo, la natura o l'oggetto
della decisione adottata, e in quale data essa fosse stata presa, tanto
più dato l'ambiguo e contraddittorio comportamento
dell'amministrazione. Avrebbe reso possibile il ricorso soltanto una
decisione comportante l'assunzione della competenza regionale da parte
dello Stato e doveva prendersi notizia del motivo per il quale il
Presidente della Repubblica si riteneva legittimato ad emanarlo: se
fosse stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per incompetenza,
il conflitto non avrebbe potuto sorgere.
Nel merito il Presidente della Regione nega che il provvedimento
impugnato si legittimi sulla base del parere del Consiglio di Stato che
aveva ritenuto la competenza del Presidente della Repubblica. Rileva
che il fatto che il Ministero della sanità non diede seguito ai
ricorsi successivi a quello di cui si contende non costituisce
comportamento concludente e quindi idoneo a produrre gli effetti della
ripartizione costituzionale della competenza fra Stato e Regione, come
sarebbero stati l'emanazione di un atto dichiarativo dell'incompetenza
o il rinvio per competenza alla autorità regionale; osserva che non
vale nemmeno che il Ministero informò gli uffici locali del mutamento
di indirizzo del Consiglio di Stato. L'attualità del conflitto permane
fino a quando il provvedimento è in vita e la circolare ministeriale
con cui venne comunicato agli uffici periferici il mutamento di
indirizzo del Consiglio di Stato non può sostituirsi alla sentenza
della Corte costituzionale che dichiari la competenza e annulli l'atto.
4. - All'udienza del 6 dicembre 1966 i difensori delle parti hanno
confermato le tesi sostenute negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Infondatamente si sostiene che il ricorso della Regione
siciliana sia stato notificato dopo il decorso del termine prescritto
dall'art. 39, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.
La presidenza del Consiglio trasmise alla Regione l'atto impugnato
soltanto il 13 marzo 1966. Ne aveva avuto richiesta con nota del 4
marzo 1966, sottoscritta dal direttore dell'ufficio legislativo della
Regione; ma a tale ufficio, che pure ha funzioni in materia di ricorsi
straordinari ed è organo della presidenza regionale (art. 7 della
legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28), possono riconoscersi
semplicemente poteri istruttori e consultivi, la cui esplicazione non
assicura che l'atto impugnato era già a conoscenza del presidente
quando la richiesta fu avanzata. E ciò a parte che la sola conoscenza
dell'esistenza dell'atto e non anche del suo contenuto e del parere del
Consiglio di Stato su cui si fonda non può denotare quella piena
cognizione che rende operativo il decorso del termine prescritto per
l'impugnazione.
In tale situazione si deve ritenere che il termine ebbe inizio dopo
il 22 marzo 1966, data in cui la copia del decreto impugnato pervenne
all'ufficio legislativo predetto; in modo da far ravvisare tempestiva
la proposizione del ricorso, che è stato notificato il 16 maggio 1966.
2. - Nel merito la presidenza del Consiglio ha fatto proprio il
parere del Consiglio di Stato 30 settembre 1965, n. 724, che ha
riconosciuto di competenza regionale la materia dei concorsi per il
conferimento di sedi farmaceutiche, in difformità da altro parere
precedente. Tale comportamento però non fa cessare la materia del
contendere, come la stessa presidenza sostiene, perché la competenza
della Corte costituzionale in tema di conflitto di attribuzione è
anche di annullamento, e non risulta che il decreto impugnato sia stato
revocato o annullato da altro successivo. È pacifico che la presidenza
del Consiglio informò la Regione del nuovo indirizzo del Consiglio di
Stato e, in conseguenza, non diede più corso ad altri gravami ad essa
indirizzati in materia; ma tali fatti non sono produttivi degli stessi
effetti della sentenza di questa Corte, il cui potere deve esercitarsi
fino a quando l'atto lesivo rimane in vita.
Pertanto deve essere dichiarato che spettano alla Regione le
attribuzioni nella materia controversa. La quale concerne soltanto il
servizio farmaceutico, anche se la Regione ha chiesto una pronuncia su
tutta la materia d'igiene, sanità e assistenza sanitaria, oggetto
dell'art. 1, comma primo, prima parte, del D.P.R. 9 agosto 1956, n.
1111, non necessariamente implicata dal decreto impugnato. La Corte
ritiene fondata l'opinione espressa nel secondo parere del Consiglio di
Stato, secondo il quale l'interesse pubblico alla cui tutela è
ispirata la disciplina di quella materia è del tutto localizzato,
tanto vero che la maggior parte dei provvedimenti che l'organo
periferico può adottare in merito sono definitivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta al Presidente della Regione siciliana la
competenza a decidere i ricorsi proposti in via straordinaria in
materia di servizio farmaceutico ai sensi dell'art. 1, comma primo,
prima parte, del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111;
annulla il D.P.R. 28 aprile 1964, che decise il ricorso
straordinario degli eredi del dott. Paolo Amato avverso il decreto 7
maggio 1962 del medico provinciale di Siracusa, che aveva bandito un
concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti in quella
provincia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte