Sentenza n. 66/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 342/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.
18 marzo 1965, n. 342, sul trasferimento all'E.N.E.L. di impianti di
distribuzione dell'energia elettrica, promosso con ordinanza emessa il
2 aprile 1968 dal Consiglio di Stato in s.g. - sezione quarta - sul
ricorso della società L. De Medici e C. contro l'E.N.E.L. e il
Ministero dell'industria e commercio, iscritta al n. 222 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 275 del 26 ottobre 1968.
Visti gli atti di costituzione del Ministro per l'industria e il
commercio, dell'E.N.E.L. e della società L. De Medici e C. e l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L., ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri e il Ministro per l'industria e il commercio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto 9 maggio
1966, trasferiva all'E.N.E.L. gli impianti di distribuzione
dell'energia elettrica della società in acc. per azioni L. De Medici
e C., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
La società, con ricorso al Consiglio di Stato in s.g., premesso
che con precedente provvedimento 14 aprile 1964 dello stesso ministero
era stata dichiarata la non assoggettabilità a trasferimento della
impresa elettrica da essa esercita, in base all'art. 4, n. 6, lett. a
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, impugnava il decreto 9 maggio
1966 e sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, per eccesso dalla delega rispetto
agli artt. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e 1 e 2 della legge
27 giugno 1964, n. 452.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 aprile 1968, rimetteva la
questione a questa Corte. Secondo la tesi della società, ritenuta non
manifestamente infondata dal Consiglio di Stato, il predetto art. 3
avrebbe travalicato i limiti della delega legislativa, col disporre il
trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti di distribuzione di imprese
che erano state integralmente esonerate dal trasferimento, ai sensi
della norma di cui alle lettere a e b del n. 6 dell'art. 4 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, la quale non richiedeva per la sua
applicazione alcuna normativa ulteriore, come sarebbe dimostrato dal
fatto che erano stati emanati i provvedimenti di esonero.
Si è costituito nel presente giudizio l'Ente nazionale per
l'energia elettrica, rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo
Piccardi, con deduzioni depositate il 17 settembre 1968. In esse si
osserva che la legge 27 giugno 1964, n. 452, ha rinnovato e non
prorogato la delega già attribuita al Governo dalla legge del 1962, n.
1643, integrando i principi direttivi in essa contenuti. Nel precisare
un concetto già implicito nell'art. 4 n. 6 della legge del 1962, la
nuova legge di delega ha stabilito che l'energia prodotta da enti ed
imprese diverse dall'E.N.E.L., ed eccedente il loro fabbisogno, può
essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalità da esso
stesso stabilite. La norma impugnata ha tratto le conseguenze da tale
principio, prevedendo il trasferimento all'Ente degli impianti di
distribuzione, che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati, non
estendendosi l'esonero fino ad autorizzare un'attività di
distribuzione. La norma impugnata è quindi conforme ai principi
direttivi tracciati dalla legge delega e si chiede pertanto che la
questione sia dichiarata infondata.
Gli indicati argomenti sono stati sviluppati in successiva memoria.
Sono intervenuti in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro per l'industria e commercio, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti
depositati il 15 novembre 1968. In essi si rileva che l'art. 4 n. 6
della legge del 1962 stabiliva una eccezione al trasferimento all'E .N
E .L. delle attività elettriche, a favore delle aziende
autoproduttrici, solo per quanto riguarda la produzione e non la
distribuzione dell'energia. La disposizione impugnata rientrerebbe
quindi nei limiti della delega legislativa che, per la legge del 1962,
riguardava "tutto quanto attiene ai trasferimenti", e che fu rinnovata
e precisata con la legge del 1964, la quale espressamente sancì,
nell'art. 2 n. 2, la limitazione dell'esonero all'attività di
produzione, riservando all'E.N.E.L., per quanto riguarda l'attività di
distribuzione, l'energia eccedente il fabbisogno degli autoproduttori.
La questione sollevata, conclude l'Avvocatura dello Stato, è pertanto
infondata.
La società in acc. per azioni L. De Medici e C. si è costituita
fuori termine, con procura all'avv. Adolfo Leone, depositata il 7 marzo
1970. Precedentemente l'avv. Leone aveva depositato una memoria il 14
gennaio 1970.
In udienza, la difesa dell'E.N.E.L. e la difesa del Presidente del
Consiglio e del Ministro per l'industria e commercio hanno ribadito i
dedotti argomenti. Considerato in diritto :
1. - Secondo la tesi ritenuta non manifestamente infondata
nell'ordinanza di rimessione alla Corte, il D.P.R. 18 marzo 1965, n.
342, nel disporre all'art. 3 che, con provvedimenti del Ministro per
l'industria e il commercio, "sono trasferiti all'E.N.E.L. gli impianti
di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non soggette a
trasferimento ai sensi delle lett. a e b del n. 6 dell'art. 4 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643", avrebbe oltrepassato i limiti della
delega legislativa attribuita al Governo dall'art. 2 della detta legge
6 dicembre 1962, n. 1643, e prorogata con legge 27 giugno 1964, n. 452.
La ricognizione di questi limiti si presenta pertanto come
preliminare ai fini della decisione.
Com'è noto, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, riservava
all'E.N.E.L. l'attività di produzione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica, da qualunque fonte prodotta, ed all'uopo
stabiliva il trasferimento in sua proprietà delle imprese che
esercitavano le dette attività (art. 1). Delegava quindi al Governo
l'emanazione, secondo i principi e i criteri direttivi in essa fissati,
delle norme relative ai poteri del Ministro per l'industria e il
commercio e dell'apposito Comitato di ministri, all'organizzazione,
alle funzioni e ai limiti dell'attività dell'E.N.E.L., "a tutto quanto
attiene ai trasferimenti" e a quant'altro previsto dalla legge stessa
(art. 2).
I principi e i criteri direttivi riguardanti i trasferimenti delle
imprese "che esercitano in via esclusiva e principale" le attività di
cui all'art. 1, e i trasferimenti delle imprese che "non esercitano in
via esclusiva e principale le dette attività" erano contenuti
nell'art. 4, nn. 1 e 2: a proposito di queste ultime era detto che
"saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale
del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività
stesse è dei relativi rapporti giuridici". Al n. 6 dello stesso
articolo era però stabilito che non sono soggette a trasferimento "le
imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i
fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle
imprese stesse, purché il fabbisogno superi il 70 per cento
dell'energia prodotta mediamente nel biennio 1959-61 (cosiddette
imprese autoproduttrici).
Quest'ultima norma costituiva pertanto una eccezione alla norma
fondamentale, che riservava all'Ente il compito di esercitare nel
territorio nazionale l'attività di produzione dell'energia elettrica,
e alla disposizione del citato n. 2 dello stesso art. 4, il quale, per
le imprese che non esercitano in via principale ed esclusiva attività
elettriche, prevedeva, come si è visto, il distacco dall'impresa e il
trasferimento all'Ente del complesso dei beni organizzati per
l'esercizio di esse.
La ragione dell'eccezione era di lasciare inalterata la condizione
di autosufficienza dell'impresa, consentendo ad essa l'esercizio di
quell'attività di produzione di energia elettrica che ha una funzione
strumentale rispetto alla sua attività principale e al processo
produttivo in cui questa si esplica. Come indice di tale rapporto di
complementarità era assunto il criterio della destinazione
dell'energia prodotta all'attività principale dell'impresa nella
misura media non inferiore al 70 per cento nel biennio 1959-61.
Ma la detta ragione di esclusione dal trasferimento non si
estendeva alla attività di distribuzione dell'energia eccedente il
fabbisogno dell'impresa. La capacità dell'impresa di assorbire, in
misura non inferiore a quella mediamente calcolata, l'energia elettrica
da se stessa prodotta era la condizione perché l'impresa potesse
continuare la sua attività di autoproduzione; non poteva essere, nel
sistema della legge, il titolo per esercitare una attività di
distribuzione del supero di energia rispetto al suo fabbisogno. Se
così non fosse, si sarebbe creata alle imprese in parola una
situazione di privilegio, consentendo loro una attività, esterna alla
loro attività principale, riservata dalla legge all'E.N.E.L. come suo
compito istituzionale per il raggiungimento di quei fini di utilità
generale in cui è, costituzionalmente, la ragione del sistema.
Dalle esposte considerazioni si ricava che secondo la legge del
1962 l'esonero dal trasferimento, per le imprese in parola, era
limitato al complesso dei mezzi di produzione di energia elettrica, e
non comprendeva gli impianti di distribuzione. Le modalità di
trasferimento di questi ultimi rientravano pertanto nell'oggetto della
legislazione delegata, comprensiva di "tutto quanto attiene ai
trasferimenti" delle imprese è dei complessi di beni non sottratti
eccezionalmente al passaggio all'E.N.E.L.
2. - La legge 27 giugno 1964, n. 452, non prorogò la precedente
delega legislativa, ma la rinnovò, fissando un nuovo termine per
l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, "anche con la necessaria integrazione dei
decreti presidenziali già emanati (...), fermi restando i principi
direttivi contenuti" nella detta legge.
L'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, stabili che l'energia
eccedente il fabbisogno prodotta da enti ed imprese diversi
dall'E.N.E.L. "può essere ritirata solo dall'Ente nazionale" secondo
le modalità da esso stesso stabilite. In tale disposizione trovava
conferma il principio secondo cui alle imprese autoproduttrici era
consentita soltanto l'attività di produzione di energia elettrica, e
non già l'attività di distribuzione a terzi.
L'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, emanato in base alla
predetta delega, regolò il trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti
di distribuzione delle dette imprese. Tale norma, non soltanto trovava
la sua giustificazione razionale nel fatto che, in conseguenza
dell'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, quegli impianti
sarebbero rimasti inutilizzati, ma trovava la sua legittimazione
costituzionale nella conformità alla delega legislativa, in quanto
faceva applicazione del ricordato principio e criterio direttivo,
comune a entrambe le leggi di delega, secondo cui l'esonero dal
trasferimento riguardava soltanto l'attività di produzione, mentre
rientrava nell'oggetto della delega tutto quanto attiene ai
trasferimenti dalla legge non esclusi.
Restando nei limiti della delega e attuando i suoi principi, il
detto art. 3 integrava la norma dell'art. 2, n. 2, della legge del
1964, n. 452, di cui era logica conseguenza.
Né ha influenza il fatto che, in base alla legge del 1962, n.
1643, fossero stati emanati - come nella specie - i decreti
presidenziali che dichiaravano determinate imprese autoproduttrici non
assoggettabili, in atto, a trasferimento, senza individuare i beni e i
rapporti a questo sottratti, giacché la legge del 1964, n. 452,
previde l'integrazione dei decreti presidenziali già emanati, e
comunque l'emanazione di quei decreti, anteriori all'emanazione delle
norme delegate di attuazione della legge, non poteva implicare un
allargamento dei limiti segnati dalla legge stessa all'esonero dal
trasferimento, né poteva produrre l'effetto di ridurre il potere del
legislatore di precisare e integrare, in sede di rinnovazione di
delega, i principi e i criteri posti nella originaria legge delegante.
Non ha pertanto fondamento la dedotta illegittimità costituzionale
per eccesso dalla delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (norme integrative della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e
all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese
diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), sollevata
dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO -
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte