Sentenza n. 66/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 settembre
1960, n. 1433, recante norme sul trattamento economico e normativo del
lavoratori dipendenti da imprese esercenti la produzione di calzature,
promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1966 dal pretore di Trieste
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ciullo Giovanna ed altri e
la società per azioni "Lucky Shoe", iscritta al n. 171 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 239 del 24 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Ciullo Giovanni, Cividin Eleonora
e Bosdachin Gianfranco e della società "Lucky Shoe", e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Umberto Movia, per la società "Lucky Shoe", l'avv.
Giuseppe Di Stefano, per Giulio Giovanna ed altri, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 3 luglio 1947 tra l'Associazione nazionale calzaturifici
italiani e la Federazione italiana lavoratori dell'abbigliamento venne
stipulato un Accordo, secondo cui "considerata la situazione
contingente ed alimentare del momento", si convenne che le ditte,
sprovviste di mensa per i dipendenti, dovessero corrispondere a
ciascuno di loro una indennità sostitutiva di lire 30 per ogni
giornata di lavoro effettivo. Tale Accordo fu dichiarato di scadenza al
31 dicembre 1948 salvo tacita proroga per un altro anno in mancanza di
tempestiva disdetta entro il 30 settembre stesso anno.
In data 31 marzo 1953 (4 anni e mezzo dopo) tra l'Associazione e la
Federazione anzidette, cui si era aggiunta la Federazione unitaria
italiana lavoratori dell'abbigliamento, si convenne di elevare a lire
50 al giorno l'indennità sostitutiva della mensa, a decorrere dal 1
aprile 1953.
Con contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli
operai addetti all'industria delle calzature vennero regolate tutte le
condizioni di lavoro, senza tuttavia specifico riferimento alla
indennità di mensa. Tutti gli atti predetti sono stati depositati e
pubblicati nel Bollettino n. 59 del 31 marzo 1960 del Ministero del
lavoro, previdenza sociale e artigianato.
A seguito della legge delega 14 luglio 1959, n. 741, modificata con
legge n. 1027 dell'anno 1960 contenenti norme transitorie per garantire
minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, venne
emanato il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960,
n. 1433, che dispose, per i dipendenti dell'industria calzature ed
affini, la regolamentazione del rapporti di lavoro in conformità sia
del contratto collettivo 25 luglio 1959 sia degli Accordi 3 luglio 1947
e 31 marzo 1953 sull'indennità di mensa.
Con verbale 13 maggio 1963 Thomas Mc Cann, amministratore unico
della società per azioni "Lucky Shoe", esercente industria calzature
in Trieste, venne denunciato pel reato, previsto nella legge di delega
(art. 8), di inosservanza delle norme , previste nella legge stessa, in
particolare per avere omesso di corrispondere ai propri dipendenti
l'indennità di mensa di cui agli accordi dichiarati valevoli erga
omnes. Il Mc Cann venne condannato dal pretore di Trieste con sentenza
poi confermata dalla Cassazione. Con ciò venne respinta la tesi
difensiva basata sul fatto che l'accordo sindacale originario 3 luglio
1947 avrebbe cessato di efficacia con la scadenza del termine massimo
di operatività (31 dicembre 1949) per cui non poteva essere
considerato compreso nel decreto delegato del Presidente della
Repubblica e tanto meno nel contratto collettivo 25 luglio 1959 che
tale accordo non aveva recepito.
A seguito di tale condanna Ciullo Giovanna ed altri dipendenti
dalla menzionata ditta adirono lo stesso pretore in sede civile per
ottenere il pagamento della predetta indennità.
Con ordinanza emessa il 22 luglio 1966 nei detti procedimenti
civili riuniti, il pretore ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del menzionato D.P. 25 settembre 1960, n. 1433 (legge
delegata).
Nell'ordinanza si rileva che con la legge di delega furono
conferiti al Governo poteri legislativi al fine di rendere efficaci
erga omnes i contratti collettivi in vigore: che il contratto
collettivo 25 luglio 1959 ha disciplinato tutta la materia del rapporti
di lavoro degli operai industria calzature, rivalutando altresì i
salari, senza menzionare in alcun modo, neppure nell'art. 44, settimo
comma, che precisa gli elementi costituenti la retribuzione,
l'indennità di mensa prevista dai citati precedenti accordi, la quale
pertanto dovrebbe ritenersi evidentemente assorbita nella nuova
disciplina: che il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre
1960, n. 1433, attribuendo efficacia erga omnes anche gli Accordi 3
luglio 1947 e 31 marzo 1953 in relazione all'indennità di mensa,
parrebbe avere oltrepassato i limiti della delega legislativa, per cui
sarebbe costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 87, quinto
comma, della Costituzione.
Quanto alla rilevanza della questione, il pretore osserva che, se
è vero che il legale rappresentante della "Lucky Shoe" Company, sig.
Tommaso Mc Cann fu condannato con sentenza irrevocabile in sede penale
per violazione degli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1949, n. 741,
ciò potrebbe spiegare efficacia nel giudizio civile, a norma dell'art.
28 del Codice di procedura penale solo per quanto concerne
l'accertamento del fatti materiali che furono oggetto del giudizio
penale, ma non circa l'individuazione della disciplina regolante il
rapporto in contestazione.
L'ordinanza, notificata il 27 luglio 1966 alle parti private ed il
28 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
Presidenti del due rami del Parlamento, come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la società
"Lucky Shoe" rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Movia e
Silvio Moro, che hanno depositato le proprie deduzioni l'11 ottobre
1966.
La difesa della società osserva che il decreto presidenziale
impugnato ha attribuito efficacia di legge all'accordo del 1947, già
estinto però fin dal 31 dicembre 1949, in quanto per la clausola
espressa contenuta nell'accordo stesso, questo poteva essere prorogato
tacitamente solo fino a tale data. D'altra parte l'accordo successivo
del 1953 non faceva riferimento a quello del 1947, ormai estinto, ma si
limitava ad aumentare l'importo della indennità di mensa da 30 a 50
lire giornaliere, considerandone destinatari i lavoratori non in quanto
appartenenti alla categoria stipulante dell'accordo del 1947, ma quali
soggetti che avevano seguitato a fruire dell'indennità per effetto di
un trattamento di miglior favore. Questi effetti sarebbero peraltro
anche venuti meno in conseguenza della stipulazione del contratto 25
luglio 1959, così come posto in luce nell'ordinanza di rinvio, onde
manifesta sarebbe la esorbitanza del decreto presidenziale impugnato
dai limiti della delega.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità del
ripetuto decreto.
Si sono anche costituiti la Ciullo Giovanna ed altri, rappresentati
e difesi dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, che hanno
depositato le deduzioni l'11 ottobre 1966.
La difesa del predetti ricorda che il legale rappresentante della
società "Lucky Shoe" fu condannato in sede penale per avere omesso di
corrispondere ai propri dipendenti l'indennità di mensa de qua e
conferma che la Ciullo e gli altri avevano chiamato appunto la società
in giudizio in sede civile sulla base di detto giudicato per ottenere
il pagamento delle somme a tal titolo dovute.
Contesta poi la fondatezza della questione osservando che dalla
circostanza della mancata menzione della indennità di mensa nel
contratto collettivo del 1959 non potrebbe desumersi la volontà delle
parti di prescinderne in sede di determinazione delle retribuzioni, e
ciò anche se le categorie stipulanti, nel concordare un aumento delle
retribuzioni, abbiano trattato espressamente del superminimi
contrattuali senza parlare dell'indennità in questione, poiché a tale
interpretazione restrittiva si opporrebbero i criteri ermeneutici
desumibili dagli artt. 1362 segg. e 1365 del Codice civile.
Inoltre, afferma la difesa che, a norma dell'art. 2047 del Codice
civile il contratto collettivo, anche nel regime attuale, continuerebbe
a produrre i suoi effetti pur dopo la sua scadenza, essendo
inconcepibile che delle categorie di lavoratori rimangano prive di
contratto. Onde bene avrebbe fatto il Governo ad includere nel decreto
presidenziale impugnato anche gli accordi del 1947 e del 1953, tanto
più che la indennità di mensa è considerata come elemento della
retribuzione, e cioè rientra nel "trattamento economico" cui si
riferisce l'art. 1 della legge delega n. 741 del 1959.
Osserva, infine, la difesa che non sarebbe invocabile l'art. 15
delle disposizioni preliminari al Codice civile sull'abrogazione delle
leggi giacché il nuovo contratto collettivo del 1959 non avrebbe
regolato l'intera materia del rapporto di lavoro in esame, che
comprendeva fra l'altro, e separatamente, l'indennità di mensa, per
escludere la quale sarebbe stata quindi necessaria una espressa
statuizione abrogativa. E ciò senza dire che sarebbe inconcepibile che
con il contratto collettivo del 1959 che migliorava le retribuzioni si
fosse voluto sopprimere l'indennità, che risponde ad una integrazione
del salario assai importante, specie in periodi di aumenti di prezzi
del generi alimentari.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.
Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato le deduzioni il 2 settembre del 1966.
L'Avvocatura rileva che il pretore non avrebbe tenuto presente che
la indennità di mensa ha formato oggetto di una generale disciplina a
favore del lavoratori in genere con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026,
che rende efficace "per tutti" l'accordo interconfederale 20 aprile
1956.
Ciò posto, prosegue osservando che secondo la formula della
delegazione di cui alla legge n. 741 del 1959 il Governo,
nell'emanazione delle norme delegate, avrebbe dovuto uniformarsi alle
clausole degli accordi "stipulati" e "depositati", il che
significherebbe che rientravano nell'ambito della delega tutte le
materie "comunque toccate" dall'autonomia negoziale delle associazioni
sindacali. Arbitrario quindi sarebbe voler sostenere che la delega
sarebbe circoscritta soltanto alle clausole degli accordi in vigore
alla data di entrata in vigore della legge, dovendovisi invece
comprendere anche gli accordi scaduti, purché depositati e pubblicati.
D'altra parte, sostiene pure l'Avvocatura che il contratto
collettivo del 1959 non avrebbe affatto inteso abrogare le convenzioni
concernenti l'indennità di mensa del 1947 e del 1953, tanto più che
detti accordi furono regolarmente depositati da parte del sindacati per
renderne possibile l'estensione erga omnes ai sensi della legge n. 741
del 1959, il che dimostrerebbe che non erano considerati superati.
Conclude quindi chiedendo dichiararsi infondata la questione come
sopra sollevata dal pretore di Trieste.
La difesa della società "Lucky Shoe" ha tempestivamente depositato
una memoria illustrativa con cui insiste sulle precedenti deduzioni
concernenti il preteso eccesso del decreto impugnato dai limiti della
delega, e contesta le argomentazioni avversarie.
In particolare osserva che sarebbe fuori di luogo il richiamo della
difesa della Ciullo ed altri alla asserita ultrattività degli accordi
sindacali del 1947 e del 1953, ai sensi dell'art. 2047 del Codice
civile, giacché, anche secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione, tale norma non sarebbe applicabile nei riguardi del
contratti collettivi post corporativi, come appunto quelli in esame.
Osserva altresì che l'avvenuto deposito degli accordi stessi
presso il Ministero del lavoro e la conseguente pubblicazione
nell'apposito bollettino non avrebbero alcun significato quanto alla
vigenza degli accordi stessi, rappresentando una attività rimessa alla
mera discrezionalità della parte contraente che intenda esplicarla.
Insiste infine nell'affermare che, proprio dalla mancanza nel
contratto collettivo del 1959 di una qualsiasi clausola abrogativa
della indennità di mensa, dovrebbe desumersi la pacifica decadenza
degli accordi de quibus, essendo ovviamente superflua ogni menzione di
accordi già decaduti.
Conferma pertanto le già rassegnate conclusioni. Anche la difesa
della Ciullo ed altri ha depositato una memoria con cui, richiamandosi
al principio della unità della giurisdizione garantita dall'art. 28
del Codice di procedura penale, rileva testualmente che la condanna
penale irrevocabile pronunciata a carico del Mc Cann per l'omessa
corresponsione dell'indennità di mensa ai dipendenti della società
"si parerebbe in modo insuperabile di fronte alla questione di
costituzionalità sollevata".
Anche l'Avvocatura dello Stato ha infine depositato nei termini una
memoria illustrativa con cui insiste sulle già svolte argomentazioni e
rileva in particolare che l'accenno ad una pretesa violazione dell'art.
39 della Costituzione sulla libertà sindacale contenuto nella difesa
della società "Lucky Shoe", oltre ad esorbitare dai limiti della
questione così come proposta nella ordinanza di rinvio, sarebbe
chiaramente infondata giacché gli accordi ed il contratto recepiti nel
decreto presidenziale impugnato sarebbero stati liberamente stipulati
fra le parti, di talché non sarebbe ipotizzabile nessuna violazione
della libertà sindacale.
Insiste pertanto nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Nelle deduzioni presentate nell'interesse di Ciullo Giovanna
ed altri, a sostegno dei motivi di infondatezza della questione di
costituzionalità, si sostiene che, a seguito del giudizio penale
contro il datore di lavoro, la questione, poi sollevata in sede civile
davanti lo stesso giudice, non sarebbe stata proponibile per
impedimento costituito da quel giudicato.
L'assunto non è fondato.
Esso si risolve in una critica del giudizio di rilevanza compiuto
nell'ordinanza di rinvio, la quale non ha trascurato di motivare sul
punto dell'esistenza del giudicato penale, ritenendolo non ostativo per
decidere sulla questione di costituzionalità. Ciò è sufficiente per
ritenere ammissibile l'esame della questione.
2. - L'ordinanza di rinvio prospetta il dubbio di illegittimità
dell'articolo unico del decreto presidenziale delegato 25 settembre
1960, n. 1433, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes agli
Accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953 concernenti l'apprestamento di
mense aziendali e l'indennità sostitutiva a favore del lavoranti nei
calzaturifici.
Il motivo di dubbio consisterebbe nel fatto che detti Accordi non
recepiti espressamente nel successivo contratto collettivo nazionale di
lavoro 25 luglio 1959 e da considerarsi assorbiti in esso e nelle nuove
tabelle retributive, contenute in un accordo sindacale stipulato in
pari data, dovrebbero considerarsi scaduti e decaduti. L'averli
compresi nel decreto delegato, in aggiunta al contratto collettivo,
costituirebbe un eccesso dai limiti, di sostanza e di forma, segnati
dalla legge delegante n. 741 del 1959.
A sua volta, la società "Lucky Shoe", nel sostenere la tesi della
incostituzionalità, assume che, ancora prima della data del predetto
contratto collettivo, l'Accordo 3 luglio 1947, che ha segnato il
riconoscimento della indennità di mensa per la categoria in esame,
avrebbe esaurito tutti i suoi effetti col raggiungimento della data
massima di operatività coincidente col 31 dicembre 1949.
3. - La questione non è fondata.
Anzitutto, va osservato che l'assunto della società nel senso di
ritenere anticipata al 31 dicembre 1949 la data di scadenza
dell'Accordo 3 luglio 1947 non è esatto.
L'interpretazione restrittiva così data alla formula dell'Accordo
e basata sul presupposto di una durata non prorogabile né prorogata
oltre un biennio, è smentita dal secondo Accordo, che dimostra come
nel 1953 la persistenza degli effetti del primo Accordo ancora
perdurava, tanto che si conveniva una maggiorazione della misura della
indennità.
La formula dell'Accordo va, quindi, rettamente intesa, come di
fatto la si è intesa e praticata dalle parti interessate, nel senso di
una sua prorogabilità di anno in anno, in difetto di una tempestiva
disdetta, disdetta che è escluso sia mai intervenuta.
L'altro assunto, su cui precipuamente si basano i dubbi di
costituzionalità contenuti nella ordinanza di rinvio, nel senso di una
sopravvenuta decadenza degli Accordi per incompatibilità con il
contratto collettivo, è ugualmente non fondato.
Tale assunto parte da una premessa esatta, di cui però si fa
erronea applicazione.
È esatto che per determinare "tutte le clausole del singoli
accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali" cui il
Governo era autorizzato ad uniformarsi secondo l'art. 1 della legge di
delega n. 741 del 1959 allo scopo di dettare norme giuridiche valevoli
erga omnes, non dovevasi tener conto di accordi successivamente
modificati o sostituiti, in forza di atti ulteriori.
Tuttavia, quanto così ritenuto non trova, poi, esatta rispondenza
nei successivi assunti.
Al fatto che, non figurando contenuto nel contratto collettivo 25
luglio 1959 (e nelle coeve tabelle salariali) alcun riferimento alla
indennità di mensa, ma soltanto alla retribuzione, non può annettersi
significato abrogativo del precedenti Accordi.
Vero che, come ritenuto in giurisprudenza, l'indennità di mensa se
riconosciuta e accordata, ha natura di integrazione di retribuzione: ma
ciò soltanto, come ben precisato nell'Accordo interconfederale 20
aprile 1956, per considerarla "elemento utile ai fini del calcolo della
indennità sostitutiva di preavviso e di anzianità, nonché del
trattamento di festività, ferie, gratifica natalizia e tredicesima
mensilità" Sicché non è giustificata la conseguenza che, quando le
tabelle di normale retribuzione non la prevedano espressamente, tale
indennità debba ritenersi esclusa.
Trattasi, invero, di indennità che ha una sua particolare natura,
una sua autonoma ragion d'essere, manifestata testualmente, per quanto
riguarda i calzaturifici, fin dall'accordo 3 luglio 1947, come
contributo a sostegno della situazione alimentare.
Con ciò si spiega e si giustifica il trattamento separato
dell'indennità stessa. Trattamento che ha avuto una sua particolare
estrinsecazione, per quanto riguarda la computabilità nella
retribuzione ai fini suindicati, nel citato Accordo interconfederale 20
aprile 1956, che le norme generali di cui all'art. 55 del contratto
collettivo 25 luglio 1959 hanno fatto espressamente salvo, al pari di
tutti gli Accordi interconfederali e che il decreto presidenziale 14
luglio 1960, n. 1026, ha, poi, a sua volta, dichiarato estensibile erga
omnes.
A conferma di ciò, è da considerare che anche il precedente
contratto collettivo 31 maggio 1948 per gli operai del calzaturifici
non conteneva alcuna disposizione circa l'indennità di mensa, regolata
dall'Accordo 3 luglio 1947 e che, nonostante la mancata menzione, tale
indennità ben lungi dall'essere considerata assorbita nella
retribuzione, ha continuato ad essere riconosciuta e corrisposta, al di
fuori del contratto collettivo.
Ne deriva che il decreto presidenziale 25 settembre 1960,
nell'estendere erga omnes gli Accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953 si
è uniformato al dettato della legge delegante n. 741 del 1959 allo
scopo, ivi dichiarato, di garantire, mediante norme transitorie, i
minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
Non sussiste, quindi, alcun vizio di illegittimità costituzionale
per superamento di limiti segnati dalla delega legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata con ordinanza 22 luglio 1966 dal pretore di Trieste nei
riguardi dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1960, n. 1433 (recante norme sul trattamento
economico e normativo del lavoratori dipendenti da imprese esercenti la
produzione di calzature) per eccesso di delega rispetto alla legge 14
luglio 1959, n. 741.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte