Sentenza n. 66/1972
Altra decisione · depositata il 23/04/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 2 ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8
successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1971, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a
seguito dell'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste n. 2338/RA dell'11 maggio 1971, con il quale sono state
approvate le deliberazioni dell'Ente di sviluppo agricolo per la
Sicilia 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti il trattamento
economico del personale impiegatizio ed operaio dell'Ente.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con deliberazioni nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971 l'Ente di
sviluppo agricolo in Sicilia regolava provvisoriamente il trattamento
economico del proprio personale impiegatizio ed operaio in attesa della
futura adozione del regolamento organico.
L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con nota n. 2338
dell'11 maggio 1971 "prendeva atto" delle suddette delibere.
Avverso tali atti il Presidente del Consiglio dei ministri ha
proposto ricorso in data 2 ottobre 1971 per conflitto di attribuzione
rilevando che a norma degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947,
n. 778, l'E.S.A., quale ente al cui mantenimento lo Stato concorre con
contributi a carattere continuativo, è tenuto a sottoporre i
regolamenti organici concernenti la disciplina economica e giuridica
del proprio personale all'approvazione dell'Assessore regionale
all'agricoltura (al quale sono state trasferite nel territorio della
Regione le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura) previo concerto
con il Ministro del tesoro.
Questa procedura, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata
seguita nel caso di specie. Le due impugnate delibere dell'E.S.A.
concernenti la normativa economica del futuro regolamento organico
hanno in sostanza contenuto regolamentare e dovevano essere adottate
previo accordo ed intesa con lo Stato.
Parimenti il provvedimento assessoriale di "presa di atto" non
avrebbe potuto essere emanato se non accompagnato da una analoga "presa
di atto" del Ministero del tesoro. Con l'espressione usata si è voluto
aggirare la parola "approvazione" nell'intento di evitare la censura di
incostituzionalità, ma in effetti l'espressione assessoriale è stata
considerata come atto di approvazione vuoi dall'organo regionale di
controllo, vuoi dall'E.S.A., che ha difatti dato esecuzione alle
delibere.
Non v'è pertanto dubbio che sia le delibere in questione, sia la
nota dell'Assessore siano lesive della competenza dello Stato e
contrastano con gli artt. 14 e 20 dello Statuto regionale nonché con
le relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 7 maggio 1948,
n.789.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione
siciliana rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guarino.
Nelle proprie deduzioni la difesa ricorda anzitutto che la presente
questione è analoga ai giudizi decisi, in senso sfavorevole alla
Regione, con sentenze 105 del 1968 e 128 del 1969; confida comunque in
un riesame dei presupposti delle precedenti decisioni e nell'adeguato
apprezzamento dei profili nuovi della fattispecie in esame.
In via pregiudiziale il ricorso sarebbe inammissibile nella parte
avente ad oggetto le due deliberazioni dell'E.S.A., sia perché tali
atti non possono formare oggetto di conflitto di attribuzione
provenendo da soggetti diversi dallo Stato e dalla Regione, sia perché
nessun motivo di illegittimità viene prospettato nei confronti delle
delibere, essendo le censure di incostituzionalità prospettate
unicamente avverso il provvedimento assessoriale di controllo.
La pronuncia d'illegittimità dell'atto di controllo comporterebbe
la semplice inefficacia e non anche l'annullamento delle delibere; per
contro l'annullamento di queste ultime ad opera della Corte produrrebbe
un ingiustificato danno per l'E.S.A. che verrebbe a trovarsi nella
necessità di doverle riadottare, con evidente spreco di tempo e di
attività.
Sempre in via pregiudiziale la difesa sostiene l'improponibilità
del conflitto di attribuzione e ciò in quanto, non avendo l'Assessore
accordato la propria formale approvazione alle delibere dell'E.S.A.,
ma, essendosi limitato a "prendere atto" ossia a prendere semplicemente
conoscenza delle deliberazioni, sarebbe da escludersi la
configurabilità di una invasione della competenza statale da parte
dell'organo regionale.
Né vale in contrario rilevare che lo stesso Assessore ha
considerato come atto di approvazione il proprio provvedimento dal
momento che ha avvertito la necessità di raccomandare all'E.S.A. di
prendere gli atti cautelativi necessari per l'eventuale recupero di
somme che dovessero essere dichiarate non dovute a seguito
dell'approvazione del definitivo regolamento. Questa interpretazione
della nota assessoriale è arbitraria. L'Assessore si è limitato a
dare un consiglio all'Ente; ciò evidentemente ha fatto per il caso di
approvazione definitiva, in attesa cioè dell'intervento del Ministro
del tesoro.
Col prendere semplicemente atto delle delibere dell'E.S.A.
l'Assessore non ha minimamente pregiudicato l'intervento del Ministro.
Passando al merito del ricorso la difesa della Regione precisa che
le delibere dell'E.S.A., lungi dal costituire un regolamento organico
del personale, (unica ipotesi questa in relazione alla quale la legge
prescrive il previo concerto del Ministro del tesoro) sono
provvedimenti con oggetto ed efficacia limitati contenendo disposizioni
meramente economiche e peraltro provvisorie dettate per superare lo
stato di obbiettivo disagio in cui è venuto a trovarsi l'Ente per
effetto di un lungo sciopero attuato dal personale.
La normativa contenuta negli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 778 del
1947 non sarebbe comunque applicabile all'E.S.A. in quanto superata
dalle disposizioni di cui al d.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, le quali
peraltro prevedono l'intervento del Ministro del tesoro per
l'approvazione dei regolamenti organici del personale dei soli enti di
sviluppo specificatamente indicati nell'art. 1 e tra tali enti non
figura l'E.S.A. La ragione di tale esclusione va ricercata nell'art. 14
lett. q dello Statuto siciliano ai sensi del quale lo stato giuridico
ed economico del personale in questione può superare quello del
corrispondente personale statale. Ed è ovvio che l'intervento del
Ministro del tesoro, ove mai fosse concepibile nella specie, sarebbe in
contrasto con le attribuzioni in materia spettanti agli organi
regionali, le quali, in corrispondenza della potestà legislativa
esclusiva ex art. 14 dello Statuto, debbono parimenti essere esclusive.
Ulteriore motivo, secondo la difesa, per cui la procedura
contemplata dagli artt. 10 e 11 del decreto 778 del 1947 non sarebbe
applicabile all'E.S.A. sarebbe da ricercarsi nel tipo e nella natura
dei contributi erogati dallo Stato a detto Ente.
Questi contributi non concorrono al mantenimento dell'E.S.A., né
hanno carattere continuativo. Solamente la Regione elargisce
contributi di tipo istituzionale che l'E.S.A. liberamente impiega per
qualsiasi sua attività d'istituto. Lo Stato corrisponde invece solo
contributi di scopo, in relazione ai quali non solo viene sottoposto
uno specifico piano di attività, ma va data anche la prova della
effettiva utilizzazione.
Ne deriva che nessun rapporto è istituibile tra questi contributi
statali e la retribuzione del personale; in nessun caso il livello
delle retribuzioni può incidere sulla corresponsione o sulla misura di
tali contributi, né è ipotizzabile che ai contributi statali
(vincolati a uno scopo) possano attingere le retribuzioni del
personale.
Nelle more della discussione del ricorso, fissata per la udienza
dell'8 marzo 1972, l'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in
cancelleria il 12 dicembre 1971, chiedeva a questa Corte la sospensione
della esecuzione dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell'art. 40
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La domanda di sospensione veniva accolta con ordinanza n. 1 del 13
gennaio 1972, dopo di che la questione tornava alla Corte per la
definitiva cognizione. Considerato in diritto :
1. - Col ricorso in esame sono state impugnate le deliberazioni nn.
139 e 140 del 30 aprile 1971 con le quali l'Ente di sviluppo agricolo
in Sicilia ha disciplinato il trattamento economico del proprio
personale impiegatizio ed operaio, e la nota n. 2338/RA dell'11 maggio
1971 con la quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste ha
dichiarato di "prendere atto" delle suddette deliberazioni.
La difesa della Regione ha in via preliminare eccepito
l'improponibilità del ricorso sia nella parte che ha per oggetto le
deliberazioni dell'E.S.A., sia nella parte che si riferisce alla nota
assessoriale.
Per quanto riguarda le delibere esatto è il rilievo che non da
tali atti, ma solo dal provvedimento di approvazione potrebbe derivare
l'invasione di competenza lamentata nella specie dallo Stato
ricorrente. La doglianza fondamentale sostenuta negli scritti difensivi
dell'Avvocatura si rivolge, infatti, essenzialmente al provvedimento di
controllo dell'organo regionale, a quella nota assessoriale di
approvazione delle delibere dell'E.S.A. che viene denunciata per essere
stata emanata senza il previo concerto con il Ministero del tesoro.
Per quanto riguarda la nota dell'Assessore prive di rilievo sono le
considerazioni svolte secondo le quali, essendosi l'Assessore limitato
a "prendere atto" delle delibere, non ci si troverebbe in presenza di
un vero atto di approvazione da parte dell'organo regionale di tutela e
non sarebbe quindi configurabile l'invasione di competenza statale
addotta dal ricorrente.
Il testo della nota non lascia adito a dubbi che l'espressione
adoperata "si prende atto" equivalga, nella specie, a una vera e
propria approvazione.
Giova tener presente che le deliberazioni erano state adottate dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente in conformità a quanto
precedentemente deliberato dalla Giunta regionale col provvedimento n.
92 del 28 aprile 1971, citato nella lettera assessoriale. L'organo di
controllo regionale, con la nota di cui trattasi, accertava che le
deliberazioni erano state predisposte in modo conforme al deliberato
della Giunta e, in vista della esecutorietà delle stesse, raccomandava
all'Ente "l'assoluta necessità di adottare... tutti gli atti
cautelativi necessari per l'eventuale recupero di somme che dovessero
essere dichiarate non dovute" al personale "anche a seguito
dell'approvazione del definitivo regolamento".
L'atto assessoriale va quindi rettamente considerato come un
formale provvedimento di approvazione delle delibere ed in relazione ad
esso deve ritenersi legittimamente proposto il presente ricorso.
2. - Venendo al merito occorre anzitutto rilevare che la questione
prospettata è sostanzialmente identica a quelle che la Corte ha avuto
occasione di decidere con le sue precedenti sentenze n. 105 del 1968 e
n. 128 del 1969: stabilire cioè se per la validità ed efficacia delle
indicate deliberazioni dell'E.S.A. sia sufficiente la sola approvazione
dell'Assessore o sia anche necessario il previo concerto con il
Ministro per il tesoro previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto
1947, n. 778 e, nell'affermativa, se l'omissione di detta intesa
comporti invasione della sfera di competenza statale, in violazione
degli artt. 14 e 20 dello Statuto siciliano e delle relative norme di
attuazione approvate con d.P.R. 7 maggio 1948, n. 789.
Il profilo nuovo sul quale fa leva il patrocinio della Regione, per
dimostrare che nel caso di specie non ricorre il presupposto di
applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 778, sarebbe costituito dal fatto
che le due delibere dell'E.S.A. non possono essere considerate un
regolamento organico del personale, sia per il contenuto limitato delle
loro disposizioni, unicamente afferenti al trattamento economico, sia
per la loro temporanea efficacia, trattandosi di trattamento
"provvisorio" in attesa dell'approvazione del definitivo regolamento
organico.
Ad avviso della Corte la parzialità del contenuto dei
provvedimenti e la loro provvisorietà non rappresentano elementi
validi a far ritenere che essi non abbiano carattere di regolamento
organico. Quel che conta al fine della individuazione di detto
carattere è il contenuto oggettivo delle deliberazioni ed è
innegabile che, nel caso in esame, in cui il Consiglio dell'Ente ha
inteso disciplinare in maniera organica e completa il trattamento
economico di tutto il proprio personale impiegatizio ed operaio, ci si
trova di fronte a materia tipica di regolamento. Se si desse rilievo
agli argomenti della parzialità e della provvisorietà addotti dalla
difesa sarebbe agevole sottrarsi all'osservanza della procedura di
approvazione prevista dall'art. 11 del d.l. n. 778 del 1947, mediante
l'emanazione di singoli, parziali provvedimenti concernenti la
disciplina giuridica ed economica del personale.
Il merito della questione trova puntuale soluzione nelle precedenti
sentenze emesse dalla Corte. In queste è stato già precisato che
l'E.S.A. è Ente di diritto pubblico al cui mantenimento lo Stato
concorre con propri contributi, sicché ad esso devono essere applicati
gli artt. 10 e 11 del ripetuto d.l. n. 778 del 1947.
Ad escludere l'intervento del Ministero del tesoro nella
approvazione dei regolamenti organici del personale dell'Ente non giova
il rilievo, formulato nuovamente in questa sede, in ordine alla
distinzione fra contributi di scopo e contributi istituzionali, poiché
questa Corte ha già avuto occasione (sentenza 127 del 1969) di
chiarire in proposito che il presupposto dell'intervento del potere di
approvazione statale è rappresentato dal carattere continuativo dei
contributi corrisposti dallo Stato all'E.S.A. Orbene, questa
continuità dell'apporto finanziario risulta evidente non solo dalla
legge 14 luglio 1965, n. 901 (art. 6), che ha autorizzato la spesa di
cospicue somme a favore degli enti di sviluppo - tra i quali è stato
compreso l'E.S.A. - sino all'esercizio finanziario del 1969, ma anche
dal d.l. 26 ottobre 1971, n. 745 (art. 49), che ha autorizzato la
spesa di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971 - anno,
quest'ultimo, nel corso del quale sono state adottate le delibere nn.
139 e 140 dell'E.S.A. - per la concessione di contributi a favore degli
stessi enti indicati nell'art. 6 della legge n. 901 testé citata.
Da tutto ciò consegue che l'Assessore, avendo provveduto ad
approvare e rendere esecutive le deliberazioni con la nota dell'11
maggio 1971, senza la prescritta previa intesa con il Ministro del
tesoro, ha invaso la sfera di competenza di un organo statale; il suo
provvedimento, quindi, in quanto contrario allo Statuto, deve essere
annullato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro per il tesoro
di partecipare, mediante il concerto previsto dall'art. 11 del
D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di
approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni
dell'Ente di sviluppo agricolo concernenti il trattamento economico del
personale impiegatizio ed operaio e, in conseguenza, annulla l'atto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 2338/RA
dell'11 maggio 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni
dell'E.S.A. in data 30 aprile 1971, nn. 139 e 140.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte